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Document 51996PC0511

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale

    /* COM/96/0511 def. - SYN 96/0304 */

    GU C 129 del 25.4.1997, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0511

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale /* COM/96/0511 DEF - SYN 96/0304 */

    Gazzetta ufficiale n. C 129 del 25/04/1997 pag. 0014


    Proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale (97/C 129/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 511 def. - 96/0304(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 25 marzo 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

    considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che la politica ambientale della Comunità contribuisce a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse ambientali e che essa è fondata sul principio della precauzione; che ciò richiede tra l'altro un'adeguata integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi che gli Stati membri adottano nell'ambito del processo decisionale in materia di assetto del territorio allo scopo di istituire il quadro per le successive autorizzazioni dei progetti [in particolare per quelle cui si applica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1);

    considerando che la presente direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 R paragrafo 1 ed ha natura procedurale in quanto stabilisce una procedura di valutazione ambientale che l'autorità competente deve seguire prima di prendere la decisione finale in materia di piani e programmi che possono avere un impatto ambientale;

    considerando che la valutazione ambientale costituisce uno strumento importante per l'integrazione delle considerazioni ambientali in tali piani e programmi poiché essa assicura che le autorità competenti prendano in considerazione i probabili effetti per l'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi prima che questi vengano adottati;

    considerando che il Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente (2) afferma l'importanza di valutare i probabili effetti ambientali di piani e programmi;

    considerando che i diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri sono carenti poiché non si applicano a tutti i piani e i programmi principali che fissano il quadro delle successive decisioni d'autorizzazione dei progetti e poiché non sempre prevedono le norme procedurali minime necessarie ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente;

    considerando che, in particolare, i sistemi di valutazione ambientale dei piani e dei programmi applicati nella Comunità non assicurano lo svolgimento di adeguate consultazioni transfrontaliere nel caso in cui l'attuazione di piani o di programmi elaborati in uno Stato membro comporti probabili effetti significativi sull'ambiente naturale di un altro Stato membro;

    considerando che occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro generale per la valutazione ambientale che ponga rimedio alle suddette carenze e contribuisca al perseguimento degli obiettivi indicati dal trattato per l'ambiente naturale;

    considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà e allo scopo di osservare il requisito di uniformità e trasparenza è opportuno che la direttiva stabilisca i principi generali dei sistemi di valutazione ambientale lasciando che gli Stati membri fissino i relativi dettagli procedurali;

    considerando che i piani e i programmi da valutare ai sensi della presente direttiva sono quelli adottati nell'ambito del processo decisionale in materia di assetto del territorio allo scopo di istituire il quadro per le successive autorizzazioni dei progetti, compresi i piani e i programmi strategici adottati nei settori dell'energia, dei rifiuti, delle risorse idriche, dell'industria (inclusa l'estrazione di minerali), delle telecomunicazioni, nonché alcuni piani e programmi relativi alle infrastrutture dei trasporti;

    considerando che tali piani e programmi vengono adottati in base a due distinti tipi di procedure e che la direttiva deve applicarsi ai piani e ai programmi adottati in base ad entrambe, vale a dire sia ai piani e ai programmi adottati dalle autorità competenti, nel cui caso la valutazione deve essere effettuata prima che la pertinente autorità competente adotti il piano o il programma, sia ai piani e ai programmi da adottarsi mediante un atto legislativo, nel cui caso la valutazione deve essere effettuata prima che il piano o programma sia presentato per l'approvazione legislativa;

    considerando che ove ai sensi della presente direttiva debba essere effettuata una valutazione ambientale, questa deve essere basata su una dichiarazione ambientale che contenga le informazioni che, tenuto conto della fase in cui il piano o programma si trova nel processo decisionale, sono necessarie per valutare gli effetti ambientali probabili e significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma;

    considerando che allo scopo di assicurare la trasparenza del processo decisionale nonché la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le principali autorità e/o gli enti responsabili per l'ambiente naturale e la popolazione siano consultati durante la valutazione dei piani e dei programmi;

    considerando che nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere impatti significativi sull'ambiente di altri Stati membri devono aver luogo consultazioni tra gli Stati membri interessati;

    considerando che i risultati della valutazione devono essere presi in considerazione dall'autorità competente prima che il piano o programma venga adottato o presentato per l'approvazione legislativa, fermo restando che il potere di valutazione e la decisione finale spettano unicamente a detta autorità;

    considerando che l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva devono essere esaminate sette anni dopo la sua entrata in vigore,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva ha l'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione dell'ambiente procurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi e che i relativi risultati vengano presi in considerazione all'atto della preparazione e adozione di tali piani e programmi.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva:

    a) i termini «piano» e «programma»

    i) si riferiscono unicamente ai piani e ai programmi di assetto territoriale

    - che sono preparati ed adottati da un'autorità competente oppure predisposti da un'autorità competente per essere approvati mediante atto legislativo e

    - che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, e costituiscono il quadro per le successive decisioni d'autorizzazione e

    - che contengono disposizioni concernenti la natura, le dimensioni, l'ubicazione o le modalità di gestione dei progetti;

    ii) comprendono le modifiche dei piani e programmi di cui alla lettera i).

    Questa definizione comprende piani e programmi di assetto territoriale in settori quali i trasporti (compresi corridoi di trasporto, strutture portuali e aeroporti), energia, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, industria (compresa l'estrazione di risorse minerarie), telecomunicazioni e turismo;

    b) il termine «autorità competente» indica l'autorità designata dagli Stati membri per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva;

    c) il termine «autorizzazione» indica la decisione dell'autorità competente che conferisce al committente il diritto di realizzare un progetto;

    d) il termine «progetto» indica:

    - la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere

    - altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo

    e) il termine «valutazione ambientale» indica la redazione di una dichiarazione di impatto ambientale, la realizzazione delle consultazioni, nonché la valutazione dei rispettivi risultati in conformità degli articoli da 5 a 8.

    Articolo 3

    Le prescrizioni della presente direttiva sono inserite nell'ambito di procedure già esistenti negli Stati membri relativamente all'adozione o alla presentazione per l'approvazione legislativa dei piani e programmi, oppure nell'ambito di procedure istituite per ottemperare alla presente direttiva.

    Articolo 4

    1. L'autorità competente deve svolgere una valutazione ambientale in conformità degli articoli da 5 a 8 prima di adottare o presentare per l'approvazione legislativa il piano o il programma.

    2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 vige unicamente per i piani e i programmi il cui primo atto formale di preparazione è posteriore alla data di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

    3. Le modifiche secondarie di piani e programmi preesistenti richiedono una valutazione ambientale soltanto se gli Stati membri ritengono che esse possono avere effetti negativi considerevoli sull'ambiente.

    4. I piani o i programmi che determinano l'uso particolare di piccole zone a livello locale richiedono una valutazione ambientale soltanto se gli Stati membri ritengono che essi possono avere effetti negativi considerevoli sull'ambiente.

    Articolo 5

    1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4, sia necessaria una valutazione ambientale, l'autorità competente deve redigere una dichiarazione ambientale che contenga le informazioni prescritte nell'allegato.

    2. Le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale di cui al paragrafo 1 sono tanto dettagliate quanto ragionevolmente necessarie al fine di valutare gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, tenuto conto del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nel processo decisionale e della misura in cui taluni aspetti possono essere più adeguatamente valutati in altre fasi di detto processo.

    3. L'autorità competente consulta le autorità e/o gli enti responsabili per l'ambiente naturale quali definiti all'articolo 6, paragrafo 3, al momento di stabilire l'ampiezza e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere incluse nella dichiarazione ambientale elaborata ai sensi del presente articolo.

    4. La dichiarazione ambientale comprende una sintesi non tecnica delle informazioni in essa contenute.

    Articolo 6

    1. Una copia del progetto di piano o programma e dello studio di impatto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5 deve essere messa a disposizione delle autorità e/o enti responsabili per l'ambiente naturale e della popolazione interessata.

    2. Alle autorità e/o agli enti responsabili per l'ambiente naturale ed alla popolazione interessata deve essere data l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sul progetto di piano o programma e la dichiarazione di impatto ambientale che lo accompagna prima dell'adozione o della presentazione per l'approvazione legislativa.

    3. Gli Stati membri designano le autorità e/o gli enti da consultare che, in base alle specifiche responsabilità per l'ambiente naturale, possono essere interessati agli effetti ambientali legati all'attuazione di piani e programmi.

    4. Gli Stati membri designano i settori della popolazione da consultare, tenendo conto della fase in cui si trova nel processo decisionale il piano o programma.

    5. Le modalità dettagliate per l'informazione e la consultazione delle autorità e/o degli enti responsabili per l'ambiente naturale e della popolazione interessata sono determinate dagli Stati membri.

    Articolo 7

    1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma progettato per il proprio territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o qualora uno Stato membro esposto a tali effetti lo richieda, lo Stato membro cui appartiene il territorio per il quale è progettato il piano o programma, fornisce una copia del progetto di piano o programma e della relativa dichiarazione di impatto ambientale all'altro Stato membro prima dell'adozione o della presentazione per l'approvazione legislativa del piano o programma stesso.

    2. Qualora uno Stato membro riceva, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, copia di un progetto di piano o programma e della relativa dichiarazione di impatto ambientale, comunica all'altro Stato membro se desidera avviare consultazioni prima dell'adozione o della presentazione per l'approvazione legislativa del piano o programma; in tal caso, gli Stati membri interessati avviano le consultazioni circa i probabili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o programma e le misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

    3. Quando avviano le consultazioni ai sensi del presente articolo, gli Stati membri ne concordano la durata stabilendo un calendario ragionevole.

    Articolo 8

    Prima di adottare il piano o programma o di presentarlo per l'approvazione legislativa, l'autorità competente prende in considerazione la dichiarazione ambientale redatta ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 ed i risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7. L'autorità competente può apportare al piano o programma le modifiche che ritiene necessarie in base alla dichiarazione ambientale, ai pareri e alle consultazioni.

    Articolo 9

    1. Quando un piano o un programma è adottato, l'autorità competente informa le autorità e/o gli enti ambientali competenti, il pubblico interessato e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 e fornisce loro:

    a) una copia del piano o programma adottato;

    b) un documento che illustri come la dichiarazione ambientale redatta ai sensi dell'articolo 5 e tutti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e i risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7 sono stati presi in considerazione in conformità dell'articolo 8.

    2. Gli Stati membri determinano le modalità dettagliate dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 10

    1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni della direttiva 85/337/CEE, nonché le altre prescrizioni stabilite dal diritto comunitario.

    2. La presente direttiva non si applica ai piani di gestione elaborati specificamente per le zone speciali di conservazione e adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (3) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    3. Nessuna disposizione della presente direttiva dà il diritto di chiedere un riesame giudiziario di un atto legislativo in base al quale è stato adottato un piano o programma.

    Articolo 11

    1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni circa l'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

    2. Sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia una relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo ed al Consiglio.

    3. Qualora dalla relazione di cui al paragrafo 2 ciò risulti opportuno, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica della direttiva.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi di piani e programmi che essi sottopongono a valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva.

    Articolo 13

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 14

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

    (2) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 5.

    (3) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

    ALLEGATO

    Informazioni di cui all'articolo 5

    Informazioni sui seguente aspetti:

    a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali;

    b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;

    c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano e del programma, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi area di particolare importanza ambientale, quali quelle designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE (1) e 92/43/CEE;

    d) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e dello Stato membro (compresi gli obiettivi fissati da altri piani e programmi secondo la stessa gerarchia) rilevanti ai fini del piano o del programma e la misura in cui tali obiettivi e qualsiasi altra considerazione di carattere ambientale sono stati presi in considerazione in fase di elaborazione del suddetto piano o programma;

    e) i probabili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;

    f) ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o programma presi in considerazione durante la sua elaborazione (ad esempio sviluppi alternativi o ubicazioni alternative) e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative;

    g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;

    h) le difficoltà (carenze tecniche o mancanza di conoscenze) riscontrate al momento di fornire le informazione richieste.

    (1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

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