Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51997AC0460

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»

    GU C 206 del 7.7.1997, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51997AC0460

    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»

    Gazzetta ufficiale n. C 206 del 07/07/1997 pag. 0029


    Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» () (97/C 206/07)

    Il Consiglio, in data 17 ottobre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 84 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Chagas, in data 9 aprile 1997.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato il 23 aprile 1997, nel corso della 345a sessione plenaria, con 123 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La Direttiva del Consiglio 94/58/EC () concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare si fondava sulla Convenzione STCW () del 1978 dell'IMO.

    1.2. La direttiva conteneva anche disposizioni relative alle conoscenze linguistiche dell'equipaggio e consentiva all'autorità di controllo dello Stato di approdo di valutare la capacità degli equipaggi di comunicare tra loro, nonché di verificare se i loro livelli di formazione corrispondessero o meno al disposto della Convenzione STCW, specie in relazione alle navi passeggeri.

    1.3. Nel parere sulla proposta di direttiva, il Comitato aveva rilevato che il testo in esame avrebbe dovuto essere emendato poco dopo l'adozione, in quanto la procedura di revisione della Convenzione STCW del 1978 a livello IMO doveva essere completata entro il 1995.

    2. La revisione della Convenzione STCW del 1978

    2.1. Il «fattore umano» è comunemente considerato la causa dell'80 % degli incidenti marittimi, e costituisce quindi un punto importante dell'agenda delle organizzazioni internazionali. Nel quadro del proprio lavoro sul «fattore umano», l'IMO ha riveduto la Convenzione STCW del 1978.

    2.2. La Circolare dell'IMO che fornisce orientamenti relativi alla Convenzione STCW riveduta avverte che alla fine degli anni '80 ci si è resi conto che la Convenzione STCW del 1978 non riusciva a conseguire il suo obiettivo, che era quello di stabilire standard minimi uniformi a livello internazionale, e stava perdendo credibilità. Ciò era da attribuire principalmente al fatto che essa non fissava standard precisi, e spesso si limitava alla formula «con soddisfazione dell'amministrazione» che conduceva a interpretazioni molto diversificate degli standard, e a percepire come poco affidabili i certificati STCW.

    2.3. La Circolare rileva anche che le conoscenze ed i requisiti relativi al servizio a bordo contenuti nella Convenzione STCW non definivano le capacità e le competenze richieste. Si avanzava l'ipotesi che a compromettere l'efficacia della formazione a bordo fossero i seguenti fattori:

    - riduzione degli equipaggi;

    - tempi di percorrenza più rapidi;

    - cambi di equipaggio più frequenti; e

    - realtà di provenienza diverse, data la composizione multinazionale degli equipaggi.

    2.4. La Circolare ricorda anche che dopo l'adozione della Convenzione STCW la struttura della flotta mondiale è cambiata, come è mutata la provenienza degli equipaggi (non più composti prevalentemente da gente di mare delle tradizionali nazioni marittime). Si è anche detto che sono cambiati l'organizzazione tradizionale delle navi, nonché i compiti e le responsabilità dell'equipaggio, e si è quindi reso necessario affrontare le cause degli incidenti imputabili al fattore umano.

    2.5. La procedura di revisione mirava soprattutto a raggiungere i seguenti obiettivi:

    - trasferire tutti i requisiti tecnici dettagliati ad un codice associato;

    - chiarire le capacità e le competenze richieste e tener conto dei moderni metodi di formazione;

    - chiedere alle amministrazioni di approvare le qualifiche dei comandanti, degli ufficiali e del personale radio che esse autorizzano a lavorare sulle imbarcazioni battenti la loro bandiera e di mantenere il controllo diretto su tali qualifiche;

    - rendere le parti contraenti della Convenzione reciprocamente responsabili, attraverso l'IMO, della corretta attuazione della Convenzione e della qualità delle loro attività di formazione e certificazione; e

    - rendere vigenti gli emendamenti validi per tutte le parti contraenti della Convenzione nel più breve tempo possibile.

    2.6. L'obiettivo principale, in sintesi, era quello di assicurare che la Convenzione STCW fosse aggiornata e che stabilisse in maniera concreta requisiti minimi comuni di competenza.

    2.7. La Convenzione STCW riveduta si compone delle seguenti parti:

    - gli articoli originari della Convenzione STCW del 1978 (non emendati);

    - le regole (emendate in modo molto incisivo);

    - parte A del codice STCW (obbligatorio);

    - parte B del codice STCW (si tratta di una raccomandazione e mira a fornire ulteriori indicazioni nell'interpretazione dei requisiti obbligatori); e

    - varie risoluzioni della Conferenza STCW.

    2.8. La Convenzione STCW riveduta è così strutturata:

    - Capitolo I - Disposizioni generali;

    - Capitolo II - Comandante e sezione di coperta;

    - Capitolo III - Reparto macchine;

    - Capitolo IV - Personale addetto alle radiocomunicazioni e ai servizi radio;

    - Capitolo V - Requisiti particolari relativi alla formazione del personale di taluni tipi di navi;

    - Capitolo VI - Funzioni relative alle situazioni d'emergenza, alla sicurezza sul lavoro, all'assistenza medica e alla sopravvivenza;

    - Capitolo VII - Certificati alternativi; e

    - Capitolo VIII - Tenuta della guardia.

    2.9. Allo scopo di chiarire la connessione tra le disposizioni di certificazione alternative di cui al Capitolo VII e le disposizioni dei Capitoli II, III e IV, sono state individuate le seguenti funzioni:

    - Navigazione;

    - Maneggio e stivaggio del carico;

    - Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;

    - Macchine e motori marini;

    - Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;

    - Manutenzione e riparazioni;

    - Radiocomunicazioni.

    2.10. La Convenzione STCW riveduta fa inoltre una distinzione tra i tre seguenti livelli di responsabilità:

    - «Livello dirigenziale»: indica il livello di responsabilità legato all'attività di comandante, primo ufficiale, direttore di macchina o primo ufficiale di macchina. I responsabili di questo livello devono garantire che tutte le funzioni all'interno dell'ambito di responsabilità designato siano svolte correttamente.

    - «Livello operativo»: indica il livello di responsabilità relativo al prestare servizio come ufficiale incaricato della guardia di navigazione o della guardia in macchina, o come addetto alla macchina designato per il locale macchine periodicamente non presidiato, o come radioperatore. I responsabili di questo livello devono mantenere il controllo diretto sull'esecuzione di tutte le funzioni all'interno dell'ambito di responsabilità designato, in conformità con le procedure appropriate e sotto la direzione della persona che è in servizio nel livello dirigenziale in quell'ambito.

    - «Livello ausiliario»: indica il livello di responsabilità associato all'esecuzione dei compiti, doveri o responsabilità assegnati, sotto la direzione della persona che è in servizio nel livello operativo o dirigenziale.

    2.11. Le varie funzioni relative ai tre livelli di responsabilità sono definite nella parte A del Codice STCW, sotto forma di tabelle complete che espongono dettagliatamente i seguenti elementi:

    - competenza;

    - cognizioni, comprensione e capacità pratiche;

    - metodi per dimostrare la competenza; e

    - criteri di valutazione della competenza.

    2.12. La Convenzione STCW riveduta è quindi uno strumento molto più complesso rispetto alla Convenzione precedente, ed ognuna delle sue parti si integra con le altre.

    Il Comitato ricorda che in occasione dell'adozione della Direttiva 94/58/CE sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, l'articolo 9, terzo paragrafo, lettera a) imponeva alla Commissione di proporre una serie di criteri comuni per il riconoscimento dei tipi di certificati emessi dagli istituti o dalle amministrazioni, criteri che sarebbero stati definiti dal Consiglio entro il 1° luglio 1995, in conformità con i termini del Trattato. Tali criteri sono ora introdotti dalla direttiva di modifica nell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

    3. Osservazioni di carattere generale

    3.1. Il Comitato ritiene che a livello internazionale, non si dovrebbe fare niente che potrebbe in qualche modo compromettere l'integrità e l'applicabilità della Convenzione STCW riveduta, ed è del parere che essa rappresenti uno strumento complesso che va letto nella sua interezza.

    3.2. Il Comitato ritiene che una direttiva europea di attuazione della Convenzione STCW riveduta potrebbe costituire un complemento della stessa, a condizione che:

    - non dia origine ad un'inutile duplicazione dei requisiti e non richieda revisioni frequenti;

    - non crei incertezza giuridica né conflitti giuridici tra gli obblighi internazionali e gli obblighi nazionali degli Stati membri che sono anche parti contraenti degli strumenti IMO;

    - sia pienamente in linea con gli impegni della Commissione, come esposto nella Comunicazione sulla sicurezza dei mari COM(93) 66 def. (2) ();

    - non pregiudichi gli obiettivi dell'IMO formulati all'atto dell'adozione della Convenzione STCW riveduta;

    - non contenga disposizioni che potrebbero essere interpretate nel senso di consentire, per quanto riguarda la guardia, pratiche non conformi alla Convenzione riveduta.

    3.3. Secondo il Comitato la direttiva di modifica dovrebbe accettare in pieno i chiarimenti delle disposizioni transitorie della Convenzione STCW riveduta e le date di entrata in vigore per i vari obblighi concordate con l'IMO.

    3.4. La direttiva di modifica introduce giustamente un nuovo articolo 51, relativo all'idoneità per il servizio, che riproduce le disposizioni relative al riposo minimo di cui al capitolo VIII del STCW 95. Tuttavia il Comitato non può ignorare il fatto che, più di recente, l'Organizzazione mondiale del lavoro ha adottato la nuova Convenzione n. 180, sull'orario di lavoro della gente di mare. Potrebbe essere opportuno per la Commissione sviluppare, a tempo debito, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione n. 180 con le relative Risoluzioni, uno strumento singolo che consideri sia le norme IMO che quelle ILO, in modo da evitare confusioni in merito alle misure che gli Stati membri devono applicare.

    3.5. La direttiva di modifica contiene soltanto alcune delle regole che figurano nell'allegato alla Convenzione STCW riveduta, e non riporta la parte A e la parte B del Codice STCW IMO. Inoltre non definisce con chiarezza se il suo obiettivo sia quello di attuare pienamente gli obblighi internazionali degli Stati membri che sono anche parti contraenti della Convenzione STCW oppure se essa abbia un carattere integrativo, e preveda nuovi obblighi a livello europeo.

    3.6. Benché un considerando della proposta di direttiva del Consiglio reciti che «le disposizioni della Convenzione STCW riveduta devono essere recepite al più presto nella direttiva al fine di assicurare che gli Stati membri agiscano conformemente agli obblighi da loro assunti a livello internazionale», la direttiva nella sua attuale redazione, non raggiunge tale obiettivo.

    3.7. La Convenzione STCW riveduta esige che gli ufficiali, a livello dirigenziale, abbiano una certa conoscenza della legislazione nazionale (Stato di bandiera). Nella proposta della Commissione, al punto 16 della relazione, si fa presente che gli Stati membri possono soddisfare tale requisito semplicemente fornendo un sommario delle disposizioni legislative e un qualche tipo di questionario scritto da completare ed inviare all'amministrazione. Il Comitato dubita che ciò sia conforme alla Convenzione STCW riveduta, in quanto non sarà possibile garantire l'applicazione di idonee procedure di controllo e delle norme di qualità. In tal senso, il Comitato esprime la sua preoccupazione per il fatto che tale impostazione possa essere contraria sia alla lettera che allo spirito della Convenzione STCW riveduta.

    3.8. Il Comitato rileva che l'IMO aveva stabilito che la 69a sessione del Comitato per la sicurezza marittima avrebbe adottato, durante un incontro previsto per il maggio 1997, vari emendamenti alla Convenzione STCW riveduta, e concorda sull'evidente necessità di porre in essere un meccanismo idoneo ad assicurare che la direttiva emendata darà attuazione agli obblighi internazionali degli Stati membri. Gli emendamenti proposti sono i seguenti:

    - un'aggiunta alla Regola V/2 (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri ro-ro) sotto forma di aggiunta alla Regola V/2.3;

    - una nuova Regola V/3 (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri diverse da quelle ro-ro);

    - sostituzione di una parte dell'attuale testo della Sezione A-V/2 della Parte A del Codice STCW (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri ro-ro);

    - aggiunta di un nuovo punto 5 alla Sezione A-V/2.5 della Parte A del Codice STCW (addestramento alla gestione delle emergenze ed al comportamento umano); e

    - aggiunta di una nuova Sezione A-V/3 nella parte A del Codice STCW (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi passeggeri diverse da quelle ro-ro).

    3.9. Gli obblighi stabiliti nel testo proposto per il nuovo articolo 9, terzo paragrafo, lettera a), sono conformi a quelli previsti dalla Regola I/10 della Convenzione STCW riveduta, nella misura in cui la Regola STCW esige dall'Amministrazione responsabile la conferma, mediante tutte le necessarie misure, che possono comprendere l'ispezione delle strutture e delle procedure, del rispetto dei requisiti riguardanti i livelli di competenza, il rilascio e la convalida di certificati e la tenuta dei registri. Il Comitato raccomanda che tali ispezioni vengano effettivamente compiute, in modo saltuario e/o ogniqualvolta vi sia una buona ragione per farlo.

    3.9.1. Il Comitato approva tale disposizione. Tuttavia, vanno attentamente considerati i seguenti aspetti:

    - l'applicabilità, in pratica, di una disposizione obbligatoria come quella che prevederebbe l'ispezione di singoli istituti di formazione marittima;

    - il rispetto di detta misura nel caso di gente di mare con cittadinanza di paesi terzi in servizio su navi battenti bandiera dell'UE e la necessità di un obbligo del genere nel caso di equipaggi costituiti esclusivamente da cittadini di paesi terzi, in considerazione dei requisiti stabiliti nella Regola I/7 e I/8 della Convezione riveduta STCW;

    - la necessità che la direttiva modificata contenga disposizioni appropriate in materia di controllo e di rispetto della sua applicazione.

    3.9.2. Alla luce di quanto sopra, il Comitato propone di mantenere i criteri d'ispezione degli istituti di formazione dei paesi terzi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), 2° e 3° capoverso. Comunque, a condizione che ciò non metta a repentaglio gli obiettivi di garantire attività di formazione e certificazione armonizzate e qualificate, si dovrebbe riflettere se il 2° e 3° capoverso non sarebbero presentati meglio per mezzo di misure di orientamento raccomandatorie.

    3.10. Il Comitato ricorda quanto affermato nel punto 1.4 del suo parere () sull'inclusione di altri rilevanti strumenti internazionali relativi alla formazione dei marittimi, tra cui le Convenzioni 53 (Licenze di capacità professionale degli ufficiali) (1936), 74 (Certificati di capacità di marinaio qualificato) (1946), 69 (Diploma di capacità dei cuochi) (1946) e 164 (Protezione sanitaria e cure mediche per la gente di mare) (1987) dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La maggior parte degli Stati membri della Comunità ha ratificato le suddette Convenzioni.

    3.11. Il Comitato rileva infine che né la Direttiva 94/58/CE né la Convenzione STCW del 1978 né quella del 1995 si applicano alle imbarcazioni da pesca, e che l'IMO ha adottato una convenzione parallela (Convenzione STCW-F). Il Comitato esorta la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri a ratificare la nuova Convenzione, al fine di garantire un approccio armonizzato a livello UE in materia di standard di formazione e di certificazione degli equipaggi delle imbarcazioni da pesca.

    4. Osservazioni specifiche

    4.1. La direttiva di modifica potrebbe stabilire chiaramente ed inequivocabilmente il principio che essa non interferisce in alcun modo con gli obblighi che quegli Stati membri che sono anche parti contraenti della Convenzione STCW hanno verso l'IMO. Il Comitato raccomanda che ciò sia specificato espressamente in una clausola da aggiungere agli articoli della direttiva in oggetto.

    4.2. Il Comitato raccomanda inoltre che la direttiva in esame contenga anche una disposizione esplicita da cui risulti che essa stabilisce uno standard minimo europeo, e che gli Stati membri sono liberi di adottare standard di competenza più elevati a livello nazionale. Sebbene una disposizione del genere sia implicitamente contenuta nell'articolo 2 della direttiva, secondo il Comitato una clausola espressa in tal senso andrebbe inserita nei considerando della direttiva di modifica.

    4.3. Il Comitato suggerisce inoltre di includere un altro paragrafo ai considerandi della direttiva di modifica, del seguente tenore:

    «riconoscendo che la revisione della Convenzione STCW del 1978 è stata effettuata applicando il principio dell'approvazione tacita previsto dall'articolo XII della Convenzione, e che questo impone direttamente obblighi a quegli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione.»

    4.4. La direttiva di modifica non procede alla revisione dell'Articolo 8 della Direttiva del Consiglio 94/58/CE. L'articolo 8 paragrafo 1, tuttavia, non è conforme alla nuova Regola V-13 (c) della Convenzione IMO SOLAS (), che entrerà in vigore il 1° luglio 1997. La nuova Regola IMO SOLAS, contenuta nel capitolo 5 al sottotitolo «Equipaggio» («Manning»), recita:

    «Al fine di garantire l'efficienza dell'equipaggio in questioni riguardanti la sicurezza su ogni nave passeggeri, per la quale si applichino le disposizioni di cui al Capitolo I, dovrà essere stabilita una lingua di lavoro, che dovrà essere indicata sul giornale di bordo. La compagnia o il comandante, a seconda dei casi, definirà la lingua di lavoro appropriata. Ogni marittimo dovrà essere in grado di comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni nonché rispondere ai propri superiori in quella lingua. Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, tutti gli schemi e gli elenchi che devono essere esposti saranno tradotti nella lingua di lavoro.»

    4.5. Il Comitato rileva che la Conferenza IMO SOLAS, che ha introdotto il nuovo requisito SOLAS, ha adottato anche una Risoluzione (n. 10) che chiede di estendere tale requisito a tutte le navi. Il Comitato raccomanda quindi che la Commissione utilizzi tale opportunità per imporre un'unica lingua di lavoro su tutte le navi battenti una bandiera europea e su quelle che, indipendentemente dalla bandiera, fanno scalo nei porti europei come ha fatto nel caso delle navi passeggeri quando ha adottato la direttiva.

    4.6. La direttiva di modifica dovrebbe inoltre contenere le definizioni di cui all'articolo II della Convenzione STCW del 1978. L'articolo 4 emendato dalla direttiva in esame, che corrisponde alla Regola I/1 della convenzione STCW riveduta (definizioni e spiegazioni) omette la definizione di «mese», e include la definizione riveduta di «riconosciuto». Il Comitato raccomanda di aggiungere la definizione di «mese» e di allineare la definizione di «riconosciuto» con quella contenuta nella Convenzione STCW riveduta.

    4.7. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), chiedendo l'approvazione secondo la procedura prevista dall'articolo 13, limita i diritti degli Stati membri di valutare e decidere circa la definizione dei viaggi costieri e i requisiti da prescrivere in materia. Il Comitato rileva che l'articolo 5, lettera a) non comprende le corrispondenti disposizioni della Regola STCW I/3, paragrafo 5, che recita: «Nel presente regolamento (riguardante i viaggi costieri) nulla deve in alcun modo limitare la giurisdizione di qualsiasi stato, sia esso parte contraente della Convenzione o meno».

    4.8. Al punto 4 dell'articolo 5b della direttiva emendata, che corrisponde alla Regola I/5 della Convenzione STCW riveduta (disposizioni nazionali), la sostituzione dell'espressione «qualsiasi parte» con «qualsiasi Stato membro» modifica il significato del testo, e potrebbe essere interpretato come se lo Stato membro non avesse l'obbligo di cooperare con gli Stati terzi in relazione alla non conformità da parte delle compagnie con sede nell'UE. Così formulato, questo requisito non è conforme alle disposizioni della Convenzione STCW riveduta, ed il Comitato raccomanda di allinearlo ai requisiti di cui alla Convenzione STCW riveduta.

    4.9. L'articolo 5d corrisponde alla Regola I/9. Il punto 4.2 della direttiva emendata subordina la messa a disposizione di informazioni agli Stati terzi ed alle compagnie, all'esistenza di un accordo di reciprocità. Non essendo questo il caso della Convenzione STCW riveduta, il Comitato non ritiene necessaria tale disposizione e raccomanda di emendare il testo in modo da rispecchiare i requisiti della Convenzione STCW riveduta.

    4.10. Il Comitato rileva che il punto 1.5.3 dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva emendata potrebbe essere interpretato come l'imposizione a tutto il personale straniero del requisito della frequentazione di un corso riconosciuto di ARPA (Automatic Radar Plotting Air) su simulatore. Il Comitato ritiene che questa disposizione dovrebbe essere chiarita in modo da limitarla a coloro ai quali viene assegnato il compito di guardia di navigazione.

    4.11. Il Comitato ritiene che i criteri per l'approvazione degli istituti di formazione marittima mostrino una certa ambiguità, in quanto dalla disposizione si potrebbe dedurre l'obbligo per gli istituti di formazione marittima di fornire alloggi [sezione 2, punto 2.1.1 dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a)]. Poiché molti istituti di formazione non dispongono di alloggi propri, e tale requisito non avrebbe niente a che fare con lo svolgimento dei programmi e dei corsi di istruzione e formazione, il Comitato non lo ritiene necessario, e raccomanda di eliminare la potenziale ambiguità.

    4.12. Nella sezione 2 dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), punti 2.6 e 2.7, si richiede che un istituto di formazione marittima fornisca allo Stato membro copie elettroniche dei dati contenuti nei loro archivi. Il Comitato considera che sarebbe opportuno soddisfare questo requisito utilizzando un metodo alternativo, fornendo cioè i dati in un'idonea forma scritta.

    4.13. Il Comitato rileva che la direttiva di modifica non contiene disposizioni equivalenti a quelle di cui alla Regola I/13 della Convenzione STCW riveduta (Conduct of trials, Esercitazioni). Il Comitato è fermamente convinto che le disposizioni sulla guardia dovrebbero essere mantenute nella direttiva in esame, e che la Commissione dovrebbe utilizzare questa opportunità per garantire che la guardia effettuata da una sola persona durante i periodi di oscurità non possa essere compiuta né su imbarcazioni battenti bandiera europea, né su imbarcazioni battenti bandiera straniera in acque europee. In una risoluzione sulla sicurezza in mare (), anche il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a muoversi in questa direzione.

    4.14. Il Comitato fa presente che sarebbe più opportuno inserire in un articolo ad hoc il contenuto del punto 1 del capitolo 1 dell'allegato alla direttiva di modifica che contiene i riferimenti alle parti A e B del Codice STCW. Ai fini di una maggiore chiarezza, esso andrebbe forse incluso nell'articolo 1.

    Bruxelles, 23 aprile 1997.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale

    Tom JENKINS

    () GU n. C 367 del 5. 12. 1996, pag. 1.

    () GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28; GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 10.

    () International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarrers: Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia.

    () GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 47.

    () Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare.

    () GU n. C 47 del 19. 2. 1997, pag. 27.

    Top