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Document 51996PC0044(08)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all' aiuto al consumo di olio d' oliva

    /* COM/96/0044 DEF */

    GU C 125 del 27.4.1996, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996PC0044(08)

    Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all' aiuto al consumo di olio d' oliva /* COM/96/0044 DEF */

    Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0014


    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

    del . . .

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 3089/78 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva

    (96/C 125/08)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento n. 136/66/CEE, dopo l'ultima modifica apportata dal regolamento (CE) n. . . ., non prevede più all'articolo 11 l'origine comunitaria dell'olio di oliva come condizione di diritto per beneficiare dell'aiuto al consumo; che pertanto non è più necessario prevedere dei controlli per quanto riguarda l'origine comunitaria del prodotto, né mantenere il sistema di cauzioni per l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva importato dai paesi terzi; che tuttavia l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva di origine tunisina, importato nel quadro di un contingente a regime speciale, deve essere sempre subordinata alla costituzione di una cauzione, dato che nella determinazione del dazio ridotto applicabile a questo olio non si tiene conto della cauzione precedentemente costituita per tutti i quantitativi di olio d'oliva immessi in libera pratica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3089/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3461/87 (4), è modificato come segue:

    1. All'articolo 4, paragrafo 1, frase preliminare, sono soppressi i termini «prodotto nella Comunità».

    2. All'articolo 7, lettere a) e b) sono soppressi i termini «di origine comunitaria».

    3. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 9

    L'immissione in libera pratica nella Comunità di olio d'oliva del codice NC 1509 10 originario della Tunisia e importato nel quadro di un regime speciale con un limite quantitativo è subordinata alla costituzione di una cauzione. L'importo di tale cauzione corrisponde alla parte dell'aiuto al consumo che sarebbe versata alle imprese di condizionamento per la stessa quantità di olio d'oliva valida all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica.

    Tuttavia, in caso di decisione che comporti una modifica rilevante dell'aiuto al consumo, la Commissione può adeguare, a decorrere dalla data di detta decisione, l'importo della cauzione per tenere conto della modifica in questione.

    La cauzione è svincolata non appena l'interessato fornisce la prova che l'olio di oliva di cui trattasi è stato posto in condizione di non poter beneficiare né dell'aiuto al consumo né della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a . . .

    Per il Consiglio

    . . .

    (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

    (4) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.

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