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Document 51995PC0479(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica l' allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all' esportazione di beni culturali

/* COM/95/479 def. - ACC 95/0253 */

GU C 6 del 11.1.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0479(01)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica l' allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all' esportazione di beni culturali /* COM/95/479 DEF - ACC 95/0253 */

Gazzetta ufficiale n. C 006 del 11/01/1996 pag. 0014


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

(96/C 6/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 479 def. - 95/0253(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 20 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati secondo criteri differenti come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (1) comprende disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che i valori applicabili a queste due categorie sono diversi; che all'interno del mercato unico acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengano per garantire un'applicazione uniforme dei valori in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con un valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti richiedano una licenza di esportazione senza tuttavia imporre alle autorità competenti un carico di lavoro amministrativo ingiustificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

a) Al punto A:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3A o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale»;

ii) è inserito il nuovo punto 3A seguente:

«3A. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto»;

iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 e 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia».

b) Al punto B è inserita una nuova categoria:

«30 000

- 3A (Acquerelli, guazzi e pastelli)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

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