Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AP0148

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (COM(95)0486 - C4-0152/96 - 95/ 0263(CNS)) (Procedura di consultazione)

    GU C 198 del 8.7.1996, p. 248 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0148

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (COM(95)0486 - C4-0152/96 - 95/ 0263(CNS)) (Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 198 del 08/07/1996 pag. 0248


    A4-0148/96

    Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (COM(95)0486 - C4-0152/96 - 95/0263(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Titolo

    >Testo originale>

    Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale volto a garantire e promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione

    (Emendamento 2)

    Primo visto

    >Testo originale>

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 128, paragrafi 1 e 2, e 130, paragrafo 3,

    (Emendamento 3)

    Visto primo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    viste la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza (1) e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d'Europa, firmata il 5 novembre 1992,

    - -------------

    (1) GU C 68 del 14.3.1983, pag. 103

    (Emendamento 4)

    Visto primo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    vista la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1990 sulla situazione delle lingue nella Comunità europea e sulla situazione della lingua catalana (1),

    - -------------

    (1) GU C 19 del 28.1.1991, pag. 42.

    (Emendamento 5)

    Visto primo quater (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    vista la risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 1996 sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza intergovernativa (1) e in particolare i paragrafi 4.13. e 4.14.,

    - ------------

    (1) GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77.

    (Emendamento 6)

    Quarto visto

    >Testo originale>

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    (Emendamento 7)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il mantenimento e la promozione della diversità linguistica europea rientrano nella conservazione e nella salvaguardia del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 128 del trattato;

    (Emendamento 8)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando bis

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, nella società dell'informazione, gli aspetti culturali e sociali rivestono altrettanta importanza degli interessi economici;

    (Emendamento 9)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando ter

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che occorre vegliare a che lo sviluppo della società dell'informazione non crei una nuova discriminazione fra coloro che possono accedervi e coloro che, per motivi di ordine sociale, educativo, linguistico e persino geografico, ne rimangono esclusi;

    (Emendamento 10)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando quater

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, per assicurare ai cittadini un accesso democratico all'informazione, è essenziale che quest'ultima sia disponibile nella loro lingua europea autoctona;

    (Emendamento 11)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando quinquies

    >Testo dopo la votazione del PE>

    sottolineando che le lingue eventualmente escluse dalla società dell'informazione sarebbero condannate a un processo più o meno rapido di marginalizzazione, con le drammatiche conseguenze che ne deriverebbero sul piano culturale;

    (Emendamento 12)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando sexies

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la società dell'informazione può diventare, anziché il vettore di un modello culturale duale e riduttivo, un eccezionale strumento di valorizzazione della ricchezza e della diversità culturale e linguistica della Comunità, purché tutte le lingue europee vi trovino la loro giusta collocazione;

    (Emendamento 13)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando septies

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il Consiglio europeo, nella riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e che, analogamente al Vertice dei ministri del G 7 svoltosi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995, il Consiglio europeo riunito a Cannes il 26 e 27 giugno 1995 ha ricordato l'importanza per la Comunità della sua diversità linguistica;

    (Emendamento 14)

    Primo considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria della lingua nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei;

    (Emendamento 15)

    Secondo considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'industria deve elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche, al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e di restare concorrenziale sui mercati esterni;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che tutti gli operatori interessati devono elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche, al fine di beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e di restare concorrenziali sui mercati esterni;

    (Emendamento 16)

    Quarto considerando

    >Testo originale>

    considerando che il Consiglio europeo, nella riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione e, nella riunione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha ricordato l'importanza per la Comunità della sua diversità linguistica;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    soppresso

    (Emendamento 17)

    Quinto considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe favorire l'accesso dei cittadini all'informazione e offrire l'opportunità di mettere in valore la ricchezza e la diversità culturali e linguistiche della Comunità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    soppresso

    (Emendamento 18)

    Considerando quinto bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che talune lingue non ufficiali dell'Unione, che hanno uno statuto riconosciuto a livello regionale, sono utilizzate come strumenti di comunicazione sia per la trasmissione di informazioni tecniche sia per l'insegnamento e le attività culturali;

    (Emendamento 19)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti moderni di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è giustificata un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala stimolando le cooperazioni appropriate tra i soggetti interessati delle diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la Comunità ha una competenza propria in materia di salvaguardia del suo patrimonio linguistico; che, di conseguenza, la promozione dello sviluppo degli strumenti moderni di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è giustificata un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala stimolando le cooperazioni appropriate tra i soggetti interessati delle diverse zone linguistiche, nella misura in cui essa è suscettibile di creare un valore aggiunto per la Comunità e favorire la coesione economica e sociale dell'Unione;

    (Emendamento 20)

    Considerando sesto bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è necessario proteggere e sostenere le lingue minoritarie e assicurare la loro sopravvivenza nella società multilingue dell'informazione;

    (Emendamento 21)

    Settimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è nell'interesse della Comunità sostenere gli sforzi miranti a realizzare un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche comuni necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e per far progredire le attività di ricerca e sviluppo;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando peraltro che è dovere ma anche interesse della Comunità sostenere gli sforzi miranti a realizzare un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche comuni necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e per far progredire le attività di ricerca e sviluppo;

    (Emendamento 22)

    Ottavo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è inoltre opportuno che la Comunità mobiliti le industrie del settore linguistico (vedi Allegato I) e contribuisca alla creazione di un ambiente favorevole al loro rafforzamento;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le azioni intraprese a titolo delle linee d'azione 1 e 2 del presente programma dovranno contribuire alla creazione di un ambiente favorevole al rafforzamento delle industrie del settore linguistico;

    (Emendamento 23)

    Considerando ottavo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il settore privato in questo campo consiste principalmente di PMI, che si dibattono in considerevoli difficoltà nell'affrontare mercati linguistici diversi e devono pertanto essere sostenute, in particolare in considerazione del loro ruolo quale fonte di occupazione;

    (Emendamento 24)

    Decimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti utilizzando pienamente le disposizioni del presente programma e del programma comunitario IDA relativo allo scambio di informazioni tra le amministrazioni;

    (Emendamento 25)

    Considerando decimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'utilizzazione dei Fondi strutturali potrebbe essere prevista da parte degli Stati membri per sostenere la salvaguardia e lo sviluppo del loro patrimonio linguistico;

    (Emendamento 26)

    Undicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra le azioni da condurre in applicazione del presente programma e le iniziative avviate nell'ambito di altri programmi comunitari che contribuiscono alla realizzazione di una società dell'informazione multilingue;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è opportuno assicurare un coordinamento stretto e strutturato tra le azioni da condurre in applicazione del presente programma e tutte le iniziative comunitarie avviate nell'ambito di altri programmi che contribuiscono alla realizzazione di una società dell'informazione multilingue;

    (Emendamento 27)

    Considerando undicesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il diritto di accedere all'informazione nella propria lingua deve essere accompagnato dalla possibilità di apprendere diverse lingue; che il presente programma, contribuendo alla salvaguardia della pluralità linguistica della Comunità, dovrà pertanto essere completato con un'azione incisiva attuata a monte, nell'ambito dello sviluppo dell'apprendimento delle lingue comunitarie nella scuola;

    (Emendamento 28)

    Dodicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci nel rispetto delle politiche generali comunitarie relative a dette organizzazioni,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di enti giuridici di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci nel rispetto delle politiche generali comunitarie relative a dette organizzazioni e che, qualora tale partecipazione comporti incidenze finanziarie, queste ultime si iscrivono nel bilancio comunitario,

    (Emendamento 29)

    Considerando dodicesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che nell'ambito del presente programma si possono prevedere azioni pilota orientate sulle lingue regionali e minoritarie della Comunità;

    (Emendamento 30)

    Considerando dodicesimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il presente programma deve essere sottoposto ad una valutazione intermedia e ad una valutazione finale, di cui saranno incaricati degli esperti indipendenti; che in tali relazioni di valutazione figurerà altresì un'analisi dettagliata della presenza effettiva delle lingue della Comunità nelle principali reti informatiche utilizzate nella Comunità;

    (Emendamento 31)

    Articolo 1

    >Testo originale>

    Un programma comunitario mirante a:

    a) favorire l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue e lo sviluppo dei servizi multilingui,

    b) stimolare il rafforzamento delle industrie nel settore della lingua,

    c) promuovere lo sviluppo dei servizi multilingui,

    d) promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione,

    è adottato per il periodo compreso tra la data di decorrenza d'efficacia della presente decisione e il 31 dicembre 1998.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Un programma comunitario mirante a promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione:

    a) che favorisca l'impiego delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra le lingue,

    b) che stimoli il rafforzamento delle industrie nel settore della lingua,

    c) che favorisca e promuova lo sviluppo dei servizi multilingui,

    d) che interessi le lingue che sono ufficiali in una parte del territorio di determinati Stati membri,

    è adottato per il periodo compreso tra la data di decorrenza d'efficacia della presente decisione e il 31 dicembre 1998.

    (Emendamento 32)

    Articolo 2, primo comma, lettera c)

    >Testo originale>

    c) promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico della Comunità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nei settori pubblici della Comunità e degli Stati membri.

    (Emendamento 33)

    Articolo 3, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti per ogni esercizio, con riserva della disponibilità delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. L'importo di riferimento per la durata totale del programma è pari a 20.000.000 ECU, di cui 5.000.000 ECU subordinati alla revisione delle prospettive finanziarie.

    Tale importo non pregiudica i poteri dell'autorità di bilancio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Quest'ultima fissa gli stanziamenti per ogni esercizio, con riserva di esecuzione degli esercizi anteriori e della disponibilità delle risorse nel contesto delle prospettive finanziarie.

    (Emendamento 34)

    Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2 bis. Le incidenze finanziarie derivanti dalla partecipazione di istituti internazionali e di entità giuridiche di paesi terzi citate all'articolo 5, lettera f) sono iscritte nel bilancio comunitario.

    (Emendamento 35)

    Articolo 4, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma e del suo coordinamento con altri programmi ed azioni comunitarie in corso.

    (Emendamento 36)

    Articolo 4, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo costituito da un rappresentante per Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le riunioni del comitato sono in principio pubbliche, salvo decisione speciale in senso contrario debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni, pubblica i processi verbali di queste ultime e istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il comitato riferisce su base regolare alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione del Parlamento europeo su tutti i suoi lavori e sulle sue attività. I verbali di tutte le sue riunioni vengono messi prontamente a disposizione di tutti i membri del Parlamento europeo.

    (Emendamento 37)

    Articolo 5, lettera c)

    >Testo originale>

    c) la scelta delle azioni proposte per un finanziamento comunitario e l'importo stimato di tale finanziamento per ogni azione, qualora esso sia pari o superiore a 0,5 milioni di ECU,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) la scelta delle azioni proposte per un finanziamento comunitario e l'importo stimato di tale finanziamento per ogni azione, qualora esso sia pari o superiore a 1.000.000 ECU,

    (Emendamento 38)

    Articolo 6

    >Testo originale>

    Una volta completato il programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Entro il 1° marzo 1998 e una volta completato il programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti nell'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 2, accompagnata dalla valutazione esterna degli esperti indipendenti sulla quale sarà basata.

    (Emendamento 39)

    Allegato I, punto 1, primo comma

    >Testo originale>

    Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche di ampiezza e complessità diverse. L'utilizzazione di tali risorse è attualmente ostacolata dal loro carattere essenzialmente monolingue, con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, sono spesso di difficile localizzazione. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di strutturazione di un'infrastruttura europea delle risorse linguistiche multilingui.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche di ampiezza e complessità diverse. L'utilizzazione di tali risorse è attualmente ostacolata dal loro carattere essenzialmente monolingue, con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano il riutilizzo. Inoltre, sono spesso di difficile localizzazione. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere gli sforzi di strutturazione di un'infrastruttura europea delle risorse linguistiche multilingue. La maggior parte delle imprese che operano in questo settore sono PMI, le quali sono spesso innovative ed efficienti, ma i cui mezzi finanziari sono insufficienti in vista del livello degli investimenti richiesti.

    (Emendamento 40)

    Allegato I, punto 1, secondo comma (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tale sostegno riguarderà in particolare la valorizzazione, sul mercato mondiale delle tecnologie dell'informazione, delle conoscenze linguistiche degli operatori comunitari.

    (Emendamento 41)

    Allegato I, punto 1.1, trattino terzo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - l'istituzione, la promozione e la salvaguardia di standard elevati e di un'alta qualità per quanto riguarda le risorse linguistiche disponibili nella Comunità.

    (Emendamento 42)

    Allegato I, punto 1.1., secondo comma (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione vigilerà affinché l'ELRA le riferisca regolarmente sullo sviluppo delle attività di cui incoraggia l'avvio.

    (Emendamento 43)

    Allegato I, punto 1.2, comma secondo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, studierà la possibilità di sostenere lo sviluppo di basi di dati per lingue con limitato potenziale economico.

    (Emendamento 44)

    Allegato I, punto 1.3., secondo comma (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le norme saranno quelle ufficialmente riconosciute negli Stati membri.

    (Emendamento 46)

    Allegato I, punto 2.2 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2.2. bis. Verrà compiuto uno sforzo particolare per introdurre progetti a costi ripartiti in zone bilingui, in particolare dove viene parlata una lingua non molto diffusa.

    (Emendamento 47)

    Allegato I, punto 2.3

    >Testo originale>

    2. 3 La Commissione cercherà anche di promuovere l'utilizzazione degli strumenti linguistici e dei mezzi di comunicazione che permettono di rafforzare l'efficacia e i risultati dell'industria europea della traduzione e di renderla competitiva sul piano mondiale. Essenzialmente costituita da piccolissime imprese e da traduttori indipendenti, l'industria della traduzione è frammentata e non dispone attualmente di un alto livello di visibilità. D'intesa con gli operatori interessati, la Commissione esaminerà le misure da adottare per stimolare l'ammodernamento di tale professione e accelerarne la messa in rete, al fine di aumentarne l'efficacia e ravvicinarla agli utenti potenziali.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. 3 La Commissione cercherà anche di promuovere l'utilizzazione degli strumenti linguistici e dei mezzi di comunicazione che permettono di rafforzare l'efficacia e i risultati dell'industria europea della traduzione e di renderla competitiva sul piano mondiale. Essenzialmente costituita da piccolissime imprese e da traduttori indipendenti, l'industria della traduzione è frammentata e non dispone attualmente di un alto livello di visibilità. D'intesa con gli operatori interessati, fra cui le scuole di traduzione, la Commissione esaminerà le misure da adottare per stimolare l'ammodernamento di tale professione e accelerarne la messa in rete, al fine di aumentarne l'efficacia e ravvicinarla agli utenti potenziali.

    (Emendamento 49)

    Allegato I, punto 3.2 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. 2 bis. Prima del completamento del programma sarà assicurata l'interoperabilità delle reti informatiche delle istituzioni comunitarie. A tal fine sarà creato un gruppo di lavoro interistituzionale.

    (Emendamento 50)

    Allegato I, punto 3.2 ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. 2 ter. Potranno essere intraprese azioni pilota orientate sulle lingue regionali e minoritarie della Comunità.

    (Emendamento 51)

    Allegato I, punto 3.3

    >Testo originale>

    3.3. Verrà compiuto uno sforzo particolare per portare gli strumenti linguistici riguardanti le nuove lingue ufficiali della Comunità allo stesso livello di quelli già esistenti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3.3. Verrà compiuto uno sforzo particolare per portare gli strumenti linguistici riguardanti le nuove lingue ufficiali della Comunità e le lingue regionali meno utilizzate allo stesso livello di quelli già esistenti.

    (Emendamento 52)

    Allegato I, punto 4 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4 bis. Sinergie

    Adoperandosi per evitare doppioni, si cercherà di realizzare sinergie tra il presente programma e gli altri programmi concernenti la società dell'informazione, in particolare con il quarto programma-quadro di ricerca e sviluppo, il programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato, con l'IDA (Interconnessione dei dati tra Amministrazioni) e il programma ARIANE.

    (Emendamento 53)

    Allegato II, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi in esclusività per le istituzioni dell'Unione europea, per i quali il tasso può essere del 100%. Il finanziamento comunitario non supererà normalmente il 50% dei costi dei progetti, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università e le altre istituzioni che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsate sulla base di una presa in carico pari al 100% dei costi aggiuntivi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Le linee d'azione del programma sono attuate, in linea di principio, mediante progetti a costi ripartiti. Il finanziamento comunitario non supererà il 50% dei costi dei progetti, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università, altre istituzioni e centri di ricerca senza scopi lucrativi che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsati sulla base di una presa in carico pari al 100% dei costi aggiuntivi.

    (Emendamento 54)

    Allegato II, paragrafo 5

    >Testo originale>

    5. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee potrà assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, segnatamente mediante «reti di concertazione», lo sviluppo di risorse linguistiche multilingue. La partecipazione della Comunità potrà coprire fino al 100% dei costi della concertazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e alla promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo potranno assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, segnatamente mediante «reti di concertazione», lo sviluppo di risorse linguistiche multilingue. La partecipazione della Comunità potrà coprire fino al 100% dei costi della concertazione.

    (Emendamento 55)

    Allegato II, paragrafo 6

    >Testo originale>

    6. I progetti interamente finanziati dalla Commissione nel quadro dei contratti di studio e di servizio saranno attuati mediante inviti alla presentazione di offerte, conformemente ai regolamenti finanziari della Commissione. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e dalla diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. I progetti interamente finanziati dal bilancio comunitario nel quadro dei contratti di studio saranno attuati mediante inviti della Commissione alla presentazione di offerte, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e del regolamento recante modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario in vigore. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e dalla diffusione del programma di lavoro e dei progetti scelti alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.

    (Emendamento 56)

    Allegato II, paragrafo 7

    >Testo originale>

    7. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprenderà anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici a ogni linea d'azione. Tali attività comprenderanno corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali, assistenza agli osservatori nazionali della lingua e un sostegno specifico allo sviluppo degli strumenti e delle risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    7. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprenderà anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici a ogni linea d'azione. Tali attività comprenderanno corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni europee e organizzazioni internazionali, assistenza agli osservatori nazionali della lingua riconosciuti dalle autorità pubbliche e un sostegno specifico allo sviluppo degli strumenti e delle risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno.

    (Emendamento 59)

    Allegato II, paragrafo 7 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    7 bis. Tutte le attività che ricevono sostegno finanziario devono, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile, recare l'emblema dell'Unione europea e menzionare il finanziamento dell'Unione.

    (Emendamento 58)

    ALLEGATO II bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    II bis

    PREVISIONI DI FINANZIAMENTO

    DEL PROGRAMMA PER LINEA D'AZIONE

    Il finanziamento delle diverse azioni sarà il seguente (cifre indicative):

    >TABLE>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - -------

    (1) Di cui 5.000.000 subordinati alla revisione delle prospettive finanziare.

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (COM(95)0486 - C4-0152/96 - 95/0263(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio ((COM(95)0486 - 95/0263(CNS)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 130, paragrafo 3 del trattato CE (C4-0152/96),

    - visto che la base giuridica proposta è insufficiente e che occorre completarla facendo riferimento anche all'articolo 128, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla base giuridica proposta,

    - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0148/96),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

    Top