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Document 51996PC0717

Proposta di REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89

/* COM/96/0717 def. - CNS 97/0016 */

GU C 95 del 24.3.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0717

Proposta di REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 /* COM/96/0717 DEF - CNS 97/0016 */

Gazzetta ufficiale n. C 095 del 24/03/1997 pag. 0033


Proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 (97/C 95/06) COM(96) 717 def. - 96/0016 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 gennaio 1997)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e in particolare l'articolo 78 nonies,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (2), così come modificato dal regolamento (Euratom, CE) n. 1355/96 del Consiglio (3) e in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 impone agli Stati membri l'obbligo di procedere a tutte le verifiche e indagini relative all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 94/728/CE, Euratom;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 dello stesso regolamento gli Stati membri hanno l'obbligo di associare la Commissione a tali controlli a richiesta di quest'ultima; che tale obbligo si riferisce sia ai controlli già iniziati dagli Stati membri che ai controlli supplementari svolti a seguito di una richiesta motivata della Commissione; che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, la Commissione può effettuare verifiche sul posto di sua iniziativa;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 del Consiglio (4) determinava i poteri e gli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione dei controlli; che questo regolamento, emanato in epoca precedente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 riguarda esclusivamente i controlli effettuati in associazione con gli Stati membri; che lo stesso regolamento ha istituito - all'articolo 18, paragrafo 3 - un nuovo dispositivo di controllo, attribuendo alla Commissione il potere di effettuare verifiche sul posto di sua iniziativa;

considerando che è quindi opportuno ampliare la sfera di operatività del richiamato regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 per prendere in considerazione anche questa nuova possibilità di controllo disciplinando le modalità di attuazione dei controlli e delle verifiche sul posto, nonché, le condizioni che gli agenti incaricati dalla Commissione dovranno osservare nell'assolvimento dei loro compiti;

considerando che i controlli di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 non pregiudicano i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;

considerando che alcune disposizioni del presente regolamento si applicano parimenti ai controlli che la Commissione svolge nel settore della risorsa propria IVA e alle verifiche che effettua con riferimento alla risorsa PNL;

considerando infine che, stante l'entità delle modificazioni da apportare, è opportuno sostituire il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 col presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione:

a) è associata ai controlli di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;

b) procede alle verifiche sul posto di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89,

nella persona di quei funzionari e altri agenti che essa ha a tale scopo specificamente incaricati, qui di seguito chiamati «agenti delegati»

Possono assistere a tali controlli e verifiche le persone che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati.

2. Previo assenso dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori e può ricorrere, a fini di assistenza tecnica, ad organismi esterni che agiscano sotto la sua responsabilità.

La Commissione vigila affinché gli agenti ed organismi suddetti presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente quei contatti che consentono di facilitare l'applicazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 1.

2. Ogni missione di controllo o di verifica sul posto sarà preceduta da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.

3. Per ogni intervento, gli «agenti delegati» devono essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche.

Articolo 3

1. Gli agenti delegati:

a) adottano nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari dello Stato membro interessato;

b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste dall'articolo 5;

c) sono autorizzati ad aver contatti con i debitori solo per il tramite degli agenti responsabili degli Stati membri nei quali hanno luogo i controlli o le verifiche sul posto.

2. Alla direzione dei controlli provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1.

3. Alla direzione delle verifiche sul posto provvedono gli agenti delegati; per l'organizzazione dei lavori e per le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi interessati dalla verifica questi agenti stabiliscono contatti adeguati con gli agenti designati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione agli agenti delegati per l'assolvimento della loro missione.

2. Nel caso di una verifica sul posto, lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione dell'identità e delle qualifiche degli agenti che ha designati a partecipare alla verifica e a prestare agli agenti delegati l'aiuto necessario per l'assolvimento della loro missione.

Articolo 5

1. Tutte le informazioni relative ai controlli e alle verifiche sul posto di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non possono essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, a conoscerle, né essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89, tranne nel caso in cui lo Stato membro che le ha fornite vi abbia preliminarmente consentito.

2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti della Comunità.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 5:

1. I risultati dei controlli e delle verifiche sul posto effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di tre mesi, allo Stato membro interessato che presenta le sue osservazioni entro tre mesi dalla ricezione di quest'ultima comunicazione.

Tuttavia, con domanda debitamente motivata, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni su punti specifici entro un termine di un mese dalla ricezione dei risultati della verifica. Lo Stato membro può non accogliere questa domanda, nel qual caso comunica alla Commissione le specifiche ragioni del suo rifiuto.

2. Alla conclusione della procedura di cui al paragrafo 1, tali risultati e osservazioni sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie.

Articolo 7

Le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 1 e agli articoli 5 e 6 si applicano parimenti ai controlli esercitati dalla Commissione, nella persona dei suoi funzionari e agenti, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e dell'articolo 19 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89.

Articolo 8

Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 è abrogato.

I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 9.

(2) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 3.

(4) GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 1.

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