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Document 51996PC0044(17)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d' intervento dei bovini adulti

    /* COM/96/0044 DEF */

    GU C 125 del 27.4.1996, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0044(17)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d' intervento dei bovini adulti /* COM/96/0044 DEF */

    Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0032


    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

    del . . .

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento dei bovini adulti

    (96/C 125/17)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, per la campagna di commercializzazione 1996/97, è opportuno mantenere il prezzo d'intervento fissato per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 dal regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa, per il periodo predetto, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti (3), regolamento modificato dai regolamenti (CE) n. 456/94 (4) e (CE) n. 2417/95 (5) della Commissione per tener conto degli aspetti agromonetari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1996/97, il prezzo d'intervento per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 della tabella comunitaria di classificazione dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (7), è fissato a 347,5 ECU/100 kg di peso carcassa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a . . .

    Per il Consiglio

    . . .

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

    (4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 50.

    (5) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

    (6) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

    (7) GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

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