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Document 51997AG1222(03)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/97 definita dal Consiglio il 27 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

GU C 389 del 22.12.1997, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AG1222(03)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/97 definita dal Consiglio il 27 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

Gazzetta ufficiale n. C 389 del 22/12/1997 pag. 0047


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 47/97 definita dal Consiglio il 27 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (97/C 389/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 97/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (in prosieguo: direttiva quadro) (4) prevede l'adozione di un elenco di alimenti e di ingredienti di alimenti che, ad esclusione di tutti gli altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti; che detto elenco è elaborato gradualmente;

considerando che le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali sono frequentemente contaminati e/o infestati da organismi e loro metaboliti nocivi per la salute pubblica;

considerando che tale contaminazione e/o infestazione non può più essere trattata con fumiganti quale l'ossido di etilene a causa della potenziale tossicità dei loro residui;

considerando che l'impiego di radiazioni ionizzanti costituisce un mezzo efficace per sostituire le suddette sostanze;

considerando che detto trattamento è stato accettato dal comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che detto trattamento è nell'interesse della protezione della sanità pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'elenco positivo definitivo che deve essere stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma della direttiva quadro, la presente direttiva stabilisce un primo elenco comunitario degli alimenti e degli ingredienti alimentari (in prosieguo: prodotti alimentari) che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti nonché le dosi massime autorizzate per il raggiungimento dello scopo ricercato.

2. Il trattamento dei prodotti in questione con radiazioni ionizzanti è consentito solo in conformità del disposto della direttiva quadro.

3. I prodotti alimentari che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e la dose globale media (massima) cui possono essere sottoposti sono indicati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire la commercializzazione di prodotti alimentari irradiati in conformità delle disposizioni generali della direttiva quadro e delle disposizioni della presente direttiva a motivo dell'irradiazione cui sono stati sottoposti.

Articolo 3

Gli eventuali emendamenti della presente direttiva sono effettuati in conformità della procedura istituita dall'articolo 100 A del trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri attuano le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva, in modo da consentire la commercializzazione e l'impiego dei prodotti alimentari irradiati conformi alla presente direttiva entro [. . .] (5*).

Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 336 del 31. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12. 1989, pag. 15.

(2) GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella GU).

(4) Vedasi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

(5*) 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

Prodotti alimentari che possono essere irradiati e dosi massime di irradiazione

>SPAZIO PER TABELLA>

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 9 dicembre 1988, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio basata sull'articolo 100 A del trattato, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1).

2. A seguito del parere del Parlamento europeo in prima lettura dell'11 ottobre 1989 (2), la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata (3). Dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, il suddetto parere è stato confermato dal Parlamento europeo in prima lettura il 2 dicembre 1993 (4).

3. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 31 maggio 1989 (5).

4. In conformità dell'articolo 189 B del trattato, in data 27 ottobre 1997, il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta modificata.

II. OBIETTIVO

5. Obiettivo della proposta è l'istituzione di procedure che si applichino alla fabbricazione, alla commercializzazione ed all'importazione degli alimenti e dei loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

Poiché taluni Stati membri attualmente autorizzano l'irradiazione degli alimenti e dei loro ingredienti mentre altri la vietano, la direttiva intende stabilire un elenco positivo iniziale comunitario di prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti; detto elenco sarà completato gradualmente per instaurare progressivamente il mercato interno in questo settore.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. OSSERVAZIONI GENERALI

6. In generale, il testo è stato notevolmente modificato durante la discussione; la proposta della Commissione, scissa in due parti, ha portato all'elaborazione di due posizioni comuni che prevedono l'adozione simultanea

- da un lato, di una direttiva quadro che fissi le disposizioni generali e

- dall'altro, di una direttiva d'applicazione che stabilisca, fatto salvo l'elenco positivo definitivo, un elenco positivo iniziale di alimenti e loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.

La posizione comune per la direttiva d'applicazione prevede l'elaborazione di un elenco positivo iniziale di alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, limitato alle erbe aromatiche essiccate, alle spezie ed ai condimenti vegetali.

7. Vista la proposta modificata della Commissione, il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione:

- da un lato, prevedendo un altro contesto per l'allegato I, e cioè la direttiva di applicazione;

- dall'altro, andando oltre la posizione della Commissione, accettando il principio dell'emendamento 33 del Parlamento europeo, relativo a detto allegato.

Si segnala inoltre che l'articolo 3, paragrafo 3 della proposta modificata è divenuto l'articolo 3 della direttiva d'applicazione.

Le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta modificata sono state accettate dalla Commissione; per le osservazioni specifiche, si faccia riferimento alla motivazione sulla posizione comune relativa alla direttiva quadro, in particolare, ai punti III.B (8) e (9).

(1) GU C 336 del 31. 12. 1988, pag. 7.

(2) GU C 291 del 20. 11. 1989, pag. 58.

(3) GU C 303 del 2. 12. 1989, pag. 15.

(4) GU C 342 del 20. 12. 1993, pag. 33.

(5) GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

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