Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0734

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    /* COM/95/0734 def. - CNS 96/0004 */

    GU C 68 del 6.3.1996, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0734

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 /* COM/95/0734 DEF - CNS 96/0004 */

    Gazzetta ufficiale n. C 068 del 06/03/1996 pag. 0011


    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica, a favore dei lavoratori disoccupati, il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (96/C 68/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 734 def. - 96/0004(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 12 gennaio 1996)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

    vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che occorre tener conto del fatto che le possibilità di trovare un nuovo lavoro in tempi adeguati si sono notevolmente ridotte; che occorre quindi prevedere il mantenimento, al di là del periodo di tre mesi previsto attualmente, dei diritti alle prestazioni di disoccupazione allorché un disoccupato si reca a cercare lavoro in un altro Stato membro;

    considerando tuttavia che, al fine di evitare abusi, occorre prevedere, allo scadere di un primo periodo di tre mesi, che la durata complessiva dell'erogazione delle prestazioni o che l'importo di queste non possano superare il periodo o l'importo previsti non soltanto dalla legislazione dello Stato competente ma anche dalla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale il disoccupato cerca lavoro;

    considerando che per gli stessi motivi occorre prevedere che l'importo delle prestazioni di malattia in danaro, allo scadere di un primo periodo di tre mesi, non possa superare l'importo delle prestazioni equivalenti previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il lavoratore cerca lavoro;

    considerando che, per motivi d'efficacia, è auspicabile che in materia di controllo e di sanzioni la legislazione applicabile sia quella dello Stato membro in cui il disoccupato cerca lavoro;

    considerando che occorre precisare che è proprio l'istituzione dello Stato membro in base alla legislazione del quale il disoccupato ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a dover rimborsare l'importo di tali prestazioni all'istituzione dello Stato membro che eroga tali prestazioni;

    considerando che occorre offrire ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa l'opzione di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro sia dello Stato membro sul territorio del quale essi hanno lavorato da ultimo che dello Stato membro sul territorio del quale essi risiedono onde accrescere le loro opportunità di trovare un nuovo lavoro;

    considerando che è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito delle modifiche proposte al regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che, per conseguire l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori nel campo della sicurezza sociale risulta necessario e opportuno che una modifica delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale venga effettuata tramite uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;

    considerando che ciò risulta conforme alle disposizioni del terzo paragrafo dell'articolo 3 B del trattato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 25

    1. Un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato al quale si applicano le disposizioni degli articoli da 69 a 69 quater, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia durante il periodo previsto all'articolo 69 ter, paragrafi 2 e 3:

    a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;

    b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un'occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest'ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Allo scadere del termine previsto all'articolo 69 ter, paragrafo 2, l'importo delle prestazioni in danaro non può superare l'importo delle prestazioni cui egli avrebbe diritto se fosse stato soggetto, durante la sua ultima occupazione, alla legislazione dello Stato membro in cui egli cerca un'occupazione. L'articolo 69 ter, paragrafo 3, lettera b), seconda frase, si applica per analogia. Le prestazioni di disoccupazione previste dagli articoli da 69 a 69 quater non sono corrisposte durante il periodo in cui l'interessato percepisce prestazioni in danaro.

    2. Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), prima fase, beneficia delle prestazioni in natura o in danaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.»

    2) L'articolo 39, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «6. Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), prima frase beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.»

    3) Il testo dell'articolo 45, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo seguente:

    «6. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.»

    4) Il testo dell'articolo 47, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45, paragrafo 6, primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), prima frase l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.»

    5) Il testo dell'articolo 67, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo:

    - nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

    - nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

    secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.»

    6) Il testo dell'articolo 69 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 69

    Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni, tenuto eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 67, e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni enunciate all'articolo 69 bis e nei limiti determinati dall'articolo 69 ter.»

    7) Dopo l'articolo 69 sono inseriti gli articoli 69 bis, 69 ter e 69 quater formulati come segue:

    «Articolo 69 bis

    Condizioni relative alla conservazione del diritto alle prestazioni

    1. Una volta iniziata la disoccupazione e prima della partenza del disoccupato, questi deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine.

    2. Il disoccupato deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca, deve sottoporsi al controllo ivi organizzato, soddisfare alle condizioni prescritte dalla legislazione di tale Stato e rimanere effettivamente a disposizione dell'ufficio del lavoro. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all'iscrizione se si procede all'iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

    Articolo 69 ter

    Limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

    1. L'importo e la durata della corresponsione delle prestazioni cui il disoccupato continua ad avere diritto sono disciplinati dalla legislazione dello Stato competente, in nessun caso le disposizioni della presente sezione possono conferire un diritto a prestazioni di importo superiore o di durata maggiore di quanto è previsto dalla legislazione dello Stato competente. Il periodo durante il quale il disoccupato ha beneficiato di prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato prima di recarsi in uno o più altri Stati membri è detratto dal periodo durante il quale il diritto è conservato.

    2. In un primo tempo, il diritto alle prestazioni è conservato per un periodo che può andare sino a tre mesi a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato.

    3. Inoltre, allo scadere del periodo previsto al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) La durata complessiva della corresponsione delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente non può superare il periodo durante il quale il disoccupato avrebbe diritto alle prestazioni se fosse stato soggetto, durante la sua ultima occupazione, alla legislazione dello Stato membro ove si è recato per cercarvi un'occupazione.

    b) L'importo delle prestazioni cui il disoccupato continua ad avere diritto, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, non può superare l'importo delle prestazioni cui egli avrebbe avuto diritto se fosse stato soggetto, durante la sua ultima occupazione, alla legislazione dello Stato membro in cui si è recato per cercarvi un'occupazione. L'istituzione di quest'ultimo Stato, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni avvenga in base all'importo del salario precedente, calcola l'importo cui il disoccupato avrebbe avuto diritto sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo in cui il disoccupato cerca un'occupazione, a un'occupazione equivalente o analoga a quella che egli ha esercitato da ultimo sul territorio di un altro Stato membro.

    4. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto.

    5. Il disoccupato che ritorna nello Stato competente continua ad avere diritto alle prestazioni in base alla legislazione di tale Stato; il periodo durante il quale il disoccupato ha beneficiato delle prestazioni in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro competente è detratto dal periodo durante il quale egli continua ad avere diritto a norma della legislazione dello Stato competente.

    6. Il beneficio delle disposizioni degli articoli da 69 a 69 ter può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione.

    7. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo aver invocato le disposizioni degli articoli da 69 a 69 ter ricupera il diritto alle prestazioni di tale paese soltanto dopo avervi svolto un'attività di lavoro per tre mesi almeno.

    Articolo 69 quater

    Modifica del diritto alle prestazioni

    Il diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni degli articoli da 69 a 69 ter è ridotto, modificato, sospeso, soppresso o confiscato se si producono eventi concernenti il disoccupato che comportano, a norma della legislazione dello Stato in cui il disoccupato cerca un'occupazione, la riduzione, la modifica, la sospensione, la soppressione o la confisca del diritto alle prestazioni di disoccupazione. L'istituzione dello Stato membro in cui il disoccupato cerca un'occupazione decide in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.»

    8) Il testo dell'articolo 70, primo paragrafo, è sostituito dal testo seguente:

    «1. Nei casi previsti dall'articolo 69, le prestazioni vengono erogate dall'istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occupazione.

    L'istituzione competente dello Stato membro a norma della cui legislazione il disoccupato ha diritto alle prestazioni è tenuta a rimborsare l'importo di tali prestazioni.»

    9) Il testo dell'articolo 71 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 71

    1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

    a) Il lavoratore subordinato in disoccupazione diversa dalla disoccupazione completa nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente.

    b) Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se risiedesse sul suo territorio; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente. Qualora lo Stato competente sia il Lussemburgo, l'istituzione del luogo di residenza rimborsa all'istituzione di tale Stato, per un periodo di transizione di dieci anni dall'entrata in vigore del presente paragrafo, la metà dell'importo delle prestazioni corrisposte al lavoratore frontaliero ai sensi dell'articolo 1, lettera b), entro il limite dell'importo cui il disoccupato avrebbe avuto diritto se si fosse posto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato di residenza.

    Allorché il disoccupato si pone, successivamente, a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio dello Stato in cui risiede, egli beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato. Tuttavia il periodo durante il quale egli ha beneficiato delle prestazioni nello Stato competente è detratto dal periodo durante il quale egli continua ad avere diritto alle prestazioni secondo la legislazione dello Stato in cui risiede.

    c) Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

    Allorché il disoccupato si pone, successivamente, a disposizione degli uffici del lavoro sul territorio dello Stato competente, egli beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato. Tuttavia il periodo durante il quale egli ha beneficiato delle prestazioni nello Stato in cui risiede è dedotto dal periodo durante il quale egli continua ad avere diritto alle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente.

    d) Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni di cui alle lettere a) o b), egli non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

    2. Ai fini dell'applicazione del primo paragrafo, l'espressione "disoccupazione completa" designa la situazione di un lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato oggetto di risoluzione o è giunto a scadenza.»

    10) Il testo dell'articolo 72 bis è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 72 bis

    Lavoratori subordinati in disoccupazione completa

    Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l'articolo 71, paragrafo 1, punto c), prima frase, beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazione, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della stessa.»

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    1) All'articolo 26 il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Per beneficiare, per se stesso e per i propri familiari, delle prestazioni in natura e in denaro ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione di assicurazione malattia del luogo in cui si è recato un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente dell'assicurazione malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione del luogo in cui si è recato si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

    L'attestato deve attestare l'esistenza del diritto a dette prestazioni, alle condizioni di cui all'articolo 69 bis, paragrafo 1 del regolamento, indicare la durata del diritto, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 69 ter del regolamento e precisare l'importo delle prestazioni in denaro da corrispondere, se del caso, a titolo dell'assicurazione malattia, per la durata suddetta, in caso di incapacità al lavoro o di ricovero ospedaliero.

    L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui il disoccupato si è recato avverte l'istituzione competente in particolare dei limiti che si applicano all'erogazione delle prestazioni in denaro, limiti fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento.

    2. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato certifica, su una copia dell'attestato di cui all'articolo 83 del regolamento di applicazione da trasmettere all'istituzione di assicurazione malattia del medesimo luogo, l'esistenza delle condizioni enunciate all'articolo 69 bis, paragrafo 2 precisando la data dalla quale il disoccupato beneficia delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per conto dell'istituzione competente.

    Tale attestato è valido per il periodo previsto dall'articolo 69 ter del regolamento, fino a quando sono soddisfatte le condizioni richieste. L'istituzione di assicurazione disoccupazione del luogo in cui si è recato il disoccupato informa, entro tre giorni, detta istituzione di assicurazione malattia se tali condizioni non sono più soddisfatte.»

    2) Il titolo che precede l'articolo 83 e il primo paragrafo dell'articolo 83 sono sostituiti dal testo seguente:

    «Applicazione degli articoli da 69 a 69 quater

    Articolo 83

    Condizioni e limiti del mantenimento del diritto a prestazioni quando il disoccupato si reca in un altro Stato membro

    1. Per conservare il beneficio delle prestazioni, il disoccupato di cui all'articolo 69 del regolamento è tenuto a presentare all'istituzione del luogo in cui si è recato, oltre all'attestato di cui all'articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato con il quali l'istituzione competente certifica che egli continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni fissate all'articolo 69 bis, paragrafo 2 del regolamento. L'istituzione competente indica in particolare nell'attestato:

    a) l'importo della prestazione da corrispondere al disoccupato secondo la legislazione dello Stato competente;

    b) la data alla quale il disoccupato ha cessato di essere a disposizione dei servizi del lavoro dello Stato competente;

    c) il termine accordato in conformità dell'articolo 69 bis, paragrafo 2 per l'iscrizione come richiedente lavoro nello Stato membro in cui il disoccupato si è recato;

    d) il periodo massimo e l'importo massimo del diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 69 ter, paragrafo 1;

    e) il periodo durante il quale il disoccupato ha beneficiato delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente prima di recarsi in un altro Stato membro.

    L'istituzione competente informa, se del caso, l'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato, delle modifiche intervenute nelle informazioni contenute nell'attestato summenzionato.»

    3) Il testo dell'articolo 83, terzo paragrafo è sostituito dal testo seguente:

    «3. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato comunica all'istituzione competente la data d'iscrizione del disoccupato e quella di inizio della corresponsione delle prestazioni nonché i limiti che si applicano all'erogazione delle prestazioni, limiti fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 69 ter, paragrafo 3, lettera a) e b) del regolamento. L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato versa le prestazioni il cui importo e la cui durata di corresponsione sono stati fissati conformemente alle disposizioni summenzionate e all'articolo 69 ter, paragrafo 1 secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato membro in cui il disoccupato si è recato.

    L'istituzione del luogo in cui il disoccupato si è recato procede o fa procedere al controllo, come se si trattasse di un disoccupato beneficiario di prestazioni ai sensi della legislazione che essa applica. Essa informa senza indugio l'istituzione dello Stato membro competente delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 69 quater e indica in quale misura il diritto alle prestazioni sia stato ridotto, modificato, sospeso, soppresso o confiscato.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Top