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Document 51997AC1384

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71»

GU C 73 del 9.3.1998, p. 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AC1384

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71»

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 09/03/1998 pag. 0042


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71»

(98/C 73/09)

Il Consiglio, in data 11 settembre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Angelo, in data 13 novembre 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 10 dicembre 1997, nel corso della 350a sessione plenaria, con 104 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

I Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono stati riuniti in un testo unico e ufficiale tramite il Regolamento (CE) n. 118/97 e modificati ed aggiornati con il Regolamento (CE) n. 1290/97.

La proposta è volta principalmente a modificare i due regolamenti in questione, prendendo a base le modifiche apportate all'articolo 95 del Regolamento (CEE) n. 574/72, dal Regolamento (CE) n. 3095/95.

La proposta è volta inoltre ad aggiornare tali regolamenti comunitari per tener conto dei cambiamenti verificatisi nelle legislazioni nazionali, nonché di taluni accordi bilaterali stipulati tra Stati membri.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è favorevole a questi interventi di modifica che consentono di avere un quadro costantemente aggiornato della normativa in materia di applicazione di regimi di sicurezza sociale alle varie categorie interessate di assicurati. Si dichiara anche in favore delle proposte che, anche se non direttamente collegate ad aggiornamenti, realizzano comunque semplificazioni, e chiariscono situazioni che danno luogo a dubbi in sede di applicazione.

2.2. Un chiaro ed affidabile quadro di riferimento in materia costituisce un elemento che rimuove possibili ostacoli e comunque difficoltà, alla propensione degli stessi assicurati alla mobilità all'interno dell'Unione. In tal modo si realizza uno dei principi fondamentali dell'Unione stessa, e cioè quello della libertà di movimento delle persone al suo interno.

2.3. In questo contesto, il Comitato sottolinea con compiacimento, pur senza entrare ancora nel merito, il fatto dell'avvenuta presentazione, da parte della Commissione, della proposta volta a dare una prima disciplina anche della materia della trasferibilità dei diritti pensionistici complementari, oltre quella dei diritti legati a sistemi obbligatori, già coperta dal Regolamento (CEE) n. 1408/71 e successive modificazioni, le cui modifiche ed aggiornamenti sono qui in esame.

2.4. Appare infatti necessaria un'integrale disciplina della trasferibilità di tutti i diritti pensionistici, sia quelli legati all'applicazione dei regimi obbligatori, che quelli conseguenti all'iscrizione nei regimi complementari. Lo sviluppo di questi ultimi assume infatti sempre più ampie dimensioni, specie tra i lavoratori a più elevata professionalità, principalmente interessati dai processi di mobilità. Si auspica, in tal modo, un reale progresso nel rimuovere gli ostacoli alla mobilità stessa.

3. Analisi delle modifiche proposte

3.1. Premessa di carattere generale

3.1.1. L'articolo 95 del Regolamento (CEE) n. 574/72 disciplina il rimborso delle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità corrisposte ai titolari di pensioni o di rendite ed ai loro familiari che non hanno la loro residenza in uno Stato membro ai sensi della cui legislazione beneficiano della pensione stessa o della rendita, ed hanno anche diritto alle prestazioni in natura in questione.

3.1.2. Il sistema di rimborso è forfetario. Fino all'entrata in vigore del citato Regolamento (CE) n. 3095/95, il forfait era calcolato sulla base dei costi medi per famiglia. L'articolo 2 del citato Regolamento (CE) n. 3095/95 ha permesso di realizzare un costo medio per persona, avvicinando così il forfait al costo reale delle prestazioni.

In occasione delle modifiche direttamente conseguenti al nuovo sistema di determinazione del rimborso forfetario, che diviene quindi in pratica un sistema forfetario per persona, la proposta intende anche disciplinare, in questo ambito, alcune situazioni che lasciano margini di dubbio nei rapporti tra le istituzioni degli Stati membri.

3.1.3. Va tenuto presente che nel caso in cui il forfait non è previsto, il rimborso delle prestazioni in natura (ricoveri ospedalieri, ecc.), viene effettuato al costo effettivo e sulla base della legislazione dello Stato di residenza del titolare di pensione o di rendita.

Invece, i rapporti tra le istituzioni dello Stato di residenza e quelle dello Stato che ha in carico la pensione o la rendita, sono a loro volta, regolati in base al sistema del rimborso forfetario.

Vi è sempre una differenza, più o meno rilevante, tra costi effettivi e rimborso forfetario, differenza che deriva dalla circostanza che le prestazioni in natura hanno un costo diverso nei vari Stati membri. Di qui la preoccupazione di limitare al massimo tali situazioni di squilibrio.

3.2. Articolo 1 del regolamento in esame: modifica del Regolamento (CEE) n. 1408/71

Si propone la modifica degli articoli 29 e 31 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativi alle ipotesi in cui le prestazioni in natura siano fruite da familiari del titolare di pensione o di rendita, rispettivamente residenti (articolo 29) o che hanno dimora (articolo 31) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il pensionato.

3.2.1. Modifica dell'articolo 29, paragrafo 1, punto a)

Si stabilisce il principio nuovo secondo cui se il familiare risiede nello Stato membro che ha in carico la pensione o la rendita (Stato competente) le prestazioni in natura sono erogate da tale Stato e sono a suo carico, anche se il titolare risiede in un altro Stato.

Ciò non avviene oggi, in quanto, secondo la normativa attualmente in vigore, lo Stato di residenza del titolare di pensione o rendita è tenuto a pagare le prestazioni per i familiari che risiedono nello Stato che ha in carico la pensione.

3.2.2. Modifica dell'articolo 31, punto a)

La modifica dell'articolo 95 del Regolamento (CEE) n. 574/72 comporta anche per i familiari il rimborso forfetario a favore dello Stato dove essi risiedono, qualora naturalmente sia diverso da quello in cui risiede il titolare di pensione o di rendita. Qualora essi si trovino a soggiornare in un altro Stato, sarà lo Stato di loro residenza, e non più quello di residenza del pensionato, a dover procedere al rimborso dell'importo effettivo delle prestazioni in natura.

Va osservato che, al contrario, del caso precedente (articolo 29), ciò avviene anche quando lo Stato in cui il familiare soggiorna sia lo stesso che ha in carico la pensione o la rendita del titolare.

3.2.3. Modifica dell'allegato I, parte I, dell'allegato II, parte II, dell'allegato II bis, dell'allegato IV e dell'allegato VI

Le modifiche proposte sono semplici aggiornamenti degli allegati, sulla base delle nuove normative intervenute in vari Paesi. Si tratta, in sostanza, di semplici modifiche formali, che non richiedono particolari commenti.

3.3. Articolo 2 del regolamento in esame: modifiche al Regolamento (CEE) n. 574/72

Dopo aver proceduto alla modifica del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la Commissione propone ora di modificare alcuni articoli del suo regolamento di applicazione. Ciò discende sempre dalle modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 3095/95 all'articolo 95 dello stesso Regolamento (CEE) n. 574/72.

3.3.1. Modifica dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5

Si propone di precisare che gli adempimenti ivi richiesti riguardano i familiari del titolare di pensione o rendita, sempre che risiedano nello stesso Stato membro del pensionato.

3.3.2. Modifica dell'articolo 30, titolo, paragrafi 1, 3 e 5

Si tratta di modifiche che sono diretta conseguenza di quelle apportate all'articolo 29 del Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativamente alla nuova situazione prevista per i familiari del titolare di pensione o di rendita, che risiedono nello Stato che ha in carico la pensione stessa. Sia il titolo che gli adempimenti richiesti vanno conseguentemente adeguati. Si rende necessario, infine, l'inserimento di un nuovo paragrafo, ripreso da una disposizione precedente che si adatta alla nuova situazione.

3.3.3. Modifica dell'articolo 31, paragrafo 3

Nel caso di soggiorno dei familiari presso altro Stato membro, le formalità in precedenza richieste presso l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, vanno ora espletate presso l'istituzione del luogo di residenza dei familiari.

3.3.4. Modifica dell'articolo 93, paragrafi 1 e 2

A seguito delle modifiche apportate, va soppresso in questo articolo, sia nel primo che nel secondo paragrafo, il riferimento all'articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

3.3.5. Modifica dell'articolo 95, paragrafi 1 e 3, lettera b)

È lo stesso articolo 95, le cui modifiche hanno dato il via al complesso delle modifiche in esame, a dover a sua volta essere modificato. Infatti, occorre ora, sia al paragrafo 1 che al paragrafo 3, fare anche riferimento all'articolo 29, paragrafo 1, per annoverare tra le prestazioni il cui importo è rimborsato a forfait, anche quelle relative ai familiari residenti in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare.

3.3.6. Modifica degli allegati 1, 2, 3 e 4

Si tratta di una serie di modifiche anche qui formali, riconducibili quasi integralmente a cambi di denominazione delle istituzioni citate. Non vi sono particolari osservazioni da fare.

3.3.7. Modifiche dell'allegato 9

Sono modificate talune rubriche, prevalentemente mediante la citazione di accordi bilaterali nel frattempo intervenuti.

3.3.8. Modifiche dell'allegato 10

Anche in questo caso, sono modificate talune rubriche, nella maggior parte dei casi per effetto di cambi di denominazione delle istituzioni citate.

3.4. Articolo 3. Data di entrata in vigore del regolamento

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato accoglie con favore le modifiche proposte sia per la parte in cui esse rappresentano un indispensabile aggiornamento, sia per quella in cui facilitano l'applicazione della materia, mediante una disciplina più precisa su questioni connesse, suscettibili di possibili conflitti. Il Comitato raccomanda comunque per il futuro una più esauriente e chiara esposizione delle motivazioni delle proposte, allo scopo di favorire una più agevole individuazione delle finalità dell'intervento.

Bruxelles, 10 dicembre 1997.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

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