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Document 51996AP0041

    Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/ 0247(CNS)) (Procedura di consultazione)

    GU C 96 del 30.3.1996, p. 240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

    51996AP0041

    Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/ 0247(CNS)) (Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 096 del 01/04/1996 pag. 0240


    A4-0041/96

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/0247(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 181)

    Considerando terzo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando l'importanza che riveste questo settore nell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il suo contributo economico alla produzione agricola finale, l'elevato numero di aziende agricole e i posti di lavoro da esse creati nonché il ruolo che esse svolgono contro l'esodo rurale, conservando un tessuto sociale ed economico;

    (Emendamento 1)

    Prima del primo considerando, nuovo considerando

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il nuovo quadro costituito dalla riforma della PAC e dalla conclusione dell'Uruguay Round impone un adeguamento urgente delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) non ancora riformate, al fine di consentire ai produttori di adeguarsi rapidamente alla nuova situazione, conservando contemporaneamente i loro redditi, nonché di evitare discriminazioni non previste tra le varie produzioni agricole dell'Unione europea,

    (Emendamenti 2 e 193)

    Quarto considerando

    >Testo originale>

    considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assumere quali norme per l'organizzazione comune dei mercati quelle stabilite dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con riguardo ai prodotti di cui tale organizzazione si è occupata; che è necessario precisare a quali condizioni le norme internazionali possono essere adattate alle specifiche esigenze della Comunità;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che per esigenze di semplificazione è opportuno assumere quali norme per l'organizzazione comune dei mercati quelle stabilite dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, con riguardo ai prodotti di cui tale organizzazione si è occupata; che è necessario precisare a quali condizioni le norme internazionali possono essere adattate alle specifiche esigenze della Comunità, tenendo conto delle diverse dimensioni di particolari varietà regionali; che la Commissione applicherà a tal fine nel prossimo futuro norme di qualità che soddisfino nella maggior misura possibile le richieste attuali dei consumatori, tra l'altro fornendo maggiori informazioni circa i modi di produzione e le norme ambientali;

    (Emendamento 3)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che nella produzione e nell'immissione in commercio degli ortofrutticoli si deve tener conto delle preoccupazioni in materia ambientale, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dalla produzione, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che nella produzione e nell'immissione in commercio degli ortofrutticoli, così come degli altri prodotti agricoli, si deve tener conto delle preoccupazioni in materia ambientale, a livello sia delle pratiche colturali che della gestione dei materiali usati e dell'eliminazione dei prodotti ritirati dalla produzione, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio;

    (Emendamento 194)

    Settimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il cennato raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'astensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il cennato raggruppamento dell'offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'astensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; che la cooperazione dei produttori varia in misura significativa nei singoli Stati membri; che i criteri principali per le organizzazioni dei produttori dovrebbero essere l'efficienza commerciale, l'attuazione di adeguate pratiche di mercato e il controllo da parte dei produttori;

    (Emendamento 4)

    Considerando settimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che i piccoli produttori dovrebbero essere incoraggiati a costituirsi in cooperative per migliorare la loro efficienza e competitività nei settori dell'imballaggio, del marketing e della distribuzione per ottenere il riconoscimento di organizzazione di produttori;

    (Emendamento 154)

    Considerando settimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il settore ortofrutticolo impiega il numero di gran lunga più elevato di lavoratori per ettaro ed è il settore che maggiormente lega l'uomo alla terra,

    (Emendamento 155)

    Considerando settimo quater (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che in questo settore è il piccolo produttore che predomina, essendo la superficie media per azienda di 4 ettari nell'orticoltura e di 7 ettari nella frutticoltura e che allo stesso tempo si tratta del settore meno protetto dalla preferenza comunitaria,

    (Emendamento 156)

    Considerando settimo quinquies (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando tuttavia che la PAC non ha soltanto una funzione di sostegno alla produzione, ma che essa deve ormai acquisire un carattere più equo privilegiando le sue altre funzioni finora trascurate, cioè, la sua funzione sociale, ambientale e di assetto del territorio,

    (Emendamento 182)

    Decimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che per responsabilizzare le organizzazioni di produttori, in particolare per quanto attiene alle decisioni finanziarie, e per orientare verso prospettive durevoli l'assegnazione di risorse pubbliche a esse destinate, occorre stabilire le condizioni alle quali dette risorse possono venire utilizzate; che il cofinanziamento di fondi d'esercizio attuato dalle organizzazioni di produttori sembra una soluzione adeguata;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, affinché i ritiri mantengano il proprio carattere di intervento congiunturale, è opportuno limitarne l'applicazione a una percentuale della produzione annualmente commercializzata e che, per orientare verso prospettive durevoli l'assegnazione di risorse pubbliche a esse destinate, occorre stabilire le condizioni alle quali dette risorse possono venire utilizzate;

    (Emendamento 5)

    Considerando decimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che non è opportuno introdurre il cofinanziamento nella gestione del mercato, da parte sia dei produttori sia degli Stati membri, in quanto viene disatteso il principio di solidarietà finanziaria applicato ad altri settori già riformati e si opera una discriminazione fra il trattamento applicabile alle varie produzioni e tra i vari Stati membri, secondo la rispettiva capacità economica;

    (Emendamento 6)

    Considerando decimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che nel dare un nuovo orientamento delle norme di base dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli si deve tener conto dell'impegno assunto dal Consiglio Jumbo del settembre 1993 di rispettare, in tutti i settori, i principi di solidarietà finanziaria e di preferenza comunitaria, come definiti nel 1992 in occasione dell'adozione degli orientamenti per la riforma della PAC, nonché degli impegni assunti nell'ambito dell'OMC.

    (Emendamento 7)

    Considerando decimo quater (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che nei settori nei quali la riforma deve ancora prodursi occorre applicare i principi di base della PAC (preferenza comunitaria, solidarietà finanziaria e unità del mercato) e che nel Consiglio «Jumbo» del settembre 1993 la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a rispettare per i settori in cui la riforma deve ancora prodursi l'applicazione dei principi agricoli e finanziari che hanno ispirato finora la riforma della PAC, onde garantire il reddito agricolo dei suoi produttori; che a tali principi dovrà pertanto ispirarsi la riforma dell'OCM degli ortofrutticoli;

    (Emendamento 8)

    Considerando decimo quinquies (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che si dovrebbe garantire un'equa ripartizione dell'aumento delle spese nei vari settori oggetto della riforma della PAC giacché in ciascuno di essi l'impatto delle conclusioni dell'Uruguay Round richiede sforzi supplementari per migliorare la competitività e far fronte alla riduzione della preferenza comunitaria; che in tal senso, al fine di garantire i redditi dei produttori, negli ultimi anni si sono avuti considerevoli incrementi delle spese di settori quali i cereali, i bovini o i prodotti lattieri e che nel settore degli ortofrutticoli risponde quindi a criteri di equità l'esistenza di stanziamenti sufficienti per adottare le necessarie decisioni menzionate nel presente regolamento che consentano la sopravvivenza delle aziende e garantiscano un livello minimo di reddito ai produttori;

    (Emendamento 9)

    Considerando decimo sexies (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando opportuno che, nelle regioni in cui risulti necessario per ragioni concrete di natura sociale, ambientale, economica, commerciale o occupazionale, e in caso di funzionamento carente o di scarsa trasparenza delle OP che operano nella zona, la Commissione possa autorizzare le autorità regionali, in cooperazione con le organizzazioni di produttori, a concedere, in caso di necessità urgente e sulla base di programmi specifici, aiuti diretti ai produttori di determinati prodotti; considerando altresì che detti aiuti, finanziati dal FEAOG e gestiti dalle organizzazioni di produttori, non dovranno in nessun caso alterare i principi della libera concorrenza,

    (Emendamento 10)

    Quattordicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve, da un lato, essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione e, dall'altro, limitarsi ad un'indennità comunitaria ridotta, salva la possibilità di impiegare, per il medesimo fine, fondi d'esercizio; che un'esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto, di un'indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l'insieme dei prodotti sono necessarie alcune differenziazioni;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che per stabilizzare i corsi è necessario intervenire sul mercato, in particolare non ponendo in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione; che un'esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto e le sue varietà, di un'indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l'insieme dei prodotti sono necessarie alcune differenziazioni;

    (Emendamento 11)

    Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando l'esigenza di evitare i problemi ambientali che possono verificarsi in seguito all'abbandono di raccolti nei campi, la riduzione dell'indennità comunitaria di ritiro alla fine del periodo transitorio non potrà eccedere un determinato livello che permetta comunque di coprire le spese di raccolta e trasporto; che per rispettare tali criteri nel caso dei pomodori e dei satsuma l'indennità sarà uguale al prezzo di ritiro più alto;

    (Emendamento 12)

    Considerando quattordicesimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che occorre evitare il più possibile che i prodotti non raccolti vengano abbandonati nelle terre; che, in particolare nel caso delle mele, ciò può essere evitato offrendo il prodotto oggetto di intervento per la seconda volta all'industria di trasformazione a un prezzo più basso, con l'assegnazione di un premio FEAOG onde stimolare la trasformazione del prodotto oggetto di intervento;

    (Emendamento 14)

    Considerando sedicesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la prevista riduzione dei ritiri e il loro finanziamento da parte della Comunità rendono necessaria un'adeguata protezione esterna onde evitare il dumping sociale ed ecologico e salvaguardare i redditi dei produttori;

    (Emendamento 15)

    Considerando diciassettesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che occorre mantenere il principio della preferenza comunitaria, tenuto conto degli accordi conclusi nel quadro dell'OMC, e che pertanto è necessario procedere con la massima cautela alla formalizzazione di nuovi accordi commerciali bilaterali o all'assegnazione di tariffe preferenziali, soprattutto quando si tratti di prodotti sensibili; considerando che in futuro sarebbe giusto associare obbligatoriamente tali assegnazioni a misure specifiche per il settore in questione, come ad esempio l'istituzione di fondi di promozione;

    (Emendamento 16)

    Considerando diciassettesimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la conclusione dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di altri accordi preferenziali con paesi terzi va a detrimento della preferenza comunitaria e del reddito degli agricoltori, creando difficoltà sui mercati; che occorre compensare tale perdita di reddito;

    (Emendamento 17)

    Considerando ventiduesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli dovrebbe assicurare una copiosa fornitura di frutta e verdura di buona qualità ai consumatori europei, a prezzi accessibili alle famiglie a basso reddito, data l'importanza che frutta e verdura fresche rivestono in una dieta sana;

    (Emendamento 18)

    Articolo 2, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. I prodotti destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base a un sistema di norme.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. I prodotti destinati a essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base a un sistema di norme. I prodotti avviati verso gli impianti di trasformazione non sottostanno all'obbligo di rispettare tali norme.

    Tuttavia, per i prodotti destinati alla trasformazione possono essere fissati criteri minimi di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 19)

    Articolo 2, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Le norme CEE/ONU per gli ortofrutticoli freschi raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui all'allegato I. Fino al momento di tale adozione si applicano le norme definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Le norme ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui all'allegato I restano quelle definite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Tali norme sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    Qualora le norme CEE/ONU raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa dell'ONU corrispondano ovvero siano adattate alle norme (modificate) definite conformemente dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, tali norme internazionali adottate ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui all'allegato I sono applicate secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 20)

    Articolo 2, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Le deroghe alle norme adottate in applicazione del paragrafo 1, necessarie per rispondere a esigenze specifiche dell'organizzazione comune dei mercati, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Le deroghe alle norme adottate in applicazione del paragrafo 2, necessarie per rispondere a esigenze specifiche dell'organizzazione comune dei mercati, o nuove norme in campo soprattutto organolettico sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 21)

    Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. Le norme CEE/ONU per gli ortofrutticoli freschi adottate dal presente regolamento sono oggetto di revisione periodica con scadenza biennale.

    (Emendamento 22)

    Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

    >Testo originale>

    Tuttavia, gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di conformità alle norme o a determinate loro disposizioni:

    a) i prodotti esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati dal produttore nei luoghi di vendita all'ingrosso, in particolare i mercati alla produzione, situati nella regione di produzione,

    b) i prodotti avviati da questi luoghi di vendita all'ingrosso verso centri di confezionamento e d'imballaggio o centri di deposito situati nella stessa regione di produzione.

    In caso di applicazione del secondo comma, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione e le comunica le misure prese a tale scopo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    soppresso

    (Emendamento 23)

    Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

    >Testo originale>

    2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme all'interno della regione di produzione:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme all'interno della regione di produzione in uno Stato membro:

    (Emendamento 24)

    Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

    >Testo originale>

    a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 45, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale.

    Deve essere comprovato che tali prodotti rispondono alle condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, allorché ne venga comprovata la destinazione;

    (Emendamento 25)

    Articolo 4

    >Testo originale>

    Qualora i prodotti conformi alle norme non bastino a coprire il fabbisogno del consumo, vengono decise, secondo la procedura di cui all'articolo 45 e per un periodo limitato, misure derogatorie all'applicazione delle norme medesime.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Qualora sul mercato intervenga una grave crisi nell'approvvigionamento di prodotti rispondenti alle norme di qualità che risultano essere significativamente inferiori al fabbisogno di consumo o largamente eccedenti tale fabbisogno, possono essere decise, per un periodo limitato, misure derogatorie all'applicazione delle norme medesime.

    2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 26)

    Articolo 6, paragrafo 2, trattino terzo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - a eventuali criteri ambientali.

    (Emendamento 27)

    Articolo 7, primo comma

    >Testo originale>

    Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli organismi designati da ciascuno Stato membro eseguono un controllo di conformità per sondaggio, conformemente alle disposizioni del titolo VI.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Per verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, in tutte le fasi della commercializzazione e durante il trasporto gli organismi designati da ciascuno Stato membro eseguono un controllo di conformità per sondaggio, conformemente alle disposizioni del titolo VI; tale controllo avverrà sistematicamente nel caso di merci provenienti da paesi terzi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    In caso di infrazione alle norme scatta comunque, in tutte le fasi della commercializzazione, la responsabilità dei detentori dei prodotti.

    (Emendamento 28)

    Articolo 7, secondo comma

    >Testo originale>

    Tale controllo deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza dalle regioni di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tale controllo deve essere eseguito preferibilmente prima della partenza dalle regioni di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce e nei punti di vendita. Nel caso di merci provenienti da paesi terzi il controllo verrà effettuato prima del loro ingresso nella Comunità.

    (Emendamento 29)

    Articolo 7, terzo comma

    >Testo originale>

    Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati per l'esecuzione del controllo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli organismi da essi designati per l'esecuzione del controllo e li informano in merito alla struttura di detti controlli. Qualora risulti che il controllo è nella pratica insufficiente la Commissione può ricorrere ad adeguate sanzioni.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Controlli sono eseguiti anche per assicurare che le importazioni da paesi terzi di prodotti per i quali sono adottate delle norme siano parimenti conformi alle norme applicate all'interno della Comunità.

    (Emendamento 30)

    Articolo 8, paragrafo 2, comma primo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I prodotti importati sono sottoposti a un controllo di qualità prima che lascino il territorio doganale del paese terzo che esporta verso l'Unione europea.

    (Emendamento 186)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), parte introduttiva

    >Testo originale>

    a) costituita per iniziativa dei produttori di frutta e/o di ortaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed avente in particolare lo scopo:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) costituita per iniziativa dei produttori di frutta e/o di ortaggi di cui all'articolo 1, paragrafo 2; essa può presentarsi sotto forma di organizzazione di produttori a livello nazionale e ha in particolare lo scopo minimo:

    (Emendamento 32)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto 2)

    >Testo originale>

    2) di promuovere la concentrazione dell'offerta provvedendo ad immettere sul mercato la produzione degli aderenti,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2) di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti mediante l'organizzazione delle vendite o la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

    (Emendamento 33)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto 3)

    >Testo originale>

    3) di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3) di ridurre i costi di produzione, di regolarizzare i prezzi e di rafforzare il potere negoziale dei produttori rispetto alle industrie di trasformazione e alla distribuzione,

    (Emendamento 34)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto 4)

    >Testo originale>

    4) di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per favorire la biodiversità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4) di promuovere pratiche colturali e di commercializzazione regionale, tecniche di produzione che consentano un risparmio energetico e idrico e misure di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per favorire la biodiversità.

    (Emendamento 35)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

    punti 4 bis), 4 ter) e 4 quater) (nuovi)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4 bis) di facilitare la conoscenza e la trasparenza del mercato con verifiche in tempo reale grazie a strumenti di gestione adeguati ed efficaci (centralizzazione delle fatture e dei pagamenti, ecc.),

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4 ter) di sostenere e migliorare il reddito dei produttori,

    4 quater) di attuare, ove occorra, un intervento complessivo e programmato al fine di riconvertire le colture;

    (Emendamento 36)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 2)

    >Testo originale>

    2) aderire, per quanto riguarda una data azienda, a una sola organizzazione di produttori,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2) aderire, per quanto riguarda una data azienda, a una sola organizzazione di produttori, per l'insieme dei prodotti per i quali l'organizzazione cui ha aderito è riconosciuta; tuttavia, qualora il produttore possieda terreni coltivati in zone di competenza di diverse organizzazioni di produttori, può aderire a più organizzazioni,

    (Emendamento 166)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 3), parte introduttiva

    >Testo originale>

    3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori; tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori con riferimento all'insieme dei prodotti per i quali l'organizzazione cui hanno aderito è stata riconosciuta. Tuttavia, previa autorizzazione dell'organizzazione stessa e fatto salvo il rispetto delle condizioni da questa stabilite, i produttori associati possono:

    (Emendamento 37)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 3), trattini

    >Testo originale>

    - procedere, presso la propria azienda, a vendite dirette al consumatore, per il suo fabbisogno personale, del 10% al massimo della loro produzione,

    nonché

    - commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - procedere, presso la propria azienda, a vendite dirette al consumatore, del 10% al massimo della loro produzione,

    - commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro organizzazione;

    >Testo originale>

    - commercializzare per il tramite di un'altra organizzazione di produttori determinata dall'organizzazione cui aderiscono, i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non rientrano a priori nelle attività commerciali della loro organizzazione;

    (Emendamento 38)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto 3), trattino terzo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - promuovere o partecipare ad organismi che abbiano la finalità di commercializzare o di valorizzare il prodotto o i prodotti trattati; tale impegno può prendere anche forma continuativa di partecipazione azionaria a società, organismi e enti di commercializzazione con sede sia nel territorio nazionale che in quello comunitario e/o extracomunitario; ciò appare anche in sintonia con la creazione di MOC (macrostrutture commerciali) o altri soggetti societari, inquadrati in altre regolamentazioni comunitarie, precedentemente richiamate (cfr. regolamenti sui fondi strutturali nn. 2052/88 (1), 866/90 (2), 3669/93 (3) e sgg.);

    ________

    (1) GU L 185 del 15.7.1998, pag. 9.

    (2) GU L 91 del 6.4.1990, pag. 1.

    (3) GU L 338 del 31.12.1993, pag. 26.

    (Emendamento 39)

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punti da 1) a 5)

    >Testo originale>

    1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera b), punto 1),

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa assunte,

    >Testo originale>

    2) le quote contributive necessarie al finanziamento dell'organizzazione di produttori,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2) le quote contributive o prelievi sulle vendite o margini commerciali necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori, e alla definizione di un bilancio di funzionamento,

    >Testo originale>

    3) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa assunte,

    4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento della quota contributiva, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori,

    5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo di adesione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera b), punto 1),

    4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, e in particolare di mancato pagamento della quota contributiva, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori,

    4 bis) l'esigenza di consentire, relativamente alle forme di vendita adottate dalle organizzazioni di produttori, la possibilità per esse di sviluppare rapporti interassociativi o di filiera,

    5) le regole relative all'ammissione di nuovi soci, e in particolare il periodo minimo di adesione;

    5 bis) un'adeguata gestione commerciale e contabile;

    (Emendamento 40)

    Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

    >Testo originale>

    a) presentino i requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) presentino i requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine comprovino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori e un volume minimo di produzione commercializzabile, da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 45, tenuto conto delle particolari condizioni di produzione di ciascuno Stato membro;

    (Emendamento 41)

    Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

    >Testo originale>

    b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività per cui la riorganizzazione delle associazioni di produttori esistenti finalizzata ad accrescerne l'efficacia possa beneficiare di sostegno;

    (Emendamento 42)

    Articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

    >Testo originale>

    c) mettano effettivamente a disposizione dei produttori associati un'assistenza tecnica per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente nonché i mezzi tecnici per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale e contabile adeguata ai compiti che intendono svolgere.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) mettano effettivamente a disposizione dei produttori associati un'assistenza tecnica per poter applicare pratiche colturali finalizzate al rispetto dell'ambiente e/o all'innovazione del prodotto, all'adattamento dei prodotti alle esigenze tecniche della trasformazione, nonché i mezzi tecnici per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti e garantiscano altresì una gestione commerciale e contabile adeguata ai compiti che intendono svolgere.

    (Emendamento 43)

    Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

    >Testo originale>

    a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) decidono, fornendone la motivazione, in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

    (Emendamento 44)

    Articolo 12 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 12 bis

    1. Durante il periodo di transizione di sei anni, gli Stati membri elaborano programmi di adeguamento consistenti in misure di accompagnamento volte ad attenuare le carenze strutturali regionali che ostacolano l'organizzazione del settore produttivo.

    2. Tali programmi di adeguamento sono finanziati interamente con fondi dell'Unione e sono destinati a

    - aiutare le le organizzazioni di produttori ad acquisire una più ampia dimensione commerciale, mediante il raggruppamento o l'incorporazione di nuovi soci, e agevolarne la creazione nei luoghi in cui non esistono;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - aiutare i produttori le cui produzioni non sono adeguate al mercato attuale a reinserirsi nel circuito commerciale mediante misure di ricerca delle possibili alternative redditizie, il successivo sviluppo e relativa adozione da parte dei produttori;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - riconvertire e ristrutturare le coltivazioni verso varietà più adeguate al mercato o applicare le misure richieste dalle OP al fine di agevolare il miglioramento delle infrastrutture produttive regionali;

    - risolvere le difficoltà incontrate dalle produzioni specifiche d'importanza regionale danneggiate dalle importazioni da paesi terzi;

    - promuovere azioni volte a migliorare l'informazione risultante dalle statistiche e dai censimenti del settore;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - realizzare analisi di mercato per preparare l'applicazione del regolamento in oggetto;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - promuovere l'accesso a nuovi mercati nei paesi terzi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - migliorare la formazione di personale incaricato di applicare e coordinare gli strumenti di commercializzazione del regolamento in oggetto;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - sovvenzionare la ricerca in relazione a nuovi metodi di lotta integrata alle calamità;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - sovvenzionare misure volte al miglioramento dei metodi di analisi in materia di controllo dei residui;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - sovvenzionare la formazione di personale incaricato della gestione dei fondi operativi per ciascuna associazione di produttori.

    (Emendamento 45)

    Articolo 13, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le organizzazioni di produttori che entro il 30 giugno 1995 risultano riconosciute a norma degli articoli 13 e 13bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, beneficiano delle disposizioni del titolo IV, purché continuino a soddisfare le condizioni dei summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le organizzazioni di produttori che fino all'entrata in vigore del presente regolamento risultano riconosciute a norma degli articoli 13 e 13bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, beneficiano delle disposizioni del titolo IV, purché continuino a soddisfare le condizioni dei summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    (Emendamento 46)

    Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1 bis. Le OP riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 e che optano per il regime transitorio mantengono una forma di riconoscimento che consente loro di prorogare il requisito giuridico di associazione riconosciuta con la personalità giuridica di diritto privato che ne consente l'operatività e la pubblicità degli atti.

    (Emendamento 47)

    Articolo 13, paragrafo 2, parte introduttiva

    >Testo originale>

    2. Il periodo biennale di cui al paragrafo 1 è esteso ad un quadriennio a condizione che l'organizzazione interessata:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il periodo triennale di cui al paragrafo 1 è esteso a sei anni a condizione che l'organizzazione interessata:

    (Emendamento 48)

    Articolo 14, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Le associazioni di produttori nuove o non riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di quattro anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.

    A tal fine, presentano allo Stato membro un piano scaglionato nel tempo di riconoscimento, la cui accettazione fa decorrere il termine di quattro anni di cui al primo comma ed equivale a un prericonoscimento.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Le organizzazioni di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di sei anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 11.

    In particolare le associazioni di produttori nuove o non riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72, presentano allo Stato membro un piano scaglionato nel tempo di riconoscimento, la cui accettazione fa decorrere il termine di sei anni di cui al primo comma ed equivale a un prericonoscimento.

    (Articolo 49)

    Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1 bis. Qualsiasi organizzazione di produttori che derivi dalla fusione di varie organizzazioni di produttori verrà considerata a tutti gli effetti come un'organizzazione di produttori di nuova costituzione.

    (Emendamento 50)

    Articolo 14, paragrafo 2, parte introduttiva

    >Testo originale>

    2. Nei quattro anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono concedere alle associazioni di produttori di cui al paragrafo 1:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Nei sei anni successivi alla data del prericonoscimento, gli Stati membri possono concedere alle associazioni di produttori di cui al paragrafo 1:

    (Emendamento 51)

    Articolo 14, paragrafo 6 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6 bis. Tutte le agevolazioni previste dal presente regolamento sono applicabili anche alle nuove organizzazioni di produttori risultanti dall'unione di due o più organizzazioni già esistenti.

    (Emendamento 192)

    Articolo 15, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Un aiuto finanziario è concesso, secondo il disposto del presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio alimentato con quote contributive degli aderenti calcolate in base ai quantitativi di ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato. Tale aiuto finanziario integra la dotazione del fondo d'esercizio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Un aiuto finanziario è concesso, secondo il disposto del presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo d'esercizio alimentato con quote contributive degli aderenti calcolate in base ai quantitativi di ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato. Tale aiuto finanziario integra la dotazione del fondo d'esercizio. La dotazione del fondo d'esercizio deve essere abbastanza rilevante da garantirne l'efficacia in relazione agli obiettivi a esso assegnati e può raggiungere un valore pari al 15% di quello della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori.

    (Emendamento 53)

    Articolo 15, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Il fondo d'esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

    a) al finanziamento di ritiri dal mercato, da un lato, e della trasformazione degli agrumi, dall'altro, secondo le condizioni di cui al paragrafo 3;

    b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato conformemente a quanto disposto al paragrafo 6.

    Tuttavia, il fondo suddetto può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il fondo d'esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

    a) al finanziamento dei complementi all'indennità comunitaria per il ritiro dei prodotti dell'allegato II e del ritiro dei prodotti non compresi nell'allegato II;

    a bis) al finanziamento della trasformazione degli agrumi e degli altri prodotti dell'articolo 1 consegnati all'industria di trasformazione;

    b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato conformemente a quanto disposto al paragrafo 6.

    Tuttavia, il fondo suddetto può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 13 e 14.

    (Emendamento 54)

    Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, parte introduttiva

    >Testo originale>

    3. Il ricorso al fondo d'esercizio per il finanziamento di ritiri, da un lato e della trasformazione di agrumi, dall'altro, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può configurarsi come:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Il ricorso al fondo d'esercizio per il finanziamento di ritiri, da un lato, della trasformazione di agrumi o di qualunque altro prodotto di cui all'articolo 1, dall'altro, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può configurarsi come:

    (Emendamento 55)

    Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

    >Testo originale>

    c) erogazione di un'integrazione del prezzo minimo alla produzione per gli agrumi consegnati alla trasformazione nell'ambito dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/77 e (CEE) n. 3119/93.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) erogazione di un'integrazione del prezzo minimo alla produzione per gli agrumi consegnati alla trasformazione nell'ambito dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/77 e (CEE) n. 3119/93 e dei prezzi ottenuti dai produttori per le consegne alle industrie di trasformazione di qualunque prodotto di cui all'articolo 1. Tali prodotti saranno trattati in base alla procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 188)

    Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

    >Testo originale>

    Gli Stati membri possono stabilire la misura massima della compensazione o delle integrazioni decise, nei limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 bis, agli articoli 16 bis e 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione, mediante la procedura prevista all'articolo 45, può stabilire la misura massima della compensazione o delle integrazioni decise, che non possono essere concesse ad una percentuale superiore al 15% della produzione commercializzata dall'organizzazione dei produttori durante tre campagne consecutive stabilite precedentemente a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

    (Emendamento 152)

    Articolo 15, paragrafo 3, terzo comma

    >Testo originale>

    La quota del fondo d'esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve superare il 40% nel primo anno, il 35% nel secondo anno, il 30% nel terzo anno, il 20% nel quarto anno e il 10% a partire dal quinto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La quota del fondo d'esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve interessare una quantità superiore al 40% del volume della produzione commercializzata nel primo anno, al 35% nel secondo anno, al 30% nel terzo anno, al 20% nel quarto anno e al 15% a partire dal quinto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità.

    (Emendamento 58)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

    >Testo originale>

    a) essere finalizzato al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione commerciale dei prodotti, alla promozione degli stessi presso i consumatori o alla creazione di linee di prodotti biologici;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) essere finalizzato alla diversificazione delle specie coltivate, al miglioramento qualitativo e soprattutto gustativo, alla valorizzazione commerciale dei prodotti, al loro stoccaggio e al loro condizionamento, al miglioramento delle strutture e delle risorse commerciali, alla realizzazione di studi e all'accesso a nuovi mercati, alla formazione di personale commerciale, allo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove presentazioni, alla promozione degli stessi presso i consumatori o alla creazione di linee di prodotti a basso contenuto di residui, provenienti dalla lotta integrata o biologici, e di linee di prodotti derivanti dalla gestione integrata dei raccolti (GIR), nonché allo sviluppo di un settore commerciale e di misure di commercializzazione complementari;

    (Emendamento 59)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera a bis) (nuova)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a bis) stabilire azioni volte all'adeguamento dell'offerta alla domanda, alla programmazione e al controllo della produzione, al miglioramento delle tecniche colturali e delle infrastrutture produttive nonché alla promozione della ricerca e sviluppo.

    (Emendamento 60)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera a ter) (nuova)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a ter) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche e umane necessarie per verificare l'osservanza delle norme e disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui mediante la creazione e la modernizzazione dei servizi di controllo della qualità, la creazione di laboratori di controllo dei residui, di analisi delle acque, ecc.;

    (Emendamento 61)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

    >Testo originale>

    b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati e, in generale, azioni volte alla formazione dei produttori, al miglioramento delle tecniche di coltivazione e alla collaborazione nelle attività di ricerca, sperimentazione e/o trasferimento di tecnologia;

    (Emendamento 62)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera c bis) (nuova)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c bis) considerare anche forme di investimento legate all'adattamento, miglioramento e ammodernamento di linee di lavorazione dei prodotti o macchine agevolatrici per la raccolta di qualità dei prodotti effettuate dall'OP anche in nome e per conto di associati.

    (Emendamento 63)

    Articolo 15, paragrafo 4, primo comma, lettera c ter) (nuova)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c ter) finanziare programmi, elaborati dalle autorità regionali in cooperazione con le organizzazioni di produttori, di aiuti al reddito, destinati a regioni con notevole dipendenza socioeconomica dal settore ortofrutticolo, con problemi di adeguamento al mercato, per varietà il cui prezzo tenderà a calare, con un equilibrio socioeconomico e ambientale potenzialmente compromesso in seguito alla presente riforma.

    (Emendamento 64)

    Articolo 15, paragrafo 4, comma secondo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le organizzazioni di produttori potranno definire altre finalità complementari al programma operativo in funzione delle loro peculiarità produttive e commerciali.

    (Emendamento 65)

    Articolo 15, paragrafo 4, comma secondo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I programmi di cui al presente paragrafo possono coinvolgere diverse organizzazioni di produttori nell'ambito di una regione chiaramente omogenea dal punto di vista produttivo, nonché di una cooperazione con le autorità regionali, specialmente nel caso di carenze a livello di creazione e funzionamento delle organizzazioni.

    (Emendamento 66)

    Articolo 15, paragrafo 5

    >Testo originale>

    5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all'entità delle quote contributive menzionate al medesimo paragrafo ed effettivamente versate, ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2.

    Detta percentuale è del 60% se un programma operativo o una parte di esso è presentato:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1, nei limiti del suo importo globale massimo, è pari

    - all'80% dell'entità delle spese reali sostenute a norma del paragrafo 2, lettere a) e a bis), ovvero le spese per i complementi all'indennità comunitaria per il ritiro dei prodotti dell'allegato II e per il ritiro dei prodotti non compresi nell'allegato II, nonché per la trasformazione degli agrumi e degli altri prodotti consegnati all'industria di trasformazione.

    Nondimeno, il ritiro dei prodotti dell'allegato II continua a essere a carico del FEAOG-Garanzia nei termini previsti dal presente regolamento.

    In ogni caso, gli aiuti per i complementi all'indennità comunitaria di ritiro e per il ritiro di prodotti non compresi nell'allegato II non possono interessare più del 15% del volume commercializzato da ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla quinta campagna successiva all'entrata in vigore del presente regolamento;

    - al 50% dell'entità delle spese reali sostenute a norma del paragrafo 2, lettera b);

    - al 60% di tale importo, se un programma operativo o una parte di esso è presentato:

    >Testo originale>

    a) da più organizzazioni di produttori che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) da più organizzazioni di produttori che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

    a bis) da una o più unioni di organizzazioni di produttori considerate rappresentative, oppure

    >Testo originale>

    b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale.

    (Emendamento 67)

    Articolo 15, paragrafo 5 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5 bis) Alle organizzazioni di produttori vengono concessi anticipi del 50% della quota parte annua di competenze della Comunità europea del fondo di esercizio per le azioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, nonché per le spese sostenute in attuazione del titolo IV - Regime degli interventi.

    (Emendamento 68)

    Articolo 15, paragrafo 5 ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5 ter) In caso di associazioni di produttori di nuova formazione e di associazioni di produttori già esistenti in settori nei quali tali associazioni coprono molto meno della metà della produzione, è assegnato un sussidio sulla base del seguente schema: 100% nel primo e nel secondo anno; 75% nel terzo e quarto anno; 60% nel quinto e sesto anno e 50% negli anni seguenti.

    (Emendamento 69)

    Articolo 15, paragrafo 6

    >Testo originale>

    6. L'aiuto di cui al paragrafo 5 è finanziato per il 20% dagli Stati membri e per l'80% dalla Comunità.

    Tuttavia, l'aiuto suddetto è finanziato per il 10% dagli Stati membri e per il 90% dalla Comunità nel caso di organizzazioni di produttori che esercitino la loro attività nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (1).

    (1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 6.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. soppresso

    (Emendamento 70)

    Articolo 16, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro la consistenza del Fondo di esercizio. Lo Stato membro notifica all'organizzazione di produttori l'entità dell'aiuto finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le organizzazioni di produttori comunicano allo Stato membro la consistenza del Fondo di esercizio. Entro il 31 marzo di ogni anno lo Stato membro è tenuto a notificare all'organizzazione di produttori l'entità dell'aiuto finanziario, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5.

    (Emendamento 71)

    Articolo 16, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Un'unione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato può surrogarsi ai propri aderenti nella gestione del loro fondo d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché per l'elaborazione, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b). In tale ipotesi, l'unione è la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Un'unione di organizzazioni di produttori riconosciuta dallo Stato membro interessato può, previa delega delle organizzazioni aderenti, rappresentare le stesse nella gestione del loro fondo d'esercizio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, nonché per l'elaborazione, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b); nonché prevedere una forma maggiore d'impegno per azioni di trasparenza, riorganizzazione e controllo nel settore ortofrutticolo di propria competenza. In tale ipotesi, l'unione è la beneficiaria dell'aiuto finanziario ed effettua la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Le unioni possono surrogare le associazioni di produttori solo su espressa delega di queste ultime.

    (Emendamento 72)

    Articolo 16, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Il programma operativo e il relativo finanziamento privato e pubblico hanno carattere pluriennale, con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Il programma operativo e il relativo finanziamento privato e pubblico hanno carattere pluriennale, con durata minima di 3 anni e massima di 5 anni. Esso può tuttavia essere modificato o integrato secondo la procedura di cui al paragrafo 1, primo comma.

    (Emendamento 73)

    Articolo 16, paragrafo 5 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5 bis. Il contributo pubblico è versato direttamente alle organizzazioni di produttori.

    (Emendamento 74)

    Articolo 17, primo comma

    >Testo originale>

    Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati risultassero insufficienti o inadeguati per prodotti specificati all'articolo 1 che rivestono una grande importanza economica o ecologica a livello locale o regionale e che sono soggetti a una forte concorrenza internazionale, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 45, misure specifiche volte a promuovere tali prodotti e a rafforzarne la competitività.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Qualora gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati risultassero insufficienti o inadeguati per prodotti specificati all'articolo 1 che rivestono una grande importanza economica o ecologica a livello locale o regionale e che sono soggetti a perduranti difficoltà sul mercato comunitario, dovute soprattutto a una forte concorrenza internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, e previo parere del Parlamento adotta misure specifiche volte a promuovere tali prodotti e a rafforzarne la competitività.

    (Emendamento 75)

    Articolo 17, comma secondo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    E' istituito un fondo speciale per le azioni previste dal presente articolo e in particolare per la promozione e la valorizzazione dei sopra menzionati prodotti sui mercati comunitari e extracomunitari.

    (Emendamento 76)

    Articolo 18, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Un'organizzazione di produttori o un'unione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa per un prodotto o per un gruppo di prodotti ai sensi del paragrafo 1 qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione.

    (Emendamento 77)

    Articolo 18, paragrafo 6, parte introduttiva

    >Testo originale>

    6. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, sulla base di documenti giustificativi, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione, o eventualmente all'unione di organizzazioni, la parte del contributo versato dai produttori aderenti destinata a coprire:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. Per quanto riguarda l'applicazione del paragrafo 1, sulla base di documenti giustificativi, lo Stato membro interessato può decidere che i produttori non aderenti siano tenuti a versare per un prodotto o un gruppo di prodotti dati all'organizzazione, o eventualmente all'unione di organizzazioni, la parte del contributo versato dai produttori aderenti destinata a coprire:

    (Emendamento 78)

    Articolo 18 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 18 bis

    Le autorità regionali, in cooperazione con le organizzazioni di produttori, elaborano piani per la razionalizzazione del settore che, nelle regioni ove si ritenesse necessario, potranno comprendere aiuti diretti anche a carattere di compensazione al reddito a favore di determinati prodotti. Tali aiuti, finanziati dal FEAOG e gestiti dalle organizzazioni di produttori, saranno subordinati alla realizzazione di misure strutturali, piani di estirpazione volontaria, metodi di produzione biologica o di valorizzazione della produzione, programmi operativi o specifici di miglioramento delle tecniche di coltivazione e coordinati con le altre misure di sostegno.

    (Emendamento 79)

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)

    >Testo originale>

    a) che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) che raggruppi rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, da una parte, e alla trasformazione e/o al commercio di tali prodotti, dall'altra;

    (Emendamento 80)

    Articolo 19, paragrafo 2, lettera a)

    >Testo originale>

    a) esercitino la loro attività in una o più regioni nell'ambito di detto territorio;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) esercitino la loro attività all'interno di tale territorio. Tuttavia una sola interprofessione può essere riconosciuta per prodotto dato o gruppo di prodotti e per destinazione (vendita diretta al consumatore, trasformazione industriale);

    (Emendamento 81)

    Articolo 19, paragrafo 2, lettera b)

    >Testo originale>

    b) rappresentino una parte significativa della produzione, della trasformazione e, ove del caso, del commercio di ortofrutticoli e di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) rappresentino una parte significativa della produzione e, da un canto, a seconda dei casi, della trasformazione e del commercio di ortofrutticoli e/o del commercio di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul territorio interessato nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati;

    (Emendamento 82)

    Articolo 20, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Qualora un'organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate sia considerata, con riguardo a un prodotto determinato, rappresentativa della produzione, della trasformazione e, se del caso, del commercio di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi o decisioni convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Qualora un'organizzazione interprofessionale sia considerata, con riguardo a un prodotto determinato, rappresentativa della produzione, della trasformazione e/o del commercio di detto prodotto sul suo territorio, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi o decisioni convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o non, nella o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

    (Emendamento 83)

    Articolo 20, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione, della trasformazione o eventualmente del commercio di ortofrutticoli nella regione o nelle regioni di cui trattasi. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa ai sensi del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione, della trasformazione o del commercio del prodotto dato sul territorio considerato. Qualora la domanda di estensione dell'efficacia delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve comprovare una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

    (Emendamento 84)

    Articolo 20, paragrafo 3, lettera a), trattino sesto bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - contratti tipo;

    (Emendamento 85)

    Articolo 22, paragrafo 3, primo comma

    >Testo originale>

    3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative unioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato 2 conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita conformemente all'articolo 25, nel limite del 10% della produzione commercializzata.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le organizzazioni di produttori o le relative unioni versano ai produttori associati, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato 2 conformi alle norme, l'indennità comunitaria di ritiro stabilita conformemente all'articolo 25, nel limite del 15% della produzione commercializzata, a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

    (Emendamento 86)

    Articolo 22, paragrafo 3 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. Per rimborsare i danni causati dalle intemperie, l'indennità comunitaria di ritiro deve coprire i prodotti che sono stati colpiti dalla grandine. Le organizzazioni professionali potranno concedere tale indennità anche ai propri soci.

    (Emendamento 173)

    Articolo 22, paragrafo 4, primo comma

    >Testo originale>

    4. Il limite del 10% di cui al paragrafo 3 si applica a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I ritiri effettuati durante il periodo transitorio costituito dalle quattro campagne precedenti non possono superare, in termini di produzione commercializzata quale definita secondo la procedura di cui all'articolo 45, le percentuali seguenti: 50% per la prima campagna, 40% per la seconda, 30% per la terza e 20% per la quarta.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Il limite del 15% di cui al paragrafo 3 si applica a partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I ritiri effettuati durante il periodo transitorio costituito dalle quattro campagne precedenti non possono superare, in termini di produzione commercializzata quale definita secondo la procedura di cui all'articolo 45, le percentuali seguenti: 50% per la prima campagna, 40% per la seconda, 30% per la terza e 20% per la quarta.

    (Emendamento 87)

    Articolo 25, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Nella prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II a esclusione degli agrumi, alla media dei prezzi di ritiro mensili più bassi applicabili per la campagna 1995-1996 conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 bis, all'articolo 16 bis, all'articolo 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Nella prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti e relative varietà di cui all'allegato II a esclusione degli agrumi, alla media ponderata dei prezzi medi di ritiro mensili applicabili per la campagna 1995-1996 conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 bis, all'articolo 16 bis, all'articolo 16 ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1035/72. Per i pomodori l'indennità è pari al prezzo di ritiro più alto di qualunque loro rispettive varietà.

    Per i nuovi prodotti inclusi nell'Allegato II, si fissano i prezzi istituzionali e la compensazione comunitaria di ritiro conformemente alla procedura di cui all'articolo 45.

    >Testo originale>

    A partire dalla quinta campagna di commercializzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti suddetti, all'85% delle indennità fissate in applicazione del primo comma.

    Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    A partire dalla settima campagna di commercializzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per ciascuno dei prodotti suddetti, alla media ponderata dei prezzi medi mensili.

    (Emendamenti 157 e 88)

    Articolo 25, paragrafo 2

    >Testo originale>

    Nel caso degli agrumi, l'indennità comunitaria di ritiro per la prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento è pari, per ciascun prodotto ad eccezione dei satsuma, al prezzo più basso di ritiro applicabile per la campagna 1995-1996 conformemente all'articolo 16bis, all'articolo 16ter e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72, mentre per i satsuma è pari al prezzo di ritiro più elevato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Nel caso degli agrumi, l'indennità comunitaria di ritiro per la prima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento mantiene i prezzi differenziati per le arance e i limoni pari alla media ponderata dei prezzi di ritiro di ciascuno di questi prodotti per la campagna 1995-1996 (senza tener conto delle sanzioni per il superamento delle soglie); per le clementine e i satsuma il prezzo di ritiro è pari al prezzo di ritiro medio ponderato dei mandarini per la campagna 1995-1996.

    >Testo originale>

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 596AP0041.1

    A partire dalla quinta campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per tutti i prodotti, al più basso prezzo di ritiro delle clementine, stabilito conformemente alle disposizioni del primo comma.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    A partire dalla settima campagna di commercializzazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'indennità comunitaria di ritiro è pari, per tutti i prodotti, alla media ponderata dei prezzi medi mensili di ritiro.

    >Testo originale>

    Il divario tra l'indennità di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma viene progressivamente annullato, riducendolo di quote uguali tra la seconda e la quinta campagna di commercializzazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (Emendamento 89)

    Articolo 25, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico, per tutta la Comunità.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. L'indennità comunitaria di ritiro è costituita da un importo unico valido per tutto l'anno e per tutta la Comunità e comprende almeno le spese di raccolta e trasporto.

    (Emendamento 90)

    Articolo 26, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Se il mercato di un prodotto di cui all'allegato II rischia di manifestare squilibri di carattere strutturale, si adottano misure finalizzate a riequilibrare la produzione, ricorrendo a un programma di estirpazione finanziato dalla Comunità per talune zone di produzione.

    (Emendamento 91)

    Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino

    >Testo originale>

    - utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - utilizzazione per l'alimentazione animale, sotto forma di prodotti freschi o previa trasformazione da parte dell'industria mangimistica onde evitare che la distruzione dei prodotti possa comportare un inquinamento dell'ambiente.

    (Emendamento 92)

    Articolo 29, paragrafo 2, secondo comma

    >Testo originale>

    Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tuttavia, per quanto concerne la distribuzione gratuita di frutta agli alunni delle scuole, nonché la distribuzione gratuita agli istituti, la Commissione può assumere, nell'ambito delle azioni di ricerca e promozione, l'iniziativa e la responsabilità di azioni pilota a carattere locale.

    (Emendamento 93)

    Titolo IV bis (nuovo), articolo 29 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    TITOLO IV bis

    INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI E

    POTENZIAMENTO DELLE VENDITE

    Articolo 29 bis

    Un maggior consumo di frutta e verdura contribuisce a un'alimentazione corretta e sana della popolazione. Al più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta proposte per una vasta informazione dell'opinione pubblica sull'utilità fisiologica e nutrizionale di potenziare il consumo di frutta e verdura, contribuendo in tal modo a incrementarlo e contrastando la necessità dell'intervento.

    (Emendamento 94)

    Articolo 29 ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 29 ter

    La Commissione promuove anno per anno una campagna di promozione del consumo di prodotti ortofrutticoli freschi quale strumento per la tutela della salute pubblica e di prevenzione contro il cancro.

    (Emendamento 95)

    Articolo 30, paragrafo 1, primo comma

    >Testo originale>

    1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Tutte le importazioni ed esportazioni nella e dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione onde poter in particolare disporre di una migliore conoscenza dei flussi commerciali con l'estero.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Per i prodotti non compresi nell'allegato al regolamento (CE) n. 3223/94 (1) sarà obbligatorio il certificato di importazione.

    -------

    (1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

    (Emendamento 96)

    Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma

    >Testo originale>

    Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli può essere subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o lo è solo parzialmente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Solo in caso di importazione il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; salvo casi di forza maggiore, la cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro il termine o lo è solo parzialmente.

    (Emendamento 97)

    Articolo 30, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 45. In nessun caso i titoli concessi potranno essere trasferiti.

    (Emendamento 98)

    Articolo 31, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato del margine stabilito in conformità del paragrafo 5, senza tuttavia superare di oltre il 10% il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.

    (Emendamento 99)

    Articolo 32, paragrafo 2, primo comma

    >Testo originale>

    2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto a dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. I prezzi limite al di sotto dei quali è imposto a dazio all'importazione addizionale sono quelli comunicati dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

    (Emendamento 100)

    Articolo 32, paragrafo 3, primo comma

    >Testo originale>

    3. I prezzi all'importazione da considerarsi ai fini dell'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. I prezzi all'importazione da considerarsi ai fini dell'imposizione di un dazio aggiuntivo all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata. Tale dazio aggiuntivo è applicato a tutte le importazioni di un prodotto dato nel caso in cui il suo valore forfettario all'importazione sia inferiore al prezzo limite.

    (Emendamento 101)

    Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. La presentazione di un titolo d'importazione è obbligatoria per qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti soggetti alla clausola di salvaguardia speciale.

    (Emendamento 102)

    Articolo 36, paragrafo 1, primo comma

    >Testo originale>

    1. Negli scambi con i paesi terzi possono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Per rispettare la preferenza comunitaria negli scambi con i paesi terzi e con i paesi dell'Europa orientale devono essere adottate opportune misure qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisca o rischi di subire gravi turbative, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato e ciò finché la turbativa o la minaccia di turbativa non sia scomparsa.

    (Emendamento 103)

    Articolo 37, paragrafo 2, primo comma

    >Testo originale>

    2. I controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, gli Stati membri si assicurano, mediante la natura e la frequenza degli accertamenti, nonché sulla base di un'analisi dei rischi, che detti controlli siano adeguati al loro oggetto e all'insieme del loro territorio, e che siano commisurati al volume di prodotti del settore ortofrutticolo commercializzati o detenuti per essere commercializzati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. I controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio, gli Stati membri si assicurano, mediante la natura e la frequenza degli accertamenti, nonché sulla base di un'analisi dei rischi, che detti controlli siano adeguati al loro oggetto e all'insieme del loro territorio, e che siano commisurati al volume di prodotti del settore ortofrutticolo commercializzati o detenuti per essere commercializzati. Tali controlli dovranno essere svolti in un contesto che dia precise garanzie a chi opera in maniera corretta e trasparente. Pertanto vanno previste forme di comunicazione immediate o contestuali alle verifiche o immediatamente successive, da parte delle autorità preposte ai controlli ai soggetti interessati, al fine di dare certezza agli utenti e ai produttori impegnati.

    (Emendamento 104)

    Articolo 37 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 37 bis

    1. Le sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono definite a livello comunitario e dovranno essere applicate in tutti i settori figuranti all'allegato IV.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Nel caso in cui al termine del controllo previsto all'articolo 7 si constati che i prodotti non corrispondono alle disposizioni di cui agli articoli 3-6, è applicata una sanzione al detentore della merce.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tale sanzione è definita secondo la procedura di cui all'articolo 45.

    (Emendamento 105)

    Articolo 38, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Fermi restando i controlli eseguiti dalle autorità nazionali in forza dell'articolo 37, la Commissione, in collaborazione con le istanze competenti dello Stato membro interessato, esegue o fa eseguire controlli sul posto, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Fermi restando i controlli eseguiti dalle autorità nazionali in forza dell'articolo 37, la Commissione, in collaborazione con le istanze competenti dello Stato membro interessato, esegue controlli sul posto, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della normativa comunitaria relativa ai mercati degli ortofrutticoli, con particolare riguardo ai campi di pertinenza di cui all'allegato IV.

    (Emendamento 106)

    Articolo 38, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. La Commissione comunica anticipatamente e per iscritto allo Stato membro l'oggetto, lo scopo e il luogo dei controlli previsti, la data di inizio degli stessi, nonché l'identità e la qualifica degli ispettori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. La Commissione decide l'oggetto, lo scopo e il luogo dei controlli previsti, la data di inizio degli stessi, nonché l'identità e la qualifica degli ispettori.Essa può determinare, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, le modalità pratiche di esecuzione del controllo.

    (Emendamento 107)

    Articolo 39, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. E' istituito un corpo di ispettori speciale per i mercati degli ortofrutticoli, costituito da ispettori della Commissione in possesso delle conoscenze tecniche, della qualifica e dell'esperienza necessarie all'esercizio delle loro mansioni, nonché da agenti degli Stati membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. La Commissione istituisce un corpo di ispettori speciale per i mercati ortofrutticoli, costituito da agenti della Commissione in possesso delle conoscenze necessarie all'esercizio delle loro mansioni.

    (Emendamento 108)

    Articolo 39, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Ai fini dei controlli da eseguire in applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione avverte, all'occorrenza prima dell'inizio delle operazioni, l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni medesime.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Ai fini dei controlli da eseguire in applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione avverte, se necessario prima dell'inizio delle operazioni, l'istanza competente dello Stato membro sul cui territorio avranno luogo le operazioni medesime.

    (Emendamento 109)

    Articolo 40, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Qualora le norme nazionali in materia di procedura penale riservino certi atti a agenti specificamente designati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione non partecipano a tali atti. In ogni caso essi non partecipano alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale delle persone nell'ambito della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

    (Emendamento 110)

    Articolo 40, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. La Commissione invia quanto prima all'istanza competente dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle missioni svolte dagli ispettori: nella comunicazione sono illustrate le difficoltà incontrate e le infrazioni alle disposizioni vigenti eventualmente accertate.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. La Commissione invia quanto prima all'istanza competente dello Stato membro interessato una comunicazione sui risultati delle missioni svolte dagli ispettori: nella comunicazione sono illustrate le difficoltà incontrate e le differenze nei controlli relativi alle disposizioni vigenti.

    (Emendamento 111)

    Articolo 43, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45. Secondo la medesima procedura sono fissate anche le modalità di comunicazione e di diffusione dei dati medesimi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati, relativi in particolare agli scambi intra ed extra comunitari, che sono necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati oggetto della comunicazione e soprattutto quelli relativi al livello dei prezzi dei mercati rappresentativi, quelli relativi alla quotazione dei prezzi all'importazione dei prodotti importati e sul trattamento mensile dello sdoganamento all'importazione dei paesi terzi, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 45. Secondo la medesima procedura sono fissate anche le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di conoscenza e le modalità di comunicazione della sintesi e di diffusione dei dati medesimi.

    (Emendamento 112)

    Articolo 43, paragrafo 2 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2 bis. Per le produzioni perenni in caso di applicazione dell'articolo 17 o per i prodotti per i quali sono state adottate misure strutturali si applica un meccanismo di controllo dei potenziali di produzione e delle superfici coltivate secondo la procedura prevista dall'articolo 45, controllo che è reso obbligatorio per tutti i produttori.

    (Emendamento 113)

    Articolo 43, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. Gli Stati membri provvedono al trattamento statistico dei dati di cui al paragrafo 2. Essi adottano le misure di controllo utili per accertarne l'esattezza e ne informano la Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Gli Stati membri provvedono al trattamento statistico dei dati di cui al paragrafo 2. Essi adottano le misure di controllo utili per accertarne l'esattezza e ne informano la Commissione. La Commissione assicura la sintesi di tali dati.

    (Emendamento 114)

    Articolo 50 bis nuovo

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 50 bis

    La Comunità può partecipare, a condizioni da determinarsi tramite regolamento d'applicazione e nei limiti dei finanziamenti disponibili dell'esercizio di bilancio in corso, al finanziamento delle azioni di controllo di cui agli articoli 38 e 39.

    (Emendamento 115)

    Articolo 51, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo di esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17, nonché dei controlli di cui agli articoli 38 e 39 si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Le spese connesse al pagamento dell'indennità comunitaria di ritiro e al finanziamento comunitario del fondo di esercizio, delle misure specifiche di cui all'articolo 17, si considerano interventi intesi a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

    (Emendamento 116)

    Articolo 51 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 51 bis

    La Commissione presenta al Consiglio una proposta che raccolga, con le modifiche ritenute opportune in base all'esperienza acquisita, le disposizioni del Titolo II bis del regolamento 1035/72 concernente le misure speciali per la frutta con guscio e la carruba. Le disposizioni di tale Titolo e le misure vigenti permarranno in vigore fino all'adozione di nuove proposte di sostegno a questi prodotti.

    (Emendamento 117)

    Articolo 53, primo comma

    >Testo originale>

    I regolamenti (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 3285/83, (CEE) n. 1319/85, (CEE) n. 2240/88, (CEE) n. 1121/89 e (CEE) n. 1198/90 sono abrogati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il regolamento (CEE) n. 1035/72, fatto salvo il Titolo II bis concernente le misure speciali per la frutta con guscio e la carruba e i regolamenti (CEE) n. 3285/83, (CEE) n. 1319/85, (CEE) n. 2240/88, (CEE) n. 1121/89 e (CEE) n. 1198/90 sono abrogati.

    Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(95)0434 - C4-0505/95 - 95/0247(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0434 - 95/0247(CNS) ((GU C 52 del 21.2.1996, pag. 1.)),

    - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C4- 0505/95),

    - visto l'articolo 58 del regolamento,

    - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0041/96),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

    2. invita il Consiglio a informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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