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Document 51996AP0268

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

GU C 362 del 2.12.1996, p. 65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AP0268

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 362 del 02/12/1996 pag. 0065


A4-0268/96

Proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas (COM(95)0369 - C4-0030/96 - 95/0208(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Titolo

>Testo originale>

Proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas

>Testo dopo la votazione del PE>

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas

(Emendamento 2)

Preambolo, parte introduttiva e primo visto

>Testo originale>

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

>Testo dopo la votazione del PE>

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

>Testo originale>

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

>Testo dopo la votazione del PE>

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

(Emendamento 3)

Terzo visto

>Testo originale>

deliberando in conformità dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo,

>Testo dopo la votazione del PE>

deliberando in conformità dell'articolo 189 B del trattato,

(Emendamento 4)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che uno degli obiettivi dell'azione comunitaria in materia ambientale consiste nell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'industria di generazione dell'energia elettrica produce il 30% e quella del gas il 18% delle emissioni di CO2 nella Comunità;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato stabilisce che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato; che l'industria di generazione dell'energia elettrica produce il 30% e quella del gas il 18% delle emissioni di CO2 nella Comunità;

(Emendamento 5)

Quarto considerando

>Testo originale>

considerando che, data la natura transnazionale delle emissioni di CO2, l'introduzione di tecniche di pianificazione razionale nei settori di distribuzione del gas e dell'elettricità non può essere realizzata in modo soddisfacente soltanto al livello degli Stati membri; che, in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 3 B del trattato, l'adozione della presente direttiva permette di stabilire misure applicabili da tutti gli Stati membri, lasciando ad ognuno di loro la possibilità di adattarle alle caratteristiche del proprio settore energetico;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, viste le proposte della Commissione concernenti il mercato interno dell'energia, l'introduzione di tecniche di pianificazione razionale nei settori di distribuzione del gas e dell'elettricità non può essere realizzata in modo soddisfacente soltanto al livello degli Stati membri; che, in applicazione dell'articolo 100 A del trattato, l'adozione della presente direttiva permette di stabilire misure applicabili da tutti gli Stati membri, lasciando ad ognuno di loro la possibilità di adattarle alle caratteristiche del proprio settore energetico;

(Emendamento 6)

Considerando quarto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività e occupazione. Le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo» (COM(93)0700) ha posto in rilievo l'urgente necessità di rafforzare la competitività europea;

(Emendamento 7)

Considerando quarto ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Libro bianco della Commissione «Una politica energetica per l'Unione europea» (COM(95) 0682) indica che la dipendenza dalle importazioni, attualmente prossima a metà del consumo lordo, potrebbe salire a tre quarti nel 2020;

(Emendamento 8)

Sesto considerando

>Testo originale>

considerando che nella risoluzione del 16 settembre 1986, il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica ed un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20% entro il 1995;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che nella risoluzione del 16 settembre 1986, il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica ed un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20% entro il 1995; che tale obiettivo non è stato raggiunto, per cui si rendono necessari maggiori sforzi e maggiore efficacia sulla base di disposizioni legislative;

(Emendamento 9)

Ottavo considerando

>Testo originale>

considerando che i rapporti tra gli enti erogatori dell'elettricità e del gas e il consumatore finale offrono a tali enti l'occasione di influenzare le decisioni di investimento in materia di efficienza energetica dei consumatori;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è essenziale per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia e migliorare l'efficacia energetica, modificare il compito tradizionale dei distributori di gas e di elettricità, che è di vendere prodotti energetici, affidando loro il compito di fornitori di servizi energetici;

(Emendamento 10)

Considerando ottavo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che a tal fine gli Stati membri devono, da un lato, mettere a punto meccanismi che consentano di dissociare il volume delle vendite dei prodotti (elettricità o gas) dai benefici e, dall'altro, favorire la separazione delle varie attività della catena energetica e cioè la fornitura di combustibili, la fornitura di attrezzature, il finanziamento, la produzione, il trasporto e la distribuzione di elettricità;

(Emendamento 11)

Nono considerando

>Testo originale>

considerando che tutte le categorie di consumatori di elettricità e di gas, in particolare i consumatori domestici, beneficieranno direttamente di un processo di pianificazione più razionale da parte degli enti erogatori;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che tutte le categorie di consumatori di elettricità e di gas, in particolare i consumatori domestici, devono beneficiare direttamente di un processo di pianificazione più razionale da parte degli enti erogatori e che gli oneri finanziari non devono essere imputati ai consumatori;

(Emendamento 12)

Articolo 1

>Testo originale>

Scopo della presente direttiva è contribuire all'obiettivo comunitario di stabilizzare entro il 2000 l'anidride carbonica ai livelli del 1990 in tutta la Comunità, migliorando al tempo stesso la competitività dell'economia comunitaria grazie ad una maggiore efficienza dell'uso finale nei settori dell'elettricità e del gas, sulla base di nuove tecniche di pianificazione più razionali. Queste tecniche (qui di seguito designate «pianificazione integrata delle risorse») valutano le possibilità di investimenti nei campi dell'approvvigionamento energetico e della riduzione della domanda di energia su pari basi economiche.

>Testo dopo la votazione del PE>

Scopo della presente direttiva è contribuire all'obiettivo comunitario di stabilizzare entro il 2000 l'anidride carbonica ai livelli del 1990 in tutta la Comunità, migliorando al tempo stesso la competitività dell'economia comunitaria, grazie ad una riduzione dell'intensità energetica di almeno l'1,5% l'anno, nonché contribuire a un'ulteriore riduzione delle emissioni dopo l'anno 2000.

Tale risultato, che riguarda l'intera Comunità, viene in parte conseguito attraverso una maggiore efficienza dell'uso finale nei settori dell'elettricità e del gas, sulla base di nuove tecniche di pianificazione più razionali. Queste tecniche (che includono la gestione dal lato della domanda, l'utilizzo della cogenerazione di calore ed elettricità ed eventualmente la pianificazione integrata delle risorse) valutano le possibilità di investimenti nei campi dell'approvvigionamento energetico e della riduzione della domanda di energia su pari basi economiche.

(Emendamento 13)

Articolo 2

>Testo originale>

Gli Stati membri adottano le seguenti iniziative, al fine di promuovere, mediante un complesso di provvedimenti, l'uso della pianificazione integrata delle risorse quale strumento per un approccio più razionale, da parte delle società di distribuzione dell'elettricità e del gas, dell'esigenza di soddisfare la futura domanda di energia:

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri adottano le seguenti iniziative, al fine di promuovere, mediante un complesso di provvedimenti, l'uso accresciuto delle tecniche di pianificazione razionale da parte delle società di distribuzione/fornitura dell'elettricità e del gas, nel quadro dell'esigenza di soddisfare la futura domanda di servizi energetici:

>Testo originale>

a) introdurre procedure in base alle quali le società di distribuzione dell'elettricità e del gas presentano alle autorità competenti, stabilite dagli Stati membri, periodicamente piani integrati concernenti le risorse. Il piano integrato sulle risorse deve valutare tutte le risorse alternative (nonché la gestione dal lato della domanda) su pari basi economiche;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) introdurre procedure in base alle quali le autorità competenti, stabilite dagli Stati membri, in cooperazione con le società di distribuzione/fornitura dell'elettricità e del gas e con le competenti organizzazioni di consumatori pubblicano periodicamente piani che facciano ricorso a tecniche razionali di pianificazione. Tali piani dovranno valutare risorse alternative su pari basi economiche, preventivamente concordate;

>Testo originale>

b) esaminare se le misure economiche di efficienza energetica individuate nel piano integrato sulle risorse sono applicate;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) esaminare se le misure economiche di efficienza energetica individuate nei piani sono applicate;

>Testo originale>

c) riesaminare la legislazione vigente in questa area per garantire l'introduzione di meccanismi che consentano alle società di distribuzione dell'elettricità e del gas di recuperare le spese da programmi di efficienza energetica forniti ai consumatori. Questi meccanismi dovrebbero garantire alle società di distribuzione che attuano programmi di gestione dal lato della domanda che esse non accuseranno perdite nette di reddito;

d) stimolare le società dell'elettricità e del gas a:

>Testo dopo la votazione del PE>

c) riesaminare la legislazione vigente in quest'area per garantire l'introduzione di meccanismi che

i) consentano alle società di distribuzione dell'elettricità e del gas di vendere ai consumatori servizi concernenti il risparmio energetico, obiettivo per il quale occorrera separare progressivamente le attività della catena energetica, cioè la fornitura di combustibili, la fornitura di attrezzature, il finanziamento, la produzione, il trasporto e la distribuzione di elettricità;

ii) non si ripercuotano negativamente sulla competitività dell'elettricità e del gas rispetto ad altre fonti energetiche che esulano dall'ambito della presente direttiva.

Detti meccanismi dovranno fornire alle società di distribuzione/fornitura, od altri enti, un incentivo a servirsi di tecniche di pianificazione razionale efficaci sotto il profilo dei costi, prevedendo lo sganciamento degli utili dal volume delle vendite;

d) adottare disposizioni in base alle quali le società di distribuzione/fornitura dell'elettricità e del gas siano tenute a

>Testo originale>

- organizzare programmi generali di informazione destinati ai consumatori sulle scelte razionali in materia di efficienza energetica;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fornire servizi energetici che consentano agli utenti di soddisfare al costo minimo le loro esigenze di riscaldamento, illuminazione ed elettricità;

- garantire che gli utenti abbiano una chiara indicazione tariffaria delle forniture di energia e di servizi energetici;

- elaborare programmi generali di informazione destinati agli utenti sui servizi razionali in materia di efficienza energetica;

>Testo originale>

- fornire, ove necessario, incentivi ai consumatori per effettuare investimenti di efficienza energetica;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fornire, ove necessario, incentivi agli utenti per effettuare investimenti di efficienza energetica, quali l'isolamento termico degli edifici;

>Testo originale>

- organizzare programmi di gestione dal lato della domanda destinati ai consumatori di energia a basso reddito che spendono per l'energia una percentuale sproporzionata del loro reddito disponibile;

>Testo dopo la votazione del PE>

- elaborare programmi di gestione dal lato della domanda destinati alle fasce di utenza a basso reddito che spendono per l'energia una percentuale sproporzionata del loro reddito disponibile; qualora tali programmi si rivelino di limitato valore economico per le società di distribuzione/fornitura, occorre garantire che i costi sociali non siano sostenuti dai fornitori di servizi, evitando pertanto sovvenzioni incrociate;

>Testo originale>

- investire nell'efficienza energetica aprendo delle filiali che offrano ai consumatori possibilità di finanziamento tramite terzi oppure sostenere le attività di società di finanziamento tramite terzi già esistenti;

>Testo dopo la votazione del PE>

- investire nell'efficienza energetica aprendo delle filiali che offrano agli utenti possibilità di finanziamento tramite terzi oppure sostenere le attività di società di finanziamento tramite terzi già esistenti;

d) bis. favorire la creazione di filiali che offrano ai consumatori meccanismi di finanziamento tramite terzi e sostenere gli sforzi delle società esistenti che praticano questo modo di finanziamento;

>Testo originale>

e) promuovere l'inserimento delle scelte relative alla gestione della domanda nelle procedure di gara per nuove capacità nel settore della distribuzione, ove tali procedure esistano.

>Testo dopo la votazione del PE>

e) prevedere l'obbligo dell'inserimento delle scelte relative alla gestione della domanda e dell'offerta nelle procedure di gara/appalto per nuove capacità nel settore della distribuzione/fornitura, ove tali procedure esistano.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas (COM(95)0369 - C4- 0030/96 - 95/0208(SYN))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0369 - 95/0208(SYN) ((GU C 1 del 4.1.1996, pag. 6.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 S, paragrafo 1 del trattato CE (C4-0030/96),

- giudicando inadeguata la base giuridica proposta dalla Commissione e che occorre fare riferimento agli articoli 189 B e 100 A del trattato CE,

- visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, quest'ultima sulla base giuridica (A4-0268/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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