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Document 51996IE1269

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Gli obblighi di pubblico servizio nel mercato interno dell'energia»

    GU C 56 del 24.2.1997, p. 83–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996IE1269

    Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Gli obblighi di pubblico servizio nel mercato interno dell'energia»

    Gazzetta ufficiale n. C 056 del 24/02/1997 pag. 0083


    Parere del Comitato economico e sociale sul tema «Gli obblighi di pubblico servizio nel mercato interno dell'energia»

    (97/C 56/16)

    Il Comitato economico e sociale, ha deciso il 25 aprile 1996, conformemente al disposto dell'articolo 23, terzo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema «Gli obblighi di pubblico servizio nel mercato interno dell'energia».

    La Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Hernandez Bataller in data 13 settembre 1996.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 ottobre 1996, nel corso della 339a sessione plenaria, con 45 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Vi sono esigenze di interesse pubblico che, a causa delle loro specificità e dei limiti di efficacia intrinseci del mercato, richiedono disposizioni particolari. Ciascun Stato europeo, in funzione della propria storia, geografia, tradizioni, ha trovato soluzioni diverse che nondimeno, al di là delle apparenze, tengono conto di preoccupazioni comuni o analoghe.

    1.1.1. Specialmente nel settore dell'elettricità, la presenza dei pubblici poteri, attraverso l'attività di regolazione, è necessaria, tra gli altri, per i seguenti motivi:

    a) l'elettricità costituisce un servizio essenziale di base ed è un bene di prima necessità il cui approvvigionamento va garantito in ogni momento;

    b) alcuni dei segmenti del sistema elettrico costituiscono un monopolio naturale.

    1.1.2. I servizi essenziali, come l'energia, comportano spesso costosi investimenti che diventano redditizi solo a media o lunga scadenza e se consentono economie di scala. Questi fattori, caratteristici delle infrastrutture a forma di rete, giustificano in determinate circostanze l'assegnazione di diritti speciali o esclusivi, necessari per controbilanciare una mancanza di libera concorrenza e l'assunzione di certi obblighi concreti da parte delle imprese.

    1.2. La creazione del mercato interno dell'energia rappresenta un obiettivo fondamentale della Comunità. La creazione del mercato interno nel settore dell'elettricità è particolarmente importante per razionalizzare la produzione, la trasmissione e la distribuzione, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento comunitario, e garantire condizioni di acquisto uguali per tutti gli utenti evitando in questo modo distorsioni di concorrenza tra le industrie consumatrici.

    1.2.1. D'altra parte, il calore e la luce sono due necessità fondamentali per l'uomo ed è per questo che le forze del mercato devono garantirne la regolare disponibilità a prezzi ragionevoli per la collettività.

    1.3. Il settore dell'elettricità è un tipico esempio della incapacità del mercato, in certe situazioni, di allocare le risorse in maniera efficiente. A tale riguardo è opportuno sottolineare che alcune delle attività collegate alla fornitura di energia elettrica (distribuzione e trasporto) costituiscono monopoli naturali data l'esistenza di rendimenti crescenti di scala per livelli significativi di domanda.

    1.3.1. Sarebbe pertanto necessario differenziare tra i segmenti del sistema elettrico a seconda che siano soggetti o meno alla concorrenza. Pertanto, posto che l'obiettivo finale, è che le imprese forniscano servizi ai consumatori nel miglior modo possibile, si possono trovare soluzioni, che rientrano in una logica di mercato, aprendo alla concorrenza la produzione e vendita di energia, regolando l'accesso alla rete elettrica in condizioni non discriminatorie, mentre il trasporto e la distribuzione sarebbero controllati in un regime di monopolio naturale.

    1.4. Obiettivo del presente parere è pertanto fissare degli orientamenti minimi che garantiscano, nei limiti del possibile, un equilibrio tra:

    - una maggiore apertura del settore energetico alla concorrenza, nelle fasi in cui tale apertura risulti possibile;

    - l'osservanza degli obblighi di pubblico servizio in taluni Stati membri, tra i quali la prestazione di un servizio universale di base, la garanzia del rispetto dei diritti sociali ed il mantenimento degli obiettivi di coesione economica e sociale che implica il soddisfacimento di tali obblighi. In definitiva, la prestazione dei servizi pubblici agli utenti fa parte dei diritti del cittadino.

    1.4.1. In determinate occasioni, il soddisfacimento degli obblighi di pubblico servizio comporterà l'esercizio di diritti speciali o esclusivi; in tali casi alle imprese interessate si applicheranno le norme sulla concorrenza nella misura in cui ciò non impedisca di fatto o di diritto l'adempimento del compito specifico loro assegnato, conformemente al disposto dell'articolo 90, secondo paragrafo, del Trattato.

    1.5. Nel parere su «La politica energetica comunitaria» (), il Comitato ha riconosciuto quanto segue:

    «La definizione comune degli obblighi di servizio pubblico nei settori dell'elettricità e del gas comprenderà l'obbligo generale di erogazione entro i limiti dettati dalla praticabilità e dall'adeguatezza e un sistema di perequazione dei prezzi che devono essere stabiliti, sulla base della dimensione fissata, per i gruppi di consumatori che non abbiano rinunciato a tale diritto.»

    Affermava inoltre che:

    «Il Comitato esprime la sua posizione favorevole all'istituzione di tali obblighi di servizio pubblico da parte di tutti gli Stati membri.»

    1.6. Il Consiglio europeo di Cannes ha sottolineato la compatibilità delle «missioni di interesse economico generale che si impongono in Europa, in particolare per quanto attiene ad un assetto territoriale equilibrato, alla parità di trattamento tra i cittadini - compresa la parità dei diritti e delle opportunità fra l'uomo e la donna -, alla qualità e alla continuità dei servizi al consumatore nonché alla salvaguardia degli interessi strategici a lungo termine».

    1.7. È inoltre necessario segnalare che la proposta modificata di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno dell'elettricità contiene un riferimento agli obblighi di pubblico servizio, in merito al quale il Consiglio ha raggiunto all'unanimità un accordo politico che ha dato luogo alla posizione comune recentemente adottata.

    1.7.1. La proposta prevede, all'articolo 3, la possibilità che gli Stati membri impongano alle imprese elettriche conformemente al disposto del Trattato, in particolare l'articolo 90, obblighi di servizio pubblico d'interesse generale che possono riguardare la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo dei rifornimenti, nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi, come pure la loro revisione, dovranno essere trasparenti, non discriminatori, controllabili e oggetto di notifica alla Commissione europea.

    1.7.2. È inoltre prevista la possibilità che gli Stati membri rinuncino (sulla base dell'articolo 90 del Trattato) ad applicare gli articoli 5, 6, 17, 18 e 20 di detta proposta (relativi all'organizzazione della produzione, l'accesso alle reti e la creazione di linee dirette) quando ciò potrebbe ostacolare l'adempimento, di fatto o di diritto, degli obblighi d'interesse generale imposti alle imprese di elettricità, sempre che questo non abbia conseguenze per lo sviluppo degli scambi contrarie agli interessi della Comunità.

    1.7.3. Si dà anche la facoltà agli Stati membri di imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di fornire elettricità a clienti di una zona determinata e la tariffa di tale fornitura potrà essere imposta per conseguire la parità di trattamento di tali clienti.

    1.7.4. La proposta di direttiva dà la facoltà agli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di prevedere l'applicazione di una pianificazione a lungo termine come strumento per adempiere gli obblighi di pubblico servizio.

    1.7.5. La posizione comune raggiunta sulla proposta di direttiva, rappresenta un passo significativo nell'istituzione del mercato interno dell'elettricità, in quanto contiene norme che introdurranno un'apertura progressiva del settore, che si concretizzano negli aspetti seguenti: apertura alla concorrenza nella produzione, introduzione di un gestore della rete indipendente, coesistenza di un sistema di acquirente unico e un sistema d'accesso di terzi alla rete negoziato, apertura del mercato omogenea e progressiva ai consumatori finali a partire da un certo livello di consumo, possibile apertura ai distributori e separazione contabile delle attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'elettricità da parte delle imprese elettriche.

    2. L'interesse pubblico come oggetto di tutela

    2.1. In tutti gli Stati membri dell'Unione europea esiste una normativa che disciplina i servizi di pubblica utilità che, con maggiore o minore intensità, intende regolare le attività con le quali i poteri pubblici pongono sotto il loro controllo una o varie imprese in settori strategici o che forniscano beni definiti essenziali, nella maggioranza dei casi. Tale intervento è finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico, specie, quella degli utenti del servizio (cfr. il concetto di «Daseinsvorsorge» nella normativa germanica, quello di «public utility» in quella di origine anglosassone ed il concetto di «servizio pubblico» nella normativa di origine latina).

    2.1.1. A livello sia nazionale che comunitario, si parla indistintamente di servizi d'interesse economico generale, servizi pubblici e servizio universale, il che determina, a volte, certe confusioni, per cui sarebbe opportuno che, a livello comunitario, la Commissione procedesse a chiarire o delimitare questi tre concetti.

    2.2. In ogni caso, i servizi di utilità pubblica degli Stati membri dell'Unione europea si caratterizzano, in maggior o minor misura, in base a:

    a) le esigenze alle quali rispondono. La loro origine sta in un'esigenza riconosciuta dalla collettività e alla quale l'iniziativa privata non può sempre far fronte. Tale esigenza può essere collegata alle libertà fondamentali o all'esistenza di motivi basati sulla solidarietà;

    b) le prerogative degli utenti o clienti. L'utente è titolare di diritti e, in tal senso, può avanzare delle pretese che il mercato non soddisfa spontaneamente;

    c) gli obiettivi che le vengono assegnati consistono nel soddisfacimento delle necessità sociali di tutti i membri della collettività, nessuno escluso, né per motivi fisici, né economici o di altra natura; la promozione di un uso efficace ed equilibrato del territorio e delle risorse naturali; l'interesse pubblico può farsi carico di un servizio che il funzionamento del mercato non può fornire;

    d) le autorità che portano avanti tali obiettivi, che definiscono un regime di rifornimento - nei casi in cui risulti necessario - che garantisca le condizioni in base alle quali il servizio dev'essere assicurato.

    2.3. Esistono alcuni principi generali comuni di funzionamento applicabili all'insieme di servizi di utilità pubblica e che sono quello di proporzionalità, quello di continuità, quello di parità di accesso (equità), quello di adeguamento (o flessibilità), quello di universalità, quello di partecipazione degli utenti o clienti e quello della fissazione di livelli minimi di qualità del servizio.

    2.4. Il mercato è in genere indifferente agli obiettivi di solidarietà, coesione o uguaglianza che alcune compensazioni tariffarie potrebbero invece contribuire a raggiungere. L'emarginazione o l'esclusione di alcuni gruppi sociali da determinati servizi essenziali per la vita quotidiana può causare delle difficoltà. Servizi di utilità pubblica adeguati e a prezzi ragionevoli contribuiranno a facilitare l'inserimento dei cittadini svantaggiati.

    2.4.1. In pratica nei settori del gas e dell'elettricità gli obiettivi di concorrenza debbono conciliarsi per quanto possibile con la sicurezza dell'approvvigionamento e le esigenze sociali, attraverso l'intervento dei pubblici poteri che possono intervenire regolando, in determinati aspetti, l'azione delle imprese che vi operano per garantire la tutela dell'interesse pubblico, specie in relazione all'approvvigionamento o all'uso della rete di trasporto o della rete di distribuzione. Vanno tuttavia applicati, conformemente alle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità, i principi della trasparenza e della contabilità separata.

    2.5. Il sistema economico dell'Unione europea corrisponde ad un modello di libero mercato che non è retto unicamente dal gioco spontaneo dei suoi propri meccanismi, in quanto si tratta di un sistema stabilito a livello giuridico e rigidamente disciplinato da un diritto derivato applicato, in certi casi, dalle stesse autorità comunitarie.

    2.6. La concezione tradizionale del servizio pubblico legato al monopolio o all'obbligo di titolarità da parte dei pubblici poteri di determinati servizi, della loro gestione e direzione dovrebbe essere aggiornata sulla base delle norme del diritto comunitario e cercando in particolare di renderla compatibile, nei limiti del possibile, con le regole di concorrenza.

    2.7. Questa nozione di servizio pubblico non dovrebbe in alcun modo pregiudicare il regime giuridico specifico delle imprese che forniscono servizi in ciascuno Stato membro, perché risulterebbe contrario all'articolo 222 del Trattato. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di decidere, sulla base del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle norme del Trattato, che forma dare all'organizzazione di tali servizi.

    3. Gli obblighi di servizio pubblico nei settori dell'elettricità e del gas naturale

    3.1. D'ora in poi si utilizzerà l'espressione «obblighi di pubblico servizio», per uniformarsi ai concetti utilizzati nella proposta di direttiva sulle norme comuni per il mercato interno dell'elettricità.

    3.2. Tenendo conto delle diverse normative vigenti nei vari Stati membri, per i servizi volti al rifornimento di gas ed elettricità e delle varie motivazioni che possono spingere i governi ad avvalersi del concetto di servizio pubblico più adeguato dal punto di vista organizzativo, il Comitato giudica opportuno stabilire a livello comunitario dei criteri minimi in base ai quali gli Stati membri impongano, se del caso, determinati obblighi di servizio pubblico alle imprese erogatrici di gas ed elettricità.

    3.3. Quest'armonizzazione è resa necessaria dalla creazione del mercato interno in questi settori energetici sì da offrire un quadro adeguato per integrare le imprese erogatrici nel funzionamento del mercato senza intralciare la realizzazione della legittima missione loro affidata dagli Stati membri affinché portino avanti e salvaguardino il pubblico interesse.

    3.3.1. L'obiettivo - che potrebbe essere raggiunto anche rendendo più cogente la disposizione dell'articolo 3 della direttiva sul mercato interno - deve essere quello di evitare che attraverso interpretazioni «elastiche» di certi principi, possano essere introdotti vincoli e ostacoli che rimettano in discussione le «aperture» assicurate da detta direttiva.

    3.4. L'obbligo principale imposto agli enti erogatori di elettricità e di gas, che è poi anche la loro ragion d'essere, è di fornire rispettivamente energia elettrica e gas naturale; da ciò discende una serie di obblighi secondari che fissano le modalità di adempimento dell'obbligo principale.

    3.4.1. Garanzia di regolarità e di affidabilità dell'approvvigionamento, il che impone di mantenere le reti di distribuzione in condizioni adeguate di conservazione e idoneità tecnica e di assicurare un equilibrio permanente tra l'offerta e la domanda;

    3.4.2. Mantenimento di determinati livelli di qualità. A tale proposito e conformemente al principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro dovrà stabilire i propri obiettivi nazionali specifici che dovranno essere soggetti a controllo per garantire la trasparenza. Ciascuno Stato membro dovrà poi pubblicare i risultati del funzionamento del servizio e dell'adempimento degli obiettivi di qualità. La trasparenza che ne deriverà sarà garantita solo se tale adempimento sarà sottoposto a controllo, sorveglianza o, se necessario, a sanzione da parte dell'amministrazione competente di ciascuno Stato membro.

    3.4.3. Prestazione del servizio universale nel settore elettrico. Questo richiederà il potenziamento degli impianti di distribuzione qualora risulti necessario per venire incontro a nuove richieste di rifornimento, in quanto l'approvvigionamento è un servizio obbligatorio anche quando non è un'operazione redditizia a livello individuale.

    3.4.3.1. In merito alla prestazione del servizio in zone meno sviluppate o scarsamente popolate, occorre che lo sviluppo di reti nazionali avvenga conformemente alle politiche regionali e attraverso i Fondi strutturali.

    3.4.4. Fissazione di tariffe ragionevoli e comparabili per gli utenti a seconda delle categorie. Tariffe uniformi potranno essere mantenute nei settori non aperti alla concorrenza. Man mano che quest'ultima sarà introdotta, i prezzi saranno fissati tenendo conto dell'evoluzione del mercato; questo tuttavia non impedirà che gli Stati membri fissino un prezzo massimo o l'eventuale introduzione di una tariffa sociale, in base al controllo dei poteri pubblici nazionali.

    3.4.5. Garantire la protezione dell'ambiente. La creazione di mercati competitivi non deve implicare la scomparsa di politiche nazionali per la protezione dell'ambiente, l'efficienza energetica, la pianificazione razionale delle risorse, la diversità delle risorse e l'innovazione tecnologica. La garanzia della tutela ambientale e l'efficienza energetica devono costituire un elemento essenziale di questo quadro regolamentare.

    3.5. Gli Stati membri definiranno nell'ambito di tali criteri gli obblighi di servizio pubblico che decideranno d'imporre alle imprese erogatrici e senza pregiudizio della pianificazione di lungo periodo. Tali misure dovranno comunque essere adeguate e non dar luogo ad una discriminazione arbitraria né, se possibile, ad una limitazione della concorrenza.

    3.5.1. Inoltre, per garantire la trasparenza e la certezza giuridica, gli Stati membri comunicheranno tali obblighi alla Commissione, la quale potrà esaminare la conformità delle norme nazionali alle disposizioni del Trattato.

    3.5.2. Il Comitato si rende conto che in taluni Stati membri esistono altre esigenze imposte alle imprese operanti in questo settore, esigenze che riguardano altre fasi del processo energetico a monte di quella dell'erogazione di elettricità e gas, che possono anche provocare distorsioni della libera concorrenza. Tra queste possono essere annoverati gli obblighi derivanti dalla pianificazione energetica nazionale come quelli relativi all'uso delle fonti di energia nazionali, le fonti rinnovabili di energia, gli investimenti nel campo della R e S, la coesione economica e sociale e via dicendo.

    4. Creazione di un quadro giuridico fondamentale

    4.1. La futura approvazione della proposta modificata di direttiva su norme comuni per il mercato interno dell'elettricità comporterà l'esigenza di conciliare in modo equilibrato le regole della libera concorrenza con il rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Questo renderà pertanto necessaria l'introduzione di un quadro giuridico o fondamentale che stabilisca le regole del gioco, al quale possano fare riferimento se possibile tutti gli operatori economici e che sarà definito dagli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

    4.1.1. Questa normativa deve essere intesa a garantire il funzionamento del mercato attraverso la libera concorrenza, l'efficienza tecnica del sistema e la protezione dei consumatori. Esso dovrà altresì assicurare i diritti sociali fondamentali, per lo meno al livello attuale, nonché la coesione economica e sociale.

    4.1.2. Gli obiettivi di tale quadro giuridico fondamentale sono i seguenti:

    4.1.2.1. Lo sviluppo di una struttura industriale competitiva accompagnata dalla riduzione dei prezzi al consumo, il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori in materia di servizi energetici ad un costo adeguato e non discriminatorio, e il contemporaneo mantenimento della sicurezza e dell'affidabilità della prestazione del servizio, con ripercussioni ambientali minime.

    4.1.2.2. La promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, un'adeguata protezione sociale, il dialogo sociale cui partecipino tutti gli interlocutori, lo sviluppo delle risorse umane per raggiungere un livello occupazionale che si mantenga costantemente elevato e la lotta contro l'esclusione sociale.

    4.1.3. Saranno gli Stati membri, a valutare l'opportunità di introdurre obblighi aggiuntivi ai servizi nonché a fissare obiettivi di copertura geografica a livello nazionale che siano proporzionalmente adeguati, non discriminatori, imposti in modo trasparente e compatibili con le disposizioni del Trattato.

    4.2. Il quadro giuridico fondamentale dovrà basarsi sui seguenti principi:

    4.2.1. Innanzitutto, l'osservanza delle disposizioni dei Trattati comunitari, il che implica, tra l'altro la necessità di rispettare:

    - il principio di non discriminazione;

    - le norme sulla concorrenza;

    - la realizzazione del mercato interno;

    - il principio di trasparenza;

    - il rafforzamento della coesione sociale e territoriale;

    - un elevato livello di occupazione e sicurezza sociale;

    - e, in definitiva, un più alto tenore di vita e una migliore qualità della vita di tutti i cittadini.

    4.2.2. Dovranno inoltre essere riconosciute alcune libertà fondamentali:

    a) libera circolazione dei prodotti energetici, eliminando per quanto possibile i diritti esclusivi d'importazione e d'esportazione;

    b) libero accesso all'attività: il settore dovrà rimanere aperto all'iniziativa privata sopprimendo fin dove possibile i diritti esclusivi, cosa che determinerà un'ampia offerta nella prestazione dei servizi. L'arrivo di operatori potrà essere soggetto a sistemi di licitazione o di autorizzazioni regolamentate, a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti di trasparenza e certi obiettivi tra i quali potrà essere incluso l'adempimento degli obblighi di pubblico servizio;

    c) libero accesso alla rete. La concessione dei diritti di accesso e le loro condizioni devono essere definite conformemente al principio di sussidiarietà dagli Stati membri, mediante la formula di accesso negoziato alla rete oppure mediante la formula dell'acquirente unico;

    d) libertà di contrattazione, corrispondente all'apertura del mercato, e di formazione competitiva dei prezzi, senza pregiudizio dell'esercizio della potestà amministrativa di ordinamento e controllo dei prezzi a seconda di ciascuno Stato membro con la finalità di regolare il mercato e mettere in atto una certa politica economica;

    e) libertà d'investimento. Dovranno essere le imprese a decidere gli investimenti da effettuare in un ambiente competitivo e ad assumersene i rischi commerciali. Gli Stati membri potranno optare tra un sistema di autorizzazione o un sistema di licitazione che dovranno seguire criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    4.2.3. Gli obblighi di servizio pubblico dovranno essere rispettati.

    4.2.4. La protezione dei diritti del consumatore

    4.2.4.1. Il quadro giuridico dovrà tutelare i diritti del consumatore, tra i quali un'informazione trasparente e adeguata sul servizio fornito e sulle condizioni di approvvigionamento, le tariffe più convenienti, le caratteristiche tecniche, nonché un servizio alla clientela di elevata qualità.

    4.2.4.2. Dovrà essere prevista la rappresentanza dei consumatori di fronte all'amministrazione competente, la loro partecipazione alla presa di decisioni che li riguardano tramite detti rappresentanti e l'esistenza di procedure rapide e poco onerose per la risoluzione delle controversie.

    4.2.4.3. Per garantire l'accessibilità globale dei servizi sarebbe opportuno applicare «tariffe speciali o destinate a determinate categorie di utenti» che permettano un accesso più agevole al servizio universale a persone o a gruppi di persone con esigenze particolari. Vanno garantiti adeguati regimi a carattere sociale a beneficio delle persone con reddito basso, degli anziani e dei disabili, con l'ulteriore sostegno finanziario a carico del regime di sicurezza sociale o fiscale dei singoli Stati membri.

    4.3. Al servizio di succitati principi vanno segnalati i seguenti strumenti:

    4.3.1. Contabilità separata. In tal senso, sarà necessario separare nella contabilità le attività di produzione, trasmissione, distribuzione e rifornimento al cliente finale.

    4.3.2. Regime dei prezzi: è necessaria, in ogni caso, la trasparenza nella fissazione dei prezzi. È opportuno, a questo proposito, stabilire in ciascuno Stato membro, un modello ufficiale di fattura dei consumi energetici.

    4.3.3. Separazione delle funzioni regolamentatrici e quelle operative. Conformemente al principio di sussidiarietà ciascuno Stato membro potrà stabilire in base alle proprie norme costituzionali un controllo delle attività del settore che dovrà essere svolto con obiettività e trasparenza, che potrà essere esercitato, tra l'altro, mediante la vigilanza sugli operatori perché si comportino in modo da non falsare la concorrenza, l'elaborazione di norme specifiche per gli operatori del mercato, la vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese, la garanzia di tutela degli utenti del servizio, specialmente in materia di tariffe e qualità, e la creazione di contatti con rappresentanti dei consumatori a livello nazionale e regionale e con le organizzazioni socioprofessionali rappresentative al fine di raccogliere i reclami degli utenti in materia di servizi, tariffe, obblighi di servizio pubblico nonché di risolvere gli eventuali conflitti.

    5. Conclusioni

    5.1. Il Comitato economico e sociale ribadisce che la creazione del mercato interno dell'energia è uno dei pilastri della politica energetica comunitaria.

    5.2. Il Comitato riconosce l'importanza dell'approvvigionamento di gas ed elettricità per tutti i cittadini, ragion per cui l'efficienza economica dev'essere subordinata al soddisfacimento di un interesse collettivo com'è il rifornimento regolare e continuo di questi prodotti, un obiettivo irrinunciabile dal punto di vista sociale.

    5.3. Per questo motivo, il Comitato segnala la necessità di definire dei criteri minimi a livello comunitario che siano di riferimento a tutte le imprese che forniscono questi servizi essenziali, il che renderà possibile introdurre una maggiore e migliore concorrenza e conseguire gli obiettivi economici e sociali del mercato interno dell'elettricità e del gas.

    5.4. Ribadisce inoltre la necessità che in tale quadro giuridico venga messa in risalto, la ricerca del migliore equilibrio possibile tra le regole di concorrenza e il rispetto e adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

    5.5. Per rispettare gli obblighi di pubblico servizio nel settore dell'energia in un ambiente competitivo è necessario che gli Stati membri stabiliscano a livello legislativo criteri minimi per la loro definizione, al fine di dare agli operatori un quadro giuridico fondamentale. Gli Stati membri dovranno imporre gli obblighi in modo trasparente e non discriminatorio, conformemente alla normativa comunitaria e gli obblighi dovranno esser comunicati alla Commissione.

    5.6. Fermo restando quanto precede e dato che i pubblici servizi garantiscono l'esercizio dei diritti sociali fondamentali e la coesione economica e sociale, il Comitato, allineandosi sulla posizione del Parlamento europeo, invita la Commissione, affinché nell'ambito del processo di revisione dei Trattati realizzato sulla base della Conferenza intergovernativa, si inseriscano nel Trattato il concetto di servizio pubblico e i principi che ne sono alla base, oppure si adotti una «Carta dei servizi pubblici» da allegare al Trattato stesso che, grazie al suo valore interpretativo, assicuri all'ordinamento comunitario maggiore trasparenza e sicurezza.

    Bruxelles, 31 ottobre 1996.

    Il Presidente del Comitato economico e sociale

    Tom JENKINS

    () GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 95.

    ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale

    I seguenti emendamenti al parere del Comitato economico e sociale sono stati respinti nel corso del dibattito:

    Emendamenti proposti da Beale e Walker

    Punto 2.4.1

    Sopprimere «nei settori del gas» e modificare come segue: «In pratica nel settore dell'elettricità ...»

    Pagina 5 - punto 3

    Sopprimere «nei settori» e «e del gas naturale» e modificare come segue: «Gli obblighi di servizio pubblico nel settore dell'elettricità».

    Pagina 5 - punto 3.4

    Sopprimere i termini «gas ed» alla 2a e alla 5a riga.

    Punto 3.4

    Sopprimere «e di gas» alla prima riga e «rispettivamente» nonché «e del gas naturale» alla seconda riga.

    Punto 5.2

    Sopprimere «gas ed».

    Motivazione

    Il parere e l'allegato si riferiscono esclusivamente all'elettricità, come pure la proposta di direttiva citata al punto 1.7 del parere medesimo. L'erogazione pubblica di gas naturale andrebbe esaminata separatamente, per motivi d'ordine pratico e giuridico.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 14, voti contrari: 34, astensioni: 3.

    Emendamento proposto da Aspinall

    Punto 5.6

    Cancellare.

    Motivazione

    Non ha niente a che vedere con gli obblighi di pubblico servizio nel mercato interno dell'elettricità. Non è un argomento che merita di essere dibattuto in questo dossier. Va inoltre ben al di là del contesto del parere d'iniziativa all'esame e dovrebbe essere analizzato molto più in profondità per poter capire pienamente le implicazioni di una tale politica non solo sull'elettricità ma anche sul gas, sul petrolio, sul carbone, sulle energie rinnovabili, sulle telecomunicazioni e sul trasporto ferroviario ed aereo.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 21, voti contrari: 41, astensioni: 2.

    Emendamento proposto da Panero Florez

    Punto 5.6

    Depennare.

    Motivazione

    La Commissione europea ha appena presentato una comunicazione sui servizi d'interesse generale nell'Unione europea, sulla quale il Comitato probabilmente formulerà un parere.

    Pertanto, prima di decidere della forma giuridica che devono assumere nel Trattato i servizi d'interesse generale, sembra più prudente attendere che il Sottocomitato che sarà eventualmente incaricato di esaminare questa importante comunicazione abbia concluso i propri lavori che verteranno non solo sul settore energetico, bensì anche sui servizi postali, trasporti o telecomunicazioni.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 21, voti contrari: 41, astensioni: 2.

    Emendamento proposto da Sirkeinen

    Punto 5.6

    Sostituire con quanto segue: «L'energia è uno dei settori in merito ai quali ha attualmente luogo una discussione di principio per stabilire quali siano le esigenze sociali che i pubblici servizi sono tenuti a soddisfare in una libera economia di mercato. La questione delle misure da adottare nell'ambito della conferenza governativa, emersa da tale discussione, è uno dei problemi che il Comitato dovrebbe trattare in un successivo parere sulla comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse pubblico in Europa.»

    Motivazione

    Al punto 5.6.3 non si fa riferimento in modo particolare al settore dell'energia bensì ad una situazione più generale; il Comitato non dovrebbe pertanto trattare questo argomento solo in collegamento con un solo settore pubblico o unicamente dal punto di vista di questo settore specifico.

    Esito della votazione

    Voti favorevoli: 27, voti contrari: 35, astensioni: 3.

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