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Document 51996AP0371

Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio (COM(96) - 0496 - C4-0576/96 - 96/0247) (SYN) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

GU C 380 del 16.12.1996, p. 22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0371

Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio (COM(96) - 0496 - C4-0576/96 - 96/0247) (SYN) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 380 del 16/12/1996 pag. 0022


A4-0371/96

Proposta di regolamento del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio (COM(96)0496 - C4-0576/96 - 96/0247(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando -1 (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(-1) considerando che il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria presuppone non soltanto che i criteri di convergenza siano soddisfatti, e che può dipendere da fattori economici ciclici, ma anche che i risultati economici e fiscali siano stabili e durevoli;

(Emendamento 58)

Considerando -1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(- 1 bis) considerando che l'alto livello di disoccupazione è una delle cause dell'instabilità economica;

(Emendamento 59)

Considerando 1

>Testo originale>

(1) considerando che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri assicura condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria è necessaria una disciplina di bilancio per garantire la stabilità monetaria;

>Testo dopo la votazione del PE>

(1) considerando che il mantenimento di posizioni di bilancio sane negli Stati membri contribuisce a medio e lungo termine ad assicurare condizioni propizie alla crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria la disciplina di bilancio contribuirà parimenti in notevole misura alla stabilità monetaria;

(Emendamento 4)

Considerando 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(2 bis) considerando che le politiche di bilancio nazionali devono anche essere definite in modo da permettere investimenti pubblici sufficienti per contribuire a sostenere la crescita e l'occupazione;

(Emendamento 61)

Considerando 2 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(2 ter) considerando che è necessario un coordinamento delle politiche di bilancio nazionali e comunitarie, che tenga conto della loro incidenza sul livello della domanda e dell'offerta nell'economia europea e negli Stati membri interessati,

(Emendamento 8)

Considerando 3 bis, 3 ter e 3 quater (nuovi)

>Testo dopo la votazione del PE>

(3 bis) considerando che l'articolo 104 C, paragrafo 3 del trattato prevede che la relazione della Commissione su un eventuale disavanzo eccessivo tenga conto di tutti i fattori pertinenti, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro,

(3 ter) considerando che l'articolo 103, paragrafi 4 e 5, costituisce lo strumento previsto dal trattato per procedere a tale esame;

(3 quater) considerando che l'analisi della posizione economica deve tener conto dell'insieme degli obiettivi economici previsti all'articolo 2 del trattato;

(Emendamento 62)

Considerando 4

>Testo originale>

(4) considerando che il valore di riferimento del 3% del PIL specificato per il disavanzo pubblico nell'articolo 1 del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi va considerato, in circostanze normali, come un massimale; che pertanto i bilanci statali dovrebbero mirare, nel medio periodo, a un saldo vicino al pareggio o positivo, tenendo debitamente conto della diversità delle situazioni nazionali;

>Testo dopo la votazione del PE>

(4) considerando che, nel contesto dell'articolo 104 C, il valore di riferimento del 3% del PIL specificato per il disavanzo pubblico nell'articolo 1 del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi va considerato, in circostanze normali, come un massimale; che pertanto, nel corso del ciclo economico, i bilanci statali dovrebbero mirare, nel medio periodo, a un saldo vicino al pareggio o positivo, tenendo debitamente conto della diversità delle situazioni nazionali,

(Emendamento 63)

Considerando 5

>Testo originale>

(5) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, va sviluppata in modo da dar vita a un sistema di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire uno Stato membro della necessità di prendere misure correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo; che la procedura di sorveglianza multilaterale dovrebbe continuare a sorvegliare in tutti i suoi aspetti l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2;

>Testo dopo la votazione del PE>

(5) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, va sviluppata in modo da dar vita a un sistema di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire uno Stato membro della necessità di prendere misure correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo; che la procedura di sorveglianza multilaterale dovrebbe continuare a sorvegliare in tutti i suoi aspetti l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2; che gli aspetti di sorveglianza multilaterale di cui agli articoli 102 A e 103 del trattato non disciplinati dal presente regolamento, nonché il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro da istituire con decisione del Consiglio [...], saranno presi in considerazione in occasione della prima revisione del presente regolamento;

(Emendamento 10)

Considerando 5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(5 bis) considerando che deve essere messa a punto anche la procedura di sorveglianza multilaterale prevista all'articolo 103, paragrafi 3 e 4, del trattato, onde segnalare precocemente l'insuccesso degli sforzi volti a compiere progressi per quanto concerne gli obiettivi economici più generali della Comunità così come definiti all'articolo 2 del trattato;

(Emendamento 11)

Considerando 9 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(9 bis) considerando che l'articolo 103 A stipula che il Consiglio può, su proposta della Commissione, accordare, a talune condizioni, un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro in questione e che è opportuno che anche tali condizioni siano soddisfatte;

(Emendamento 64)

Considerando 10 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(10 bis) considerando che i programmi di stabilità dovrebbero essere inclusi nelle procedure di bilancio nazionali e sottoposti in tempi appropriati ai parlamenti nazionali nel quadro delle disposizioni del presente regolamento;

(Emendamento 13)

Considerando 11

>Testo originale>

(11) considerando che occorre stabilire norme per l'esame dei programmi di stabilità da parte del Consiglio;

>Testo dopo la votazione del PE>

(11) considerando che occorre stabilire norme per l'esame dei programmi di stabilità da parte del Consiglio e che queste dovrebbero definire il ruolo delle singole istituzioni della Comunità europea;

(Emendamento 65)

Considerando 12

>Testo originale>

(12) considerando che la sorveglianza dei programmi di stabilità va svolta nell'ambito della sorveglianza multilaterale; che occorre dedicare particolare attenzione allo scostamento dagli obiettivi del programma in materia di avanzo o disavanzo pubblico; che per evitare un grave deterioramento della posizione di bilancio di uno Stato membro senza deroga è opportuno che il Consiglio possa raccomandare allo Stato membro interessato di intraprendere azioni correttive; che nell'eventualità che lo slittamento di bilancio persista il Consiglio dovrebbe rafforzare e rendere pubbliche le sue raccomandazioni;

>Testo dopo la votazione del PE>

(12) considerando che la sorveglianza dei programmi di stabilità va svolta nell'ambito della sorveglianza multilaterale; che occorre dedicare particolare attenzione allo scostamento dagli obiettivi del programma in materia di avanzo o disavanzo pubblico e a una crescita sostenibile e non inflazionistica; che per evitare un grave deterioramento della posizione di uno Stato membro senza deroga è opportuno che il Consiglio possa raccomandare allo Stato membro interessato di intraprendere azioni correttive; che nell'eventualità che lo slittamento persista il Consiglio dovrebbe rafforzare e rendere pubbliche le sue raccomandazioni;

(Emendamento 15)

Considerando 13

>Testo originale>

(13) considerando che è necessario stabilire norme analoghe per i programmi e la sorveglianza degli altri Stati membri;

>Testo dopo la votazione del PE>

(13) considerando che è necessario stabilire congiuntamente norme analoghe per i programmi e la sorveglianza degli altri Stati membri che non facessero temporaneamente parte dell'UEM;

(Emendamento 16)

Considerando 13 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(13 bis) considerando che le circostanze che hanno giustificato, durante la seconda fase dell'UEM, l'istituzione di un fondo di coesione a favore di taluni paesi, affinché i programmi di convergenza non avessero ripercussioni negative sui processi di investimento pubblico, possono persistere durante la terza fase per quanto concerne gli obiettivi in materia di stabilità;

(Emendamento 17)

Considerando 13 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(13 ter) considerando che il regolamento CE n. 1164/94 del Consiglio recante istituzione del Fondo di coesione (1) prevede esplicitamente l'applicazione di tale fondo anche dopo il 1999;

______

(1) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(Emendamento 18)

Articolo -1 (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo -1

Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano i programmi di stabilità sulla base dei quali il Consiglio effettua una sorveglianza multilaterale, onde evitare fin dall'inizio il prodursi di disavanzi pubblici eccessivi e assicurare l'effettivo coordinamento di tutte le politiche interessate.

(Emendamento 66)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

>Testo originale>

a) l'obiettivo a medio termine e il sentiero di adeguamento prospettati per l'avanzo/il disavanzo pubblico espresso in percentuale del PIL nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL

>Testo dopo la votazione del PE>

a) l'obiettivo a medio termine e il sentiero di adeguamento prospettati per l'avanzo/il disavanzo pubblico e per la spesa pubblica di investimento, espresso in percentuale del PIL, nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL.

(Emendamento 67)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

>Testo originale>

b) ipotesi sul previsto andamento dell'economia, con proiezioni per i principali parametri, quali la variazione del PIL in termini reali, i tassi di occupazione e disoccupazione, l'inflazione e altre variabili economiche fondamentali;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) ipotesi sul previsto andamento dell'economia, con proiezioni per i principali parametri, quali la variazione del PIL in termini reali, il livello di occupazione e disoccupazione, l'inflazione, la spesa pubblica per investimenti in percentuale del PIL, l'avanzo pubblico primario e altre variabili economiche fondamentali, per esempio integrazione dei mercati finanziario e creditizio, situazione e sviluppo della bilancia dei pagamenti, flusso di capitale, livello del risparmio e indicatori regionali,

(Emendamento 21)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

>Testo originale>

c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio presi per conseguire gli obiettivi del programma;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio presi per conseguire gli obiettivi del programma e una valutazione dei loro effetti in termini quantitativi;

(Emendamento 22)

Articolo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

Fondo di coesione

1. Il Fondo di coesione previsto per sostenere taluni Stati durante la seconda fase e inteso a facilitare il processo di convergenza sarà mantenuto nella terza fase, fintanto che sussistano i parametri del differenziale di sviluppo (PIL per abitante inferiore al 90% della media comunitaria) che ne hanno giustificato la creazione.

2. La dotazione e le condizioni di applicazione del Fondo di coesione sono fissate dal relativo regolamento del Consiglio.

(Emendamento 23)

Articolo 2, paragrafo 1

>Testo originale>

1. I programmi di stabilità vengono presentati prima del 1° gennaio 1999. Successivamente vengono presentati programmi aggiornati ogni anno, al più tardi due mesi dopo la presentazione della proposta di bilancio annuale da parte del governo dello Stato membro interessato al rispettivo parlamento nazionale. Gli Stati membri che abbiano inizialmente beneficiato di una deroga successivamente abolita in conformità dell'articolo 109K, paragrafo 2, presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione di abolizione.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. I programmi di stabilità vengono presentati, in via di principio, prima del 1° gennaio 1999. Successivamente vengono presentati programmi aggiornati ogni anno, al momento della presentazione della proposta di bilancio annuale da parte del governo dello Stato membro interessato al rispettivo parlamento nazionale. Gli Stati membri che abbiano inizialmente beneficiato di una deroga successivamente abolita in conformità dell'articolo 109K, paragrafo 2, presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione di abolizione.

(Emendamento 24)

Articolo 2, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità e i programmi aggiornati.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli Stati membri sottopongono i programmi di stabilità e i programmi aggiornati all'approvazione dei parlamenti nazionali al momento della presentazione delle proposte annuali di bilancio. I loro programmi di stabilità sono poi resi pubblici.

(Emendamento 68)

Articolo 1, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del Comitato di cui all'articolo 109 C, il Consiglio verifica che, considerata la specifica situazione nazionale, l'obiettivo di bilancio a medio termine del programma di stabilità sia un saldo vicino al pareggio o positivo, che le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e che le misure prese o proposte siano sufficienti per seguire il sentiero di adeguamento indicato verso l'obiettivo a medio termine;

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Sulla base della valutazione della Commissione, del Comitato di cui all'articolo 109 C, il Consiglio verifica che, considerata la specifica situazione nazionale, l'obiettivo di bilancio a medio termine del programma di stabilità sia un saldo vicino al pareggio o positivo, che il disavanzo pubblico non sia superiore alla spesa pubblica per gli investimenti, che le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e che le misure prese o proposte siano sufficienti per seguire i sentieri di adeguamento indicati verso gli obiettivi a medio termine;

(Emendamento 26)

Articolo 3, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Il Consiglio procede all'esame dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, può approvare il programma di stabilità. Se invece ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere resi più rigorosi, il Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 4, rivolge di norma allo Stato membro in questione le opportune raccomandazioni affinché aggiusti il suo programma.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il Consiglio procede all'esame dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, può approvare il programma di stabilità. Se invece ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere resi più rigorosi, il Consiglio, secondo quanto previsto dall'articolo 103, paragrafo 4, informa il Parlamento europeo prima di decidere di rivolgere allo Stato membro in questione le opportune raccomandazioni affinché aggiusti il suo programma.

(Emendamento 69)

Articolo 4, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti in atto o probabili, dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo), definito nel programma di stabilità in materia di avanzo/disavanzo pubblico.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri e sulle valutazioni della Commissione, del comitato di cui all'articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti, in atto o probabili, dagli obiettivi a medio termine (o dai sentieri di adeguamento ai medesimi) definiti nel programma di stabilità nel contesto dei cicli economici degli Stati membri. La Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, definisce l'informazione che gli Stati membri debbono fornire onde permettere la valutazione dei progressi compiuti in ordine agli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato.

(Emendamento 29)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Qualora individui uno scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo), il Consiglio provvede di norma, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, a rivolgere allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché prenda le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Qualora individui uno scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo), il Consiglio provvede, dopo averne informato il Parlamento europeo, a rivolgere allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché prenda le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

(Emendamento 30)

Articolo 4, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Qualora dalla successiva sorveglianza risulti che lo scostamento dall'obiettivo a medio termine (o dal sentiero di adeguamento al medesimo) persiste o si aggrava, il Consiglio rivolge di norma allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché intraprenda azioni correttive specifiche e, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, può rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Qualora dalla successiva sorveglianza risulti che lo scostamento dagli obiettivi a medio termine (o dal sentiero di adeguamento ai medesimi) persiste o si aggrava, il Consiglio rivolge di norma allo Stato membro interessato le opportune raccomandazioni perché intraprenda azioni correttive specifiche e, conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, e informa il Parlamento europeo prima di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

(Emendamento 31)

Articolo 4, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio valuta inoltre le posizioni di bilancio complessive, effettive e previste, per la zona dell'UEM nel suo insieme, quali risultano dai programmi nazionali di stabilità e dai relativi aggiornamenti.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Nel quadro della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio valuta inoltre le posizioni di bilancio complessive, effettive e previste, per l'Unione europea nel suo insieme, quali risultano dai programmi nazionali di stabilità e dai relativi aggiornamenti nonché dai programmi di convergenza che sono tenuti a presentare gli Stati membri che hanno ottenuto una deroga ai sensi del regolamento del Consiglio [...].

(Emendamento 32)

Articolo 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

Il Consiglio decide, a norma dell'articolo 103 A e secondo le modalità e procedure previste dal regolamento del Consiglio [...], l'eventuale assistenza finanziaria comunitaria che può essere concessa allo Stato membro in questione in caso di difficoltà o seria minaccia di gravi difficoltà dovute a eventi eccezionali.

(Emendamento 70)

Articolo 5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 5 bis

Il Consiglio rivede periodicamente, sulla base di una relazione della Commissione e previo parere della BCE e del Comitato previsto all'articolo 109 C, secondo le procedure definite all'articolo 189C, le modalità e disposizioni del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita, delle eventuali modifiche del trattato apportate dalla Conferenza intergovernativa del 1996 e dei lavori del Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro da istituire con decisione del Consiglio [...]. La prima revisione avrà luogo entro il 1° gennaio 2001.

Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di bilancio (COM(96)0496 - C4-0576/96 - 96/0247(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0496 - 96/0247(SYN)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C e dell'articolo 103, paragrafo 5, del trattato CE (C4-0576/96),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4- 0371/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di conciliazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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