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Document 51997PC0017

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa

/* COM/97/0017 def. - CNS 97/0019 */

GU C 95 del 24.3.1997, p. 46–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997PC0017

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa /* COM/97/0017 DEF - CNS 97/0019 */

Gazzetta ufficiale n. C 095 del 24/03/1997 pag. 0046


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa (97/C 95/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 17 def. - 97/0019(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 100 A, associati all'articolo 228, terzo paragrafo, prima parte,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

vista la decisione del Consiglio di giugno 1996 che autorizza la Commissione a negoziare, con il Canada, la Federazione russa, gli Stati Uniti e qualsiasi altro paese terzo interessato, un accordo sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3254/91, del Consiglio (1) in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento, fa riferimento a norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà alle quali dovrebbero conformarsi i metodi di cattura utilizzati dai paesi terzi, qualora non avessero vietato l'uso della tagliola, affinché possano esportare nella Comunità pellicce e prodotti manufatti di talune specie animali;

considerando che al 1° gennaio 1996 non era stata stabilita alcuna norma internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà, che tale situazione comportava per un paese terzo l'impossibilità di garantire che i metodi di cattura utilizzati sul proprio territorio per le specie elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/91 fossero conformi a quelle convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà;

considerando la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3254/91 (2), comunicata al Consiglio il 12 gennaio 1996;

considerando che l'accordo allegato alla presente decisione è conforme alle direttive di negoziato sopra indicate; che esso risponde pertanto alla nozione di norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà indicate all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3254/91;

considerando che l'accordo si propone essenzialmente di fissare norme tecniche armonizzate, che permettano di ottenere un livello sufficiente di protezione del benessere degli animali catturati, applicabili alla produzione e all'uso delle trappole e di agevolare il commercio tra le parti per quanto riguarda trappole, pellicce e prodotti manufatti delle specie disciplinate dall'accordo;considerando che per l'attuazione dell'accordo è necessario stabilire un calendario che permetta di verificare la conformità delle trappole con le norme definite dall'accordo stesso ai fini della loro certificazione e di sostituire le trappole non certificate;

considerando che dovrebbe essere approvato l'accordo tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato l'accordo tra la Comunità europea, il Canada e la Federazione russa sulle norme in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà.

Il testo dell'accordo e le dichiarazioni che dovranno essere depositate al momento della firma dello stesso sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

(1) GU n. L 308 del 9. 11. 1991. pag. 1.

(2) COM(95) 737 definitive del 15. 12. 1995.

ACCORDO INTERNAZIONALE SULLE NORME RELATIVE A METODI DI CATTURA NON CRUDELI

PREAMBOLO

Il CANADA

la COMUNITÀ EUROPEA

e la FEDERAZIONE RUSSA,

in appresso denominati «parti»,

RIBADENDO il loro fermo impegno all'elaborazione di norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli, basate sulla ricerca scientifica e su osservazioni pratiche ed empiriche,

RIAFFERMANDO che esse possiedono, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite ed i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse nel quadro delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e che esse sono responsabili della conservazione della diversità biologica e dell'uso sostenibile delle rispettive risorse biologiche,

RILEVANDO che l'uso sostenibile degli animali selvatici a beneficio degli esseri umani è in armonia con i principi della strategia mondiale di conservazione, della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, e della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,

PRENDENDO ATTO dell'impegno, sottoscritto anche dagli Stati membri dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (IUCN), ad eliminare il più presto possibile il ricorso a metodi di cattura crudeli,

RICONOSCENDO che il processo di elaborazione di norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli dei mammiferi avviato dall'ISO, (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) nel 1987 non è ancora stato portato a termine,

RILEVANDO che lo scopo di qualsiasi norma tecnica internazionale è, inter alia, migliorare la comunicazione e facilitare il commercio,

RILEVANDO il notevole lavoro di ricerca effettuato in particolare dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Federazione russa e dalla Comunità europea al fine di pervenire a metodi di cattura pratici e meno crudeli,

SOTTOLINEANDO la notevole attività svolta dal gruppo di lavoro sull'elaborazione di norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli, formato da esperti del Canada, degli Stati Uniti, della Federazione russa e della Comunità europea,

ESPRIMENDO APPREZZAMENTO per il fatto che, pur in assenza di norme internazionali relative a metodi di cattura non crudeli, diversi organismi competenti hanno seguito approcci diversi ed introdotto norme volte a migliorare i metodi di cattura e le condizioni degli animali selvatici,

RICONOSCENDO che le norme istituzionali e costituzionali di ciascuna delle parti indicano gli organi principali preposti all'Applicazione delle norme relative ai metodi di cattura non crudeli nel rispettivo ambito di competenza,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

Trappole: strumenti di cattura meccanici che uccidono o immobilizzano, a seconda dei casi.

Metodi di cattura: le trappole e le loro caratteristiche generali (ad es.: specie destinatarie, posizionamento, richiamo, esca e condizioni ambientali naturali).

Metodi di cattura non crudeli: le trappole certificate dalle autorità competenti come conformi alle norme relative ai metodi di cattura non crudeli (le «Norme» riportate nell'allegato I del presente accordo) e utilizzate secondo le istruzioni specificate dai fabbricanti.

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi dell'accordo internazionale sulle norme relative ai metodi di cattura non crudeli (l'«accordo») sono:

1. stabilire norme relative a metodi di cattura non crudeli;

2. migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti al fine di applicare ed elaborare tali norme;

3. agevolare il commercio tra le parti dell'accordo.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica ai metodi di cattura e alla certificazione di trappole per la cattura di mammiferi selvatici terrestri o semiacquatici elencati nell'allegato I, a scopi di gestione delle risorse faunistiche, compresa la lotta antiparassitaria, al fine di ricavarne pellicce, pelli o carne o per la cattura di mammiferi a fini di conservazione.

Articolo 4

Obblighi derivanti dagli altri accordi internazionali in vigore

1. Il presente accordo lascia assolutamente impregiudicati diritti e i doveri delle parti che aderiscono all'OMC, stabiliti dall'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

2. Relativamente alle parti che non sono membri dell'OMC, il presente accordo lascia assolutamente impregiudicati i diritti e i doveri previsti da accordi bilaterali tra le parti di cui all'allegato II.

Articolo 5

Norme vigenti

Le parti possono continuare a proibire l'uso nel proprio territorio di trappole il cui impiego è vietato alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Fatto salvo l'articolo 9:

1) le parti concordano di cooperare reciprocamente, direttamente o attraverso le pertinenti organizzazioni internazionali per quanto riguarda le questioni di mutuo interesse disciplinate dal presente accordo;

2) le parti concordano di sviluppare e rafforzare la cooperazione multilaterale nel campo dei metodi di cattura non crudeli sulla base dei mutui benefici e della volontà di agevolare gli scambi.

Articolo 7

Impegno delle parti

Le parti adottano, entro i tempi previsti dall'allegato I, le misure necessarie ad assicurare che le rispettive autorità competenti:

1) istituiscano procedure adeguate per la certificazione delle trappole in conformità con le norme;

2) assicurino che i metodi di cattura utilizzati nei rispettivi territori siano conformi alle norme;

3) proibiscano l'uso di trappole la cui conformità alle norme non sia certificata (1);

4) richiedono ai fabbricanti di segnalare le trappole certificate e di fornire istruzioni relativamente alla loro collocazione, al funzionamento sicuro e alla manutenzione.

Articolo 8

Applicazione delle norme

Nell'applicare le norme le autorità competenti delle parti fanno del loro meglio per assicurare che:

1) vengano istituite adeguate procedure per:

a) garantire la concessione o il ritiro dell'autorizzazione ad utilizzare le trappole;

b) assicurare il rispetto delle norme relative a metodi di cattura non crudeli;

2) i cacciatori vengano istruiti a ricorrere a metodi di cattura sicuri ed efficaci, compresi i nuovi metodi man mano che questi si sviluppano, e

3) si tenga conto degli orientamenti in materia di verifica delle trappole, come previsto nell'allegato I, al momento di istituire le procedure interne di certificazione.

Articolo 9

Elaborazione delle norme

1. Le parti concordano di promuovere e favorire la ricerca finalizzata all'elaborazione delle norme.

2. Le parti riesaminano e aggiornano per la prima volta l'allegato I entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, utilizzando in particolare i risultati della ricerca di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Deroghe

1. Deroghe agli impegni di cui all'articolo 7 possono essere concesse dall'autorità competente caso per caso, purché non siano utilizzate in modo da vanificare gli obiettivi dell'accordo, per i seguenti fini:

a) nell'interesse della salute pubblica e della sicurezza;

b) per la protezione della proprietà pubblica e privata;

c) a fini di ricerca, educazione, ripopolamento, reintroduzione, allevamento o tutela della fauna e della flora;

d) relativamente alle trappole tradizionali, essenziali per la conservazione del patrimonio culturale delle comunità indigene.

2. Le deroghe concesse ai sensi del paragrafo 1 devono essere accompagnate da un documento scritto che ne indichi le motivazioni e le condizioni.

3. Le parti notificano per iscritto al comitato congiunto di gestione le deroghe concesse ai sensi del paragrafo 1 e, sempre per iscritto, le motivazioni e le condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Notifica e scambio di informazioni

1. Le parti scambiano regolarmente informazioni su tutte le materie connesse con l'applicazione del presente accordo. Esse si informano reciprocamente dei progressi effettuati in materia di valutazione delle trappole, secondo i tempi indicati in allegato, sulla ricerca in materia e sulle trappole certificate.

2. Le parti si notificano mutuamente le autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

Mutuo riconoscimento

1. Una parte può autorizzare l'uso sul proprio territorio di trappole certificate da un'altra parte. Ogni rifiuto dev'essere giustificato per iscritto.

2. Ciascuna parte riconosce i metodi di cattura di ognuna delle altre parti come equivalenti se i rispettivi metodi di cattura rispettano le norme.

Articolo 13

Commercio di pellicce e prodotti derivati tra le parti

1. Fatti salvi l'articolo 15, il paragrafo 2 del presente articolo e le pertinenti disposizioni della Convenzione sul commercio internazionale di specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington il 3 marzo 1973, nessuna parte impone misure restrittive al commercio di pellicce e prodotti derivati originari di una delle altre parti.

2. Nel luogo di importazione nel territorio doganale una parte può richiedere un certificato di importazione che attesti che le pellicce o le pellicce inserite nei prodotti da importare provengono da animali catturati o allevati nel territorio di una delle parti. Il certificato contiene un riferimento ai documenti di origine rilasciati dalle autorità competenti.

Articolo 14

Comitato congiunto di gestione

1. Le parti istituiscono il comitato congiunto di gestione (il «comitato») formato dai rappresentanti delle parti. Il comitato può prendere in esame qualsiasi aspetto relativo al presente accordo.

2. Il comitato si riunisce la prima volta entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente si riunisce periodicamente. Il comitato può anche affrontare questioni in sede diversa da quella di riunione, per corrispondenza, o essere convocato su richiesta di una qualsiasi delle parti. Nella sua prima riunione il comitato adotta il regolamento interno.

3. Le decisioni del comitato sono prese di comune accordo. Il comitato può anche proporre alle parti modifiche del presente accordo e dei suoi allegati, tenendo conto, se del caso, delle pertinenti raccomandazioni dei gruppi di lavoro degli esperti.

4. Il comitato può di volta in volta istituire, se necessario, gruppi di lavoro scientifici e tecnici formati da esperti, che presentino raccomandazioni al comitato per quanto riguarda:

a) qualsiasi aspetto scientifico e tecnico;

b) questioni di interpretazione sollevati dalle parti e proposte di risoluzione delle controversie.

Articolo 15

Risoluzione delle controversie

1. Le parti cercano di pervenire attraverso negoziati ad una soluzione reciprocamente soddisfacente su tutti gli aspetti che possono influire sul funzionamento del presente accordo. Ove le parti interessate non siano in grado di superare la divergenza di opinioni, su richiesta di una delle parti si convoca il comitato al fine di discutere e trovare una soluzione. Il comitato al momento di affrontare le questioni che gli vengono sottoposte può istituire, ove opportuno, un gruppo di lavoro scientifico e tecnico ad hoc, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4 del presente accordo.

2. Ove il comitato non sia in grado di risolvere la controversia entro 90 giorni, le parti, su richiesta della parte che sporge reclamo, demandano la questione ad un organismo arbitrale istituito in applicazione delle disposizioni dell'allegato II.

3. L'organismo arbitrale può decidere su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo ad opera della parte contro cui è presentato reclamo.

4. L'organismo arbitrale opera nell'ambito del mandato approvato dalle parti e delibera solo nei casi previsti dal presente articolo.

5. Il presente articolo si applica mutatis mutandis anche nei casi in cui le parti che presentano reclamo o che ne costituiscano oggetto siano più di una.

Articolo 16

Adesione

Tutti i paesi possono aderire al presente accordo, ai termini e alle condizioni concordati con le parti.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Gli allegati sono parte integrante del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore 60 giorni dopo la data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, conclusione o adozione, a seconda delle norme applicabili dalle diverse parti.

3. Il presente accordo non è direttamente applicabile. Le parti ottemperano agli impegni e agli obblighi derivanti dal presente accordo in conformità delle rispettive procedure interne.

4. Ciascuna delle parti può in ogni momento proporre modifiche del presente accordo. Una modifica concordata dalle parti entra in vigore il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, conclusione o adozione della modifica concordata, a seconda delle norme applicabili dalle diverse parti.

5. Una parte può recedere dal presente accordo comunicando la propria decisione per iscritto con almeno sei mesi di anticipo. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente accordo nei confronti della parte che recede terminano allo scadere del periodo di preavviso.

6. Il presente accordo è redatto nelle lingue: danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, russa, spagnola, svedese e tedesca; tutte le versioni fanno ugualmente fede. Il presente accordo sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio dell'Unione europea che ne consegnerà copia certificata a ciascuna delle parti.

(1) Le parti concordano sul fatto che l'articolo 7 non impedisce ai privati di costruire e utilizzare trappole purché queste siano conformi a progetti approvati dalle relative autorità competenti.

ALLEGATO I

PARTE I

LE NORME

1. FINALITÀ, PRINCIPI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE NORME

1.1. Finalità

Scopo delle norme è assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e migliorarlo ulteriormente.

1.2. Principi

1.2.1. Al momento di stabilire se un metodo di cattura è crudele o meno occorre valutare le condizioni dell'animale catturato.

1.2.2. Il principio in base al quale stabilire se i metodi di cattura sono crudeli o meno è il rispetto dei requisiti di soglia indicati nei capitoli 2 e 3 delle norme.

1.2.3. Le norme vanno stabilite tenendo conto del fatto che le trappole devono essere selettive, efficienti e conformi ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza umana di ciascuna delle parti.

1.3. Considerazioni generali

1.3.1. Le informazioni sul benessere degli animali si ricavano da indicatori che misurino il grado di capacità, difficoltà o incapacità ad affrontare il proprio ambiente. Poiché diversi animali utilizzano metodi diversi per affrontare il proprio ambiente, occorre ricorrere a diversi indicatori per valutarne il benessere.

Tra gli indicatori del benessere degli animali catturati figurano quelli relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento. Poiché alcuni di questi indicatori non sono stati studiati per diverse specie, saranno necessari ulteriori ricerche scientifiche in modo da fissare opportune soglie nell'ambito delle norme.

Sebbene il grado di benessere possa variare ampiamente, il termine non crudele si impiega solo per quei metodi di cattura che mantengono il benessere degli animali interessati ad un livello sufficiente, pur essendo accertato che in alcune situazioni in cui si tratta di trappole mortali, per un periodo limitato, si verifica una riduzione del livello di benessere.

1.3.2. Le soglie stabilite dalle norme per la certificazione delle trappole comprendono:

- per le trappole finalizzate all'immobilizzazione: il livello oltre il quale il benessere degli animali catturati misurato dagli indicatori è ritenuto insufficiente;

- per le trappole finalizzate all'uccisione: il tempo di incoscienza ed insensibilità e il mantenimento di tale stato fino alla morte dell'animale.

1.3.3. Fatta salva la necessità che i metodi di cattura rispettino i requisiti di soglia, occorre continuare a migliorare la progettazione e la realizzazione delle trappole, in particolare:

- per migliorare il benessere degli animali catturati nel periodo in cui restano imprigionati nella trappola;

- per provocare rapidamente l'incoscienza e l'insensibilità degli animali catturati da trappole finalizzate all'uccisione;

- per ridurre al minimo la cattura di animali diversi da quelli per cui era predisposta la trappola.

2. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI

2.1. Definizione

Metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione: trappole progettate e realizzate allo scopo non di uccidere l'animale catturato ma di limitarne i movimenti in modo tale che un essere umano possa prendere contatto direttamente con esso.

2.2. Parametri

Nel valutare se un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme occorre valutare il benessere dell'animale catturato.

I parametri devono comprendere indicatori di comportamento e di danno elencati nei paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

Per ciascuno di tali parametri occorre valutare l'entità delle risposte ottenute.

2.3. Indicatori

2.3.1. Indicatori di comportamento

Indicatori di comportamento riconosciuti come indicatori di insufficiente benessere per gli animali selvatici catturati:

1) morsicature che comportano gravi danni (automutilazione);

2) eccessiva immobilità ed indifferenza.

2.3.2. Indicatori di danno

Danni riconosciuti come insufficiente benessere degli animali selvatici catturati:

1) frattura;

2) lussazione di una giuntura in prossimità del carpo e del tarso;

3) rottura di un tendine o di un legamento;

4) grave abrasione periostale;

5) grave emorragia esterna o emorragia in una cavità interna;

6) grave degenerazione dei muscoli locomotori;

7) ischemia degli arti;

8) frattura di un dente permanente che lascia esposta la cavità pulpare;

9) ferite agli occhi compresa la lacerazione della cornea;

10) danni al midollo spinale;

11) grave danneggiamento di organi interni;

12) degenerazione del miocardio;

13) amputazione;

14) morte.

2.4. Valori di soglia

Un metodo di cattura finalizzato all'immobilizzazione rispetta le norme se:

- il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è pari almeno a 20;

- almeno l'80 % di tali animali non mostra nessuno dei segni relativi agli indicatori di cui ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

3. REQUISITI RELATIVI AI METODI DI CATTURA FINALIZZATI ALL'UCCISIONE DEGLI ANIMALI

3.1. Definizione

Metodi di cattura finalizzati all'uccisione: trappole progettate e realizzate al fine di uccidere un animale catturato appartenente alle specie destinataria.

3.2. Parametri

Bisogna definire il lasso di tempo durante il quale si manifestano l'incoscienza e l'insensibilità provocate dalla tecnica di uccisione ed occorre controllare se tale stato sia mantenuto sino a quando si verifica la morte dell'animale (ad es.: fino a quando le funzioni cardiache non siano cessate irreversibilmente).

L'incoscienza e l'insensibilità devono essere controllate verificando i riflessi della cornea e delle palpebre o qualsiasi altro parametro la cui adeguatezza sia scientificamente provata (1).

3.3. Indicatori e limiti temporali

>SPAZIO PER TABELLA>

3.4. Valori di soglia

Un metodo di cattura finalizzato all'uccisione rispetta le norme se:

- il numero di esemplari della stessa specie destinataria dai quali sono stati ricavati i dati è almeno pari a 12;

- almeno l'80 % di tali animali si trova in stato di incoscienza e insensibilità entro il limite temporale previsto e vi rimane fino alla morte.

PARTE II

ELENCO DELLE SPECIE E CALENDARIO

4. ELENCO DELLE SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E CALENDARIO DI ATTUAZIONE

4.1. Elenco delle specie

Le norme si applicano alle specie sotto elencate. Se necessario, in futuro saranno aggiunte altre specie.

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2. Calendario di attuazione

4.2.1. Come indicato all'articolo 7, i metodi di cattura devono essere sottoposti a verifica allo scopo di dimostrare che sono conformi alle norme ed essere certificati come tali dalle autorità competenti delle parti entro:

- da 3 a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'immobilizzazione a seconda delle priorità in materia di prove e della disponibilità di strutture per le prove, e

- 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo per quanto riguarda i metodi di cattura finalizzati all'uccisione.

4.2.2. Entro 3 anni dalla scadenza dei periodi indicati al punto 4.2.1, le parti vietano il ricorso a trappole di cui non sia certificata la conformità alle norme, fatta eccezione per le trappole finalizzate all'immobilizzazione costituite da tagliole tradizionali a ganasce in acciaio, che devono essere vietate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

4.2.3. Ad eccezione delle trappole finalizzate all'immobilizzazione costituite da tagliole tradizionali a ganasce in acciaio, un'autorità competente, qualora ritenga che i risultati delle prove non consentono di certificare la conformità delle trappole relativamente a determinate specie o in condizioni ambientali specifiche, può continuare ad autorizzare le trappole in via provvisoria, fintantoché la ricerca non individui trappole sostitutive. L'autorità competente notifica in via preliminare alle altre parti dell'accordo le trappole da autorizzare provvisoriamente e lo stato di avanzamento del programma di ricerca.

PARTE III

ORIENTAMENTI

5. ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE PROVE PER LE TRAPPOLE E ALLA RICERCA SUGLI SVILUPPI IN CORSO IN MATERIA DI METODI DI CATTURA

A fini di precisione e affidabilità, gli studi relativi alle prove necessarie per dimostrare la conformità dei metodi di cattura alle norme stabilite devono seguire i principi generali della buona prassi di sperimentazione.

Nel caso in cui esistano procedure di prova fissate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), che risultino pertinenti per la valutazione della conformità dei metodi di cattura ad alcuni o a tutti i requisiti delle norme, esse vanno utilizzate nei casi opportuni.

5.1. Orientamenti generali

Le prove devono essere effettuate secondo protocolli di studio esaurienti e dettagliati.

Per sottoporre a prova le trappole occorre verificare il funzionamento del meccanismo. Le trappole devono essere sottoposte a prova sul campo in particolare per la valutazione della loro selettività. Questo tipo di prova può essere utilizzato anche per ricavare dati sulla efficienza del metodo di cattura e sulla sicurezza per l'utilizzatore.

Le trappole finalizzate all'immobilizzazione devono essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per valutare i parametri comportamentali e fisiologici. Le trappole finalizzate all'uccisione devono essere sottoposte a prova in un recinto, in particolare per accertare lo stato di incoscienza.

Nelle prove sul campo le trappole devono essere controllate quotidianamente.

L'efficienza delle trappole finalizzate all'uccisione, in quanto a capacità di far perdere coscienza all'animale e di uccidere, deve essere provata su animali coscienti e in grado di muoversi attraverso misurazioni effettuate in laboratorio, in un recinto o sul campo. Dovrebbe essere valutata la capacità della trappola di colpire gli animali cui è destinata in parti vitali.

L'ordine delle procedure di prova può variare in modo da assicurare la valutazione più efficace possibile delle trappole in questione.

Le trappole non devono esporre l'operatore a rischi indebiti nelle normali condizioni di uso.

Quando si sottopongono a prova le trappole, si dovrebbe controllare nei casi necessari un ampio ventaglio di misure. Le prove sul campo devono comprendere studi sugli effetti della cattura sia sulle specie destinatarie della trappola sia su quelle che non lo sono.

5.2. Caratteristiche dello studio

La trappola deve essere collocata e utilizzata secondo le istruzioni fornite al riguardo dai fabbricanti o da altri, nel modo più chiaro possibile.

Il recinto utilizzato per le prove deve offrire un ambiente adatto agli animali delle specie destinatarie, che consenta loro di muoversi liberamente, di nascondersi e di mostrare un comportamento normale. Dovrebbe essere possibile collocare le trappole e controllare il comportamento degli animali catturati. La trappola dovrebbe essere collocata in modo tale che si possa effettuare una registrazione audio e video della cattura.

Per le prove sul campo, occorre selezionare siti che siano rappresentativi rispetto a quelli della situazione reale. Poiché le selettività della trappola e qualsiasi possibile effetto negativo nei confronti di specie non destinatarie costituiscono elementi importanti della prova sul campo, i siti per tale tipo di prova devono essere scelti in diversi habitat ove sia probabile la presenza di diverse specie non destinatarie. Ciascuna trappola, la sua collocazione e l'ambiente circostante dovrebbero essere fotografati. Il numero di identificazione della trappola deve apparire nella documentazione fotografica prodotta prima e dopo l'uso.

5.3. Personale da utilizzare per la realizzazione dello studio

Il personale impiegato nelle prove deve essere adeguatamente qualificato e preparato.

Tra il personale che effettuerà le prove deve esservi almeno una persona esperta nell'uso delle trappole e capace di catturare gli animali utilizzati per la prova e almeno una persona esperta in ognuno dei metodi di valutazione del benessere, per quanto riguarda le trappole finalizzate all'immobilizzazione, e nei metodi di valutazione dello stato di incoscienza, relativamente alle pratiche finalizzate all'uccisione degli animali. Ad esempio, la valutazione delle risposte comportamentali alla cattura e della avversione dovrebbe essere effettuata in particolare da una persona con un'apposita formazione che abbia familiarità con l'interpretazione di questo tipo di dati.

5.4. Animali

Gli esemplari utilizzati in una prova effettuata in un recinto devono essere in buona salute ed essere rappresentativi degli animali selvatici che dovranno essere catturati. Gli animali utilizzati non devono avere alcuna esperienza della trappola sottoposta a prova.

Prima della prova gli animali devono essere ospitati in condizioni adeguate e essere adeguatamente provvisti di cibo ed acqua. Essi non devono essere ospitati secondo modalità che diano luogo a loro volta ad insufficiente benessere.

Gli animali devono familiarizzarsi con il recinto prima di dare inizio alla prova.

5.5. Osservazioni

Comportamento

Le osservazioni comportamentali devono essere effettuate da una persona preparata, in particolare per quanto riguarda l'etologia della specie.

L'avversione può essere valutata catturando l'animale in una condizione facilmente riconoscibile ed esponendo nuovamente l'animale alla trappola in una situazione adeguata e valutandone il comportamento.

Occorre distinguere attentamente tra le risposte ad altri stimoli dalle risposte alla trappola o alla situazione.

Fisiologia

Alcuni animali dovrebbero essere sottoposti a controlli telemetrici (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ecc.) prima di effettuare la prova. Il controllo dovrebbe avvenire con sufficiente anticipo rispetto alla cattura in modo da consentire all'animale di riprendersi da qualsiasi disturbo provocato dal controllo stesso.

Occorre prendere tutte le possibili precauzioni per ridurre al minimo osservazioni e parametri inadeguati o errati, in particolare a causa di interferenze umane durante il campionamento.

Quando si prelevano campioni biologici (sangue, urina, saliva, ecc.), le operazioni devono essere effettuate ad adeguata distanza temporale dalla cattura ed occorre valutare la dipendenza del parametro dal tempo. Devono anche essere raccolti dati di controllo ricavati da animali mantenuti in buone condizioni e per diverse attività, i dati di riferimento relativi al momento precedente la cattura nonché alcuni dati di riferimento successivi a simulazioni estreme (ad es.: una prova di provocazione con armoni adrenocorticotrofici).

Tutti i campioni biologici devono essere prelevati e immagazzinati secondo le conoscenze più avanzate al fine di assicurarne la conservazione prima dell'analisi.

I metodi analitici devono essere convalidati.

Per le trappole finalizzate all'uccisione, gli esami neurologici dei riflessi (al dolore, degli occhi, ecc.), in combinazione con la misurazione di un elettroencefalogramma e/o di risposta visiva evocata o di risposta auditiva evocata, devono essere effettuati da un esperto, in grado di fornire le informazioni necessarie relative allo stato di coscienza dell'animale e all'efficacia della tecnica di uccisione.

Quando gli animali si trovano in uno stato di incoscienza e di insensibilità per il periodo di tempo prescritto dal protocollo di prova essi devono essere uccisi in modo non crudele.

Danni e patologie

Ogni animale utilizzato per le prove deve essere esaminato attentamente in modo da valutare se ha riportato danni. Occorre effettuare una radiografia per confermare l'esistenza di possibili fratture.

Occorre effettuare ulteriori esami patologici dettagliati degli animali morti. L'autopsia deve essere effettuata da un veterinario esperto, secondo la prassi di autopsia veterinaria comunemente accettata.

Le regioni o gli organi colpiti devono essere esaminati a livello macroscopico e ove necessario a livello istologico.

5.6. Relazione

La relazione sullo studio deve contenere tutte le informazioni pertinenti circa la progettazione, i materiali, i metodi e i risultati dell'esperimento, in particolare:

- la descrizione tecnica della progettazione della trappola, compresi il materiale di costruzione;

- le istruzioni del fabbricante per l'uso;

- la descrizione delle circostanze della prova;

- le condizioni meteorologiche, in particolare la temperatura e l'altezza della neve;

- il personale utilizzato per la prova;

- il numero di animali e di trappole sottoposti a prova;

- il numero totale degli animali destinatari e non destinatari catturati per ciascuna specie, e la loro numerosità espressa come rara, comune o abbondante nell'area in questione;

- la selettività;

- particolari relativi a qualsiasi prova che indichi che la trappola ha bruciato o ferito un animale che non è stato catturato;

- osservazioni comportamentali;

- i valori relativi a ciascun parametro fisiologico misurato e alle relative metodologie;

- descrizione dei danni e risultati dell'autopsia;

- tempo necessario alla perdita di coscienza e di sensibilità;

- analisi statistiche;

PARTE IV

RICERCA

6. PROGRAMMI DI RICERCA PER MIGLIORARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Nel sottoporre a prova i sistemi di cattura occorre valutare un adeguato ventaglio di misure del benessere degli animali catturati. Poiché tali misure, in particolare ulteriori misure comportamentali e fisiologiche, non sono state sviluppate ed utilizzate per molte specie, il loro impiego nelle norme relative alle specie in considerazione dev'essere verificato da studi scientifici che stabiliscano i livelli di riferimento, il campo di variazione delle risposte ed altre misure pertinenti.

Obiettivi

La ricerca effettuata dalle parti in conformità dell'articolo 9 dev'essere volta in particolare a stabilire i dati di base e di riferimento necessari alla fissazione dei valori di soglia per ulteriori parametri o a valutare la rilevanza di altre misurazioni del benessere non inserite attualmente nel capitolo 2.3 delle norme, compresi i diversi indicatori comportamentali e fisiologici.

Programmi di ricerca specifici rispetto alle specie

Al fine di migliorare la conoscenza scientifica nel campo della valutazione del benessere degli animali catturati, ciascuna parte promuove ulteriori ricerche relativamente alle specie elencate nella tabella sottostante. Le parti devono anche aver completato i programmi di ricerca di loro competenza entro il termine stabilito successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

>SPAZIO PER TABELLA>

Misurazioni particolari da studiare

I parametri da studiare comprendono in particolare:

- le risposte comportamentali in seguito alla cattura, compresi vocalizzazioni, panico, ritardo nel ritorno al comportamento normale dopo la liberazione dalla trappola e avversione. Studiando quest'ultimo aspetto occorre valutare in che misura l'animale evita o offre resistenza ad un contatto ravvicinato con la trappola di cui è stato vittima in precedenza;

- i parametri fisiologici, comprese l'aritmia e le frequenze cardiache, e i parametri biochimici (misurazione del sangue, dell'urina, della saliva) adeguati alle specie, compresi le concentrazioni di glucocorticoidi e di prolattina, l'attività di chinasi della creatina e i livelli di lattato di idrogenasi (ed eventualmente iso-enzima 5) di beta endorfina (se ne esistono analisi).

L'entità della risposta indicata dai parametri fisiologici deve far riferimento ai livelli di base e a quelli estremi nonché alla dipendenza dal fattore tempo.

Per livelli di base si intende la quantità, la concentrazione o il tasso relativi ad una determinata variabile fisiologica osservata per un individuo in assenza di disturbi provocati dalle condizioni ambientali. Per quanto riguarda le variabili fisiologiche che variano nell'arco di pochi secondi o minuti, i livelli di base dovrebbero far riferimento ad una particolare attività, come ad esempio essere in posizione coricata, in piedi, camminare o correre e saltare. Per livello estremo si intende quello prossimo al massimo o al minimo relativamente agli animali in questione. Le risposte fisiologiche cui ci si riferisce qui di seguito saranno mostrate probabilmente da tutti i mammiferi. Tuttavia devono essere stabiliti esattamente il livello di base e quelli estremi nonché il modello in base al quale si verifica il passaggio dall'uno all'altro per ognuna delle specie sottoposte a prova.

Per la misurazione delle risposte fisiologiche, lo stato insufficiente di benessere è rivelato dalla circostanza in cui il livello misurato si discosta di molto da quello normale e la durata dell'alterazione è significativa.

Controllo dei programmi di ricerca

Il comitato controlla e coordina la ricerca realizzata dalle parti responsabili.

(1) Nel caso in cui occorrano ulteriori prove per stabilire se un metodo di cattura rispetta le norme è possibile ricorre alla misurazione dell'elettroencefalogramma, della risposta visiva evocata (Visual Evoked Responses - VER) e della risposta auditiva evocata (Sound Evoked Responses - SER).

ALLEGATO II

1) Accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la CE, la CECA e la CEEA da una parte e la Federazione russa dall'altra, concluso a Bruxelles il 17 luglio 1995 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1996;

2) accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Federazione russa, concluso a Corfù il 24 giugno 1994;

3) accordo sugli scambi e le relazioni commerciali tra la Federazione russa e il Canada, entrato in vigore il 29 dicembre 1992.

ALLEGATO III

L'ORGANISMO ARBITRALE

Articolo 1

La parte che richiede l'arbitrato notifica al comitato che intende sottoporre la controversia ad arbitrato e, in particolare, le disposizioni dell'accordo la cui interpretazione o applicazione sono in questione.

Articolo 2

1. L'organismo arbitrale è composto di tre membri.

2. Nelle controversie tra due parti, ciascuna di esse nomina un arbitro. Nelle controversie tra due o più parti, le parti che hanno interessi comuni nominano congiuntamente un arbitro. In entrambi i casi, i due arbitri nominati secondo la procedura di cui sopra designano di comune accordo un terzo arbitro come presidente dell'organismo arbitrale.

3. Il presidente dell'organismo arbitrale:

i) dev'essere di nazionalità diversa da quella delle parti della controversia;

ii) non deve avere legame di affiliazione con le parti in causa;

iii) non deve essersi occupato della questione nell'ambito di qualsiasi altro organismo.

4. I posti vacanti in seno all'organismo arbitrale devono essere coperti secondo le modalità previste per la nomina iniziale.

Articolo 3

Se entro 60 giorni dalla nomina degli arbitri il presidente dell'organismo arbitrale non è ancora stato designato, una qualsiasi delle parti può richiederne la nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia.

Articolo 4

1. L'organismo arbitrale decide in stretta osservanza delle disposizioni dell'accordo e del diritto internazionale al fine di:

«stabilire, in base ai fatti e alle pertinenti disposizioni dell'accordo (indicare qui di seguito le disposizioni pertinenti) se una parte rispetta gli obblighi previsti dall'accordo e deliberare in materia».

2. L'organismo arbitrale deve assicurarsi che il reclamo abbia fondamento nei fatti e dal punto di vista giuridico.

Articolo 5

1. L'organismo arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno, fatto salvo il diverso avviso delle parti in causa.

2. Il regolamento interno dell'organismo arbitrale deve in ogni caso essere conforme al presente allegato e rispettare i limiti entro i quali il suddetto organismo è chiamato a deliberare e i principi di correttezza procedurale stabiliti dal diritto e dalla prassi internazionali.

Articolo 6

Le parti in causa agevolano l'attività dell'organismo arbitrale e, in particolare, ricorrendo a tutti i mezzi a loro disposizione.

i) forniscono tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti, con la sola limitazione dei requisiti giuridici ed amministrativi interni;

ii) gli consentono, ove necessario, di invitare testimoni ed esperti e di accoglierne le prove.

Articolo 7

Le parti e gli arbitri tutelano la riservatezza delle informazioni ricevute durante la procedura di arbitrato.

Articolo 8

Le parti fanno fronte in parti uguali ai costi della procedura di arbitrato, compresi gli onorari dovuti agli arbitri, le spese di viaggio, i servizi di traduzione e segreteria e tutti gli altri costi connessi.

Articolo 9

L'organismo arbitrale può esaminare e giudicare le domande riconvenzionali che derivino direttamente dall'argomento oggetto di controversia.

Articolo 10

L'organismo esamina gli aspetti formali e il merito della causa e decide in base alla maggioranza espressa dagli arbitri. Il voto dei singoli arbitri non è reso pubblico.

Articolo 11

1. L'organismo arbitrale decide entro 180 giorni dalla data di costituzione.

2. Fatto salvo il consenso delle parti in causa, l'organismo arbitrale può, con voto unanime, rinviare il lodo.

Articolo 12

1. La decisione dell'organismo deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta che ne illustri le motivazioni.

2. Una controversia sull'interpretazione o sulle modalità di attuazione della decisione dell'organismo può essere presentata da ognuna delle parti all'organismo arbitrale che l'ha presa.

Articolo 13

La decisione dell'organismo è definitiva e inappellabile.

Dichiarazione congiunta della Federazione russa e della Comunità europea relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)

Al fine di perseguire gli obiettivi del presente accordo la Federazione russa e la Comunità europea effettuano consultazioni sulle deroghe previste all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

Dichiarazione unilaterale della Comunità europea da allegare all'accordo

La Comunità europea sottolinea che la firma dell'accordo internazionale sulle norme relative ai metodi di cattura non crudeli costituisce un passo importante e sostanziale al fine di assicurare un sufficiente livello di benessere agli animali catturati.

La CE conferma pertanto che non adotterà alcuna misura di attuazione del regolamento (CEE) n. 3254/91 per il periodo di tempo che si può ritenere ragionevolmente necessario affinché le altre parti ratifichino il presente accordo e, a ratifica avvenuta, fino a quando il presente accordo resti in vigore e sia applicato conformemente alle disposizioni da esso previste.

Dichiarazione congiunta della Federazione russa e della Comunità europea relativa agli articoli 4, paragrafo 2 E 15

La Comunità europea e la Federazione russa concordano sul fatto che le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente accordo hanno precedenza rispetto alle disposizioni dell'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse fra la CE, la CECA e la CEEA da una parte e la Federazione russa dall'altra, concluso a Bruxelles il 17 luglio 1995 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1996 (l'«accordo interinale») e a quelle dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Federazione russa, concluso a Corfù il 24 giugno 1994 (l'«APC»).

La Comunità europea e la Federazione russa riesamineranno la situazione in caso di adozione di una qualsiasi misura di attuazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 dell'accordo interinale e/o dell'articolo 101 dell'APC.

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