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Document 51997PC0421

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

    /* COM/97/0421 def. - CNS 97/0218 */

    GU C 312 del 14.10.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0421

    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi /* COM/97/0421 def. - CNS 97/0218 */

    Gazzetta ufficiale n. C 312 del 14/10/1997 pag. 0018


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3072/95 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (97/C 312/10) COM(97) 421 def. - 97/0218(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 4 settembre 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che occorre estendere il regime del pagamento compensativo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 (1) ai produttori di risone (riso «paddy») destinato alla semina; che la diminuzione dei prezzi derivante dal ribasso del prezzo d'intervento previsto dall'articolo 3 dello stesso regolamento ha infatti un impatto sui prezzi del riso destinato alla semina; che, in mancanza di una compensazione adeguata, vi è rischio di una minore utilizzazione di sementi certificate e di una qualità inferiore del riso;

    considerando che occorre far rientrare il riso destinato alla semina tra i prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 3072/95, ma solamente affinché possa beneficiare del regime del pagamento compensativo; che occorre infatti ricordare come tale prodotto benefici di un aiuto alla produzione delle sementi nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 (3);

    considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 ha fissato il prezzo d'intervento del risone allo stesso livello sia per la campagna 1999/2000 che per le campagne successive; che occorre prevedere parallelamente di mantenere gli importi del pagamento compensativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 allo stesso livello per la campagna 1999/2000 e per le campagne successive;

    considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento succitato, il regime del pagamento compensativo è applicato in base ad una superficie stabilita per ciascuno Stato membro produttore; che è pertanto opportuno prevedere che sia lo Stato membro interessato a stabilire la riduzione da applicare in caso di superamento di tale superficie;

    considerando che lo stesso articolo 6 prevede, al paragrafo 5, che gli Stati membri effettuino comunicazioni basate sulle dichiarazioni dei produttori e delle riserie; che occorre modificare tale disposizione eliminando così ogni riferimento alla superficie di base nazionale;

    considerando che è economicamente opportuno subordinare la concessione di una restituzione all'esportazione alla presentazione della prova che il prodotto è stato interamente ottenuto nella Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (5); che tale obbligo non si applica nel caso di una riesportazione;

    considerando che in seguito all'estensione del regime del pagamento compensativo al riso destinato alla semina e onde garantire l'equilibrio del mercato delle sementi di riso, salvaguardando in particolare le possibilità di smaltimento in relazione alla superficie di base stabilita dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno istituire un meccanismo di stabilizzazione per la produzione delle sementi di riso; che occorre prevedere che l'estensione del regime del pagamento compensativo e l'istituzione del meccanismo di stabilizzazione siano applicabili sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1998/1999,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3072/95 è modificato nel seguente modo:

    1) All'articolo 1:

    a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ».

    b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. Il presente regolamento si applica al risone (riso "paddy") destinato alla semina del codice NC 1006 10 10 solamente per quanto concerne il regime del pagamento compensativo di cui all'articolo 6.»

    2) All'articolo 6:

    a) al paragrafo 3: il titolo della quarta colonna della tabella è sostituito dal seguente testo: «1999/2000 e successive»;

    b) al paragrafo 5:

    i) il testo del penultimo comma è sostituito dal seguente testo:

    «Nei casi in cui si applica il comma precedente, lo Stato membro interessato stabilisce la riduzione da applicare al pagamento compensativo entro una data fissata secondo la procedura di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Esso ne informa immediatamente la Commissione».

    ii) all'inizio dell'ultimo comma i termini «Per ciascuna superficie di base» sono soppressi.

    3) All'articolo 13:

    a) al paragrafo 12, primo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:

    «- sono stati interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2913/92, salvo in caso d'applicazione del paragrafo 13,»;

    b) al paragrafo 13, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo:

    «Non è concessa alcuna restituzione per l'esportazione di riso importato da paesi terzi e riesportato verso paesi terzi, salvo qualora l'esportatore provi:

    - l'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato,

    - l'avvenuta riscossione di tutti i dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica di questo prodotto.»

    Articolo 2

    All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

    «4 bis. Il quantitativo massimo di sementi di riso che può beneficiare dell'aiuto nella Comunità è stabilito secondo la procedura di cui al paragrafo 5. Tale quantitativo è ripartito tra gli Stati membri produttori.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il testo dell'articolo 1, punto 1 e il testo dell'articolo 2 sono tuttavia applicabili a decorrere dal 1° luglio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

    (2) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

    (3) GU L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.

    (4) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (5) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

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