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Document 51996AP0229

    Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (C4-0220/ 96 - 94/0325(SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

    GU C 261 del 9.9.1996, p. 30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0229

    Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (C4-0220/ 96 - 94/0325(SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

    Gazzetta ufficiale n. C 261 del 09/09/1996 pag. 0030


    A4-0229/96

    Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (C4-0220/96 - 94/0325(SYN))

    (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la posizione comune del Consiglio C4-0220/96 - 94/0325(SYN),

    - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 323 del 4.12.1995, pag. 94.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0590 ((GU C 142 dell'8.6.1995, pag. 7.)),

    - vista la proposta modificata della Commissione COM(96)0075 ((GU C 124 del 23.4.1996, pag. 19.)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

    - visto l'articolo 67 del suo regolamento,

    - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0229/96),

    1. modifica come segue la posizione comune;

    2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

    (Emendamento 10)

    Articolo 2, lettera f)

    >Testo originale>

    f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti

    - di cui detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero

    - la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    f) autoassistenza a terra, situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi.

    (Emendamento 39)

    Articolo 5

    >Testo originale>

    Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per istituire un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o dalle organizzazioni rappresentative degli utenti per ciascun aeroporto contemplato, fermo restando che ogni utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che sia istituito un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o dalle organizzazioni rappresentative degli utenti per ciascun aeroporto contemplato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Ogni utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo. Anche i lavoratori aeroportuali e le organizzazioni dei rappresentanti dei passeggeri che utilizzano l'aeroporto, ove esistano tali organizzazioni, hanno il diritto di far parte del comitato. Le modalità di decisione in seno al comitato possono tener conto del volume di attività dei diversi utenti nell'aeroporto considerato, pur garantendo che tutti gli interessi siano rappresentati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il presidente del comitato è nominato dallo Stato membro ed è autonomo sia nei confronti dell'ente di gestione dell'aeroporto che degli utenti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Il comitato degli utenti assiste l'ente di gestione dell'aeroporto nella selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra e si consulta regolarmente con tale ente al fine di contribuire ad assicurare che i servizi e le strutture aeroportuali siano utilizzati con efficienza.

    (Emendamento 31)

    Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

    >Testo originale>

    a) di limitare il numero di prestatori per ciascuna categoria di servizi di assistenza non elencata all'articolo 6, paragrafo 2; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) di limitare il numero di prestatori per una o più delle categorie di servizi di assistenza non elencate all'articolo 6, paragrafo 2, in tutto l'aeroporto o in una parte di esso; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

    (Emendamento 12)

    Articolo 9, paragrafo 6 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6 bis. I termini precitati e il disposto del paragrafo 2, lettera b), non si applicano qualora l'ente di gestione dell'aeroporto possa dimostrare che le misure di ampliamento o modifica dell'aeroporto eventualmente necessarie risultano inattuabili per motivi pertinenti, obiettivi e trasparenti.

    (Emendamento 13)

    Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1 bis. L'attuazione della presente direttiva non pregiudica le decisioni in materia di selezione vigenti fino alla scadenza dei contratti, a condizione che nell'aeroporto esista un congruo livello di concorrenza conformemente alle disposizioni della direttiva e che la data di scadenza dei contratti sia ragionevolmente ravvicinata. La disposizione precitata si applica in particolare ai contratti conclusi anteriormente al 13 dicembre 1994. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali contratti. Alla loro scadenza, la selezione avviene conformemente al presente articolo.

    (Emendamento 3)

    Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. Qualora il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra sia limitato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), la compagnia aerea che detiene oltre il 25% del traffico aeroportuale o, nel caso degli scali insulari, oltre il 25% del regolare traffico aeroportuale, è autorizzata sia ad accedere al mercato di detto aeroporto sia a continuare a offrire servizi di assistenza a terra a terzi in questo aeroporto, senza dover sottostare alla procedura di selezione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

    (Emendamento 33)

    Articolo 14, paragrafo 1, primo e secondo comma

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione di tale aeroporto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri subordinano l'attività di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione di tale aeroporto.

    >Testo originale>

    I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e alla legislazione sociale pertinente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi a un'organizzazione adeguata, a una sana situazione economica e finanziaria, a una copertura assicurativa sufficiente, ad adeguate qualifiche del prestatore di servizi di assistenza a terra, alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e al rispetto della legislazione sociale pertinente.

    (Emendamento 35)

    Articolo 18

    >Testo originale>

    Protezione sociale e dell'ambiente

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Protezione sociale

    >Testo originale>

    Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano assolutamente diritti e doveri degli Stati membri a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, fra l'altro per quanto riguarda gli standard di sicurezza, la competenza tecnica, la formazione professionale e le qualifiche nonché il diritto ad aderire a un sindacato e a essere rappresentati dallo stesso.

    (Emendamento 36)

    Articolo 22, secondo comma

    >Testo originale>

    Tale relazione, corredata di proposte di revisione della direttiva, è redatta entro due anni dalle date di cui all'articolo 1.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tale relazione è redatta non oltre il 31 dicembre 1999 e comprende una dettagliata descrizione delle norme in materia di sicurezza generale e di gestione in vigore negli aeroporti nonché delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri relative al riconoscimento di idoneità delle attività di assistenza a terra, alla formazione e alle norme di carattere sociale concernenti i dipendenti di tali imprese. La relazione è corredata da proposte di revisione della direttiva, compresa l'esigenza di norme comunitarie in tali settori, fermo restando il principio di sussidiarietà.

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