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Document 51997PC0234

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria

/* COM/97/0234 def. - CNS 97/0143 */

GU C 190 del 21.6.1997, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0234

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria /* COM/97/0234 def. - CNS 97/0143 */

Gazzetta ufficiale n. C 190 del 21/06/1997 pag. 0029


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (97/C 190/11) COM(97) 234 def. - 97/0143(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 maggio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione ha consultato il comitato monetario prima di presentare la sua proposta;

considerando che la Bulgaria sta intraprendendo riforme economiche fondamentali e compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato;

considerando che la Bulgaria e l'Unione europea hanno firmato un accordo europeo che instaura una relazione di associazione;

considerando che, con decisione 91/311/CEE (1), il Consiglio ha autorizzato la concessione di assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria per un importo massimo di 290 Mio di ECU al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese; che con decisione 92/511/CEE (2), il Consiglio ha autorizzato la concessione di ulteriore assistenza finanziaria a favore della Bulgaria per un importo massimo di 110 Mio di ECU;

considerando che sono in ogni caso opportune ulteriori misure di adeguamento e di riforma al fine di consentire alla Bulgaria di rafforzare il suo settore finanziario ed accelerare la privatizzazione;

considerando che nell'aprile del 1997 la Bulgaria ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un programma economico sostenuto da un accordo di stand-by;

considerando che le autorità della Bulgaria hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità ed altri donatori bilaterali; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da finanziare per la durata del programma una somma residua di 550 Mio di USD al fine di rafforzare le riserve valutarie del paese e sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con il programma economico;

considerando che la concessione alla Bulgaria di un nuovo prestito a lungo termine è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti del paese e a rafforzare le sue riserve valutarie;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a lungo termine per un importo massimo di 250 Mio di ECU in conto capitale, per una durata massima di dieci anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve.

2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti in nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Bulgaria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi fra l'FMI e la Bulgaria.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità della Bulgaria le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario ed in stretto coordinamento con l'FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. La prima è svincolata subordinatamente a completamento della prima revisione dell'accordo in stand-by concordato con l'FMI ed alle condizioni di cui all'articolo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la seconda quota è svincolata almeno un trimestre dopo l'erogazione della prima, subordinatamente ad una soddisfacente attuazione, da parte della Bulgaria, dell'accordo di stand-by.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale bulgara.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità.

2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Bulgaria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.

3. Su richiesta della Bulgaria, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

(1) GU n. L 174 del 3. 7. 1991, pag. 36.

(2) GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 94.

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