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Document 51997PC0070

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché ad azioni d'informazione sull'etichettatura delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2067/92

    /* COM/97/0070 def. - CNS 97/0058 */

    GU C 149 del 17.5.1997, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997PC0070

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché ad azioni d'informazione sull'etichettatura delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2067/92 /* COM/97/0070 DEF - CNS 97/0058 */

    Gazzetta ufficiale n. C 149 del 17/05/1997 pag. 0026


    Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché ad azioni d'informazione sull'etichettatura delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2067/92 (97/C 149/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 70 def. - 97/0058(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 19 marzo 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio (1) prevede la partecipazione della Comunità al finanziamento di azioni specifiche svolte da organizzazioni professionali o interprofessionali ed intese a promuovere il consumo e la commercializzazione di carni bovine di qualità; che, alla luce dell'esperienza acquisita e per far fronte in modo più agguerrito ai problemi di mercato dovuti alla crisi della «BSE», occorre ristrutturare il regime di promozione esistente;

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2067/92 distingue le azioni di promozione che prevedono un controllo integrale del sistema dal produttore sino al consumatore e stabilisce che queste ultime possono essere considerate con priorità e beneficiare di una partecipazione finanziaria comunitaria più elevata; che la grande maggioranza dei programmi presentati sino ad ora dalle organizzazioni professionali e interprofessionali ha previsto questo controllo integrale; che ciò corrisponde proprio a quanto deve essere fatto per ristabilire la fiducia del consumatore; che per tali motivi occorre riservare loro la partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che il regolamento (CEE) n. . . . del Consiglio ha istituito un nuovo sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine volto a fornire garanzie supplementari ai consumatori; che parrebbe indispensabile informare questi ultimi su tale nuovo sistema mediante azioni specifiche sovvenzionate dalla Comunità;

    considerando che in certi Stati membri esistono programmi nazionali di promozione delle carni bovine identificate, parallelamente ai programmi comunitari; che è opportuno poter tenerne conto per garantire il coordinamento necessario tra questi programmi;

    considerando che dalla reazione dei consumatori di fronte alla crisi è risultato che questi ultimi privilegiano sistematicamente i prodotti identificati in base alla loro origine; che occorre prevedere la procedura di autorizzazione che consente di far riferimento all'origine dei prodotti, a determinate condizioni che non pregiudichino le disposizioni dell'articolo 30 del trattato;

    considerando che l'equilibrio del mercato comunitario dipende anche dalla domanda proveniente dai mercati esterni; che al fine di ristabilire su tali mercati la fiducia dei consumatori occorre anche dotarsi dei mezzi per intervenire, con azioni d'informazione adeguate, sui mercati dei paesi terzi; che per conseguire tale obiettivo è opportuno aumentare il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità;

    considerando che per ottenere la massima efficacia dalle azioni succitate occorre prevedere la possibilità per la Commissione di ricorrere ad un'assistenza tecnica nei settori interessati;

    considerando che, data l'entità delle modifiche previste, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 2067/92 e sostituirlo con il presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità può partecipare al finanziamento di azioni di promozione svolte da organizzazioni professionali o interprofessionali a favore delle carni bovine di qualità di origine comunitaria e identificate come tali.

    Non appena sarà instaurato il regime comunitario sull'etichettatura, la Comunità può finanziare azioni di comunicazione volte ad informare il consumatore sulle garanzie offerte da detto regime.

    Articolo 2

    Le azioni cofinanziate di cui all'articolo 1, primo comma prevedono un sistema rigoroso di controllo integrale del sistema, dal produttore sino al consumatore.

    Nell'adozione dei programmi cofinanziati dalla Comunità si tiene conto delle azioni di promozione delle carni bovine identificate in corso in certi Stati membri.

    Le azioni di promozione e di commercializzazione non devono essere orientate in funzione di marche commerciali né favorire prodotti provenienti da uno Stato membro particolare.

    Articolo 3

    Può essere autorizzata, alle condizioni e secondo la procedura che verrà stabilita nelle modalità d'applicazione del presente regolamento, l'utilizzazione di logotipi o simboli atti ad identificare l'origine dei prodotti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. . . . sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

    Articolo 4

    La Comunità può partecipare al finanziamento di qualsiasi azione d'informazione adeguata volta a valorizzare nei paesi terzi le qualità delle carni bovine d'origine comunitaria.

    Articolo 5

    La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni di cui all'articolo 1 non può superare il 60 % del costo reale delle azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 4, tale partecipazione finanziaria può essere aumentata fino all'80 % del loro costo reale.

    Articolo 6

    Per l'applicazione degli articoli 1, 3 e 4, in particolare per la scelta dei mezzi di strategia, la valutazione e la sorveglianza delle azioni, la Commissione può ricorrere all'assistenza tecnica di esperti nel campo della comunicazione in possesso di una conoscenza approfondita nel settore delle carni bovine.

    Articolo 7

    Le spese connesse alla partecipazione finanziaria comunitaria di cui agli articoli 1 e 4 nonché al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 3 e all'assistenza tecnica di cui all'articolo 6 sono considerate come misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 8

    Le modalità d'applicazione del presente regolamento, segnatamente quelle che definiscono le azioni di promozione e d'informazione, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 9

    Il regolamento (CEE) n. 2067/92 è abrogato.

    Tuttavia, esso rimane applicabile alle domande di partecipazione finanziaria della Comunità presentate a titolo dello stesso regolamento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag 57.

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