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Document 51996PC0068

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale

    /* COM/96/0068 def. - CNS 96/0048 */

    GU C 110 del 16.4.1996, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0068

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale /* COM/96/0068 DEF - CNS 96/0048 */

    Gazzetta ufficiale n. C 110 del 16/04/1996 pag. 0009


    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 92/118/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale

    (96/C 110/06)

    COM(96) 68 def. - 96/0048(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 23 febbraio 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale, aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 (1) e modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, permette di utilizzare, nella preparazione di prodotti a base di carne, le carni di cui all'articolo 2 della direttiva 88/657/CEE;

    considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la direttiva 88/657/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (2); che, per garantire la certezza giuridica, è necessario apportare le corrispondenti modifiche nei riferimenti alle direttive summenzionate;

    considerando altresì che, a causa delle particolari condizioni di produzione degli stomaci, delle vesciche e delle budella, è opportuno applicare a tali prodotti un regime diverso da quello stabilito in precedenza dalla direttiva 77/99/CEE e includerli nell'allegato II della direttiva 92/118/CEE;

    considerando che occorre eliminare dalla direttiva 77/99/CEE talune disposizioni di carattere temporaneo ormai superate,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 2, lettera b) è soppresso il punto vi).

    2) All'articolo 2, lettera d), quinto trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

    3) All'articolo 3, sezione A, il punto 9 è modificato come segue:

    a) la lettera a) è soppressa;

    b) sono soppressi i termini: «b) a decorrere dal 1° luglio 1993»;

    c) il punto i) diviene lettera a) e il punto ii) diviene lettera b).

    4) All'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), sono soppressi termini «e fino al 1° luglio 1993, al certificato sanitario previsto nell'allegato D».

    5) All'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

    6) Nell'allegato B, capitolo III, punto 2, primo trattino, il riferimento alla direttiva 88/657/CEE è sostituito dal riferimento alla direttiva 94/65/CE.

    7) Nell'allegato C è soppresso il capitolo III.

    Articolo 2

    Nell'allegato II, capitolo 2 della direttiva 92/118/CEE è aggiunto il trattino seguente:

    «- alla produzione, all'immissione sul mercato e alle importazioni di stomaci, vesciche e budella, lavati, salati o essiccati e/o riscaldati».

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1996.

    Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10.

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