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Document 51996PC0199(02)

    PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l' Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

    /* COM/96/0199 def. - COD 96/0131 */

    GU C 186 del 26.6.1996, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0199(02)

    PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l' Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari /* COM/96/0199 DEF - COD 96/0131 */

    Gazzetta ufficiale n. C 186 del 26/06/1996 pag. 0009


    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» per includere la Turchia tra i paesi beneficiari

    (96/C 186/10)

    COM(96) 199 def. - 96/0131(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 13 maggio 1996)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma d'azione comunitaria «Gioventù per l'Europa»;

    considerando che la Turchia è un paese associato i cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'Unione doganale;

    considerando che è opportuno rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'Unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e giovani,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    La seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituita dal testo seguente:

    «Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e della Turchia e conformemente a procedure da concordare con questi paesi.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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