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Document 51997IP0359

    Risoluzione sulle misure discriminatorie nella Cina nei confronti di taluni Stati membri dell'Unione europea

    GU C 167 del 2.6.1997, p. 159 (FI, SV)

    51997IP0359

    Risoluzione sulle misure discriminatorie nella Cina nei confronti di taluni Stati membri dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. C 167 del 02/06/1997 pag. 0159


    B4-0359/97

    Risoluzione sulle misure discriminatorie nella Cina nei confronti di taluni Stati membri dell'Unione europea

    Il Parlamento europeo,

    - viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina,

    A. considerando che tutti i membri delle Nazioni Unite sono impegnati a proteggere e a promuovere i diritti dell'uomo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al Patto sui diritti civili e politici e ad altri documenti,

    B. considerando che la Commissione ONU per i diritti umani è incaricata di esaminare e discutere questioni relative alla situazione dei diritti dell'uomo in tutto il mondo,

    C. considerando che la Cina ha accettato la Dichiarazione di Vienna sui diritti umani del 1993,

    D. considerando che il Consiglio «Affari generali» del 4 dicembre 1995 ha affermato che gli obiettivi fondamentali delle relazioni UE-Cina sono, in particolare, «la promozione della democrazia, delle strutture basate sullo stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo»,

    E. considerando che nel «China Country Report on Human Rights Practices for 1996", pubblicato dal Dipartimento di Stato americano, si afferma che «il governo ha continuato a commettere violazioni generalizzate e ben documentate dei diritti dell'uomo, contravvenendo a norme internazionalmente riconosciute, a causa dell'intolleranza delle autorità nei confronti del dissenso, dei timori di tensioni e dell'assenza o inadeguatezza di leggi di tutela delle libertà fondamentali. La Costituzione e le disposizioni di legge prevedono i diritti fondamentali dell'uomo, ma vengono spesso ignorate nella prassi. Le violazioni comprendono casi di tortura e di maltrattamento dei detenuti, di confessioni estorte con la forza, di detenzioni arbitrarie e di lunghi periodi di segregazione dei prigionieri (...). Il governo ha mantenuto le gravi limitazioni alla libertà di espressione, stampa, riunione, associazione, religione e riservatezza nonché in materia di diritti dei lavoratori (...). In molti casi, il sistema giudiziario rifiuta di concedere agli imputati le salvaguardie giuridiche fondamentali e un processo equo»,

    F. deplorando che l'Unione europea non si sia espressa unanimemente e non abbia presentato una risoluzione comune sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina durante la 53a sessione della Commissione ONU per i diritti umani, che si è svolta nell'aprile del 1997 a Ginevra,

    G. considerando che la Danimarca, appoggiata dall'Irlanda e dai Paesi Bassi - lo Stato che esercita attualmente la Presidenza dell'Unione europea - ha presentato una risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo in Cina, risoluzione che altri Stati membri dell'Unione europea non hanno appoggiato,

    H. considerando che la Cina ha rinviato lo svolgimento di missioni commerciali danesi e olandesi e ha minacciato questi due paesi di ulteriori misure di ritorsione,

    1. valuta positivamente e appoggia la risoluzione presentata da Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e altri per denunciare le violazioni dei diritti dell'uomo in Cina;

    2. deplora energicamente la mancanza di una politica estera comune dell'Unione europea nei confronti della Cina registrata a Ginevra;

    3. invita il Consiglio a creare solidarietà e una politica comune tra tutti gli Stati membri per quanto riguarda la situazione dei diritti dell'uomo in Cina;

    4. ritiene inaccettabile che la Cina abbia minacciato di imporre misure commerciali discriminatorie contro i suddetti Stati membri dell'Unione europea;

    5. sollecita la Cina ad astenersi da tutte le misure discriminatorie adottate nei confronti di Stati membri dell'Unione;

    6. chiede al Consiglio e alla Commissione di rivolgere alle autorità cinesi una protesta ufficiale contro tali misure discriminatorie;

    7. chiede alla Commissione, al Consiglio e a tutti gli Stati membri di dimostrarsi solidali con la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi e gli altri Stati che potrebbero essere oggetto di misure di ritorsione cinesi;

    8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al governo della Repubblica popolare cinese.

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