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Document 51997AC0238

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»

GU C 133 del 28.4.1997, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51997AC0238

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»

Gazzetta ufficiale n. C 133 del 28/04/1997 pag. 0040


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»

(97/C 133/14)

Il Consiglio, in data 10 febbraio 1997, ha deciso, conformemente all'articolo 100 A del Trattato, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazioni», incaricata di preparare i lavori in materia, ha istituito un gruppo di studio e designato relatore Pé.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 febbraio 1997, nel corso della 343a sessione plenaria, con 87 voti favorevoli e 2 astensioni, il seguente parere.

1. La proposta della Commissione

1.1. La proposta in esame si inserisce nel processo di aggiornamento della Direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 relativa all'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (). L'articolo 32 della direttiva in parola prevedeva un riesame entro il 1° gennaio 1998.

1.2. Il testo proposto è destinato a sostituire la Direttiva 95/62/CE.

1.3. Rispetto alla precedente, la direttiva adesso proposta presenta la grande novità (annunciata già nel titolo) di definire «un servizio universale in un ambiente concorrenziale».

2. Osservazioni generali

2.1. Come già indicato nel parere del Comitato del 31 maggio 1995 (), «la proposta di direttiva, dal canto suo, non è vincolata ad alcun particolare livello di liberalizzazione e lascia ai singoli Stati membri il compito di comunicare alla Commissione a quali organismi di telecomunicazioni si applicherà la direttiva. Questo avviene conformemente al principio della sussidiarietà; nondimeno, a seconda della maggiore o minore esattezza con cui viene definito il campo di applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, possono aversi divergenze di applicazione nei singoli Stati membri.»

2.2. La nuova proposta definisce la tipologia dei vari operatori e descrive il contenuto del servizio universale, mostrando così di tener conto delle posizioni prese dal Comitato nel 1990 e nel 1995.

2.3. Nei pareri in questione il Comitato ha rammentato la necessità di definire una piattaforma minima di servizi in seguito alla soppressione del monopolio (). L'attuale definizione del servizio universale di telecomunicazioni copre la trasmissione di messaggi vocali, di documenti via fax e/o di dati nonché una gamma di servizi di base comprendente la fatturazione dettagliata e la selezione a tasti. Pur aderendo a tale definizione, il Comitato ritiene che il servizio universale non vada necessariamente confuso con un servizio minimo poiché ciò potrebbe indurre i cittadini a pensare che l'Europa garantisce loro solo diritti minimi. Tale cattiva comunicazione sarebbe ancor più deplorevole considerato che la direttiva ambisce a definire un servizio universale in materia di telefonia vocale in modo molto più preciso che non in passato.

2.4. Per quanto riguarda il campo d'applicazione della proposta di direttiva, i servizi mobili non andrebbero esclusi del tutto. Talune disposizioni dovrebbero essere applicabili nel settore dei servizi mobili così come in quello dei servizi fissi, ad esempio, le norme in materia di contratti di abbonamento e di servizi informazioni.

3. Osservazioni particolari

3.1. Il Comitato si compiace del fatto che l'articolo 3 riconosca la necessità di rendere il servizio universale disponibile sull'intero territorio. Tuttavia, il secondo paragrafo del medesimo articolo potrebbe dare adito a distorsioni della concorrenza. Infatti, se in taluni Stati membri i costi inerenti alla fornitura di un servizio universale venissero ripartiti tra tutti gli operatori mentre in altri fossero a carico del bilancio, chiaramente il prezzo fatturato all'utente differirebbe. Occorre che la proposta di direttiva in esame, la futura direttiva «Interconnessione» () e la Comunicazione della Commissione del 27 novembre 1996 (), siano coerenti fra loro.

3.2. Il Comitato si rallegra del fatto che, conformemente a quanto da esso auspicato, gli articoli 14 e 15 della proposta prevedano la fornitura di prestazioni complementari al servizio universale. Ciò costituisce un progresso rispetto alle disposizioni dell'articolo 9 dell'attuale direttiva. Nondimeno, ai fini dell'assetto territoriale, il Comitato apprezzerebbe una definizione del concetto di «richieste ragionevoli» (articolo 5, paragrafo 1). Inoltre l'articolo 5, nella sua formulazione attuale, comporterebbe il soddisfacimento di tutte le richieste ragionevoli di collegamento ed imporrebbe a tutti gli operatori della telefonia via cavo di adempiere agli stessi obblighi degli operatori universali, introducendo altresì tale obbligo per i nuovi arrivati. Ciò sarebbe costoso e dissuasivo. Si propone pertanto di aggiungere alla fine della prima frase dell'articolo 5, primo comma, quanto segue:

«Tali richieste saranno soddisfatte da almeno un operatore per ogni parte del rispettivo territorio. Gli Stati membri possono, all'occorrenza, designare almeno un operatore a tale scopo.»

3.3. Il Comitato constata inoltre con soddisfazione che i servizi responsabili degli elenchi telefonici partecipano agli obblighi di servizio universale.

3.4. L'obbligo di fornire un accesso generalizzato ad un numero unico per le chiamate d'emergenza (il 112) costituisce altresì un elemento positivo.

Bruxelles, 27 febbraio 1997.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6.

() GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 38 (relatore: Green).

() GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 126 (punto 2.2).

() COM(95) 379 def. (GU n. C 313 del 24. 11. 1995, pag. 7); parere CES GU n. C 153 del 28. 5. 1996, pag. 21.

() Comunicazione della Commissione sui criteri di valutazione per i sistemi nazionali di calcolo del costo e di finanziamento del servizio universale nelle telecomunicazioni e gli orientamenti per gli Stati membri in merito al funzionamento di tali sistemi (COM(96) 608 def.) (trad. provv.).

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