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Document 51996PC0044(12)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell' aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l' importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l' utilizzazione delle fibre di lino

    /* COM/96/0044 def. - CNS 96/0064 */

    GU C 125 del 27.4.1996, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0044(12)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell' aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l' importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l' utilizzazione delle fibre di lino /* COM/96/0044 DEF - CNS 96/0064 */

    Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0022


    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

    del . . .

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

    (96/C 125/12)

    96/0064 (CNS)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

    considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato sul mercato mondiale tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa;

    considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

    considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

    a) per il lino a 935,65 ECU/ha;

    b) per la canapa a 774,74 ECU/ha.

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 1996/97, l'importo da detrarre dall'aiuto per il lino e da destinare al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 53,64 ECU/ha.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a . . .

    Per il Consiglio

    . . .

    (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

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