This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 51996PC0199(02)
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending the basic Decision relating to the third phase of the Youth for Europe programme to include Turkey among the beneficiary countries
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l' Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l' Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari
/* COM/96/0199 def. - COD 96/0131 */
GU C 186 del 26.6.1996, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma "Gioventù per l' Europa" per includere la Turchia tra i paesi beneficiari /* COM/96/0199 DEF - COD 96/0131 */
Gazzetta ufficiale n. C 186 del 26/06/1996 pag. 0009
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione di base relativa alla terza fase del programma «Gioventù per l'Europa» per includere la Turchia tra i paesi beneficiari (96/C 186/10) COM(96) 199 def. - 96/0131(COD) (Presentata dalla Commissione il 13 maggio 1996) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 126, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, considerando la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa all'adozione della terza fase del programma d'azione comunitaria «Gioventù per l'Europa»; considerando che la Turchia è un paese associato i cui vincoli con la Comunità sono stati considerevolmente rafforzati dall'entrata in vigore della fase definitiva dell'Unione doganale; considerando che è opportuno rinsaldare i legami economici e commerciali creati dall'Unione doganale mediante una più stretta cooperazione in materia di istruzione, formazione e giovani, DECIDONO: Articolo 1 La seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituita dal testo seguente: «Il presente programma è aperto alla partecipazione di Cipro e di Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio e della Turchia e conformemente a procedure da concordare con questi paesi.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.