Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997PC0330

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali

    /* COM/97/0330 def. - CNS 97/0180 */

    GU C 267 del 3.9.1997, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0330

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali /* COM/97/0330 def. - CNS 97/0180 */

    Gazzetta ufficiale n. C 267 del 03/09/1997 pag. 0060


    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (97/C 267/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 330 def. - 97/0180 (CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 27 giugno 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 130 R, paragrafo 4 e dell'articolo 228, paragrafi 2, prima frase e 3, primo capoverso,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità, ai negoziati per la conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali; che detta convenzione è stata firmata ad Helsinki il 18 marzo 1992 in nome della Comunità;

    considerando che gli obiettivi della convenzione sono la tutela della salute umana e dell'ambiente nei confronti di incidenti industriali che potrebbero dare adito ad effetti transfrontalieri e la promozione di un'attiva cooperazione internazionale fra le parti contraenti prima, durante e dopo tale tipo di incidente;

    considerando che la conclusione della convenzione rientra nel contesto della partecipazione della Comunità alle azioni internazionali di tutela dell'ambiente, auspicata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (1) relativa al Quinto programma di azione delle Comunità europee in materia di ambiente;

    considerando che in virtù dei principi formulati dall'articolo 130 R del trattato, il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose, costituisce un'esigenza primordiale per tutti gli Stati membri, dato il carattere transfrontaliero degli effetti di tali incidenti industriali sull'ambiente e la salute umana;

    considerando che le direttive 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2) e 96/82CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (3), sono intese alla prevenzione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti, nonché alla limitazione delle conseguenze di essi per la salute umana e l'ambiente, e che tali direttive contengono disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera;

    considerando che è di conseguenza opportuno che la Comunità approvi la convenzione;

    considerando che, per quanto concerne le sostanze di cui sopra, non possono essere applicate le quantità limite di cui all'allegato I, parte 1 della convenzione, e considerando che pertanto, per poter approvare la convenzione, devono essere formulate talune riserve;

    considerando che, per consentire la tempestiva entrata in vigore della convenzione, è opportuno che gli Stati membri firmatari provvedano quanto prima alle procedure di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione, per consentire alla Comunità e a detti Stati membri di depositare gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, firmata a Helsinki il 18 marzo 1992, è approvata in nome della Comunità europea, con le riserve figuranti all'allegato I della presente decisione.

    Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, in nome della Comunità, lo strumento di approvazione presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 28 della convenzione. In sede di deposito dello strumento di approvazione, nonché delle riserve di cui all'allegato I, la Comunità depositerà la dichiarazione di competenza di cui all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (1) GU C 138 del 17. 5. 1993.

    (2) GU L 230 del 5. 8. 1982. Direttiva emendata dalle direttiva 87/216/CEE (GU L 85 del 28. 3. 1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7. 12. 1988) e 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991).

    (3) GU L 10 del 14. 1. 1997.

    ALLEGATO I

    RISERVA

    La Comunità europea si riserva il diritto:

    i) relativamente alle quantità limite di cui all'allegato I, parte 1, numeri 3, 4 e 5 della convenzione, di applicare per il bromo (sostanza molto tossica) una quantità limite pari a 100 t, per il metanolo (sostanza tossica) una quantità limite pari a 5 000 t e per l'ossigeno (sostanze comburente) una quantità limite pari a 2 000 t;

    ii) relativamente alla quantità limite di cui all'allegato I, parte 1, numero 8 della convenzione, di applicare per le sostanze pericolose per l'ambiente una quantità limite pari rispettivamente a 500 t [frase di contrassegno di rischio R50-53 (1): «sostanze altamente tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico»] e di 2 000 t [frase di contrassegno di rischio R51-53 (2): «sostanze tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico»].

    (1) Sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16. 8. 1967, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/105/CE (GU L 294 del 30. 11. 1993, pag. 21).

    (2) Cfr. precedente nota 1.

    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 4 DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI, RELATIVA ALL'ESTENSIONE DELLE SUE COMPETENZE

    Conformemente al trattato CE, e segnatamente all'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2, gli obiettivi ed i principi della politica ambientale della Comunità sono segnatamente intesi alla salvaguardia ed alla tutela della qualità dell'ambiente e della salute umana, tramite azioni preventive. Nel contesto del perseguimento di detti obiettivi, il Consiglio ha adottato la direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (1) e la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (2). Tali azioni si propongono la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze di essi sulla salute umana e sull'ambiente e disciplinano alcuni settori contemplati dalla convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali. Ai sensi dell'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato CE, la Comunità è autorizzata a concludere accordi internazionali nei settori di sua competenza, definiti dall'articolo 130 R e dal diritto derivato.

    (1) GU L 230 del 5. 8. 1982. Direttiva emendata dalle direttive 87/216/CEE (GU L 85 del 28. 3. 1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7. 12. 1988) e 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991).

    (2) GU L 10 del 14. 1. 1997.

    Top