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Document 51997AP0206

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (COM(96)0549 C4- 0071/97 96/0263 (CNS)

    GU C 200 del 30.6.1997, p. 249 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AP0206

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (COM(96)0549 C4- 0071/97 96/0263 (CNS)

    Gazzetta ufficiale n. C 200 del 30/06/1997 pag. 0249


    A4-0206/97

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (COM(96)0549 - C4-0071/97 - 96/0263 (CNS)

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Quarto considerando

    >Testo originale>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 1 possono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998 in base a considerazioni politiche specifiche, a condizione di non causare distorsioni di concorrenza, né di intralciare il funzionamento del mercato interno;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 1 possono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 1999 in base a considerazioni politiche specifiche, a condizione di non causare distorsioni di concorrenza, né di intralciare il funzionamento del mercato interno;

    (Emendamento 2)

    Quinto considerando

    >Testo originale>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 2 devono cessare di avere effetto a partire dal 31 dicembre 1996;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 2 devono cessare di avere effetto a partire dal 30 giugno 1997;

    (Emendamento 3)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 3 devono essere abrogate a decorrere dal 1° gennaio 1997;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le esenzioni e riduzioni di cui all'articolo 3 devono essere abrogate a decorrere dal 1° luglio 1997;

    (Emendamento 4)

    Ottavo considerando

    >Testo originale>

    considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 1996, sulla base di una relazione della Commissione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio deve riesaminare la situazione per quanto riguarda le esenzioni o riduzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sulla base di una relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo e delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, se tali esenzioni devono essere abolite, modificate o prorogate in toto o in parte, con riserva dei seguenti principi:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    i) non deve essere adottata alcuna procedura di revisione che abbia quale obiettivo o effetto la proroga indefinita e illimitata delle esenzioni previste dalla direttiva del Consiglio n. 92/81/CEE;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    ii) tutte le esenzioni devono essere oggetto di revisioni regolari e periodiche con la possibilità di rinnovo, tenendo conto del rispetto delle norme di una concorrenza leale, del buon funzionamento del mercato interno e della politica comunitaria in materia di protezione dell'ambiente;

    (Emendamento 5)

    Considerando ottavo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le esenzioni previste nella decisione del Consiglio, in particolare nel precedente considerando, saranno oggetto di una revisione fondamentale quale parte della proposta di direttiva del Consiglio .../.../CE concernente la ristrutturazione del regime comunitario per la tassazione dei prodotti energetici;

    (Emendamento 6)

    Articolo 1, primo comma

    >Testo originale>

    Conformemente all'articolo 8, paragrafi 4, e 6 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso sino al 31 dicembre 1988.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, e alle esenzioni o riduzioni applicate a norma degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b) e 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso sino al 31 dicembre 1999.

    (Emendamento 7)

    Articolo 2, frase introduttiva

    >Testo originale>

    Le seguenti deroghe cessano di essere applicabili il 31 dicembre 1996:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le seguenti deroghe cessano di essere applicabili il 30 giugno 1997:

    (Emendamento 8)

    Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, frase introduttiva

    >Testo originale>

    1. Le decisioni del Consiglio 92/510/CEE, 93/697/CE, 95/585/CE, 96/273/CE e 94/418/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1997.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Le decisioni del Consiglio 92/510/CEE, 93/697/CE, 95/585/CE, 96/273/CE e 94/418/CE sono abrogate con effetto dal 1° luglio 1997.

    >Testo originale>

    2. Le seguenti autorizzazioni, concesse a seguito di inchieste presentate in base a considerazioni politiche specifiche e da considerarsi tacitamente approvate dal Consiglio allo scadere del periodo di due mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1997:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Le seguenti autorizzazioni, concesse a seguito di inchieste presentate in base a considerazioni politiche specifiche e da considerarsi tacitamente approvate dal Consiglio allo scadere del periodo di due mesi previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE, sono abrogate con effetto dal 1° luglio 1997:

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, conformemente alla procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (COM(96)0549 - C4- 0071/97 - 96/0263 (CNS)

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96)0549 - 96/0263 (CNS) ((GU C 382 del 18.12.1996, pag. 5.)),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0206/97),

    1. approva la proposta della Commissione con riserva degli emendamenti del Parlamento;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede l'apertura della procedura di conciliazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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