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Document 51996PC0474

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia

    /* COM/96/0474 def. - ACC 96/0239 */

    51996PC0474

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il regno di Norvegia /* COM/96/0474 DEF - ACC 96/0239 */


    Proposta di direttiva del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (97/C 95/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 674 def. - 97/011(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 9 gennaio 1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti;

    considerando che ciascuno Stato membro richiede attualmente che le attrezzature trasportabili destinate all'uso sul proprio rispettivo territorio siano sottoposte a certificazione e a ispezione, ivi comprese ispezioni periodiche, ad opera di organismi da loro designati; che tale situazione, implicante la necessità di omologare più volte le attrezzature perché esse possano essere utilizzate in più di uno Stato membro nel corso di un'operazione di trasporto, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto all'interno della comunità; che per questi motivi è giustificata l'azione a livello comunitario per l'armonizzazione delle procedure di omologazione, al fine di facilitare l'utilizzazione sul territorio di un altro Stato membro delle attrezzature a pressione trasportabili, nel contesto di un'operazione di trasporto;

    considerando che si deve procedere all'adozione di misure per realizzare progressivamente il mercato interno dei trasporti e in particolare per assicurare la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili;

    considerando che l'azione a livello comunitario costituisce l'unico modo di pervenire all'armonizzazione, poiché gli Stati membri agendo separatamente o per mezzo di accordi internazionali non sono in grado di realizzare lo stesso grado di armonizzazione delle omologazioni relative alle attrezzature in questione; che allo stato attuale il riconoscimento delle omologazioni rilasciate nei diversi Stati membri non è soddisfacente, tenuto conto della componente di discrezionalità;

    considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico adeguato per aumentare la sicurezza di tali attrezzature, poiché essa delinea il contesto per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle procedure di omologazione ad opera degli Stati membri; che al fine di eliminare la componente di discrezionalità è necessario stabilire chiaramente negli allegati V e VI le procedure di omologazione che devono essere seguite dagli Stati membri per l'ispezione iniziale e per le ispezioni periodiche delle attrezzature a pressione trasportabili;

    considerano che le direttive 94/55/CE (1) e 96/49/CE (2) hanno esteso al traffico nazionale l'applicazione delle disposizioni ADR e RID, al fine di armonizzare attraverso la Comunità le condizioni di trasporti su strada e per ferrovia delle merci pericolose; che le disposizioni in materia di attrezzature di trasporto sono stabilite per facilitare la prestazione dei servizi di trasporto e che tali direttive si applicano al trasporto di merci pericolose;

    considerando che le direttive 84/525/CEE (3), 84/526/CEE (4) e 84/527/CEE (5) sulle bombole per gas non dettano disposizioni in materia di ispezione periodica; che pertanto la presente direttiva prescrive tale requisito anche per le attrezzature regolate dalle direttive in questione;

    considerando che le direttive 94/55/CE e 96/49/CE, in considerazione della natura dei rischi connessi all'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, stabilisce per alcune di tali attrezzature l'espletamento di procedure di valutazione della conformità; che tale requisito dovrebbe essere esteso a tutte le attrezzature a pressione trasportabili impiegate per il trasporto di merci pericolose che rientrano nell'ambito delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;

    considerando che il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli organismi di ispezione designati dall'autorità competente di uno Stato membro e le procedure di valutazione della conformità costituiscono il mezzo principale per rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi di trasporto; che tale obiettivo non può essere conseguito in modo soddisfacente ad altro livello dai singoli Stati membri;

    considerando che è necessario formulare regole comuni per il riconoscimento degli organismi di ispezione designati, che garantiscono la conformità alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE; che tali regole comuni avranno come effetto quello di eliminare le procedure amministrative e i costi non necessari connessi all'omologazione delle attrezzature e all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;

    considerando che gli Stati membri devono designare gli organismi di ispezione abilitati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e le ispezioni periodiche e garantire anche che tali organismi siano indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di eseguire i compiti loro affidati;

    considerando che il rispetto delle specifiche tecniche contenute negli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE per le attrezzature di nuova fabbricazione è accertato attraverso le procedure di valutazione della conformità descritte all'allegato V, parte I; che le ispezioni periodiche delle attrezzature esistenti devono essere eseguite secondo le procedure descritte all'allegato V, parte II;

    considerando che le attrezzature oggetto della presente direttiva dovrebbero recare un marchio che ne indichi la conformità rispetto ai requisiti delle direttive 94/55/CE o 96/49/CE e della presente direttiva ed essere immesse sul mercato, riempite, trasportate, utilizzate, ricaricate e nuovamente trasportate secondo lo scopo cui sono destinate;

    considerando che gli Stati membri consentono la libera circolazione sul proprio territorio, l'immissione sul mercato, l'utilizzazione per operazioni di trasporto ovvero l'utilizzazione, conforme allo scopo cui sono destinate, delle attrezzature provviste del marchio di cui all'allegato VII senza procedere ad ulteriore valutazione e senza prescrivere ulteriori requisiti tecnici;

    considerando che è opportuno che la Commissione adotti delle misure per limitare o vietare, con la procedura stabilita all'articolo 12, paragrafo 2, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione delle attrezzature, nei casi in cui ciò costituisca un pericolo per la sicurezza;

    considerando che per l'applicazione della procedura di salvaguardia prevista all'articolo 9 e per la modifica degli allegati alla presente direttiva deve essere applicata una procedura semplificata con l'intervento di un comitato consultivo;

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva ha lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose e di garantirne la libera circolazione, ivi inclusi gli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla ripetuta messa in servizio e all'utilizzazione all'interno della Comunità;

    2. La presente direttiva si applica:

    a) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2, ad eccezione delle bombole per gas che recano un marchio ∈ ai sensi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE;

    b) soltanto ai fini delle ispezioni periodiche:

    - delle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2 che recano un marchio ai sensi dell'allegato VII della presente direttiva;

    - delle bombole per gas esistenti e di nuova fabbricazione che recano un marchio ∈, ai sensi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE;

    - delle attrezzature a pressione trasportabili esistenti, definite all'articolo 2, conformi ai requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, in vigore a partire dal 1° gennaio 1999.

    3. Le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 1999 non conformi ai requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE non rientrano nell'ambito della presente direttiva.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva:

    - «attrezzature a pressione trasportabili» sono le attrezzature ricaricabili, comprese le valvole e gli altri accessori della classe 2 degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, omologate per il trasporto di gas della classe 2 e per il trasporto di acido cianidrico stabilizzato della classe 6.1 e di acido fluoridrico anidro e in soluzione della classe 8; sono compresi anche i contenitori, i serbatoi smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi per vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori delle batterie per autoveicoli e iserbatoi per i veicoli cisterna definiti rispettivamente nei marginali 2211 e 10 014, 211 e nelle appendici X e XI, paragrafo 1.1.3 degli allegati alle direttive sopra citate;

    - «marchio» è il simbolo di cui all'articolo 8;

    - «procedure di valutazione della conformità» sono procedure descritte nell'allegato V, parte I;

    - «organismo notificato ovvero organismo di ispezione di tipo A» è un organismo designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro, in conformità all'articolo 5, che soddisfa i criteri degli allegati I e II;

    - «organismo di ispezione di tipo B» è un organismo designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro, in conformità all'articolo 6, che soddisfa i criteri degli allegati I e III;

    - «organismo di ispezione di tipo C» è un organismo designato dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro, in conformità dell'articolo 7, che soddisfa i criteri degli allegati I e IV;

    Articolo 3

    1. Le attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, ad eccezione delle bombole per gas recanti un marchio ∈ ai sensi delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, immesse sul mercato o messe in servizio a partire dal 1° gennaio 1999 devono essere conformi alle disposizioni applicabili alle attrezzature della classe 2 degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. La conformità di tali attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni sopra citate deve essere attestata esclusivamente mediante le procedure di valutazione della conformità descritte all'allegato V, parte I e specificate all'allegato VI.

    2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio sul proprio territorio delle attrezzature a pressione trasportabili, indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformi alla presente direttiva e recanti la marcatura ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

    Articolo 4

    1. La conformità delle attrezzature a pressione trasportabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) alle disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE deve essere provata esclusivamente attraverso le procedure di ispezione periodica dell'allegato V, parte II.

    2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l'utilizzazione (ivi incluso il riempimento, lo svuotamento e la ricarica) sul proprio territorio delle attrezzature a pressione trasportabili indicate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) conformi alla presente direttiva e che recano la marcatura ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 attestante che sono state sottoposte a ispezione periodica.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri degli organismi di ispezione da loro designati per le procedure di valutazione della conformità dell'allegato V, parte I e per le ispezioni periodiche dell'allegato V, parte II, moduli 1 o 2, ivi compresi i compiti specifici che tali organismi svolgono per conto dell'autorità competente e comunicano i numeri di identificazione preventivamente loro assegnati dalla Commissione.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati designati (organismi di ispezione di tipo A), i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati designati. La Commissione provvede a tenere aggiornato tale elenco.

    2. Per la designazione degli organismi notificati (organismi di ispezione di tipo A) gli Stati membri applicano i criteri fissati negli allegati I e II. Ciascun organismo di ispezione fornisce allo Stato membro che intende designarlo esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformità ai criteri indicati negli allegati I e II.

    3. La designazione di un organismo notificato (organismo di ispezione di tipo A) può essere ritirata quando lo Stato membro che l'ha effettuata constata che l'organismo non soddisfa più i criteri indicati al punto 2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro della designazione.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri comunicano parimenti alla Commissione e gli altri Stati membri gli organismi di ispezione di tipo B che hanno provveduto a designare, con i criteri indicati al successivo paragrafo 2, per le ispezioni periodiche delle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2, volte a garantire, con le procedure stabilite all'allegato V, parte II, moduli 1 o 2, che persiste la conformità alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, inclusi i compiti specifici che tali organismi svolgono per conto dell'autorità competente; comunicano inoltre i numeri di identificazione preventivamente loro assegnati dalla Commissione.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi di ispezione designati di tipo B, con i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati designati. La Commissione provvede a tenere aggiornato tale elenco.

    2. Per la designazione degli organismi di ispezione di tipo B gli Stati membri applicano i criteri fissati negli allegati I e III. Ciascun organismo di ispezione fornisce allo Stato membro che intende designarlo esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformità ai criteri indicati agli allegati I e III.

    3. La designazione di un organismo di ispezione di tipo B può essere ritirata quando lo Stato membro che l'ha effettuata constata che l'organismo non soddisfa più i criteri indicati al punto 2 che precede. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro della designazione.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri comunicano parimenti alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di ispezione di tipo C che hanno provveduto a designare applicando i criteri indicati al successivo paragrafo 2, per le ispezioni periodiche delle attrezzature a pressione trasportabili definite all'articolo 2, volte a garantire che persiste la conformità alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, con le procedure dell'allegato V, parte II, moduli 1 o 2, inclusi i compiti specifici che tali organismi svolgono per conto dell'autorità competente; comunicano inoltre i numeri di identificazione preventivamente loro assegnati dalla Commissione.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi di ispezione designati di tipo C, con i loro numeri di identificazione e i compiti per i quali sono stati designati. La Commissione provvede a tenere aggiornato tale elenco.

    2. Per la designazione degli organismi di ispezione di tipo C gli Stati membri applicano i criteri fissati negli allegati I e IV. Ciascun organismo di ispezione fornisce allo Stato membro che intende designarlo esaurienti informazioni e documentazione comprovante la conformità ai criteri indicati agli allegati I e IV.

    3. La designazione di un organismo di ispezione di tipo C può essere ritirata quando lo Stato membro che l'ha effettuata constata che l'organismo non soddisfa più i criteri indicati al punto 2 che precede. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del ritiro della designazione.

    Articolo 8

    1. Le attrezzature conformi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 recano un marchio apposto dal fabbricante o dal suo legale rappresentante con sede nella Comunità. La forma del marchio è riprodotta all'allegato VII. Il marchio, apposto in modo inamovibile, deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo (organismo di ispezione di tipo A) che ha eseguito la pertinente procedura di valutazione della conformità delle attrezzature e dagli altri requisiti per la marcatura delle attrezzature stabiliti nelle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

    2. Ai fini delle ispezioni periodiche tutte le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 4 recano il marchio descritto all'allegato VII apposto in modo inamovibile da un organismo di ispezione di tipo A (organismo notificato), B o C. Il marchio è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo che ha eseguito l'ispezione periodica delle attrezzature, seguito dalla lettera U dalle stesse dimensioni del numero per indicare che le attrezzature sono utilizzate e funzionanti e dagli ulteriori requisiti per la marcatura delle attrezzature stabiliti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE.

    3. Ai fini della valutazione di conformità e delle ispezioni periodiche il numero di identificazione dell'organismo di ispezione è apposto in modo inamovibile a cura dell'organismo di ispezione o del fabbricante o del suo legale rappresentante con sede nella Comunità.

    4. È vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marcature che possano indurre in errore i terzi rispetto al significato o alla grafica del marchio di cui alla presente direttiva. È consentita l'apposizione sulle attrezzature a pressione di altre marcature, purché ciò non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura prevista all'allegato VII.

    Articolo 9

    1. Ove uno Stato membro accerti che delle attrezzature, benché provviste di marchio, correttamente sottoposte a manutenzione e utilizzate per i fini ai quali sono destinate, possono presentare un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o eventualmente di animali domestici, o possono danneggiare beni, in occasione del trasporto o dell'utilizzazione, esso ne informa immediatamente la Commissione e le misure necessarie saranno adottate con la procedura prevista all'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 10

    Salvo il disposto dell'articolo 9, se uno Stato membro accerta che la marcatura definita all'articolo 8 è stata apposta indebitamente, il fabbricante o il suo legale rappresentante con sede nella Comunità è obbligato a rendere l'attrezzatura conforme alle disposizioni relative alla marcatura e a porre fine alla violazione, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro.

    Se la mancata conformità persiste le misure adeguate per limitare o vietare l'immissione sul mercato, il trasporto o l'utilizzazione dell'attrezzatura in questione o per assicurare che sia ritirato dal mercato o dalla circolazione sono adottate con le procedure previste all'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 11

    Gli allegati alla presente direttiva sono modificati con la procedura fissata all'articolo 12, paragrafo 2.

    Articolo 12

    1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necessario procedendo a un votazione.

    Il parere è registrato a verbale e ciascuno degli Stati membri ha il diritto di chiedere che venga riportata a verbale la sua posizione sull'argomento.

    La Commissione tiene massimo conto del parere del comitato e lo informa del seguito a esso attribuito.

    Articolo 13

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Gli Stati membri applicano le presenti disposizioni a partire dal 1° gennaio 1999.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    3. Gli Stati membri definiscono un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'irrogazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate alle violazioni e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 1998 e provvedono in prosieguo a notificare al più presto le eventuali modifiche successive.

    Articolo 14

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 15

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7.

    (2) Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, GU n. L 235 del 17. 9. 1996, pag. 25

    (3) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 1.

    (4) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 20.

    (5) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 48.

    ALLEGATO I

    CRITERI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO A, B, C PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5, 6 E 7

    1. L'organismo notificato o l'organismo di ispezione che faccia parte di un'organizzazione con funzioni diverse dall'ispezione devono essere identificabili all'interno dell'organizzazione.

    2. L'organismo di ispezione e il relativo personale non possono svolgere attività che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrità in relazione alle loro funzioni ispettive. In particolare il personale addetto a un organismo di ispezione non è sottoposto a pressioni commerciali, finanziarie o di altro tipo che possano influenzarne il giudizio, segnatamente ad opera di persone o di organizzazioni estranee all'organismo di ispezione che abbiano un interesse nei risultati delle ispezioni eseguite. Deve essere garantita l'imparzialità del personale ispettivo dell'organismo.

    3. L'organismo di ispezione deve disporre del personale e delle infrastrutture necessarie per svolgere in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle operazioni di ispezione e di verifica. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per l'esecuzione di verifiche di tipo speciale.

    4. Il personale responsabile delle ispezioni dispone di adeguate qualifiche, di solida formazione tecnica e professionale, di soddisfacente conoscenza dei requisiti delle ispezioni e di adeguata esperienza nell'esecuzione delle stesse. Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza l'organismo di ispezione deve disporre di competenze specifiche nel settore della sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili. Il personale deve essere in grado di valutare in modo professionale la conformità rispetto ai requisiti generali, avvalendosi dei risultati delle verifiche e di riferire in materia. Esso deve inoltre essere in grado di redigere le certificazioni, registrazioni e relazioni attestanti che le ispezioni sono state eseguite.

    5. Il personale dispone delle conoscenze necessarie relativamente alla tecnologica utilizzata per la fabbricazione delle attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a ispezione, compresi i relativi accessori, nonché relativamente alle modalità con le quali tali attrezzature sono utilizzate o si intende utilizzarle e agli eventuali difetti che possono verificarsi durante l'utilizzazione o il funzionamento.

    6. L'organismo di ispezione e il relativo personale eseguono le valutazioni e le verifiche con massima integrità professionale e competenza tecnica. L'organismo di ispezione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso delle proprie attività ispettive. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

    7. La retribuzione delle persone impegnate in attività di ispezione non dipende direttamente dal numero di ispezioni eseguite e in nessun caso dipende dai risultati delle ispezioni.

    8. L'organismo di ispezione dispone di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato, in conformità delle leggi nazionali, ovvero dall'organizzazione di cui l'organismo fa parte.

    9. L'organismo di ispezione esegue direttamente le ispezioni che si è obbligato ad eseguire per contratto. L'organismo che subappalta parte dell'ispezione deve garantire ed essere in grado di provare che il subcontraente dispone della competenza necessaria per eseguire il servizio in questione e assume piena responsabilità per il subappalto.

    ALLEGATO II

    CRITERI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO I PER GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO A PREVISTI DALL'ARTICOLO 5

    1. L'organismo notificato (organismo di ispezione di tipo A) è indipendente dalle parti interessate e fornisce quindi servizi di ispezione per conto terzi.

    Non possono far parte dell'organismo notificato o dell'organismo di ispezione, né del relativo personale incaricato di eseguire le ispezioni, il progettista, il fabbricante, il fornitore, il rivenditore, il proprietario, l'utente o l'incaricato della manutenzione delle attrezzature a pressione trasportabili, compresi gli accessori, che l'organismo è incaricato di ispezionare, né i rappresentanti legali delle stesse categorie di persone. È loro vietato altresì prendere parte direttamente alla progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione delle attrezzature a pressione trasportabili e rappresentare le parti che svolgono tali attività. È ammesso lo scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante delle attrezzature a pressione trasportabili e l'organismo di ispezione.

    2. Qualunque interessato può accedere ai servizi dell'organismo di ispezione. Non possono essere imposte indebite condizioni finanziarie o di altro genere. L'organismo opera secondo procedure gestite in modo non discriminatorio.

    ALLEGATO III

    CRITERI AGGIUNTIVI RISPETTO ALL'ALLEGATO I PER GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO B PREVISTI DALL'ARTICOLO 6

    1. L'organismo costituisce parte separata e identificabile di un'organizzazione con attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, utilizzazione o manutenzione dei prodotti sottoposti ad ispezione.

    2. L'organismo di ispezione non partecipa direttamente alle attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, utilizzazione delle attrezzature a pressione trasportabili, compresi gli accessori, sottoposte a ispezione, né di prodotti simili concorrenti.

    3. Le responsabilità del personale ispettivo sono chiaramente separate da quelle del personale addetto alle altre funzioni, definite dall'identificazione organizzativa e dai metodi di relazione dell'organismo di ispezione all'interno dell'organizzazione di cui fa parte.

    4. I servizi di ispezione sono forniti soltanto all'organizzazione di cui l'organismo di ispezione fa parte e ai clienti ai quali viene effettuata la fornitura di gas.

    ALLEGATO IV

    CRITERI AGGIUNTIVI ALL'ALLEGATO I PER GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO C PREVISTI DALL'ARTICOLO 7

    Le responsabilità del personale ispettivo sono chiaramente separate da quelle del personale addetto alle altre funzioni, definite dall'identificazione organizzativa e dai metodi di relazione dell'organismo di ispezione all'interno dell'organizzazione di cui fa parte.

    ALLEGATO V

    PARTE I

    PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

    Modulo A (controllo di fabbricazione interno)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità.

    2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

    Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione trasportabile nel mercato comunitario.

    3. La documentazione tecnica deve consentire la valutazione della conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene:

    - la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

    - i rapporti sulle prove effettuate.

    4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

    5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti della direttiva ad essa applicabili.

    Modulo A1 (controllo di fabbricazione interno e sorveglianza della verifica finale)

    Oltre ai requisiti del modulo A si applica anche quanto indicato in appresso.

    La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) scelto dal fabbricante.

    Durante queste ispezioni, l'organismo notificato:

    - si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I;

    - preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione trasportabili ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione trasportabili la verifica finale, parzialmente o integralmente.

    Qualora una o più attrezzature a pressione trasportabili non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

    Il fabbricante appone su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo.

    Modulo B (esame «CE del tipo»)

    1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso applicabili.

    2. La domanda di esame «CE del tipo» deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un solo organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

    - la documentazione tecnica descritta al punto 3.

    Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

    Uno stesso tipo può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione trasportabile a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

    3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

    - la descrizione generale del tipo;

    - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

    - i rapporti sulle prove effettuate;

    - gli elementi relativi alle prove previste nel quadro della fabbricazione;

    - gli elementi relativi alle qualifiche o approvazioni.

    4. L'organismo notificato:

    4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in base a quanto dispongono le disposizioni della direttiva;

    In particolare, l'organismo notificato esamina la documentazione tecnica per quanto concerne la progettazione e i processi di fabbricazione;

    4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti della direttiva;

    4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

    4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

    5. Se il tipo soddisfa le corrispondenti disposizioni della direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato, valido per 10 anni rinnovabili, deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

    All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

    Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame «CE del tipo», l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale diniego. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame «CE del tipo» di tutte le modifiche all'attrezzatura a pressione trasportabile approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti della direttiva o modalità di uso prescritte dell'attrezzatura a pressione trasportabile. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati.

    Ogni organismo notificato deve comunicare altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» da esso ritirati o negati.

    8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

    9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

    Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

    Modulo B1 (esame CE della progettazione)

    1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) accerta e dichiara che la progettazione di un'attrezzatura a pressione trasportabile soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso applicabili.

    2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità presenta la domanda di esame CE della progettazione ad un solo organismo notificato.

    La domanda deve contenere:

    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

    - una dichiarazione scritta secondo cui la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

    - la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

    La domanda può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione trasportabile, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

    3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva che le sono applicabili; dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

    - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

    - la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

    - la necessaria prova dell'adeguatezza delle soluzioni adottate per la progettazione. La prova deve comprendere i risultati degli esami effettuati dal laboratorio del fabbricante o per suo conto;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.

    4. L'organismo notificato:

    4.1. esamina la documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati in base a quanto dispone la direttiva.

    In particolare, l'organismo notificato:

    - valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle disposizioni dalla direttiva;

    - approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi;

    - verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato;

    4.2. effettua gli esami necessari per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti della direttiva;

    4.3. effettua gli esami necessari per verificare se le disposizioni rilevanti della direttiva siano state applicate.

    5. Se la progettazione è conforme alle disposizioni della direttiva ad essa applicabili, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato d'esame CE della progettazione. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, le relative condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata.

    All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

    Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame CE della progettazione, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE della progettazione di tutte le modifiche apportate alla progettazione approvata che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte dell'attrezzatura a pressione trasportabile. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE della progettazione.

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione ritirati e, su richiesta, quelli rilasciati.

    Ogni organismo notificato deve comunicare altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati di esame CE della progettazione da esso ritirati o negati.

    8. Gli altri organismi notificati possono ottenere, a richiesta, le informazioni utili circa:

    - gli attestati d'esame CE della progettazione rilasciati ed i relativi complementi;

    - gli attestati d'esame CE della progettazione ritirati ed i relativi complementi.

    9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica di cui al punto 3, copia degli attestati di esame CE della progettazione e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

    Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

    Modulo C1 (conformità al tipo)

    1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità.

    2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità delle attrezzature a pressione trasportabile al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

    3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

    Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'attrezzatura a pressione trasportabile nel mercato comunitario.

    4. La verifica finale è controllata mediante ispezioni senza preavviso di un organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) scelto dal fabbricante.

    Durante queste ispezioni, l'organismo notificato:

    - si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale;

    - preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione trasportabili ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione trasportabili la verifica, parzialmente o integralmente.

    Qualora una o più attrezzature a pressione trasportabili non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

    Il fabbricante appone su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo.

    Modulo D (garanzia qualità produzione)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura «Ð» dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza comunitaria di cui al punto 4.

    2. Il fabbricante applica per la produzione, l'ispezione e le prove sul prodotto finito un sistema qualità approvato, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

    3. Sistema qualità

    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni utili alle attrezzature a pressione trasportabili previste;

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

    3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

    Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;

    - delle tecniche, processi e interventi sistematici cui si farà ricorso per la fabbricazione nonché per il controllo e la garanzia della qualità;

    - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

    - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale;

    - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

    Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

    La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

    L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    .4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

    4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    - la documentazione relativa al sistema qualità,

    - altra documentazione in materia di qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

    4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

    4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

    - la categoria dell'attrezzatura;

    - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

    - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

    - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

    - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

    In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

    - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;

    - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo capoverso;

    - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

    Ogni organismo notificato deve comunicare altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

    Modulo D1 (garanzia qualità produzione)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «Ð» dev'essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato (organismo d'espezione del tipo A) responsabile della sorveglianza comunitaria di cui al punto 5.

    2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso.

    La documentazione tecnica deve consentire di valutare le conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

    - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

    - i rapporti sulle prove effettuate.

    3. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la produzione e per l'ispezione e le prove sul prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 4 ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5.

    4. Sistema qualità

    4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;

    - la documentazione relativa al sistema qualità.

    4.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

    Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure ed istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;

    - delle tecniche, processi e interventi sistematici che saranno applicati per la fabbricazione nonché per il controllo e la garanzia della qualità;

    - dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

    - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale;

    - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

    4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2.

    Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

    La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

    Esso comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    5. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

    5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

    5.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

    5.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

    - la categoria dell'attrezzatura;

    - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

    - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

    - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

    - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

    In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

    - la documentazione tecnica di cui al punto 2;

    - la documentazione di cui al punto 4.1, secondo trattino;

    - gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo capoverso;

    - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3, ultimo comma, 4.4, ultimo comma e ai punti 5.3 e 5.4.

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

    Ogni organismo notificato deve comunicare altresì agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

    Modulo E (garanzia qualità prodotti)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «Ð» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

    2. Il fabbricante applica un sistema qualità per l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura a pressione trasportabile, secondo quanto specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

    3. Sistema qualità

    3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

    3.2. Nel quadro del sistema qualità ciascun esemplare delle attrezzature a pressione trasportabili viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;

    - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

    - dei mezzi di controllo dell'efficacia del funzionamento del sistema qualità;

    - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale.

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

    Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

    La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisferà ancora i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

    Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

    4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - la documentazione tecnica;

    - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

    4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

    4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

    - la categoria dell'attrezzatura;

    - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

    - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

    - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

    - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

    In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

    - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo trattino;

    - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

    - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

    Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

    Modulo E1 (garanzia qualità prodotti)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «Ð» dev'essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) responsabile della sorveglianza di cui al punto 5.

    2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta in appresso:

    La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Essa dovrà comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile e contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

    - la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti della direttiva;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

    - i rapporti sulle prove effettuate.

    3. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per l'ispezione finale dell'attrezzatura a pressione trasportabile e le prove, secondo quanto specificato al punto 4, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 5.

    4. Sistema qualità

    4.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni utili sulle attrezzature a pressione trasportabili previste;

    - la documentazione relativa al sistema qualità.

    4.2. Nel quadro del sistema qualità ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva ad essa applicabili. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, degli schemi, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate;

    - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

    - dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;

    - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale.

    4.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 4.2.

    Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

    La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    4.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al punto 4.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

    Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    5. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    5.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

    5.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - la documentazione tecnica;

    - altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 596PC0474.1

    5.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

    5.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

    - la categoria dell'attrezzatura;

    - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

    - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

    - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

    - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

    In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

    - la documentazione tecnica di cui al punto 2;

    - la documentazione di cui al punto 4.1., terzo trattino;

    - gli adeguamenti di cui al punto 4.4, secondo comma;

    - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 4.3 ultimo comma, 4.4, ultimo comma, e ai punti 5.3 e 5.4.

    7. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

    Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

    Modulo F (verifica su prodotto)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo:

    - oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo», o

    - oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione

    e soddisfano i requisiti pertinenti della direttiva.

    2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili al tipo:

    - oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo», o

    - oggetto dell'attestato di esame CE della progettazione

    e soddisfano i requisiti della direttiva che ad esse si applicano.

    Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura «Ð» su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità.

    3. L'organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4.

    Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile.

    4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singola attrezzatura a pressione trasportabile.

    4.1. Tutte le attrezzature a pressione trasportabili vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuati opportuni controlli e prove, per verificarne la conformità al tipo e ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

    4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile approvata e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

    4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

    Modulo G (verifica CE di un unico prodotto)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'attrezzatura a pressione trasportabile, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 4.1, è conforme ai requisiti della direttiva ad esso relativi. Il fabbricante appone la marcatura «Ð» sull'attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione di conformità.

    2. Il fabbricante presenta la domanda di verifica di un unico prodotto ad un organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - il nome e l'indirizzo del fabbricante, nonché la collocazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata presso un altro organismo notificato;

    - la documentazione tecnica.

    3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione trasportabile ai corrispondenti requisiti della direttiva, di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

    La documentazione tecnica comprende:

    - la descrizione generale dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

    - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

    - i rapporti sulle prove effettuate.

    4. L'organismo notificato esamina la progettazione e la fabbricazione di ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile ed effettua, al momento della fabbricazione, le prove appropriate per certificare la conformità ai requisiti corrispondenti della presente direttiva.

    4.1. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate che deve essere conservato per dieci anni.

    4.2. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire, su richiesta, la dichiarazione di conformità e l'attestato di conformità rilasciati dall'organismo notificato.

    Modulo H (garanzia qualità totale)

    1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili considerate soddisfano i requisiti della direttiva ad esse applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «Ð» a ciascuna attrezzatura a pressione trasportabile e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «Ð» deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

    2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

    3. Sistema qualità

    3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni appropriate relative alle attrezzature a pressione trasportabili previste;

    - la documentazione sul sistema qualità.

    3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti della direttiva ad esse applicabili.

    Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità permette una interpretazione uniforme delle misure inerenti alla procedura e alla qualità, come programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

    Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di qualità dei prodotti;

    - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intendono applicare;

    - delle tecniche, in materia di controllo e verifica della progettazione, dei procedimenti e delle azioni sistematiche che verranno impiegati nella progettazione delle attrezzature a pressione trasportabili;

    - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intendono applicare nella fabbricazione;

    - dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intendono effettuarli;

    - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche o nell'approvazione del personale;

    - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della progettazione e della qualità dell'attrezzatura a pressione trasportabile prescritte e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

    3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisisti di cui al punto 3.2.

    Nel gruppo incaricato dei controlli deve essere presente almeno un esperto nelle attrezzature a pressione trasportabili in questione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

    La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

    3.4. IL fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

    Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

    Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la decisione di valutazione motivata.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

    4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

    - la documentazione relativa al sistema qualità;

    - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualità dedicato alla progettazione del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

    - la documentazione prevista dalla parte del sistema qualità dedicato alla fabbricazione del sistema qualità quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

    4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede ad una rivalutazione completa ogni tre anni.

    4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza saranno determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

    - la categoria dell'attrezzatura;

    - i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

    - la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

    - se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

    - modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, le misure o le tecniche.

    In occasione di tale visita, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

    5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione trasportabile:

    - la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

    - gli adeguamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

    - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, ultimo comma, 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

    6. Ogni organismo notificato comunica agli Stati membri le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità ritirate e, su richiesta, quelle rilasciate.

    Ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti la approvazioni dei sistemi qualità da esso ritirate o negate.

    Modulo H 1 (garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della prova finale)

    1. Oltre alle disposizioni del modulo H, si applicano parimenti le seguenti disposizioni:

    a) il fabbricante presenta all'organismo notificato (organismo d'ispezione del tipo A) una domanda di esame del suo progetto;

    b) la domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile nonché di valutarne la conformità ai corrispondenti requisiti della direttiva.

    La domanda deve contenere:

    - le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme, che sono state applicate;

    - le prove che ad esse sono adeguate; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome;

    c) l'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un attestato di esame CE della progettazione. Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento dell'attrezzatura a pressione trasportabile;

    d) il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE della progettazione di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE della progettazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato originale di esame CE della progettazione;

    e) ogni organismo notificato deve altresì comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti gli attestati d'esame CE della progettazione da esso ritirati o negati.

    2. La verifica finale si svolge secondo criteri di ancor più severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato deve procedere a controlli sulle attrezzature a pressione trasportabili.

    PARTE II

    PROCEDURE DI ISPEZIONE PERIODICA

    Modulo 1 (ispezione periodica dei prodotti)

    1. Questo modulo descrive la procedura con la quale il proprietario accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili alle quali si applicano le disposizioni della sezione 3 continuano a essere conformi alle disposizioni della presente direttiva.

    2. Il proprietario deve adottare tutte le misure necessarie affinché le condizioni di utilizzazione e di manutenzione, in particolare durante le operazioni di riempimento, siano tali da garantire che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Il proprietario o il suo legale rappresentate con sede nella Comunità deve apporre a tutte le attrezzature a pressione trasportabili la data di esecuzione dell'ispezione periodica a lato della marcatura Ð.

    3. L'organismo di ispezione (di tipo A, B o C) deve procedere per ogni prodotto alle adeguate verifiche e prove al fine di controllare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili alle disposizioni della direttiva.

    3.1. Tutte le attrezzature a pressione trasportabili devono essere verificate singolarmente e devono essere eseguite prove adeguate, descritte negli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, per verificarne la conformità alle disposizioni delle stesse direttive.

    3.2. Immediatamente dopo la data di esecuzione dell'ispezione periodica l'organismo di ispezione (di tipo A, B o C) deve apporre direttamente o far apporre il proprio numero di identificazione su ogni prodotto sottoposto a ispezione periodica e redigere un certificato di conformità.

    3.3. Il proprietario deve conservare una copia della dichiarazione di conformità prescritta nella sezione 2 e del certificato di conformità prescritto alla sezione 3.2 almeno fino all'ispezione periodica successiva.

    Modulo 2 (ispezione periodica mediante garanzia di qualità)

    1. Questo modulo descrive la procedura mediante la quale il proprietario o il suo legale rappresentante, che rispetti gli obblighi della sezione 2, accerta e dichiara che le attrezzature a pressione trasportabili continuano ad essere conformi alle disposizioni della direttiva. Il proprietario o il suo legale rappresentante con sede nella Comunità deve apporre a tutte le attrezzature a pressione trasportabili la data dell'ispezione periodica a lato della marcatura Ð e redigere una dichiarazione di conformità. La data dell'ispezione periodica deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato (organismo di tipo A) responsabile della sorveglianza, come specificato al punto 4.

    2. Il proprietario o il suo legale rappresentante deve applicare un sistema qualità approvato per le ispezioni periodiche e per le prove delle attrezzature, come specificato nella sezione 3 ed essere sottoposto a sorveglianza, come specificato al punto 4.

    3. Sistema qualità

    3.1. Il proprietario o il suo legale rappresentante deve depositare, presso un organismo notificato di sua scelta, una domanda di valutazione del suo sistema qualità per le attrezzature a pressione trasportabili.

    La domanda deve contenere:

    - tutte le informazioni relative alle attrezzature a pressione trasportabili sottoposte a ispezione periodica;

    - la documentazione sul sistema qualità.

    3.2. In applicazione del sistema qualità ogni articolo di attrezzatura a pressione trasportabile deve essere verificato e devono essere eseguite prove adeguate al fine di garantire la sua conformità alle disposizioni degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE. Tutti le disposizioni, gli elementi e i requisiti previsti dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di orientamenti, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme dei programmi, schemi, manuali e rapporti relativi alla qualità.

    Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

    - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle funzioni e dei poteri del personale responsabile, relativamente alla qualità delle attrezzature a pressione trasportabili;

    - delle verifiche e delle prove che devono essere effettuate per l'ispezione periodica;

    - dei mezzi per controllare l'effettiva applicazione del sistema qualità;

    - della documentazione relativa alla qualità, quali i rapporti ispettivi, i dati relativi alle prove e alle tarature, i rapporti relativi alle qualifiche o alle autorizzazioni del personale interessato.

    3.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se esso è conforme ai requisiti indicati nella sezione 3.2.

    Almeno uno dei membri del gruppo incaricato dei controlli deve disporre di esperienza nel settore della valutazione delle attrezzature a pressione trasportabili oggetto del controllo. La procedura di valutazione deve comprendere una visita ispettiva degli impianti del fabbricante.

    La decisione relativa alla valutazione deve essere notificata al proprietario o al suo legale rappresentante, indicando le conclusioni della verifica e i motivi a base della valutazione.

    3.4. Il proprietario o il suo legale rappresentante si impegnano ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso continui ad essere adeguato ed efficiente.

    Il proprietario o il suo legale rappresentante informa l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di ogni modifica che intenda apportarvi.

    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti indicati nella sezione 3.2 ovvero se è necessario procedere a nuova valutazione.

    Esso notifica la sua decisione al proprietario o al suo legale rappresentate. La notifica deve contenere le conclusioni della verifica e la decisione di valutazione motivata.

    4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

    4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il proprietario o il suo legale rappresentate adempia correttamente le obbligazioni derivanti dal sistema qualità approvato.

    4.2. Il proprietario o il suo legale rappresentante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai luoghi di ispezione, di prova e di immagazzinamento e fornirgli tutte le informazioni necessarie, in particolare:

    - la documentazione sul sistema qualità;

    - la documentazione tecnica;

    - la documentazione relativa alla qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati relativi alle prove, i rapporti relativi alle qualifiche del personale interessato, ecc.

    4.3. L'organismo notificato effettua controlli periodici per assicurarsi che il proprietario o il suo legale rappresentante mantiene e applica il sistema qualità e rilascia al proprietario o al suo legale rappresentante un rapporto sul controllo effettuato.

    4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il proprietario o il suo legale rappresentante. In occasione di tali visite l'organismo notificato può eseguire direttamente o far eseguire prove per verificare, se necessario, che il sistema qualità funzioni correttamente. L'organismo notificato fornisce al proprietario o al suo legale rappresentante un rapporto sulla visita e, se sono state eseguite prove, una relazione di prova.

    5. Per un periodo di dieci anni dalla data dell'ultima ispezione periodica delle attrezzature a pressione trasportabili, il proprietario deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

    - la documentazione indicata nel secondo capoverso del paragrafo 3.1;

    - le modifiche indicate nel secondo paragrafo del punto 3.4;

    - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato indicati nell'ultimo paragrafo del punto 3.4 e al punto 4.3 e 4.4.

    ALLEGATO VI

    MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

    La tabella seguente indica quali moduli di valutazione della conformità devono essere seguiti ai sensi dell'allegato V, parte I, per le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 2.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VII

    MARCHIO DI CONFORMITÀ

    Il marchio di conformità ha la seguente forma:

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio devono essere rispettate le proporzioni del disegno che precede.

    I vari elementi del marchio hanno sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

    Tale dimensione minima può non essere rispettata per dispositivi di piccole dimensioni.

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