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Document 51997AP0136

    Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0072/97 95/0209(COD))

    GU C 167 del 2.6.1997, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AP0136

    Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0072/97 95/0209(COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 167 del 02/06/1997 pag. 0022


    A4-0136/97

    Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0072/97 - 95/0209(COD))

    (Procedura di codecisione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la posizione comune del Consiglio C4-0072/97 - 95/0209(COD),

    - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 308 del 20.11.1995, pag. 29.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0350 ((GU C 328 del 7.12.1995, pag. 1.)),

    - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

    - visto l'articolo 72 del suo regolamento,

    - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4- 0136/97),

    1. modifica come segue la posizione comune;

    2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

    (Emendamento 1)

    Considerando 21 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    (21 bis) considerando che in data 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo su un «modus vivendi» relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (1),

    - --------------

    (1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

    (Emendamento 3)

    Articolo 14, secondo comma (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le riunioni del comitato sono, di norma, pubbliche, salvo decisione specifica contraria, debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato rende pubblico l'ordine del giorno due settimane prima delle sue riunioni. Pubblica i verbali delle sue riunioni. Istituisce un pubblico registro delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.

    (Emendamento 4)

    Articolo 15

    >Testo originale>

    1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necessario ricorrendo a votazione.

    >Testo originale>

    2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal Comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    - la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da esse decise;

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

    >Testo originale>

    2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    2 bis. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

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