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Document 51996IP0161(01)

    Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C(95)1075 - C4-0198/95)

    GU C 211 del 22.7.1996, p. 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996IP0161(01)

    Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C(95)1075 - C4-0198/95)

    Gazzetta ufficiale n. C 211 del 22/07/1996 pag. 0042


    A4-0161/96

    Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C(95)1075 - C4-0198/95)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali (C(95)1075 - C4-0198/95) ((GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19; GU C 144 del 10.6.1995, pag. 3.)),

    - vista la propria risoluzione del 24 ottobre 1994, sulla comunicazione della Commissione concernente la messa in atto di un programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato ((GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.)),

    - viste le deliberazioni della sua audizione pubblica sull'argomento tenutasi il 24 gennaio 1996,

    - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0161/96),

    A. considerando che negli ultimi anni si è registrato un deterioramento delle prassi di pagamento in quasi tutti gli Stati dell'Unione europea, un'evoluzione confermata dagli esperti invitati all'audizione pubblica sull'argomento in esame,

    B. considerando che le differenze tra le regole e le prassi di pagamento vigenti negli Stati membri riflettono non soltanto l'evoluzione strutturale delle relazioni commerciali, il cambiamento della cultura d'impresa e le differenze negli ordinamenti giuridici ma anche la posizione dominante di talune imprese,

    C. considerando che un ritardo di pagamento rappresenta un'infrazione contrattuale comportante una forzata concessione di credito dal creditore al debitore e dannosa per il buon funzionamento delle transazioni;

    D. considerando che tanto il diritto materiale applicabile quanto il diritto processuale variano da uno Stato membro all'altro, cosa che rende ancora più difficile l'ottenimento del rispetto delle condizioni di pagamento contrattuali in un contesto transfrontaliero e rappresenta pertanto un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno,

    E. considerando che il ritardo nei pagamenti è di fatto maggiore nel caso delle transazioni transfrontaliere che nel caso delle transazioni interne,

    F. considerando che il corretto funzionamento del mercato interno impone la trasparenza delle norme applicabili alle parti contraenti, il ravvicinamento delle diverse regole nazionali e prassi giuridiche, e la fissazione di un livello comparabile di spese amministrative, finanziarie e di recupero che, in caso di abuso, possono portare a condizioni commerciali distorte,

    G. considerando che le prassi di pagamento sono in generale il risultato di una cultura d'impresa che evolve sulla base di fattori economici e delle prassi applicate dalle autorità pubbliche, sia nazionali che comunitarie, e dalle imprese di diritto pubblico,

    H. considerando che circa il 50% del valore di tutti i prestiti di base contratti da PMI è utilizzato per finanziare i crediti commerciali e che laddove il pagamento è tardivo o incerto i debitori solleciti sovvenzionano i cattivi pagatori, dato che il costo del credito commerciale non è compreso nel prezzo originale,

    I. considerando che vi è urgente bisogno di stabilire norme giuridicamente vincolanti finalizzate a creare condizioni di maggiore equità tra le PMI e le imprese più grandi,

    J. considerando che l'obiettivo di una direttiva comunitaria dovrebbe essere quello di assicurare che, una volta scaduto il termine del periodo di credito, siano pagati tanto gli interessi sui pagamenti effettuati in ritardo che le indennità compensative dei costi sostenuti dal creditore per il recupero del debito,

    1. approva gli obiettivi enunciati nella raccomandazione della Commissione, la trasparenza invocata ai fini dell'inasprimento dei termini di pagamento contrattuali, il diritto dei creditori a un'adeguata compensazione qualora il termine legale sia superato, l'esigenza di semplificare le procedure giuridiche di ricorso e di composizione delle controversie;

    2. dubita tuttavia dell'opportunità di applicare uno strumento comunitario non vincolante, concepito per assicurare termini di pagamento ragionevoli, favorire una concorrenza corretta e aperta e la fiducia nel mercato e contribuire al progresso economico agevolando le migliori prassi commerciali e l'aumento dell'attività economica;

    3. esprime le sue preoccupazioni in ordine alla risposta fornita dagli Stati membri a una raccomandazione della Commissione, che finora è stata priva di contenuto, dato che la maggioranza degli Stati membri considera tale raccomandazione non vincolante;

    4. reputa incoraggianti i recenti studi che dimostrano una chiara correlazione tra una legislazione semplificata ma vincolante e buone prassi di pagamento; invita la Commissione a prendere in esame la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio da presentare quanto prima, ai fini del miglioramento del processo legislativo e della semplificazione amministrativa;

    5. riconosce che la fissazione per legge di termini di pagamento prestabiliti compromette la libertà contrattuale delle imprese; ritiene tuttavia che per aumentare la fiducia nel mercato interno, grazie alla fissazione di norme chiare, all'eliminazione delle prassi di pagamento sleali attraverso una definizione delle norme di base e alla creazione di un mercato privo di ostacoli al credito associata all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri ampiamente divergenti, sia necessario un quadro legislativo minimo volto a migliorare la cultura d'impresa e ad assicurare pratiche soddisfacenti e corrette;

    6. propone pertanto i seguenti orientamenti in vista di una proposta di direttiva del Consiglio:

    a) pagamento degli interessi legali al creditore, che andrebbe applicato automaticamente e costituirebbe un appropriato strumento di sanzione e di dissuasione;

    b) compenso stabilito a norma di legge per i costi sostenuti in relazione al recupero dei debiti, secondo tariffe determinante da un'adeguata autorità pubblica;

    c) un'armonizzazione minima delle disposizioni giuridiche relative a

    i) procedure extragiudiziali semplici ed efficaci;

    ii) procedure giudiziali semplici ed efficaci per l'esecuzione del recupero dei pagamenti dovuti e delle spese connesse;

    d) misure concrete in vista della formazione delle PMI nella gestione dei crediti;

    e) proroga del pagamento dell'IVA fino all'avvenuto pagamento delle fatture;

    f) fornitura di informazioni appropriate relative ai crediti e concernenti: data esatta del pagamento; pagamento tardivo persistente o mancato pagamento dei debiti; violazioni ingiustificate; abuso di posizione dominante; frode; ecc.;

    g) modalità per la concessione di licenze agli addetti al recupero dei crediti in grado di soddisfare determinati requisiti per offrire garanzie finanziarie, nel rispetto di norme armonizzate intese ad assicurare la probità, la solvibilità finanziaria e un alto livello di formazione;

    h) norme di diritto suppletivo per la fissazione di un termine legale di pagamento;

    7. reputa indispensabile che la pubblica amministrazione e le imprese di diritto pubblico si assumano la responsabilità di modificare la cultura commerciale per quanto concerne i pagamenti e di fissare nuove regole nel settore degli appalti pubblici; a tal fine, chiede alla Commissione e al Consiglio di recepire gli emendamenti proposti da questo Parlamento nel parere del 29 febbraio 1996 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (COM(95)0107 - C4-0161/95 - 95/0079(COD)) ((GU C 78 del 18.3.1996, pag. 18.));

    8. ricorda alla Commissione che l'articolo 138 B del trattato CE stabilisce che il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte legislative;

    9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

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