This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51997PC0486
Proposal for a Council Directive on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self- employed persons moving within the European Union
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea
/* COM/97/0486 def. - CNS 97/0265 */
GU C 5 del 9.1.1998, p. 4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea /* COM/97/0486 def. - CNS 97/0265 */
Gazzetta ufficiale n. C 005 del 09/01/1998 pag. 0004
Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno dell'Unione europea (98/C 5/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 486 def. - 97/0265(CNS) (Presentata dalla Commissione il 19 novembre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 51 e 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali della Comunità; che il trattato prevede che il Consiglio con deliberazione unanime adotti in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori; considerando che la sicurezza sociale dei lavoratori è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale e da regimi integrativi di sicurezza sociale; considerando che la legislazione già adottata dal Consiglio al fine di proteggere i diritti di sicurezza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità e dei loro familiari e più in particolare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 (1) e (CEE) n. 574/72 (2) riguarda unicamente i regimi obbligatori di pensione; considerando che il Consiglio europeo riunito ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha ribadito l'importanza che esso annette al corretto funzionamento del mercato unico quale elemento essenziale della strategia globale per promuovere la competitività, la crescita economica e l'occupazione nell'Unione; considerando che a tal fine il Consiglio europeo suddetto, nella sua risoluzione su crescita e occupazione (3), ha concordato azioni concrete per avanzare il più possibile nel completamento definitivo del mercato unico rendendo le norme più efficaci, affrontando le residue distorsioni principali del mercato, evitando una concorrenza fiscale pericolosa, rimuovendo gli ostacoli settoriali all'integrazione del mercato e realizzando un mercato unico a vantaggio di tutti i cittadini; considerando che nella sua raccomandazione 92/442/CEE del 27 luglio 1992 sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale (4) il Consiglio raccomanda al punto I.B.5 (h) che gli Stati membri devono «favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti»; considerando che tale obiettivo può essere conseguito soltanto se i diritti a pensione integrativa sono adeguatamente tutelati quando un lavoratore si sposta da uno Stato membro ad un altro; considerando che la libertà di circolazione delle persone, che è una delle pietre angolari della Comunità, non è limitata ai lavoratori subordinati, ma si applica anche ai lavoratori autonomi nel quadro della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi; considerando che, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovrebbero disporre di talune garanzie in merito al mantenimento dei loro diritti derivanti da regimi integrativi di pensione; considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le prestazioni nell'ambito di regimi integrativi di pensione vengano erogate agli iscritti e agli ex iscritti, nonché ai loro familiari o ai loro superstiti in tutti gli Stati membri, dal momento che qualunque restrizione alla libera circolazione dei pagamenti e dei capitali è ormai vietata dall'articolo 73B del trattato; considerando che per facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione le normative nazionali dovrebbero essere adattate affinché sia possibile continuare a versare contributi ad un regime integrativo di pensione situato in uno Stato membro da parte o per conto di lavoratori distaccati per un breve periodo in un altro Stato membro; considerando che al riguardo il trattato esige non solo l'abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità ma altresì l'eliminazione di ogni provvedimento nazionale suscettibile di impedire o rendere meno agevole l'esercizio da parte dei lavoratori delle libertà fondamentali garantite dal trattato, quali interpretate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in successive sentenze; considerando che la presente direttiva non pregiudica, nel campo limitato di applicazione ai lavoratori distaccati, l'esigenza di trovare una soluzione al più ampio problema dell'imposizione delle pensioni integrative nella Comunità; considerando che i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione debbono essere adeguatamente informati dai responsabili dei regimi integrativi di pensione, in particolare in merito alle scelte ed alle alternative loro offerte; considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicabilità ai regimi integrativi di pensione delle norme del mercato unico e delle norme di concorrenza del trattato; considerando che, vista la diversità dei regimi integrativi di sicurezza sociale, la Comunità dovrebbe definire unicamente un quadro generale di obiettivi, lasciando agli Stati membri libertà di scelta riguardo ai provvedimenti da adottare per conseguire questi obiettivi; considerando che gli Stati membri, per conseguire questi obiettivi, devono adeguare le legislazioni nazionali e pertanto una direttiva risulta lo strumento giuridico adeguato; considerando che in conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti nell'articolo 3B del trattato gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva si limita al minimo richiesto per il conseguimento di detti obiettivi e non va al di là di ciò che è necessario a tal fine, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I Obiettivo e campo di applicazione Articolo 1 L'obiettivo della presente direttiva è di fare in modo che siano protetti in modo adeguato i diritti acquisiti o in corso di acquisizione degli iscritti a regimi integrativi di pensione che si spostano da uno Stato membro all'altro. Tale protezione riguarda in particolare il mantenimento dei diritti a pensione a titolo di regimi integrativi di pensione sia volontari sia obbligatori, ad eccezione dei regimi già disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71. Articolo 2 La presente direttiva si applica agli iscritti a regimi integrativi di pensione che hanno acquisito o stanno acquisendo diritti in uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. CAPO II Definizioni Articolo 3 Ai fini della presente direttiva si intende per: a) «pensione integrativa» le prestazioni di invalidità, di quiescenza e di reversibilità destinate a integrare o a sostituire le prestazioni erogate dai regimi obbligatori di sicurezza sociale per gli stessi casi; b) «regimi integrativi di pensione», tutti i regimi pensionistici di categoria e gli accordi collettivi aventi le stesse finalità, come contratti di assicurazione di gruppo, regimi a ripartizione per ramo o settore, regimi basati su fondi pensione o promesse di pensione garantite da riserve contabili, intesi a fornire una pensione integrativa a lavoratori dipendenti o autonomi; c) «regimi integrativi di pensione riconosciuti», regimi integrativi di pensione i quali, nello Stato membro in cui operano, soddisfano le condizioni richieste da detto Stato membro per beneficiare di particolari sgravi fiscali previsti per l'erogazione di pensioni integrative; d) «diritti a pensione», tutte le prestazioni alle quali l'iscritto ad un regime integrativo di pensione ha diritto; e) «diritti a pensione acquisiti», diritti a prestazioni conseguiti dopo aver soddisfatto, per quanto riguarda in particolare i periodi di acquisizione, le condizioni minime stabilite da un regime integrativo di pensione; «periodi di acquisizione», periodi presi in considerazione per l'ammissione ad un regime integrativo di pensione e per l'acquisizione di diritti nel suo ambito; f) «lavoratore», lavoratore subordinato o autonomo; g) «lavoratore distaccato», persona che è distaccata per lavoro in un altro Stato membro e che ai sensi del titolo II del regolamento (CE) 1408/71 continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato membro di origine; «distacco» va inteso nello stesso senso; h) «Stato membro di origine», lo Stato membro in cui il lavoratore ha prestato la propria opera immediatamente prima del distacco ed in cui ha sede il regime integrativo di pensione al quale è iscritto; i) «Stato membro ospite», lo Stato membro in cui il lavoratore è distaccato. CAPO III Misure di protezione dei diritti integrativi di pensione di lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea Articolo 4 Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i diritti acquisiti dagli iscritti ad un regime integrativo di pensione siano mantenuti qualora essi si spostino da uno Stato membro ad un altro. A tal fine gli Stati membri garantiscono il mantenimento integrale dei diritti a pensione acquisiti agli iscritti nei confronti dei quali non vengono più versati contributi ad un regime integrativo di pensione per il fatto di spostarsi da uno Stato membro ad un altro, almeno nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei quali i contributi non vengono più versati ma restano nella Stato membro in parola. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai loro familiari e superstiti. Articolo 5 Gli Stati membri garantiscono che i regimi integrativi di pensione eroghino integralmente negli altri Stati membri agli iscritti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, tutte le prestazioni dovute loro a titolo di tali regimi. Articolo 6 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il versamento dei contributi ad un regime integrativo di pensione con sede nello Stato membro di origine da parte o per conto del lavoratore distaccato che è affiliato a detto regime per il periodo del suo distacco nello Stato membro ospite. 2. Qualora in base al paragrafo 1 i contributi continuino ad essere versati ad un regime integrativo di pensione nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospite dovrà riconoscerli come equivalenti ai contributi ad un regime integrativo di pensione nello Stato membro ospite. Articolo 7 Qualora, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, i contributi continuino ad essere versati ad un regime integrativo di pensione, lo Stato membro ospite, nella misura in cui abbia diritti di imposizione fiscale, dovrà trattare detti contributi allo stesso modo in cui tratterebbe contributi versati ad un similare regime integrativo di pensione riconosciuto con sede nello Stato membro ospite. Articolo 8 Gli Stati membri adottano misure per far sì che i responsabili dei regimi integrativi di pensione informino adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione e delle altre possibilità offerte loro dal regime integrativo, quando si spostano in uno altro Stato membro. CAPO IV Disposizioni finali Articolo 9 Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dell'articolo 6 si applichino unicamente ai distacchi che iniziano alla data di entrata in vigore della presente direttiva e successivamente. Articolo 10 Gli Stati membri introducono nelle loro legislazioni nazionali i provvedimenti necessari per consentire alle persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione delle disposizioni della presente direttiva di far valere i loro diritti in via giurisdizionale, previo eventuale ricorso ad altre autorità competenti. Articolo 11 Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendendo tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano. Articolo 12 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore o garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni necessarie tramite accordi. Essi sono tenuti ad adottare le misure che consentano loro in ogni momento di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva e le comunicano immediatamente alla Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri indicano alla Commissione le autorità nazionali da contattare per quanto riguarda l'applicazione della presente direttiva. 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nell'ambito contemplato dalla presente direttiva. Gli Stati membri forniscono, entro la stessa data, una tabella comparativa indicante le disposizioni nazionali preesistenti e quelle introdotte per ottemperare a ciascuna disposizione della presente direttiva. 3. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione redigerà una relazione da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il termine di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. La relazione illustra l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, propone gli emendamenti che dovessero dimostrarsi necessari. Articolo 13 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 14 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2; regolamento aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1), aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1290/97 (GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 1). (2) GU L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1; regolamento aggiornato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/97 (cfr. nota 1). (3) GU C 236 del 2. 8. 1997, pag. 3. (4) GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 49.