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Dokumentum 51996PC0148

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni

    /* COM/96/0148 def. - CNS 96/0104 */

    GU C 162 del 6.6.1996., 10—19. o. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0148

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni /* COM/96/0148 DEF - CNS 96/0104 */

    Gazzetta ufficiale n. C 162 del 06/06/1996 pag. 0010


    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni (96/C 162/07) COM(96) 148 def. - 96/0104(CNS)

    (Presentata dalla Commissione l'11 aprile 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 113, 66, 57, paragrafo 2, in relazione con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che occorre approvare gli accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni;

    considerando che questi accordi riguardano gli appalti pubblici per l'assegnazione di contratti per beni, lavori, e altri servizi, considerando che questi ultimi non possono essere ridotti alla sola ipotesi di servizi transfrontalieri; considerando che la Corte di giustizia nel suo recente giudizio del 7 marzo 1996 ha indicato che, allo stato attuale della legge comunitaria, l'articolo 113 del trattato non è sufficiente per fondare una decisione del Consiglio per concludere un accordo che riguarda, su una base indipendente, la fornitura di servizi la cui natura non può essere considerata come puramente transfrontaliera; considerando che è quindi appropriato fondare la presente decisione anche sull'articolo 66 del trattato, in congiunto con l'articolo 57, paragrafo 2, che fornisce i requisiti procedurali necessari alla sua applicazione;

    considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale che sarà nominato dal Consiglio, ad approvare a nome della Comunità le modifiche degli allegati I e II dell'accordo sulle telecomunicazioni; considerando, comunque, che tale autorizzazione si limiterà per quanto riguarda l'allegato I alle modifiche derivanti dall'applicazione della procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, e per quanto riguarda l'allegato II ai risultati dei futuri negoziati nell'ambito dell accordo sugli appalti pubblici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati, a nome della Comunità, gli accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dalla pubblica amministrazione e dagli operatori del settore delle telecomunicazioni.

    I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche agli allegati I e II dell'accordo sulle telecomunicazioni.

    La Commissione è assistita in questo compito da un comitato speciale nominato dal Consiglio.

    L'autorizzazione di cui al primo capoverso del presente articolo si limita, per quanto riguarda l'allegato I, alle modifiche che si renderanno necessarie se si dovranno applicare le procedure di cui all'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE e, per quanto riguarda l'allegato II, ai risultati dei futuri negoziati da tenersi nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici del 1996.

    ACCORDO tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni

    LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «la CE»),

    da una parte, a

    IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, a nome dello Stato di Israele (in appresso denominato «Israele»),

    dall'altra,

    in appresso denominati «le parti»,

    CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle parti e gli impegni da esse assunti a liberalizzare i rispettivi mercati dagli appalti pubblici, in particolare attraverso il progetto di accordo di associazione CE-Israele del 20 novembre 1995 e l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1996;

    DESIDERANDO proseguire nello sforzo di mutua liberalizzazione garantendo il reciproco accesso agli appalti dei rispettivi operatori del settore delle telecomunicazioni, alle condizioni specificate nel presente accordo,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo, definizioni e campo di applicazione

    1. Scopo del presente accordo è garantire il reciproco accesso, in condizioni di trasparenza e senza discriminazioni, dei fornitori e prestatori di servizi delle parti agli acquisti di prodotti e servizi, ivi compresi i servizi di costruzione, effettuati dagli operatori del settore delle telecomunicazioni di entrambe le parti.

    2. Ai fini del presente accordo,

    a) per «operatori del settore delle telecomunicazioni» (in appresso denominati «OT») si intendono le entità che forniscono o gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione o che forniscono uno o più servizi pubblici di telecomunicazione e che sono imprese o enti pubblici oppure operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità statale;

    b) per «reti pubbliche di telecomunicazione» si intendono le infrastrutture di telecomunicazione a disposizione del pubblico che consentono la trasmissione di segnali tra determinati terminali della rete via cavo, tramite microonde, dispositivi ottici o altri dispositivi elettromagnetici;

    c) per «servizi pubblici di telecomunicazione» si intendono i servizi la cui prestazione consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazione tramite processi di telecomunicazione, fatta eccezione per le trasmissioni radiofoniche e televisive.

    3. Il presente accordo si applica a qualsiasi legge, regolamento o prassi concernente gli appalti banditi dagli OT delle parti definiti ai sensi del paragrafo 1, nonché all'aggiudicazione di qualsiasi contratto di appalto da parte di tali operatori. L'allegato I riporta un elenco degli OT completati dal presente accordo. Le parti apporteranno gli opportuni aggiornamenti a detto elenco.

    4. L'articolo 3 relativo alle procedure di appalto e l'articolo 4 relativo alle procedure di impugnazione si applicano unicamente ai contratti, o alle serie di contratti, aggiudicati dagli OT figuranti alla lettera A dell'allegato I il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto o della corrispondente imposta sugli affari, non è stimato inferiore,

    nel caso della CE,

    a) a 600 000 ECU per le forniture e i servizi;

    b) a 5 000 000 di ECU per i servizi di costruzione, e,

    nel caso dello Stato di Israele,

    a) a 355 000 DSP per le forniture e i servizi,

    b) a 8 500 000 DSP per i servizi di costruzione.

    Il controvalore in NIS dei DSP sarà fissato conformemente alle procedure applicate nell'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1996.

    5. Per quanto riguarda i servizi, compresi i servizi di costruzione, il presente accordo si applica ai servizi elencati nell'allegato II dell'accordo stesso.

    6. Il presente accordo non si applica ai contratti aggiudicati dagli OT in condizioni di piena ed effettiva concorrenza conformemente alla legislazione pertinente. Tale legislazione si applica dopo essere stata notificata all'altra parte e sottoposta al suo esame. Ciascuna parte informa tempestivamente l'altra parte sui servizi in relazioni ai quali i suddetti contratti sono esclusi dalle disposizioni dell'accordo in virtù del presente paragrafo.

    7. Il presente accordo non è applicabile all'aggiudicazione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 1997 da OT stabiliti in Spagna o all'aggiudicazione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 1998 da OT stabiliti in Portogallo o in Grecia. Israele non estende i benefici del presente accordo ai fornitori e ai prestatori di servizi stabiliti nei suddetti paesi fino alle scadenze sopra indicate.

    Articolo 2

    Non discriminazione

    1. Le parti provvedono affinché in tutte le loro procedure e pratiche di appalto e nell'aggiudicazione dei contratti di appalto, indipendentemente dalla soglia di cui all'articolo 1, paragrafo 5, gli OT legalmente stabiliti nei rispettivi territori

    a) non riservino ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato

    i) ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai prestatori di servizi nazionali, e

    ii) ai prodotti, ai servizi, ai fornitori e ai prestatori di servizi di paesi terzi;

    b) non riservino a un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul suo territorio un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore o prestatore di servizi stabilito sul suo territorio in base al grado di controllo o di partecipazione di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte;

    c) non pratichino discriminazioni ai danni di un fornitore o prestatore di servizi stabilito sul suo territorio per il fatto che il prodotto fornito o il servizio prestato è originario dell'altra parte.

    2. In conseguenza dei principi stabiliti al paragrafo 1, è vietato prescrivere qualsiasi forma di compensazione nel processo di qualifica o di selezione dei prodotti, dei servizi, dei fornitori o dei prestatori di servizi, nonché nella valutazione delle offerte e nell'aggiudicazione dei contratti. Analogamente, sono vietate tutte le leggi, le procedure o le prassi, quali le preferenze relative ai prezzi, i requisiti di contenuto nazionale, di investimenti locali o di produzione locale, le condizioni di licenza, di autorizzazione, di finanziamento o i diritti di appalto che introducono discriminazioni, o richiedono agli OT di una parte di introdurre discriminazioni, ai danni dei prodotti, dei servizi, dei fornitori o dei prestatori di servizi dell'altra parte nell'aggiudicazione dei contratti di appalto.

    In deroga alle prime due frasi del presente paragrafo e fino al 1° gennaio 2001, Israele può applicare, per quanto riguarda i contratti di appalto banditi dagli OT figuranti alla lettera A dell'allegato I, disposizioni che richiedano un'incorporazione limitata di contenuto nazionale, appalti di compensazione o trasferimenti di tecnologia sotto forma di condizioni obiettive, chiaramente definite e non discriminatorie. Detti requisiti sono utilizzati unicamente per la qualificazione a partecipare al processo di appalto, e non quali criteri per l'aggiudicazione dei contratti. Essi sono notificati alla CE e applicati alle condizioni seguenti:

    a) Israele provvede affinché gli OT figuranti alla lettera A dell'allegato I indichino l'esistenza delle suddette condizioni nei bandi di gara e le specifichino chiaramente nel capitolato d'appalto;

    b) non si deve chiedere ai fornitori di acquistare merci che non siano offerte a condizioni concorrenziali, anche per quanto riguarda il prezzo e la qualità, né di compiere qualsiasi azione non giustificata dal punto di vista commerciale;

    c) si possono chiedere compensazioni in qualsiasi forma fino al 30 % del valore del contratto.

    Al termine di due anni, le parti esamineranno l'applicazione della presente disposizione sulla base di una relazione presentata da Israele.

    3. I principi di cui al paragrafo I si applicano anche in relazione al trattamento riconosciuto dalle parti e dai loro OT figuranti alla lettera A dell'allegato I nel contesto delle procedure di impugnazione.

    4. Le parti applicano le disposizioni dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio dell'OMC per quanto riguarda gli appalti indetti dai rispettivi OT.

    Articolo 3

    Procedure di appalto

    1. Le parti provvedono affinché le procedure e le pratiche di appalto seguite dai loro OT figuranti alla lettera A dell'allegato I siano conformi ai principi di non discriminazione, trasparenza ed equità. Dette procedure devono comprendere almeno i seguenti elementi:

    a) la licitazione avviene tramite un bando di gara con un invito a presentare offerte, un avviso indicativo o un avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione. Detti avvisi, o una sintesi dei loro elementi principali, devono essere pubblicati in almeno una delle lingue ufficiali del GPA 1996 a livello nazionale oppure, per quanto riguarda la CE, a livello comunitario e riportano tutte le informazioni necessarie sull'appalto previsto, compreso se del caso il tipo di procedura di aggiudicazione adottato;

    b) i limiti temporali devono consentire ai fornitori o ai prestatori di servizi di predisporre e presentare le loro offerte;

    c) il capitolato d'appalto deve contenere tutte le informazioni necessarie, in particolare le specifiche tecniche e i criteri di selezione e aggiudicazione, per consentire ai candidati di presentare offerte accettabili. Il capitolato d'appalto dev'essere inviato ai fornitori o ai prestatori di servizi a loro richiesta;

    d) i criteri di selezione devono essere obiettivi. Qualora un OT gestisca un sistema di qualificazione, tale sistema deve operare sulla base di criteri predefiniti e obiettivi e la procedura e le condizioni di partecipazione devono essere messe a disposizione di chi le richieda;

    e) i criteri di aggiudicazione devono basarsi sull'offerta economicamente più conveniente, anche tenendo conto di specifici criteri di valutazione quali le date di consegna o di completamento dei lavori, l'efficacia in rapporto ai costi, la qualità, le caratteristiche tecniche, i servizi post-vendita, gli impegni relativi ai pezzi di ricambio, ai prezzi ecc., o unicamente sul prezzo più basso.

    2. Le parti provvedono inoltre affinché i rispettivi OT figuranti alla lettera A dell'allegato I definiscano le specifiche tecniche previste dal capitolato d'appalto in termini di rendimento piuttosto che come caratteristiche progettuali o descrittive. Dette specifiche devono basarsi su standard internazionali, ove essi esistano, oppure su regolamenti tecnici nazionali, codici delle costruzioni o standard nazionali riconosciuti. È vietata qualsiasi specifica tecnica adottata o applicata allo scopo, o avente l'effetto, di ostacolare l'aggiudicazione di appalti di prodotti o servizi banditi da OT di una parte a operatori dell'altra parte e gli scambi tra le parti relativi a tali appalti.

    Articolo 4

    Procedure di impugnazione

    1. Per quanto riguarda gli appalti banditi da OT figuranti alla lettera A dell'allegato I, le parti mettono in atto procedure non discriminatorie, tempestive, trasparenti ed efficaci che consentano ai fornitori o ai prestatori di servizi di impugnare le asserite violazioni del presente accordo verificatesi nel contesto di appalti cui sono, o sono stati, interessati. Si applicano le procedure di impugnazione previste all'allegato III.

    2. Le parti provvedono affinché i rispettivi OT figuranti alla lettera A dell'allegato I conservino la documentazione pertinente relativa alle procedure di appalto contemplate dal presente accordo per almeno tre anni.

    3. Le parti provvedono affinché le decisioni prese dagli organismi responsabili delle procedure di impugnazione siano efficacemente fatte rispettare.

    Articolo 5

    Scambio di informazioni

    Nella misura necessaria per garantire l'efficace applicazione del presente accordo, le parti, a richiesta dell'una o dell'altra parte, si scambiano informazioni sulla relativa legislazione, su altre misure o cambiamenti imminenti che si ripercuotano o possano ripercuotersi sulle politiche o sulle prassi di appalto degli OT.

    Articolo 6

    Composizione delle controversie

    1. Le parti si adoperano per risolvere le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo attraverso tempestive consultazioni.

    2. Qualora una controversia non sia stata risolta attraverso consultazioni entro tre mesi dalla data dell'iniziale richiesta di consultazioni, entrambe le parti possono sottoporre la controversia al Consiglio di cooperazione CE-Israele conformemente all'articolo 32 dell'accordo interinale di associazione e, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, al Consiglio di associazione CE-Israele conformemente all'articolo 75 di tale accordo.

    Articolo 7

    Misure di salvaguardia

    1. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo derivante dal presente accordo o qualora una delle parti non adotti misure specificate nella decisione del comitato arbitrale, o qualora una legge, un regolamento o una prassi dell'una o dell'altra parte riduca sostanzialmente o minacci di ridurre sostanzialmente i benefici che l'altra parte trae dal presente accordo, e le parti non riescano a convenire tempestivamente opportune misure di compensazione o altre iniziative correttive, la parte danneggiata può, fatti salvi gli altri diritti e gli altri obblighi ad essa spettanti ai sensi del diritto internazionale, sospendere parzialmente o totalmente, a seconda dei casi, l'applicazione del presente accordo notificandolo immediatamente all'altra parte.

    2. La portata e la durata di tali misure si limitano a quanto necessario per porre rimedio alla situazione e a garantire, se necessario un giusto equilibrio di diritti e obblighi ai sensi dell'accordo.

    Articolo 8

    Consultazioni

    A richiesta dell'una o dell'altra parte, e comunque almeno una volta l'anno, si tengono consultazioni tra le parti sull'andamento del presente accordo.

    Articolo 9

    Tecnologie dell'informazione

    1. Le parti cooperano al fine di garantire che il tipo di informazioni sugli appalti, in particolare nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto, registrate nelle rispettive basi di dati sia paragonabile in termini di qualità e di accessibilità. Analogamente, esse cooperano al fine di garantire che il tipo di informazioni scambiate attraverso i rispettivi dispositivi elettronici tra parti interessate in relazione agli appalti pubblici sia paragonabile in termini di qualità e accessibilità.

    2. Prestando la debita attenzione alle questioni di interoperabilità e interconnettività, e dopo aver concordato che il tipo di informazioni sugli appalti di cui al paragrafo 1 è comparabile, le parti assicurano il reciproco accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'altra parte alle informazioni sugli appalti pertinenti, quali i bandi di gara, registrate nelle rispettive basi di dati. Esse assicurano inoltre il reciproco accesso dei fornitori e prestatori di servizi dell'altra parte ai rispettivi sistemi elettronici di appalto, quali la presentazione elettronica di offerte di appalto. Le parti tengono inoltre debito conto dell'articolo XXIV, paragrafo 8 del GPA 1996.

    Articolo 10

    Disposizioni finali

    1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso si applica agli stessi territori indicati nell'articolo 38 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali e, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, all'articolo 83 di tale accordo.

    2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento dell loro processo di ratifica, di conclusione o di adozione, conformemente alle norme applicabili in ciascuna delle parti.

    3. Il presente accordo lascia inalterati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC o da altri strumenti multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMC.

    4. Le parti procedono a un riesame del funzionamento del presente accordo entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario, l'efficacia e ampliarne il campo di applicazione.

    5. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Qualora una parte voglia recedere dal presente accordo, essa notifica la sua intenzione per iscritto all'altra parte. Il recesso prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notifica.

    6. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    ALLEGATO I

    (Articolo 1, paragrafo 3, relativo agli OT contemplati)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    (Articolo 4 relativo alle procedure di impugnazione)

    1. Le impugnazioni saranno sottoposte al giudizio di un organo giudiziario o di un organo di ricorso imparziale e indipendente, che non abbia alcun interesse nell'esito dell'appalto, i cui membri non possano essere influenzati dall'esterno e le cui decisioni siano legalmente vincolanti. Se l'organo di ricorso non è un organo giudiziario, deve essere soggetto a controllo giurisdizionale e deve essere vincolato da procedure le quali prevedano che:

    a) l'eventuale limite di tempo entro il quale si può avviare una procedura di impugnazione non deve in alcun caso essere inferiore a 10 giorni e deve decorrere dal momento in cui si viene a conoscenza o si sarebbe ragionevolmente dovuti venire a conoscenza della base del reclamo;

    b) prima di prendere una decisione si devono sentire i partecipanti; questi ultimi possono farsi rappresentare e accompagnare nel corso del procedimento e devono avere accesso a tutte le fasi del procedimento;

    c) si possono produrre testimoni e la documentazione relativa all'appalto impugnato e necessaria per il procedimento dev'essere messa a disposizione dell'organo di ricorso;

    d) il procedimento è pubblico e le decisioni sono formulate per iscritto e indicano le motivazioni sulle quali si basano.

    2. Le parti si assicurano che le misure relative alle procedure di impugnazione comprendano almeno disposizioni che consentano alle autorità:

    a) di prendere, il più rapidamente possibile e a titolo di procedura interlocutoria, misure provvisorie atte a correggere l'asserita violazione o a impedire che gli interessi in questione siano ulteriormente pregiudicati, anche attraverso misure che sospendono o garantiscono la sospensione della procedura di aggiudicazione di un contratto o l'applicazione di qualsiasi decisione presa dall'OT; e

    b) di revocare o assicurare che vengano revocate le decisioni illegittime, anche attraverso l'abrogazione di specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie contenute nei bandi di gara, nel capitolato d'appalto o in qualsiasi altro documento relativo alla procedura di aggiudicazione del contratto in questione,

    oppure disposizioni che consentano alle autorità di esercitare un'efficace pressione indiretta sugli OT per indurli a correggere eventuali violazioni o impedire loro di commetterne, e per impedire che si verifichi un pregiudizio.

    3. Le procedure di impugnazione devono anche prevedere il risarcimento dei danni alle parti lese. Qualora si chieda il rimborso di danni con la motivazione che è stata presa una decisione illegittima, l'una o l'altra parte può stabilire che la decisione contestata dev'essere prima revocata o dichiarata illegittima.

    Lettere in relazione all'articolo 1, paragrafo 6

    Egregio . . . di Israele,

    conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 del progetto di accordo tra la Comunità europea e Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, mi pregio comunicarLe con la presente che la legislazione pertinente cui si fa riferimento è la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, e in particolare il relativo articolo 8.

    Ho trasmesso una copia di tale atto legislativo attraverso i canali diplomatici.

    Dalla CE

    Egregio . . . della CE,

    a seguito della Sua lettera in data odierna e delle recenti discussioni tra i nostri servizi, mi pregio informarLa che Israele ha portato a termine il suo esame della legislazione (la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, in particolare il relativo articolo 8) da Lei notificata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del progetto di accordo tra la Comunità europea ed Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni.

    Da Israele

    Verbale concordato

    In relazione all'accordo sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, le due parti concordano che, per quanto riguarda Israele, l'articolo 3 dell'accordo richiede l'applicazione di procedure di appalto conformi a quanto specificato nel GPA del 1996. Per quanto riguarda la CE, le procedure di appalto previste dalla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1) soddisfano i requisiti dell'articolo 3 del presente accordo.

    (1) GU n. L 199 del 9. 8. 1993, pag. 84.

    ACCORDO tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti pubblici

    LA COMUNITÀ EUROPEA (in appresso denominata «la CE»),

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, a nome dello Stato di Israele (in appresso denominato «Israele»),

    dall'altra,

    in appresso denominati «le parti»,

    CONSIDERANDO gli sforzi compiuti dalle parti e gli impegni da esse assunti a liberalizzare i rispettivi mercati degli appalti pubblici attraverso l'accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA) del 1996;

    DESIDERANDO facilitare l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti e ampliare la portata delle rispettive appendici I al GPA,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obbligo della CE

    1. Al fine di integrare e ampliare la portata degli impegni da essa assunti nell'ambito del GPA nei confronti di Israele, la CE si impegna a modificare le note generali all'appendice I del GPA nel modo seguente:

    - emendando la nota generale 1, secondo trattino, lettera e), cui si sostituisce il testo seguente:

    «(trasporti urbani) per i fornitori e i prestatori di servizi del Canada, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America; per i fornitori e i prestatori di servizi di Israele, per quanto riguarda i servizi di autobus».

    2. La CE notifica al segretariato dell'OMC il predetto emendamento entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 2

    Obblighi di Israele

    1. Al fine di integrare e ampliare la portata degli impegni da esso assunti nell'ambito del GPA nei confronti della CE, Israele si impegna a modificare gli allegati e le note alla sua appendice I del GPA nel modo di seguito indicato:

    a) Aggiungendo all'Elenco delle entità dell'allegato 3:

    «. . . Tutte le entità operanti nel settore dei trasporti urbani, fatta eccezione per quelle operanti nel settore dei servizi di autobus . . .»

    b) Aggiungendo alla nota 2 dell'allegato 3 il paragrafo seguente:

    «Per quanto riguarda gli appalti banditi da entità operanti nel settore dei trasporti urbani, fatta eccezione per quelle operanti nel settore dei servizi di autobus, il presente accordo si applica unicamente ai beni e ai servizi, ivi compresi i servizi di costruzione, della Comunità europea.»

    Israele è disposto a negoziare l'apertura degli appalti banditi da entità operanti nel settore dei trasporti urbani, fatta eccezione per quelle operanti nel settore dei servizi di autobus, ad altri membri a condizioni di reciprocità.

    c) Aggiungendo i seguenti servizi all'elenco dell'allegato 4:

    «>SPAZIO PER TABELLA>

    »

    Le parti convengono che Israele si adopererà per quanto possibile per ampliare l'elenco dei suoi servizi contemplati dal GPA per quanto riguarda la CE, conformemente alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 4 del presente accordo.

    d) Emendando la nota 1 dell'allegato 1, con l'aggiunta del testo seguente:

    «- Bendaggi per uso sanitario (bende e cerotti, escluse le bende e le compresse di garza).»

    2. Israele notifica al segretariato dell'OMC i predetti emendamenti entro un mese dall'entrata in vigore del presente accordo.

    3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo, qualora Israele riduca o non applichi le sue eccezioni specificate nelle note all'allegato 3 del GPA 1996 nei confronti di un'altra parte del GPA, esso offre lo stesso beneficio alla CE su base di reciprocità.

    Israele non chiede, per legge, per procedura o pratica corrente, agli ospedali non contemplati dal GPA 1996 di praticare discriminazioni ai danni dei prodotti, dei servizi o dei fornitori della CE.

    Fatti salvi eventuali accordi separati tra le parti del presente accordo, per quanto riguarda le sue procedure e i suoi requisiti di compensazione, nonché i suoi livelli di soglia, Israele riserva ai fornitori, ai prestatori di servizi, ai prodotti e ai servizi della CE un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai fornitori, ai prestatori di servizi, ai prodotti e ai servizi di altre parti del GPA.

    4. Per quanto riguarda gli appalti superiori alla soglia di 550 000 DSP banditi dalle amministrazioni comunali non contemplate dall'Elenco delle entità di cui all'allegato 2 del GPA 1996, Israele riserva ai prodotti, ai servizi e ai fornitori della CE un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali.

    Israele si adopera nella misura delle sue possibilità per applicare ai suddetti appalti le procedure specificate nel GPA. A tal fine Israele presenta tempestivamente al segretariato del GPA un elenco delle entità da aggiungere all'attuale allegato 2 del GPA a condizioni di reciprocità.

    Articolo 3

    Consultazioni

    A richiesta di una delle parti, e comunque almeno una volta l'anno, le parti tengono consultazioni sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica le procedure di consultazione previste dal GPA.

    Articolo 4

    Disposizioni finali

    1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso si applica agli stessi territori rispettivamente della CE e di Israele cui si applica il GPA.

    2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento del loro processo di ratifica, di conclusione o di adozione, conformemente alle norme applicabili in ciascuna delle parti.

    3. Il presente accordo lascia inalterati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC o da altri strumenti multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMC.

    4. Le parti procedono a un riesame del funzionamento del presente accordo entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore al fine di migliorarne, se necessario, l'efficacia e ampliarne il campo di applicazione.

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