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Document 51997AC1189

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare»

GU C 19 del 21.1.1998, p. 70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AC1189

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare»

Gazzetta ufficiale n. C 019 del 21/01/1998 pag. 0070


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le disposizioni generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare» () (98/C 19/20)

Il Consiglio, in data 11 settembre 1997, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha designato Nilsson in qualità di relatore generale.

Il Comitato economico e sociale ha adottato (all'unanimità ) il 29 ottobre 1997, nel corso della 349a sessione plenaria, con 81 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Sintesi della proposta della Commissione

1.1. La Commissione propone di sostituire il Regolamento (CEE) n. 1411/71 con uno nuovo, per due motivi: ciò consente, da una parte, di raccogliere le modifiche apportate al regolamento originario, verificando la validità delle disposizioni in vigore, e dall'altra, di riesaminare la classificazione prevista dal regolamento, come stabilito dall'atto di adesione della Finlandia e della Svezia.

1.2. La proposta implica una revisione del regolamento allo scopo di trasformarlo in un cosiddetto regolamento verticale, per meglio definire la regolamentazione della produzione di latte alimentare. Poiché dal 1° gennaio 1994 gli aspetti sanitari e qualitativi del latte alimentare rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 92/46/CEE, che riguarda i prodotti lattiero-caseari nel loro complesso, è opportuno adattare gli articoli 4 e 5 della proposta.

1.3. La proposta comporta poche modifiche delle norme relative al latte alimentare. In concreto, la Finlandia e la Svezia godono di una nuova deroga di due anni, fino al 31 dicembre 1999, per quel che riguarda il tenore minimo di materie grasse di taluni tipi di latte destinato al consumo umano.

1.4. Il documento propone altresì di mantenere il divieto di riduzione (standardizzazione) del tenore di materie proteiche del latte alimentare. È mantenuta la possibilità di un arricchimento con proteine del latte alimentare, ma la proposta stabilisce norme comuni relative ad un livello minimo.

2. Osservazioni di carattere generale sul documento della Commissione

2.1. Il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione intesa a rendere più chiare le norme concernenti la produzione e ad inserire gli aspetti sanitari nella direttiva generale relativa alla suddetta produzione, allo scopo di uniformare il tutto.

2.2. Il rispetto delle aspettative dei consumatori di disporre di diversi tipi di latte alimentare, di qualità e rispondente ai requisiti in materia d'igiene, dovrebbe costituire il punto di partenza per elaborare le norme sulla composizione del latte.

2.3. Nella motivazione della proposta, la Commissione sottolinea l'importanza del latte alimentare nel mercato dei prodotti lattiero-caseari, che rappresenta il 26 % della produzione totale dell'Europa dei quindici. È interessante rilevare che in Finlandia e in Svezia la percentuale suddetta tocca rispettivamente circa il 33 e il 32 %.

2.4. Il Comitato si associa alla proposta della Commissione sull'opportunità di salvaguardia la composizione naturale delle proteine del latte evitando che diventi oggetto di standardizzazione, mantenendo al contrario la possibilità di arricchirla. Tale argomento è stato trattato in precedenza dalle legislazioni nazionali.

2.5. Il Comitato ritiene che la proposta non affronti in misura adeguata il problema della flessibilità, che è richiesta, da una parte, per consentire ai consumatori di scegliere liberamente il latte alimentare e, dall'altra, per determinare il tenore autorizzato di materia grassa del latte.

2.6. La Commissione si contraddice quando motiva il rifiuto di mantenere le deroghe concesse alla Finlandia e alla Svezia con il fatto che i consumatori non hanno mai auspicato un adeguamento della classificazione, mentre fa rilevare che la domanda di latte parzialmente scremato è in forte rialzo (28,6 % nel 1985 contro 44,3 % nel 1995) a discapito del latte intero (65,4 % nel 1986 contro 47,8 % nel 1995). I consumatori dimostrano un interesse accentuato per altri tipi di latte contenenti meno materie grasse, e le loro preferenze riguardo ai prodotti offerti sul mercato permettono di stabilire se essi auspicano l'adeguamento in questione. Ciò dipende naturalmente da una condizione: che il consumatore possa disporre di informazioni corrette e chiare sulla natura del prodotto.

2.7. Il Comitato prende atto dell'eccellente esposizione con cui la Commissione rende conto della situazione dei mercati lattiero-caseari svedese e finlandese. Dati l'importanza del latte alimentare per tali mercati e l'attuale comportamento dei consumatori verso questo prodotto, si rivela necessaria la proposta di prorogare la deroga. È interessante constatare che detti mercati offrono quasi esclusivamente latte fresco, pastorizzato, cioè non trattato secondo il procedimento UHT, circostanza che spiega perché tale prodotto sia pressoché inesistente su altri mercati. La disposizione proposta nel documento non impedisce, tuttavia, ad un altro Stato membro di commercializzare nei due paesi summenzionati latte alimentare rispondente alle norme comunitarie.

3. Osservazioni specifiche

3.1. L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce i requisiti ai quali deve rispondere il latte alimentare, in particolare quelli relativi al tenore di materia grassa. Il tasso massimo autorizzato per il latte scremato è dello 0,30 %. Autorizzare un tasso variabile fino allo 0,50 % senza modificare le attuali norme di base comporterebbe un aumento della preferenza dei consumatori per questo prodotto. Sul mercato svedese, ad esempio, il latte alimentare contenente un tenore di materia grassa tra lo 0,3 % e lo 0,5 % rappresenta non meno del 17 % del totale delle vendite. La possibilità di rispondere a tale richiesta ha un impatto molto positivo sul mercato lattiero-caseario.

3.2. L'articolo 3, paragrafo 2, specifica la deroga al primo paragrafo del medesimo articolo, a favore di Finlandia e Svezia, prorogandola di due anni. Considerate le norme di transizione in materia applicate precedentemente ad altri paesi, il Comitato ritiene che per consentire ai due paesi summenzionati di procedere agli adeguamenti necessari sarebbe più appropriato un periodo di cinque anni. Altri Stati membri hanno beneficiato di un lasso di tempo superiore ai 2 anni.

Bruxelles, 29 ottobre 1997.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU C 267 del 3. 9. 1997, pag. 93.

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