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Document 51996PC0451

    Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO CHE ADEGUA E FISSA UNA PROCEDURA D'ADEGUAMENTO ANNUO DEI TASSI PREVISTI DALL'ARTICOLO 13 DELL'ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMMINUTA EUROPEE PER QUANTO RIGUARDA LE INDENNITÀ GIORNALIERE DI MISSIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO EUROPEO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

    /* COM/96/0451 def. - CNS 96/0232 */

    GU C 349 del 20.11.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0451

    Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO CHE ADEGUA E FISSA UNA PROCEDURA D'ADEGUAMENTO ANNUO DEI TASSI PREVISTI DALL'ARTICOLO 13 DELL'ALLEGATO VII DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMMINUTA EUROPEE PER QUANTO RIGUARDA LE INDENNITÀ GIORNALIERE DI MISSIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO EUROPEO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA /* COM/96/0451 DEF - CNS 96/0232 */

    Gazzetta ufficiale n. C 349 del 20/11/1996 pag. 0008


    Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (96/C 349/08) COM(96) 451 def. - 96/0232(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 23 settembre 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 24,

    visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2963/95 (2), in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione fatta previo parere del comitato dello statuto (3),

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere della Corte di giustizia,

    visto il parere della Corte dei conti,

    considerando che è opportuno adeguare i tassi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata nei diversi luoghi di missione all'interno dell'Unione europea dal 1991;

    considerando che, per le missioni effettuate presso le sedi delle istituzioni comunitarie, è opportuno seguire la prassi del Parlamento europeo, cioè applicare gli stessi tassi a tutti i gradi, ad eccezione degli A 1, A 2 e A 3;

    considerando che è opportuno anche fissare i tassi delle indennità giornaliere di missione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia;

    considerando che, con riguardo alla parità di trattamento, è opportuno allinearsi sui livelli già praticati dal Parlamento europeo;

    considerando che è opportuno decidere una procedura di adeguamento regolare dei tassi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

    1) La tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    2) Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera c) in appresso:

    «c) quando la missione è effettuata presso una delle sedi delle istituzioni, la colonna II della tabella riportata in precedenza si applica alle categorie C e D.»

    3) La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dal testo seguente:

    «2. Oltre al tasso previsto alla colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti dei seguenti importi massimi:

    4 547 franchi belgi per il Belgio;

    5 589 franchi belgi per la Danimarca;

    3 863 franchi belgi per la Germania;

    3 288 franchi belgi per la Grecia;

    5 040 franchi belgi per la Spagna;

    3 645 franchi belgi per la Francia;

    4 772 franchi belgi per l'Irlanda;

    5 340 franchi belgi per l'Italia;

    4 151 franchi belgi per il Lussemburgo;

    5 171 franchi belgi per i Paesi Bassi;

    4 921 franchi belgi per l'Austria;

    4 611 franchi belgi per il Portogallo;

    6 150 franchi belgi per la Finlandia;

    6 150 franchi belgi per la Svezia;

    4 762 franchi belgi per il Regno Unito.»

    4) Al paragrafo 9 viene aggiunto il seguente capoverso:

    «I tassi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguati annualmente, entro il 31 marzo, dalla Commissione in base agli indici del settore alberghiero, bar e ristoranti, pubblicati da Eurostat nel mese di novembre dell'anno precedente, e dei tassi di cambio corrispondenti. Essa ne informa le altre istituzioni. La decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 310 del 22. 12. 1995, pag. 1.

    (3) Parere n. 158/96 del 3. 6. 1996.

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