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Document 51997AP0406

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 C4-0139/97 96/ 0276(SYN))

GU C 34 del 2.2.1998, p. 75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AP0406

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 C4-0139/97 96/ 0276(SYN))

Gazzetta ufficiale n. C 034 del 02/02/1998 pag. 0075


A4-0406/97

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 - C4-0139/97 - 96/0276(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando 9

>Testo originale>

(9) considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la salute pubblica dovrebbero essere ridotti per quanto tecnicamente fattibile;

>Testo dopo la votazione del PE>

(9) considerando che l'uso di solventi organici e le emissioni di composti organici aventi gravi effetti per la salute pubblica dovrebbero essere ridotti con l'obiettivo di sopprimerli del tutto;

(Emendamento 2)

Considerando 10 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(10 bis) considerando che le persone che vengono regolarmente a contatto per motivi professionali con solventi organici corrono rischi per la salute di natura tale da richiedere misure preventive;

(Emendamento 3)

Considerando 17

>Testo originale>

(17) considerando che in molti casi gli impianti nuovi ed esistenti e quelli di piccole e medie dimensioni possono essere autorizzati a conformarsi a requisiti meno rigorosi onde conservare la loro competitività;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 4)

Considerando 17 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(17 bis) considerando che nel caso della rifinitura di veicoli e della pulizia a secco le particolari strutture industriali e la competizione sul piano locale fanno sì che in questi due settori sia appropriata una soglia zero;

(Emendamento 5)

Considerando 21

>Testo originale>

(21) considerando che gli Stati membri devono prendere opportune misure per promuovere lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili onde ridurre al minimo le emissioni di solventi organici e di composti organici nell'ambiente;

>Testo dopo la votazione del PE>

(21) considerando che gli Stati membri devono prendere opportune misure per promuovere lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili, secondo i principi presentati nella direttiva 96/61/CE, onde ridurre al minimo le emissioni di solventi organici e di composti organici nell'ambiente;

(Emendamento 6)

Considerando 23

>Testo originale>

(23) considerando che alcuni Stati membri hanno già preso misure per ridurre i COV, eventualmente non compatibili con le misure della presente direttiva; che grazie a soluzioni alternative di riduzione è possibile conseguire lo scopo della presente direttiva in maniera più efficiente rispetto all'attuazione di valori limite di emissione uniformi; che gli Stati membri possono pertanto essere esentati dalla conformità ai limiti di emissione se attuano un piano nazionale che, entro i termini di attrazione della direttiva, porti almeno a una pari riduzione delle emissioni di composti organici da questi processi e impianti industriali;

>Testo dopo la votazione del PE>

(23) considerando che i piani nazionali non sono uno strumento efficace ai fini di una rapida e sicura riduzione delle sostanze nocive, avendo generalmente risultati quanto mai disparati, e che il confronto con la riduzione delle emissioni solleva problemi, in particolare allorché mancano, come nel caso di specie, criteri per l'elaborazione di detti piani nazionali; che alcuni Stati membri hanno già preso misure per ridurre i COV, eventualmente non compatibili con le misure della presente direttiva, per cui è accordato un periodo transitorio fino al 2010 per adempiere alle disposizioni della presente direttiva;

(Emendamento 7)

Considerando 23 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(23 bis) considerando che gli Stati membri più avanzati rispetto alla Comunità per quanto riguarda la sostituzione dei solventi organici pericolosi devono essere autorizzati ad applicare restrizioni più severe;

(Emendamento 8)

Considerando 24 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(24 bis) considerando che per completare la presente direttiva la Commissione presenterà normative relative all'immissione in commercio di prodotti contenenti solventi per usi commerciale e privato (per esempio verniciatori, lavoratori a domicilio), al fine di consentire anche una riduzione delle emissioni di COV non provenienti da impianti, che incidono attualmente per circa il 30%;

(Emendamento 9)

Considerando 24 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(24 ter) considerando che la Commissione esaminerà le possibilità di includere nelle future normative gli impianti che si collocano al di sotto dei valori soglia stabiliti negli allegati;

(Emendamento 10)

Articolo 2, punto 1)

>Testo originale>

1) autorizzazione:

una procedura in base alla quale l'autorità competente autorizza l'esercizio di un impianto o parte di esso, mediante decisione o decisioni scritte;

>Testo dopo la votazione del PE>

1) autorizzazione:

una procedura in base alla quale l'autorità competente concede un benestare per l'esercizio, valido per un impianto o parte di esso, che, ai fini della presente direttiva, andrebbe ristretto agli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE;

(Emendamento 11)

Articolo 2, punto 12)

>Testo originale>

12) impianto esistente:

un impianto in funzione, o nell'ambito della legislazione vigente anteriormente all'attuazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro un anno dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva;

>Testo dopo la votazione del PE>

12) impianto esistente:

un impianto in funzione, o nell'ambito della legislazione vigente anteriormente all'attuazione della presente direttiva, un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a parere dell'autorità competente, di una domanda di autorizzazione completa, a condizione che esso entri in funzione al massimo entro due anni dalla scadenza del termine di attuazione della presente direttiva;

(Emendamento 12)

Articolo 2, punto 16

>Testo originale>

16) solvente organico:

qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiale di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante. Ai fini della presente direttiva, la frazione di creosoto che supera la soglia indicata per la pressione di vapore in condizioni particolari d'uso è considerata come un solvente organico;

>Testo dopo la votazione del PE>

16) solvente organico:

qualsiasi composto organico volatile usato da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiale di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

(Emendamento 13)

Articolo 2, punto 20 bis) (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

20 bis) flussi di solventi all'entrata:

i quantitativi di solventi organici allo stato puro o in preparazioni acquistate che vengono utilizzati nell'installazione durante il periodo nel corso del quale è dimostrata la conformità con i valori limite di emissioni diffuse o i valori guida, ivi compresa la quantità di solventi recuperati e riutilizzati all'ingresso dell'unità (il solvente riciclato viene calcolato ogni volta che viene reintrodotto nell'unità).

(Emendamento 14)

Articolo 4, punto 1

>Testo originale>

1) tutti gli impianti esistenti non ancora autorizzati in conformità della direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione o autorizzazione al momento della prima data di conformità di cui all'allegato III B della presente direttiva;

>Testo dopo la votazione del PE>

1) tutti gli impianti esistenti non ancora autorizzati in conformità della direttiva 96/61/CE siano soggetti a registrazione al momento della prima data di conformità di cui all'allegato III B della presente direttiva;

(Emendamento 15)

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. I valori limite per le emissioni diffuse non possono essere superati, a eccezione dei casi in cui l'operatore sia in grado di dimostrare che è tecnicamente ed economicamente impossibile rispettare tali limiti e che esso utilizza la migliore tecnica disponibile.

(Emendamento 16)

Articolo 5, paragrafo 6

>Testo originale>

6. Le sostanze o i preparati che, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, sono muniti di etichette con le frasi R (di rischio) R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti , quanto prima e per quanto possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Le sostanze o i preparati che, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, sono muniti di etichette con le frasi R (di rischio) R40, R45, R46, R49, R60, R61, devono essere sostituiti , quanto prima e per quanto possibile, con sostanze o preparati meno nocivi.

(Emendamento 17)

Articolo 6, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Commissione assicura, secondo efficienti modalità amministrative, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori interessati sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, allo scopo di esaminare l'idoneità all'uso, i possibili effetti ambientali e i costi e benefici delle opzioni disponibili e di fornire linee guida sull'uso di materiali aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute pubblica. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni per ciascun settore.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione assicura, secondo efficienti modalità amministrative, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i settori interessati sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali, allo scopo di esaminare l'idoneità all'uso, i possibili effetti ambientali, i rischi per la salute derivanti dall'esposizione per motivi professionali e i costi e benefici delle opzioni disponibili e di fornire linee guida sull'uso di materiali aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute pubblica. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni per ciascun settore.

(Emendamento 18)

Articolo 7

>Testo originale>

Gli Stati membri specificano gli opportuni requisiti di sorveglianza degli effluenti, compresi i metodi e la frequenza delle misure, la procedura di valutazione e l'obbligo di sottoporre all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alla presente direttiva. Le emissioni dai camini muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico (determinato come una media mobile su 8 ore) sono tuttavia misurate in maniera continuativa.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE, gli Stati membri specificano gli opportuni requisiti di sorveglianza degli effluenti, compresi i metodi e la frequenza delle misure, la procedura di valutazione e l'obbligo di sottoporre all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alla presente direttiva.

2. Per gli altri impianti gli Stati membri stabiliscono esigenze idonee in materia di sorveglianza delle emissioni, compresa la frequenza delle misurazioni e la metodologia da eseguire per effettuarle, le procedure di valutazione, nonché un obbligo di tenere a disposizione o di fornire su richiesta all'autorità competente i dati necessari per la verifica della conformità alla direttiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Queste esigenze tengono conto dell'Allegato III parte B, nonché delle peculiarità dei settori di attività e dell'ampiezza degli scarichi.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Tuttavia, le emissioni dai camini muniti di dispositivi di abbattimento e con più di 10 kg/h di carbonio organico totale al punto finale di scarico devono essere oggetto di una misurazione in maniera continuativa o di una determinazione mediante qualsiasi altro metodo equivalente.

(Emendamento 19)

Articolo 9, paragrafo 2

>Testo originale>

2. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di un piano nazionale approvato, lo Stato membro provvede affinché i settori industriali che non hanno rispettato i loro obblighi nell'ambito del piano si conformino ai controlli di emissione della forma specificata dall'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III che garantiscono il rispetto di detti obblighi e che almeno soddisfano le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'allegato III. La conformità deve essere raggiunta entro il termine fissato per qualsiasi altro impianto dello stesso tipo, oppure entro due anni dopo l'accertamento della violazione, a seconda di quale data sia più tardiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 20)

Articolo 10, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- dati circa le misure preventive adottate o da adottare per la protezione della salute dei lavoratori esposti per motivi professionali al contatto con solventi organici.

(Emendamento 21)

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. La Commissione elabora una relazione sintetica sull'applicazione della presente direttiva sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri al più tardi 5 anni dopo le prime relazioni presentate dagli Stati membri. Essa sottopone tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, se necessario corredata da proposte.

(Emendamento 22)

Articolo 12

>Testo originale>

Articolo 12

Piani nazionali

1. Gli Stati membri possono decidere e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni dei processi e degli impianti industriali di cui all'articolo 1. Questi piani devono portare, entro il 30 ottobre 2007, ad una riduzione delle emissioni annue di composti organici volatili prodotte dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, come minimo della stessa quantità che sarebbe stata raggiunta applicando i limiti di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

Lo Stato membro che opta per il piano nazionale è esentato dall'applicare i valori limite di emissione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 e all'allegato III.

>Testo originale>

2. Il piano comprende un elenco delle misure legali prese o da prendere per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, compresi i dettagli del meccanismo di sorveglianza proposto, nonché obiettivi di riduzione intermedi e vincolanti con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati.

>Testo originale>

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia del piano entro il termine di attuazione della presente direttiva. Al piano va allegata una documentazione di sostegno, sufficiente a verificare che l'obiettivo di cui al paragrafo 1 sarà raggiunto, nonché qualsiasi altra documentazione espressamente richiesta dalla Commissione.

>Testo originale>

4. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale per la raccolta e la valutazione della documentazione di cui al paragrafo 3, nonché per l'attuazione del piano nazionale.

>Testo originale>

5. Se la Commissione, nell'esaminare il piano o nell'esaminare le relazioni sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri in forza dell'articolo 10, ritiene che i risultati del programma non saranno raggiunti entro il termine indicato, ne informa lo Stato membro e il comitato di cui all'articolo 13, esponendo i motivi di questo suo parere, entro sei mesi dal ricevimento del piano o della relazione. Lo Stato membro notifica alla Commissione, entro tre mesi, le misure correttive che intende prendere per garantire il conseguimento degli obiettivi.

>Testo originale>

6. Riguardo al piano originario, se la Commissione entro sei mesi dalla notificazione delle misure correttive decide che queste misure sono insufficienti a garantire il conseguimento dell'obiettivo del piano entro il termine indicato, lo Stato membro è obbligato a rispettare i requisiti dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 e dell'allegato III entro il termine specificato nella presente direttiva per gli impianti esistenti ed entro dodici mesi dalla data della decisione della Commissione per i nuovi impianti.

>Testo dopo la votazione del PE>

(Emendamento 23)

Articolo 15, primo comma

>Testo originale>

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dopo la sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento 24)

Allegato I, seconda categoria («Processi di rivestimento»), primo trattino, sottotrattino «veicoli»,

sottotrattino quarto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- veicoli su rotaia (per il trasporto pubblico locale di persone e i trasporti interregionali).

(Emendamento 25)

Allegato I, quinta categoria («Pulizia a secco»)

>Testo originale>

- qualsiasi processo che utilizza composti organici volatili per eliminare contaminazioni dai seguenti beni di consumo o manufatti: pellicce, cuoio, pelli, tessili o altri oggetti a base di fibre.

>Testo dopo la votazione del PE>

- qualsiasi processo che utilizza composti organici volatili per la pulizia di capi di vestiario e beni di consumo analoghi, con esclusione della smacchiatura puntuale nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

(Emendamento 26)

Allegato I, dodicesima categoria («Finitura di veicoli»)

>Testo originale>

- tutti i processi di rivestimento di un veicolo stradale, come definito nella direttiva 70/156/CEE o parte di essi, eseguiti in chiave di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione e il rivestimento originale del veicolo con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione.

>Testo dopo la votazione del PE>

- tutti i processi di rivestimento di un veicolo stradale, come definito nella direttiva 70/156/CEE, o parte di esso, e di un veicolo su rotaia, eseguiti in chiave di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione e il rivestimento originale del veicolo con materiali del tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, o se il veicolo è di categoria 0.

(Emendamento 27)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 6

>TABLE>

(Emendamento 28)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 10

>TABLE>

(Emendamento 29)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 13

>TABLE>

(Emendamento 30)

Allegato III, parte A, prima tabella, categoria 20

>TABLE>

(Emendamento 31)

Allegato IV, punto I, secondo comma (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Qualora tra uno Stato membro e un settore industriale contemplato dall'allegato I della presente direttiva siano conclusi accordi specifici di categoria conformemente alla migliore tecnica disponibile (m.t.d.) che consentano di conseguire per lo meno la stessa riduzione di emissioni di cui all'allegato III e all'articolo 5 della presente direttiva, gli Stati membri possono esonerare le aziende di tale settore industriale dall'elaborazione di un piano di gestione dei solventi, a condizione che le suddette aziende dimostrino di lavorare conformemente alla m.t.d. concordata.

(Emendamento 32)

Allegato IV, punto 4, sottopunto (i), lettera c)

>Testo originale>

c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali di tutti i processi interessati; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si avrebbero avute se fossero stati rispettati per ogni processo in chiave distinta i requisiti dell'allegato III.

>Testo dopo la votazione del PE>

c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni tre anni per determinare le emissioni totali di tutti i processi interessati; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si avrebbero avute se fossero stati rispettati per ogni processo in chiave distinta i requisiti dell'allegato III.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività industriali (COM(96)0538 - C4-0139/97 - 96/0276(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0538 - 96/0276(SYN) ((GU C 99 del 26.3.1997, pag. 32.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e 130 S del paragrafo 1 del trattato CE (C4-0139/97),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0406/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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