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Document 51995PC0379

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull' interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l' interoperabilità attraverso l' applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)

/* COM/95/379 def. - COD 95/0207 */

GU C 313 del 24.11.1995, p. 7–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0379

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull' interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l' interoperabilità attraverso l' applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) /* COM/95/379 DEF - COD 95/0207 */

Gazzetta ufficiale n. C 313 del 24/11/1995 pag. 0007


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (95/C 313/04) COM(95) 379 def. - 95/0207(COD)

(Presentata dalla Commissione il 31 agosto 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità (con periodi di transizione per alcuni Stati membri); che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (1) riconosce che, per promuovere servizi di telecomunicazione di dimensione comunitaria, occorre garantire l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra vari operatori nazionali e comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP (2) detta principi armonizzati per un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti pubbliche ed eventualmente dei servizi pubblici di telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (3) riconosce che le misure in materia di fornitura di una rete aperta offrono un contesto adeguato per l'armonizzazione delle condizioni di interconnessione;

(2) considerando che è necessario un quadro generale per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi pubblici di telecomunicazione, a prescindere dalle tecnologie di supporto impiegate, onde garantire l'interoperabilità da punto a punto dei servizi per gli utenti comunitari; che fattori centrali per incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono condizioni di interconnessione e interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie;

(3) considerando che l'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nel settore delle telecomunicazioni implica la revisione di alcune definizioni esistenti; che, ai fini della presente direttiva, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di radio e telediffusione; che le condizioni tecniche, le tariffe e le condizioni di impiego e fornitura che si applicano all'interconnessione sono diverse da quelle relative alle interfacce utente finale/rete;

(4) considerando che, a seguito dell'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità, la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione può esigere qualche forma di autorizzazione da parte degli Stati membri; che tutti gli organismi autorizzati a fornire reti o servizi pubblici di telecomunicazione in tutta la Comunità o in parte di essa devono essere liberi di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale conformemente al diritto comunitario, fatto salvo il controllo e l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione; che, all'interno della Comunità, è necessario garantire un'adeguata interconnessione di alcune reti e servizi essenziali per il benessere sociale ed economico degli utenti comunitari, segnatamente per quanto riguarda le reti e i servizi di telefonia pubblica e le reti affittate;

(5) considerando che è necessario definire gli organismi che detengono diritti e obblighi di interconnessione; che, per incentivare lo sviluppo di nuovi servizi di telecomunicazione, è importante incoraggiare nuove forme di interconnessione e un accesso speciale alle reti;

(6) considerando che la risoluzione del 17 febbraio 1994 fissa le condizioni per il finanziamento del servizio universale di telefonia vocale; che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equità territoriale della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che, nel calcolo del costo netto del servizio universale, occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale ma che, per non ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe, essi non devono includere elementi dovuti a squilibri tariffari storici; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale devono essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla condivisione dei suddetti obblighi devono essere scorporati dalle tariffe di interconnessione;

(7) considerando che è importante definire principi che garantiscano la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la non discriminazione e la parità di accesso, in particolare per gli organismi che detengono una notevole forza di mercato; che la forza di mercato di un organismo dipende da una serie di fattori, ivi compresa la quota del prodotto o del mercato dei servizi che detiene nel rispettivo mercato geografico, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, la capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che, ai fini della presente direttiva, si deve presumere che un organismo che detenga oltre il 25 % della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro entro il quale è autorizzato ad operare goda di una notevole forza di mercato, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione non accerti il contrario; che, nel caso di un organismo che detenga una quota di mercato inferiore alla suddetta soglia, l'autorità nazionale di regolamentazione può comunque stabilire che l'organismo gode di una notevole forza di mercato;

(8) considerando che la determinazione dei prezzi di interconnessione si rivela un fattore essenziale per stabilire la struttura e l'intensità della concorrenza nel processo di trasformazione che porta alla liberalizzazione del mercato; che gli organismi che detengono una notevole forza di mercato devono poter dimostrare che le proprie tariffe di interconnessione sono fissate in base a criteri oggettivi e rispettano i principi della trasparenza e dell'orientamento sui costi e sono sufficientemente scorporate rispetto agli elementi di rete e di servizio offerti; che la pubblicazione di un elenco dei servizi di interconnessione e di un listino delle tariffe aumenta la necessaria trasparenza e non discriminazione; che occorre garantire la flessibilità nella metodologia di applicazione delle tariffe per il traffico di interconnessione, ivi compresa la determinazione delle tariffe in base alla capacità; che il livello delle tariffe deve favorire la produttività e incentivare un ingresso efficiente e sostenibile sul mercato e non deve essere inferiore a un limite determinato dall'applicazione di metodi di imputazione e attribuzione dei costi e dei costi marginali di lungo periodo basati sulle cause reali dei costi, né superiore ad un limite determinato dal costo indipendente di fornitura dell'interconnessione in oggetto;

(9) considernado che un'opportuna separazione contabile tra attività di interconnessione e altre attività garantisce la trasparenza dei trasferimenti interni dei costi; che, se un organismo che detiene diritti speciali ed esclusivi in un settore non connesso con le telecomunicazioni fornisce anche servizi di telecomunicazione, la separazione della contabilità rappresenta uno strumento efficace per scoraggiare sovvenzioni incrociate abusive;

(10) considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli enti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione di reti e di servizi; che la trattativa di accordi di interconnessione può essere agevolata dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve poter rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture, qualora si possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli utenti; che la pubblicazione di orientamenti non vincolanti relativi a questi settori potrebbe agevolare il compito delle autorità nazionali di regolamentazione;

(11) considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, i requisiti essenziali in base ai quali sono giustificate restrizioni all'accesso e all'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione sono limitati alla sicurezza delle operazioni di rete, alla salvaguardia dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi, ove giustificato, e alla tutela dei dati, secondo il caso;

(12) considerando che la condivisione delle infrastrutture può presentare vantaggi per la pianificazione urbana e per motivi di ordine ambientale, economico o di altro genere e che dovrebbe essere incentivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi facoltativi; che in alcuni casi può essere opportuno imporre l'obbligo di condividere le strutture, ma solo ad organismi previa esaustiva e pubblica consultazione; che la collocazione virtuale può rappresentare un'alternativa valida alla collocazione materiale delle apparecchiature di telecomunicazione;

(13) considerando che la numerazione è un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionali, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che la trasportabilità dei numeri, ovvero la possibilità, per l'utente finale, di cambiare l'organismo che fornisce il servizio telefonico in una sede senza cambiare il numero nazionale, è un'opzione importante per gli utenti, che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate e in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine oltre che con piani di numerazione internazionali; che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di servizi nuovi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono necessaria una posizione comune della Comunità all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione;

(14) considerando che, secondo la direttiva 90/387/CEE, l'armonizzazione delle interfacce tecniche e delle condizioni di accesso deve fondarsi su specifiche tecniche comuni che rinviino alle norme internazionali; che può essere necessario elaborare nuove norme europee in materia di interconnessione; che, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4), modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) , non devono essere preparate nuove norme nazionali in settori in cui vengono elaborate norme europee armonizzate;

(15) considerando che, conformemente alla direttiva 90/387/CEE, le condizioni per la fornitura di una rete aperta (ONP) devono essere trasparenti e pubblicate in maniera adeguata; che detta direttiva ha istituito un comitato per assistere la Commissione (in prosieguo: «il comitato ONP») e una procedura di consultazione con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti e i fornitori di servizi;

(16) considerando che, oltre al diritto di ricorso in forza del diritto nazionale o comunitario, occorrono procedure semplici per la risoluzione delle controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che le procedure devono essere efficienti, non dispendiose e trasparenti e devono coinvolgere tutte le parti interessate;

(17) considerando che, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificarle le autorità nazionali di regolamentazione incaricate di svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva e gli organismi di cui alle disposizioni in essa contenute;

(18) considerando che, visto lo sviluppo dinamico del settore, deve essere istituita una procedura efficiente per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva, che tenga pienamente conto dei pareri degli Stati membri e che coinvolga il comitato ONP;

(19) considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la trasportabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi;

(20) considerando che la presente direttiva si applica altresì agli organismi che forniscono reti e servizi di telecomunicazione nella Comunità e dei quali gli Stati membri dello Spazio economico europeo e/o di cittadini di detti Stati membri non hanno la titolarità ed il controllo effettivo (in prosieguo: «gli organismi di paesi terzi»); che gli operatori della Comunità devono godere di un accesso efficace e comparabile ai mercati dei paesi terzi e beneficiare, in questi paesi, di un trattamento simile a quello conferito agli organismi dei paesi terzi dalla presente direttiva; che la Comunità ritiene prioritario conseguire questo obiettivo nell'ambito di accordi multilaterali;

(21) considerando che occorre esaminare l'applicazione della presente direttiva dopo tre anni; che nel contempo occorre rivedere anche la situazione relativa all'interconnessione con i paesi terzi, onde poter adottare le iniziative opportune;

(22) considerando che non è possibile realizzare sufficientemente l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione di reti e servizi in tutta la Comunità e della fornitura di reti e servizi transeuropei a livello di Stati membri e che tale obiettivo viene meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva;

(23) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato nell'interconnessione con le reti e i servizi di telecomunicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione e scopo

La presente direttiva istituisce un contesto di regole atto a garantire l'interconnessione e l'interoperabilità di reti e servizi di telecomunicazione nella Comunità, nell'ambito di mercati aperti e concorrenziali.

Essa riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'interconnessione aperta ed efficace con le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) «interconnessione», il collegamento fisico e logico delle strutture degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione, onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;

b) «rete pubblica di telecomunicazione», una rete di telecomunicazione utilizzata, fra l'altro, per fornire servizi pubblici di telecomunicazione;

c) «servizio pubblico di telecomunicazione», un servizio di telecomunicazione disponibile al pubblico;

d) «rete di telecomunicazione», sistemi di trasmissione ed eventualmente apparecchiature di commutazione o altre risorse che consentono di convogliare i segnali tra punti terminali di rete definiti via cavo, radio, fibre ottiche o altri mezzi elettromagnetici;

e) «servizi di telecomunicazione», i servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ad esclusione della diffusione radiofonica e televisiva;

f) «utenti», gli utenti finali, ivi compresi i consumatori (ad esempio l'utenza residenziale) e i fornitori di servizi;

g) «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografíca, limiti a due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

2. In quanto compatibili, si applicano le altre definizioni di cui alla direttiva 90/387/CEE.

Articolo 3

Interconnessione e interoperabilità a livello nazionale e comunitario

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eliminare ogni restrizione che impedisca agli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire servizi e reti di telecomunicazione di negoziare tra loro accordi di interconnessione in conformità del diritto comunitario. Gli organismi interessati possono appartenere allo stesso Stato membro o a Stati membri diversi. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel trattato.

2. Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione opportuna ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I, parti 1 e 2, nella misura necessaria a garantire la fornitura universale dei servizi oggetto a tutti gli utenti della Comunità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che interconnettono le loro strutture alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi pubblici di telecomunicazione rispettino costantemente la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Articolo 4

Diritti e obblighi di interconnessione

1. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato II hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a quella categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi in oggetto, affinché le suddette reti e servizi vengano forniti in tutta la Comunità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono limitare, caso per caso, l'obbligo di cui trattasi se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni imposte dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pienamente motivate e rese pubbliche secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I, che detengono una notevole forza di mercato, soddisfano a tutte le richieste ragionevoli di interconnessione, ivi comprese quelle dei fornitori di servizi che chiedono l'interconnessione alla rete in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggior parte degli utenti finali («accesso speciale alla rete»).

Articolo 5

Interconnessione e contributi al servizio universale

1. Qualora, conformemente al presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere iniquo per un organismo, può prevedere un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione. Quando fissano i contributi, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I, parte 1.

2. I contributi al costo degli obblighi di servizio universale possono basarsi su un dispositivo appositamente creato e amministrato da un ente indipendente dai destinatari; in alternativa, possono tradursi in una tariffa supplementare che si aggiunge alla tariffa di interconnessione.

3. Per determinare l'onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione gli organismi che sostengono detti obblighi calcolano il costo netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di servizio universale viene controllato da un ente competente, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. Il calcolo del costo e i risultati dei controlli contabili possono essere messi a disposizione del pubblico, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4. Ove risulti giustificato in base al calcolo del costo netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto dei vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offra il servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono se sia giustificato applicare un dispositivo di condivisione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

5. Qualora vengano istituiti i dispositivi di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la condivisione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e i contributi apportati da tutte le parti interessate.

6. Nelle more dell'attuazione del disposto dei paragrafi 3, 4 e 5, sono notificate all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione viene eseguita prima dell'introduzione di dette tariffe. Se l'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione ritengono che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; dette riduzioni retroagiscono alla data di introduzione delle tariffe.

7. Se del caso, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, può elaborare orientamenti sulla determinazione dei costi e sul finanziamento del servizio universale.

Articolo 6

Requisiti in materia di non discriminazione e trasparenza

Per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I forniti da organismi che le autorità nazionali di regolamentazione notificano come aventi notevole forza di mercato, gli Stati membri provvedono affinché:

a) gli organismi interessati rispettino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri. Essi applicano condizioni analoghe a parità di circostanze agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili; essi inoltre forniscono strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni e garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) su richiesta, vengano rese disponibili tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi, al fine di agevolare la conclusione di un accordo;

c) eventuali modifiche degli accordi di interconnessione esistenti vengano notificate alle parti interconnesse almeno sei mesi prima dell'applicazione di dette modificazioni salvo diversamente pattuito dalle parti interessate;

d) gli accordi di interconnessione siano resi disponibili al pubblico, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, vengono pubblicate le informazioni relative alle tariffe di interconnessione e agli eventuali contributi per gli obblighi di servizio universale.

Articolo 7

Principi in materia di tariffe di interconnessione e sistemi di contabilità dei costi 1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 si applichino agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I, parti 1 e 2, e notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi notevole forza di mercato.

2. Le tariffe di interconnessione rispettano i principi della trasparenza e dell'orientamento sui costi e incentivano un accesso al mercato economicamente redditizio e sostenibile. L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono orientate sui costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle.

3. Le tariffe di interconnessione si basano sui costi connessi con la fornitura dei servizi di interconnessione richiesti e, in genere, comprendono gli elementi descritti in appresso, ognuno dei quali deve essere elencato separatamente:

- tariffa intesa a coprire il rimborso dei costi unici legati alla fornitura degli elementi specifici dell'interconnessione richiesta (ad esempio, il costo iniziale dei lavori di studio necessari per fornire le strutture di interconnessione richieste);

- tariffe d'uso legate all'impiego degli elementi di rete e delle risorse richieste. Esse possono comprendere tariffe basate sulla capacità e/o legate al traffico.

L'allegato IV illustra, a scopi puramente informativi, i tipi di costi che possono essere compresi in ciascuna componente delle tariffe. Qualora si applichino componenti diverse, esse devono essere trasparenti e fondate su criteri oggettivi e devono essere approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Le tariffe di interconnessione possono includere sistemi di sconto per forniture in grandi quantità. In alcuni casi, essi possono essere offerti solo agli organismi di cui all'allegato II. Detti sistemi si basano su criteri oggettivi e vengono applicati in modo non discriminatorio.

4. In conformità del diritto comunitario, le tariffe di interconnessione sono sufficientemente disaggregate, affinché il richiedente non debba pagare per componenti o opzioni di rete che non risultino necessarie per il servizio richiesto.

5. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un elenco dei servizi di interconnessione e di un listino delle relative tariffe disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze del mercato.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati siano adeguati all'attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati. La documentazione approvata dalle autorità nazionali di regolamentazione o una parte di essa, contenente le informazioni di cui all'allegato V, è resa disponibile al pubblico in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2. Un ente competente indipendente è incaricato di verificare la conformità con il sistema di contabilità dei costi; a scadenze annuali viene pubblicata una relazione sulla conformità.

7. Eventuali tariffe legate alla condivisione del costo degli obblighi di servizio universale, di cui all'articolo 5, sono disaggregate e individuate separatamente.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di interconnessione pubblicate e le tariffe legate alla condivisione del costo degli obblighi di servizio universale siano messe a disposizione del comitato ONP previa richiesta della Commissione.

9. Per garantire una base comune per il calcolo delle tariffe di interconnessione, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente elaborare raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi relativamente all'interconnessione.

Articolo 8

Separazione della contabilità e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione e che detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro, di tenere una contabilità separata per le varie attività, come sarebbe richiesto se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta.

2. Gli Stati membri prescrivono agli organismi notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come detentori di una notevole forza di mercato e che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione agli utenti finali o servizi di interconnessione ad altri organismi, di tenere una contabilità separata da un lato per le attività svolte in relazione all'interconnessione - riguardanti sia i servizi di interconnessione offerti all'interno che quelli forniti ad altri - e, dall'altro, per altre attività, come sarebbe richiesto se questi due tipi di attività fossero svolti da società aventi personalità giuridica distinta.

3. Su richiesta, gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione comunicano, senza indugio e nei dettagli richiesti, informazioni finanziarie alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime possono pubblicare dette informazioni se contribuiscono ad istituire un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto della riservatezza commerciale. Su richiesta, e ove risulti necessario per rispettare gli obblighi previsti da una normativa comunitaria specifica, alla Commissione vengono fornite informazioni finanziarie dettagliate.

4. I rendiconti finanziari degli organismi che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione vengono preparati, pubblicati e sottoposti a revisione contabile indipendente. Detta revisione viene eseguita in conformità del diritto nazionale pertinente.

La disposizione del primo comma si applica anche alla contabilità separata di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano agli organismi in cui il fatturato annuo delle attività di telecomunicazione all'interno della Comunità sia inferiore alla soglia fissata nell'allegato VI.

6. Se del caso, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 15, elabora orientamenti sulla separazione della contabilità rispetto all'interconnessione.

Articolo 9

Responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono segnatamente in considerazione:

- la necessità di garantire comunicazioni soddisfacenti da punto a punto per gli utenti;

- la necessità di stimolare un mercato competitivo;

- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e servizi transeuropei, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti e dei servizi nazionali e l'accesso a tali reti e servizi;

- i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;

- la necessità di conservare il servizio universale.

2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di intervenire d'ufficio in qualsiasi momento, per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti.

Tra le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, condizioni tecniche, tariffe, condizioni di fornitura e impiego, condizioni relative alla conformità alle norme pertinenti, conformità ai requisiti essenziali, tutela dell'ambiente e/o conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

L'autorità nazionale di regolamentazione può inoltre fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non viene raggiunto un accordo entro i termini assegnati, detta autorità prende misure al fine di pervenire ad un accordo secondo le procedure da essa stabilite. Dette procedure sono rese conoscibili al pubblico in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2.

3. Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate conformemente al disposto dell'articolo 14, paragrafo 1.

Per quanto concerne l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione:

- fissa le scadenze per le trattative in vista degli accordi di interconnessione, previste dal paragrafo 2;

- fissa condizioni ex ante, come indicato all'allegato VII, parte 1;

- veglia a che gli elementi di cui all'allegato VII, parte 2, figurino, ove opportuno, negli accordi di interconnessione;

- favorisce l'inserimento negli accordi di interconnessione degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 3.

4. Quando un organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecommunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione stipula accordi di interconnessione con altri, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di verificare tali accordi nella loro totalità.

5. In caso di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano su autorizzazione concessa dallo stesso Stato membro, su richiesta di una delle parti l'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere dette controversie.

In tal caso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

- interesse degli utenti;

- obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;

- interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e comunitario;

- disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione richiesta;

- interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;

- necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazione e l'interoperabilità dei servizi;

- tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;

- posizioni relative di mercato delle parti;

- interesse pubblico (ad esempio, protezione dell'ambiente).

Le decisioni adottate in materia dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Le relative motivazioni sono debitamente esposte alle parti interessate.

Se la controversia non si compone in maniera soddisfacente per tutte le parti interessate o se l'autorità nazionale di regolamentazione non trova una soluzione entro due mesi dal momento in cui è stata adita:

- le parti possono adire la Commissione al fine di una conciliazione, mediante notificazione, copia della quale è trasmessa per conoscenza, a tutte le parti interessate. Se la Commissione ritiene che sussistano i motivi per un ulteriore esame del caso, può istituire un gruppo di lavoro costituito in particolare dai membri del comitato di cui all'articolo 15 incaricato di assisterla. Il ricorso a questa procedura non preclude alle parti interessate di agire in giudizio in forza del diritto nazionale;

- l'autorità nazionale di regolamentazione, con il consenso delle parti interessate, può sottoporre la controversia all'esame della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, mediante notificazione di cui trasmete copia, per conoscenza, a tutte le parti interessate.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione non abbiano interconnesso le loro strutture, le autorità nazionali di regolamentazione, nell'interesse degli utenti e dopo un periodo di consultazioni pubbliche durante il quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere, possono chiedere agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture ed eventualmente fissare le condizioni dell'interconnessione.

7. Sentito il comitato ONP, la Commissione può elaborare orientamenti sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.

Articolo 10

Requisiti essenziali

Salvo il disposto degli articoli 3, paragrafo 5 e 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della medesima si applicano all'interconessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi pubblici di telecomunicazione, in conformità delledisposizioni del presente articolo. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in conformità del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1:

a) Sicurezza della operazioni di rete:

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a garantire la sicurezza delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi pubblici di telecomunicazione in caso di emergenza. In tale contesto, per situazione di emergenza s'intende un guasto catastrofico della rete o un caso eccezionale di forza maggiore come condizioni atmosferiche estreme, inondazioni, fulmini o incendi, iniziative sindacali o serrate, guerre, operazioni militari o disordini. In una situazione di emergenza, l'organismo o gli organismi interessati fanno il possibile per garantire il mantenimento del servizio a tutti gli utenti e a tutte le parti interconnesse. La necessità di mantenere la sicurezza delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazione in caso di emergenza non costituisce valido motivo di rifiuto delle trattative sulle condizioni di interconnessione.

Le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti in caso di emergenza siano proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui criteri obiettivi individuati in precedenza.

Gli accordi di interconnessione possono prevedere condizioni specifiche per compensare una parte nell'eventualità che le strutture dell'altra parte non siano disponibili durante una situazione di emergenza.

b) Mantenimento dell'integrità della rete:

Le autorità nazionali di regolamentazione adottano tutte le misure necessarie per il mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazione. La necessità di mantenere l'integrità della rete non rappresenta una giustificazione valida per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità della rete, ivi comprese le condizioni specifiche atte a compensare una parte nel caso di danni alla rete provocati dall'altra parte, siano proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui criteri obiettivi individuati in precedenza.

c) Interoperabilità dei servizi:

Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente nelle comunicazioni da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche specifiche, di specifiche o di codici di condotta approvati dall'industria.

d) Protezione dei dati:

Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione al fine di garantire la protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati, ivi compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni elaborate, trasmesse o archiviate e la tutela della vita privata, nel rispetto, del diritto comunitario.

Articolo 11

Ubicazione e condivisione delle strutture

Quando, in forza del diritto nazionale, viene concesso ad un organismo il diritto generale di installare strutture a fini di telecomunicazione su, sopra o sotto terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'esproprio o l'uso di una proprietà a fini di telecomunicazione, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono la condivisione di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono servizi pubblici di telecomunicazione.

Gli accordi per l'ubicazione e la condivisione delle strutture sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire per dirimere le controversie, conformemente all'articolo 9.

In particolare, gli Stati membri possono imporre disposizioni in materia di condivisione delle strutture (ivi compresa l'ubicazione fisica) solo dopo un adeguato periodo di consultazioni pubbliche, durante il quale a tutte le parti interessate è data la disponibilità di esprimere il loro parere. Tali disposizioni possono comprendere norme di ripartizione dei costi della condivisione delle strutture.

Articolo 12

Numerazione

1. Gli Stati membri garantiscono che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazione.

2. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per coordinare le rispettive posizioni nazionali in seno ad organismi e forum internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri che si registreranno in questo campo a livello europeo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione. Per assicurare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano trasparenti, eque e tempestive e che l'attribuzione avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni codici abbreviati, segnatamente ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (ad esempio i numeri verdi, i servizi di addebito «a chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire parità di accesso.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relativa aggiunte o modifiche siano pubblicati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, di un servizio complementare in base al quale gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero nazionale in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio, e garantiscono che detto servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri abitati, anteriormente al 1° gennaio 2003.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure in materia di numerazione vengano applicati in modo da garantire un trattamento equo e paritario a tutti i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione. In particolare, un organismo cui è stata attribuita una serie di numeri non opera discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni.

Articolo 13

Norme tecniche

1. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, secondo il quale il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi pubblici di telecomunicazione tengano pienamente conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee come adatte ai fini dell'interconnessione.

In mancanza di tali norme, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono la fornitura di interfacce tecniche di interconnessione che rispondano alle norme o alle specifiche elencate di seguito:

- norme europee adottate dagli enti europei di normazione quali l'ETSI o il CEN/Cenelec,

oppure, in assenza di tali norme,

- norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normalizzazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale),

oppure, in assenza di tali norme,

- specifiche ampiamente accolte dall'industria ed elaborate da enti industriali internazionali,

oppure, in assenza di tali specifiche,

- norme o specifiche nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente chiedere agli enti europei di normazione di preparare norme in materia di interconnessione e accesso. I richiami alle norme di interconnessione e accesso possono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in conformità dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

Articolo 14

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafi 3 e 5, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.

2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafo 6 e all'articolo 9, paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a mettere a disposizione del pubblico, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, le informazioni aggiornate. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare tali informazioni.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1998 - ed immediatamente in caso di modificazioni - le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le modalità secondo le quali vengono rese disponibili le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2. La Commissione pubblica periodicamente il riferimento corrispondente a tali notificazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 16

Procedura di risoluzione delle controversie a livello comunitario

1. La procedura descritta i paragrafi da 2 a 5 si applica in caso di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano conformemente alle autorizzazioni fornite dai vari Stati membri.

2. Ciascuna parte può deferire la controversia alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. Queste coordinano le loro attività per risolvere la controversia, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

3. Se la controversia non viene risolta entro due mesi dal suo deferimento alle autorità nazionali di regolamentazione interessate, ciascuna parte, con il consenso di tutte le altre parti, può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5, inviando una notificazione scritta alla Commissione, di cui trasmette copia per conoscenza, a tutte le parti interessate. Continuando in tal modo, le parti rinunciano ad ulteriori azioni in forza del diritto nazionale.

4. Qualora, dopo la notificazione di cui al paragrafo 3, la Commissione ritenga che sussistano i motivi per un ulteriore esame, può istituire un gruppo di lavoro costituito in particolare dai membri del comitato di cui all'articolo 15 incaricato di coadiuvarla. Il gruppo di lavoro definisce la propria posizione entro tre mesi.

5. La posizione approvata conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4 costituisce la base di una soluzione che deve essere attuata senza indugio a livello nazionale. Qualora non si giunga ad una posizione concordata, e se questa non viene attuata entro un periodo di tempo ragionevole che non superi, se non in casi giustificati, i due mesi, la soluzione appropriata viene decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 17

Notificazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente direttiva; notificano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili di detti compiti.

2. Entro il 31 gennaio 1997, e immediatamente in caso di modificazioni, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi i quali:

- hanno obblighi di servizio universale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e servizi pubblici di telecomunicazione di cui all'allegato I, parte 1;

- sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative agli organismi aventi notevole forza di mercato;

- sono disciplinati dall'allegato II.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di motivare la classificazione di un organismo come detentore di notevole forza di mercato.

3. La Commissione pubblica i nomi di cui al paragrafo 2 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 18

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori o per migliorare la coerenza dei contesti regolamentari degli Stati membri sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 19

Differimento

1. Gli Stati membri di cui alla risoluzione del 22 luglio 1993 che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione possono chiedere il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 3. I differimenti accordati non possono superare i periodi di transizione stabiliti in detta risoluzione.

2. Il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi.

Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.

Articolo 20

Interconnessione con organismi di paesi terzi

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'interconnessione con organismi di paesi terzi, di cui sono venuti a conoscenza.

2. Qualora la Commissione stabilisca che un paese terzo non garantisce agli organismi comunitari diritti effettivi di interconnessione comparabili a quelli concessi dalla Comunità agli organismi di un paese terzo, ove necessario può proporre al Consiglio di conferirle il mandato di negoziato necessario o altre misure opportune per garantire la concessione di diritti comparabili per gli organismi comunitari in detti paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate in forza del paragrafo 2, non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e agli Stati membri da accordi internazionali nel settore.

Articolo 21

Esame dell'applicazione

1. Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche a decorrere da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità dei diritti di interconnessione degli organismi comunitari nei paesi terzi, nonché sullo stato di avanzamento di eventuali negoziati avviati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 o nell'ambito di organismi internazionali.

2. La Commissione esamina e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri. Ove necessario, nella relazione possono essere proposte ulteriori misure necessarie alla totale realizzazione degli scopi della presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

(3) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

(5) GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30.

ALLEGATO I

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONE SPECIFICI

Le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo.

Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi pubblici di telecomunicazione in appresso e che detengono una notevole forza di mercato devono assolvere agli obblighi specifici di interconnessione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e agli articoli 6 e 7.

PARTE 1

Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa s'intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:

- la telefonia vocale;

- le comunicazioni telefax del gruppo I, II e III, conformemente alle raccomandazioni dell'UIT-T nella serie-T,

- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem as una velocità minima di 2 400 bit/s, conformemente alle raccomandazioni dell'UIT-T nella serie-V.

L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Servizio telefonico pubblico fisso

Per servizio telefonico pubblico fisso s'intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; può includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite operatore, servizi di informazione abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

PARTE 2

Fornitura commerciale di linee affittate

Per linee affittate s'intendono le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (ovvero le funzioni di commutazione che l'utilizzatore può controllare nell'ambito della fornitura delle linee affittate). Esse includono i sistemi che consentono l'impiego flessibile dell'ampiezza di banda delle linee affittate, ivi comprese alcune opzioni di instradamento e di gestione.

PARTE 3

Reti pubbliche di telefonia mobile

Per rete pubblica di telefonia mobile s'intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete non sono fissi.

Servizi pubblici di telefonia mobile

Per servizio pubblico di telefonia mobile s'intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete di telefonia mobile.

ALLEGATO II

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI INTERCONNESSIONE RECIPROCA ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE EUROPEA

Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono agli utenti capacità di supporto, commutate e non, da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione.

Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Per queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe speciali di interconnessione, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.

1. Organismi che forniscono reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi pubblici di telecomunicazione e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione nazionale (vedi le note in calce).

2. Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti.

3. Organismi che forniscono circuiti internazionali di telecomunicazione da e per paesi terzi.

4. Organismi inseriti in questa categoria su espressa richiesta, nell'ambito dei relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni.

Note

Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomuniazione disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e/o la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete.

Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con l'utente finale (con o senza cavo) e/o la possibilità di modificare o ritirare il o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale.

ALLEGATO III

CALCOLO DEL COSTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE PER LA TELEFONIA VOCALE (ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3)

Per obblighi di servizio universale s'intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro ad un organismo e relativi alla fornitura del servizio in un'intera area geografica specifica, ivi compresa, eventualmente, la media geografica dei prezzi per la fornitura di quel servizio.

Il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve assolvere agli stessi obblighi.

Questo principio si applica sia quando la rete di un particolare Stato membro è completamente sviluppata sia quando è ancora in fase di sviluppo ed espansione.

Il calcolo si basa sui costi relativi a:

i) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o apparecchiature per disabili, ecc.;

ii) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura del servizio, delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore commerciale se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale.

Nel caso di reti sviluppate che già servono questo tipo di utenti finali, il calcolo dei costi deve basarsi sul risparmio che si avrebbe se detti utenti non fossero serviti.

Nelle regioni periferiche dotate di reti in espansione il calcolo dei costi deve basarsi sul costo supplementare insito nel servire gli utenti finali o i gruppi di utenti finali che un operatore che applicasse i normali principi di un regime concorrenziale non sceglierebbe di servire.

Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate. I costi e le entrate devono essere preventivi.

ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ELEMENTI E DEI SOTTOELEMENTI CHE COSTITUISCONO LE TARIFFE GLOBALI DI INTERCONNESSIONE (ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3)

L'elenco che segue è indicativo e non esaustivo e può variare in funzione dello Stato membro e delle circostanze particolari previste da ogni accordo di interconnessione.

TARIFFE GLOBALI DI INTERCONNESSIONE

Le tariffe di interconnessione

Si basano sui costi connessi con la fornitura dei servizi di interconnessione specifici richiesti dall'organismo che si interconnette. Essi possono includere, tra l'altro:

- costi unici e di locazione connessi con la realizzazione dell'interconnessione fisica (ad esempio, apparecchiature particolari, risorse nel campo della segnalazione, prove di compatibilità, mantenimento della connessione, ecc.);

- costi variabili per servizi accessori e supplementari (ad esempio, accesso ai servizi di consultazione elenchi, assistenza dell'operatore, raccolta di dati, calcolo delle tariffe, fatturazione servizi basati sulla commutazione e avanzati, ecc.).

Le tariffe d'uso

Si basano sui costi sostenuti per il convogliamento del traffico attraverso la rete interconnessa (ad esempio, costi di commutazione e trasmissione). Queste tariffe si possono calcolare chiamata per chiamata o in base alla capacità di rete supplementare richiesta.

Le tariffe di interconnessione possono inoltre includere, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi sostenuti per fornire parità di accesso (ad esempio il supporto di procedure di accesso identiche all'utente finale) e la portabilità di numeri, oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali (mantenimento dell'integrità della rete, sicurezza della rete in situazioni di emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati).

ALLEGATO V

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI PER L'INTERCONNESSIONE

L'articolo 7, paragrafo 6 stabilisce che le informazioni riguardanti il sistema di contabilità dei costi siano messe a disposizione del pubblico.

La pubblicazione delle informazioni serve a garantire la trasparenza nel calcolo delle tariffe di interconnessione, affinché gli altri operatori sul mercato possano verificare che le tariffe in questione siano state calcolate in modo equo e adeguato.

Le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi interessati devono tener conto di questi obiettivi quando fissano il grado di precisione delle informazioni pubblicate.

Nell'elenco riportato di seguito figurano gli elementi da inserire nelle informazioni di cui sopra.

1. Costo standard utilizzato

Ad esempio, costi interamente distribuiti, costi incrementali medi di lungo periodo, costi marginali, costi unici, costi diretti incorporati, ecc., ivi compresi la o le basi di costo utilizzate, ad esempio, per i costi storici (fondati sulla spesa realmente sostenuta per le apparecchiature e i sistemi) o i costi preventivi (basati sui costi previsti per la sostituzione di apparecchiature e sistemi).

2. Elementi di costo compresi nelle tariffe di interconnessione

Determinazione di tutte le singole componenti dei costi che costituiscono le tariffe di interconnessione, ivi compresi i profitti.

3. Gradi e metodi di auttribuzione dei costi, ed in particolare trattamento dei costi congiunti e comuni

Informazioni sul livello di analisi dei costi diretti e sul livello e sul metodo applicato per includere i costi congiunti e comuni nelle tariffe di interconnessione.

4. Convenzioni contabili

Ad esempio, convenzioni contabili impiegate per il trattamento dei costi e riguardanti:

- i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse (ad esempio, terreni, edifici, apparecchiature, ecc.);

- il trattamento di altre voci di spesa importanti, in termini di entrate rispetto al costo capitale (ad esempio, programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione, ecc.).

Le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi di cui al presente allegato possono essere modificate seguendo la procedura indicata all'articolo 18.

ALLEGATO VI

LIMITE PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE (ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5)

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5 è fissato a 50 Mio di ECU.

ALLEGATO VII

CONTESTO DI TRATTATIVA SUGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE (ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3)

PARTE 1

Condizioni ex-ante fissate dall'autorità nazionale di regolamentazione

a) Procedura di risoluzione delle controversie.

b) Requisiti per la pubblicazione/l'accesso agli accordi di interconnessione e altri obblighi periodici di pubblicazione.

c) Requisiti per la parità di accesso e la portabilità dei numeri.

d) Requisiti per la condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione.

e) Requisiti per il mantenimento dei requisiti essenziali.

f) Requisiti per l'attribuzione e l'uso dei numeri (compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei).

g) Requisiti per il mantenimento della qualità del servizio da punto a punto.

h) Eventualmente, determinazione della parte scorporata delle tariffe di interconnessione che rappresenta un contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

PARTE 2

Altri elementi che dovrebbero essere contemplati dagli accordi di interconnessione

a) Descrizione dei servizi di interconnessione da offrire.

b) Condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione.

c) Ubicazione dei punti di interconnessione.

d) Norme tecniche di interconnessione.

e) Misure per la conformità ai requisiti essenziali.

f) Diritti di proprietà intellettuale.

g) Definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti.

h) Definizione delle tariffe di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo.

j) Procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire le autorità nazionali di regolamentazione.

k) Durata e rinegoziazione degli accordi.

m) Procedure in caso di proposte di modifiche alle offerte di reti o servizi di una delle parti.

PARTE 3

Altri elementi che possono essere contemplati dagli accordi di interconnessione

a) Raggiungimento della parità di accesso.

b) Condivisione delle strutture.

c) Accesso a servizi accessori, supplementari e avanzati.

d) Gestione del traffico/della rete.

e) Mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione.

f) Riservatezza delle parti non pubbliche degli accordi.

g) Formazione del personale.

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