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Document 51996PC0044(06)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

/* COM/96/0044 DEF */

GU C 125 del 27.4.1996, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996PC0044(06)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio /* COM/96/0044 DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0010


Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

(96/C 125/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio, del . . ., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualtità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. . . . ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ECU/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (5), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

a) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Regno Unito;

b) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda;

c) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Portogallo;

d) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone della Finlandia;

e) 64,88 ECU/100 kg per tutte le zone della Spagna;

f) 65,53 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 ECU/100 kg.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 46,72 ECU/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 32,42 ECU/t.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,41 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1996/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

(5) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.

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