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Document 51997AC1184

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri»

    GU C 19 del 21.1.1998, p. 49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AC1184

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri»

    Gazzetta ufficiale n. C 019 del 21/01/1998 pag. 0049


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri» () (98/C 19/15)

    Il Consiglio, in data 24 ottobre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale riguardo alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Walker, in data 14 ottobre 1997.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 ottobre 1997, nel corso della 349a sessione plenaria, con 113 voti favorevoli, 2 contrari e 8 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Intrastat è il sistema che fissa le regole per la raccolta e l'elaborazione di statistiche sugli scambi di beni fra Stati membri. È stato introdotto il 1° gennaio 1993 all'indomani dell'eliminazione delle formalità doganali all'interno della Comunità e sarà abbandonato al momento del passaggio al regime unificato dell'IVA basato sull'imposizione nel paese d'origine. La proposta della Commissione è destinata a ridurre gli adempimenti che gravano sulle imprese, eliminando alcuni dei dati che viene attualmente richiesto loro di fornire.

    1.1.1. Il sistema si basa sul principio della raccolta diretta delle informazioni presso gli operatori intracomunitari la cui cifra complessiva degli acquisti o delle vendite intracomunitari superi una certa soglia annua che attualmente differisce da uno Stato membro all'altro. Gli operatori che superano la soglia prevista nel rispettivo Stato membro sono tenuti a presentare una dichiarazione mensile concernente le spedizioni e gli arrivi di merci. Tale dichiarazione ha sostituito la copia della dichiarazione doganale che in precedenza fungeva da supporto statistico.

    1.1.2. A Intrastat si affianca un sistema analogo, Extrastat, per la raccolta e la compilazione di statistiche relative agli scambi di beni fra Stati membri e paesi terzi.

    1.2. Il sistema Intrastat prevede la presentazione, ogni mese, di una dichiarazione supplementare in cui figurano, per ciascuna transazione, numerose informazioni, fra cui:

    a) nello Stato membro d'arrivo, lo Stato membro di provenienza delle merci;

    b) nello Stato membro di spedizione, lo Stato membro di destinazione delle merci;

    c) le condizioni di consegna;

    d) la quantità delle merci, in massa netta e in unità supplementari;

    e) il valore delle merci;

    f) la natura della transazione;

    g) la forma di trasporto presunta.

    1.3. Inoltre, gli Stati membri hanno ora facoltà di chiedere che, nel supporto dell'informazione statistica, siano indicati i seguenti dati:

    a) nello Stato membro d'arrivo, il paese d'origine; tuttavia, questo dato può essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario; in questo contesto, per paese d'origine si intende il paese in cui le merci sono state prodotte o hanno avuto origine, in contrapposizione con il paese di provenienza, inteso come Stato membro da cui le merci sono state spedite o, se del caso, come ultimo Stato membro in cui sono state trasbordate prima di raggiungere lo Stato membro d'arrivo;

    b) nello Stato membro di spedizione, la regione d'origine;

    c) nello Stato membro d'arrivo, la regione di destinazione;

    d) nello Stato membro di spedizione, il porto o l'aeroporto di carico;

    e) nello Stato membro d'arrivo, il porto o l'aeroporto di scarico;

    f) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro d'arrivo, il porto o l'aeroporto presunto di trasbordo situato in un altro Stato membro sempreché in quest'ultimo venga elaborata una statistica del transito;

    g) se del caso, il regime statistico.

    1.3.1. Gli Stati membri non possono richiedere altri dati, oltre a quelli sopra elencati, da inserire nel supporto dell'informazione statistica.

    1.4. Dopo tre anni di applicazione del sistema, l'analisi dei dati, i risultati di un sondaggio condotto fra fornitori delle informazioni statistiche e utilizzatori nonché le conclusioni di un seminario a cui hanno partecipato coloro che intervengono nel sistema hanno tutti evidenziato che il compito di fornire le informazioni è spesso difficile e limitativo e che le statistiche fornite sono spesso di qualità insufficiente e di interesse relativo.

    1.5. Il 24 febbraio 1996 i ministri responsabili in materia di mercato interno hanno deciso di avviare un'azione di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno, l'iniziativa SLIM, e il sistema Intrastat figurava fra i progetti prescelti.

    1.5.1. Il 31 ottobre 1996 un gruppo formato da rappresentanti di non più di cinque Stati membri e di operatori economici ha presentato una relazione e ha raccomandato una serie di modifiche del sistema Intrastat. La relazione è stata adottata dal Consiglio il 26 novembre 1996.

    2. Le proposte della Commissione

    2.1. Nella dichiarazione supplementare non è più obbligatorio indicare le condizioni di consegna, ma gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere che tali informazioni continuino ad essere fornite fino al 31 dicembre 1999.

    2.2. Nella dichiarazione supplementare non dovrà essere più indicato il modo di trasporto presunto, ma tale provvedimento avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 2000.

    2.2.1. La proroga serve a consentire ad alcuni Stati membri di adeguare i loro sistemi statistici nazionali alle norme comunitarie. Il 1° gennaio 2000 scadono le deroghe concesse in tal senso agli Stati membri di cui sopra.

    2.2.2. Tuttavia, negli Stati membri che applicano già integralmente le Direttive 78/546/CEE, 80/1117/CEE, 80/1119/CEE e 95/64/CE o che sono in grado di fornire i dati in altre forme, la Commissione può autorizzare l'eliminazione - prima del tempo - di questo dato dal supporto dell'informazione statistica.

    2.3. È previsto, con effetto immediato, che gli Stati membri non possano più esigere dati supplementari, ad eccezione, nello Stato membro di arrivo, del paese d'origine e delle condizioni di consegna (fino al 31 dicembre 1999).

    2.3.1. La Commissione è dell'avviso che sia opportuno abolire il diritto di richiedere informazioni supplementari in modo da ridurre l'onere che grava su coloro che forniscono le informazioni statistiche e da garantir loro parità di trattamento su tutto il territorio comunitario, ad eccezione delle informazioni sul paese d'origine, che vengono giudicate di particolare interesse per numerosi utilizzatori e come tali vanno dunque mantenute.

    2.4. Il potere di stabilire i termini di trasmissione per la presentazione del supporto dell'informazione statistica non sarà più esercitato dalla Commissione, ma dalle amministrazioni degli Stati membri.

    2.5. Nell'interesse della trasparenza, la Commissione si impegna a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i dati richiesti da ciascuno Stato membro.

    3. Osservazioni di carattere generale

    3.1. Nel parere () in merito alla Relazione della Commissione sul progetto pilota SLIM, il Comitato ha dichiarato che «condivide il parere della Commissione europea in base al quale una normativa troppo complicata comporta un alto costo economico e mette in pericolo la competitività dell'industria e la sua capacità di creare nuovi posti di lavoro. Tutta la normativa, tanto a livello comunitario che nazionale, deve essere pienamente giustificata e rapportata ai suoi obiettivi. Ciò vale sia per le nuove iniziative di carattere legislativo che per la normativa esistente.»

    3.2. Il Comitato approva pertanto le proposte della Commissione in quanto mettono in pratica gli obiettivi, previsti dall'iniziativa SLIM, di produrre disposizioni legislative più semplici, trasparenti ed efficaci e sono conformi alle raccomandazioni del gruppo Intrastat che ha partecipato al progetto pilota.

    3.2.1. Diminuendo la quantità di informazioni richieste, il formulario per la dichiarazione supplementare Intrastat subirà una semplificazione positiva; la pubblicazione dei dati richiesti da ciascuno Stato membro nella Gazzetta ufficiale, Serie C, aumenterà la trasparenza del processo. La legislazione, inoltre, risulterà più efficace in quanto una riduzione delle informazioni richieste ha buone probabilità di favorire il rispetto degli adempimenti in materia.

    3.3. Il Comitato ritiene tuttavia che vi sia ancora molto da fare in questo campo. Nel parere emesso in merito alla Relazione della Commissione sul progetto pilota SLIM, afferma che «il mancato coordinamento fra legislazione nazionale e comunitaria causa anche dei problemi alle imprese e ai cittadini».

    3.4. In tale contesto, il Comitato reputa che sarebbe un ulteriore passo avanti se si adottasse un unico formulario per la dichiarazione supplementare su tutto il territorio comunitario in modo da venire in aiuto delle imprese che possiedono filiali o consociate in più di uno Stato membro e da incrementare l'uniformità dei dati raccolti. Attualmente il formulario varia da uno Stato all'altro, per quanto concerne ad esempio il modo d'inserire il codice del paese, rendendo così più onerosi gli adempimenti da parte delle imprese. Il formulario andrebbe normalizzato scegliendo il più semplice attualmente in uso, e non creandone uno che ricalchi invece il più complesso.

    3.5. Il Comitato nota con soddisfazione che agli Stati membri non sarà più consentito di pretendere, nella dichiarazione supplementare, varie informazioni ulteriori. Sottolinea, tuttavia, che nulla impedisce agli Stati membri di chiedere che le stesse informazioni siano fornite in altri formulari d'origine nazionale e si augura che gli Stati membri non vanificheranno il lavoro compiuto nell'ambito dell'iniziativa SLIM pretendendo che tali informazioni siano messe a loro disposizione in altra forma.

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato esprime il proprio sostegno alle proposte della Commissione, ma auspicherebbe di veder rafforzato il loro effetto positivo sulle imprese grazie ad una normalizzazione del formulario per la dichiarazione supplementare su tutto il territorio comunitario, che si ispiri al modello meno complesso attualmente in circolazione.

    Bruxelles, 29 ottobre 1997.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale

    Tom JENKINS

    () GU C 203 del 3. 7. 1997, pag. 10.

    () GU C 206 del 7. 7. 1997.

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