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Document 51995PC0709

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

    /* COM/95/0709 def. - COD 96/0003 */

    GU C 114 del 19.4.1996, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0709

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi /* COM/95/0709 DEF - COD 96/0003 */

    Gazzetta ufficiale n. C 114 del 19/04/1996 pag. 0009


    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

    (96/C 114/06)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    COM(95) 709 def. - 96/0003(COD)

    (Presentata dalla Commissione il 28 febbraio 1996)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che i titoli garantiti da crediti ipotecari possono essere assimilati ai prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 e all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE del Consiglio (1), se le autorità competenti li ritengono totalmente equivalenti sotto il profilo del rischio di credito; che l'emittente di tali titoli deve essere giuridicamente ed economicamente indipendente rispetto al mutuante ipotecario di origine;

    considerando che l'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE prevede per quattro Stati membri, a talune condizioni, una deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1, per quanto concerne la ponderazione da applicare alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici e per il commercio di vario tipo; che tale deroga è scaduta il 1° gennaio 1996;

    considerando che al momento dell'adozione della direttiva 89/647/CEE la Commissione si è impegnata ad esaminare la predetta disposizione transitoria, per verificare se una sua eventuale modifica sia giustificata alla luce degli sviluppi internazionali e della necessità di evitare distorsioni di concorrenza, e a presentare se del caso una proposta in tal senso; che i risultati dello studio relativo a questa disposizione, per quanto non siano affatto definitivi, indicano che non vi sono differenze significative tra i tassi delle perdite constatati negli Stati membri beneficiari della deroga e in quelli che non ne sono beneficiari; che di conseguenza è possibile estendere la presente deroga a tutti gli Stati membri che lo desiderano per un periodo di cinque anni; che i beni immobili ipotecati debbono essere oggetto di una valutazione rigorosa; che tali immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione; che in quest'ultimo caso il canone di locazione deve essere garantito, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; che i prestiti per la costituzione immobiliare sono esclusi da tale disposizione;

    considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per realizzare gli obiettivi perseguiti; che essa si limita a prevedere il minimo richiesto per raggiungere tali obiettivi e non va oltre ciò che è necessario a tal fine;

    considerando che la presente direttiva riguarda lo Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo SEE;

    considerando che in merito alla presente direttiva è stato consultato il comitato consultivo bancario,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 89/647/CEE è così modificata:

    1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 sono aggiunti i seguenti commi:

    «titoli garantiti da crediti ipotecari che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma del presente punto o di cui all'articolo 11, paragrafo 4, qualora vista la normativa vigente in ogni Stato membro, le autorità competenti li considerano equivalenti sotto il profilo del rischio di credito.

    Le autorità accertano in particolare:

    i) che detti titoli siano completamente e direttamente garantiti da un insieme di prestiti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma del presente punto, o all'articolo 11, paragrafo 4, e che siano perfettamente sani al momento dell'emissione dei titoli stessi;

    ii) che gli investitori in titoli garantiti da crediti ipotecari o il fiduciario che agisce in loro nome, godano di diritti di primo grado sulle voci di attivo ipotecate sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei titoli; che il fiduciario eserciti tale diritto nell'interesse degli investitori.»

    2) L'articolo 11, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Fino al 1° gennaio 2001 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50 % ai prestiti che delle autorità considerano totalmente garantiti, da ipoteche su locali per uffici e per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50 %. L'importo mutuato non può eccedere il 60 % del valore dell'immobile in oggetto, calcolato sulla base di criteri di valutazione rigorosi, fissati da disposizioni legislative o regolamentari. Inoltre l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione. In quest'ultimo caso il canone di locazione deve garantire, secondo le autorità competenti, quanto meno il livello di reddito previsto al momento della valutazione del bene in oggetto.

    Il dispositivo della prima frase del primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione più elevata sul proprio territorio consentano di applicare una ponderazione del 50 % a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione dei rischi del 50 %.»

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva . . . (compensazione contrattuale).

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