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Document 51996AP0227

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione del Consiglio su un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate (COM(95)0696 C4-0082/96 95/0353(SYN))

    GU C 20 del 20.1.1997, p. 386 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0227

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione del Consiglio su un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate (COM(95)0696 C4-0082/96 95/0353(SYN))

    Gazzetta ufficiale n. C 020 del 20/01/1997 pag. 0386


    A4-0227/96

    Progetto di raccomandazione del Consiglio su un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate (COM(95)0696 - C4-0082/96 - 95/0353(SYN))

    Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Considerando sesto bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la CEMT costituisce un contesto più ampio dell'Unione europea nel cui ambito sono già state avviate azioni positive per incoraggiare la messa a disposizione e il riconoscimento reciproco di distintivi per parcheggi riservati alle persone handicappate (raccomandazione CEMT del dicembre 1977); considerando che la relazione sui progressi compiuti rispetto a tale raccomandazione e molte altre reazioni risultano favorevoli all'ulteriore promozione e riconoscimento reciproco di distintivi per parcheggi nazionali destinati alle persone con mobilità ridotta;

    (Emendamento 2)

    Considerando sesto ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che ai titolari dei distintivi deve essere fornita una piena informazione in merito alle strutture disponibili negli Stati membri;

    (Emendamento 3)

    Raccomandazione 1

    >Testo originale>

    1. di elaborare il distintivo nazionale per i parcheggi riservati alle persone handicappate in conformità con le disposizioni nazionali rispettive secondo il modello comunitario uniforme descritto in allegato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. di elaborare il distintivo comunitario per i parcheggi riservati alle persone handicappate in conformità con le disposizioni nazionali rispettive secondo il modello comunitario uniforme descritto in allegato affinché sia usato parallelamente a quelli nazionali o regionali esistenti;

    (Emendamento 4)

    Raccomandazione 2

    >Testo originale>

    2. di riconoscere reciprocamente i distintivi per i parcheggi riservati alle persone handicappate elaborati in conformità con il modello comunitario uniforme da ciascuno Stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali distintivi possa godere dei vantaggi di sosta derivanti dal possesso del distintivo e concessi dallo Stato membro in cui si trova;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. di riconoscere reciprocamente i distintivi comunitari per i parcheggi riservati alle persone handicappate elaborati in conformità con il modello uniforme da ciascuno Stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali distintivi possa godere dei vantaggi di sosta derivanti dal possesso del distintivo e concessi dallo Stato membro in cui si trova;

    (Emendamento 5)

    Raccomandazione 3

    >Testo originale>

    3. di riservare la concessione del distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate ai soli soggetti con ridotte capacità motorie;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. di riservare la concessione del distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate ai soli soggetti che ottengono legittimamente un tale distintivo nel loro Stato;

    (Emendamento 6)

    Raccomandazione 3 bis (nuova)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. di abbinare il rilascio di un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate al rilascio di una rassegna relativa alle normative nazionali in merito alle agevolazioni di parcheggio degli Stati membri dell'Unione;

    (Emendamento 7)

    Raccomanndazione 4

    >Testo originale>

    4. di adottare le disposizioni necessarie affinché la messa a punto dei distintivi per i parcheggi riservati alle persone handicappate secondo il modello comunitario uniforme, nonché il loro reciproco riconoscimento, avvengano più tardi entro il 1° gennaio del 1998;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. di adottare le disposizioni necessarie affinché la messa a punto del distintivo comunitario per i parcheggi riservati alle persone handicappate secondo il modello uniforme, nonché il loro reciproco riconoscimento, avvengano più tardi entro il 1° gennaio del 1998;

    (Emendamento 8)

    Allegato

    Parte D, secondo comma, quinto trattino

    >Testo originale>

    - facoltativo: la targa del veicolo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    soppresso

    (Emendamento 9)

    Allegato

    Parte D, quarto comma, punti da 3 a 5

    >Testo originale>

    3. la data di nascita,

    4. l'indirizzo,

    5. la firma del titolare.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. soppresso

    4. soppresso

    5. la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato.

    5 bis. la fotografia del titolare.

    (Emendamento 10)

    Allegato

    Parte D, quinto comma, punto 2

    >Testo originale>

    2. La scritta:

    «In caso di utilizzazione, il presente distintivo deve essere situato nella parte interna del parabrezza ovvero, in mancanza di parabrezza, nella parte anteriore del veicolo in modo tale che la parte anteriore del distintivo sia completamente visibile».

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. La scritta:

    «In caso di utilizzazione, il presente distintivo deve essere esibito nella parte anteriore del veicolo in modo tale che solo la sua parte anteriore sia chiaramente visibile per i controlli".

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di raccomandazione del Consiglio su un distintivo per i parcheggi riservati alle persone handicappate (COM(95)0696 - C4-0082/96 - 95/0353(SYN))

    (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0696 - 95/0353(SYN),

    - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 75, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE (C4-0082/96),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4- 0227/96),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

    2. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE le modifiche approvate dal Parlamento;

    3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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