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Document 51995PC0352

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 - (testo che riveste interesse per lo SEE)

/* COM/95/352 def. - CNS 95/0196 */

GU C 260 del 5.10.1995, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0352

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 - (testo che riveste interesse per lo SEE) /* COM/95/352 DEF - CNS 95/0196 */

Gazzetta ufficiale n. C 260 del 05/10/1995 pag. 0013


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(95/C 260/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 352 def. - 95/0196(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 18 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno apportare alcune modifiche ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 (1) e (CEE) n. 574/72 (2), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1945/93 (3) e dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia del 1995 (4); che alcune di tali modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno apportato alla loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre modifiche rivestono un carattere tecnico e sono destinate a completare tali regolamenti;

considerando che è opportuno, tenuto conto del fatto che la natura e le condizioni di erogazione degli assegni speciali di adozione sono analoghe a quelle per la nascita, completare l'articolo 1, lettera u), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di permettere che esse vengano indicate nella parte II dell'allegato II;

considerando che appare necessario permettere ai lavoratori subordinati distaccati, che esercitano la loro attività sul territorio di diversi Stati membri o sul territorio di uno Stato membro in un'impresa avente sede in un altro Stato membro e attraversata dalla frontiera comune; ai lavoratori non subordinati che si trovano in situazioni analoghe; alla gente del mare che si trova in situazioni comparabili e alle persone che beneficiano di una deroga alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 del regolamento (CEE) n. 1408/71 per accordo intervenuto fra le autorità competenti, compresi i funzionari pubblici e il personale assimilato, nonché ai membri delle loro famiglie che li accompagnano, di beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per ogni situazione che renda necessarie prestazioni, purché si tratti di un soggiorno professionale;

considerando che, per ragioni di semplificazione e di unificazione delle regole di gestione applicabili, è opportuno sopprimere l'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è necessario modificare la rubrica «B. Danimarca» dell'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di precisare la definizione attuale dell'espressione «membri della famiglia»;

considerando che, vista la modifica da introdurre all'articolo 1, lettera u), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71, il titolo della parte II dell'allegato II deve essere modificato di conseguenza; che è opportuno completare le rubriche «A. Belgio» e «E. Francia» di tale allegato per tener conto, rispettivamente, della prima adozione e dell'assegno di adozione, che sono stati introdotti nelle legislazioni di tali Stati membri in materia di prestazioni familiari;

considerando che è opportuno aggiungere all'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, alla rubrica «B. Danimarca», l'indennità di alloggio dei pensionati, che costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi del paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che sembra opportuno precisare, all'allegato III, parti A e B, n. «35. Germania-Austria», lettera e) del regolamento (CEE) n. 1408/71, che l'applicazione transitoria delle disposizioni dell'accordo bilaterale fra la Germania e l'Austria rimane valida anche in caso di trasformazione di una pensione;

considerando che è opportuno modificare la rubrica «O. Regno Unito» della parte C dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71, per permettere alle autorità britanniche competenti di rinunciare al calcolo prorata della pensione quando tale calcolo non fornisce un risultato più favorevole ai beneficiari dal punto di vista finanziario;

considerando che, in esito a cambiamenti intervenuti nella legislazione tedesca in tale materia, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è del pari opportuno aggiungere un punto alla rubrica «L. Portogallo» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, affinché i funzionari pubblici pensionati e i membri delle loro famiglie possano beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e/o maternità in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro, ovvero allorché questi vi si recano per ricevere le cure appropriate con riferimento al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'istituzione competente portoghese;

considerando che è opportuno inserire un nuovo articolo 19 bis nel regolamento (CEE) n. 574/72 per consentire l'attuazione amministrativa e finanziaria del servizio delle prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente dei membri della famiglia aventi la loro residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo;

considerando che, in esito a una riorganizzazione amministrativa svoltasi in Austria, è opportuno un conseguente adattamento della rubrica «K. Austria» degli allegati 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che bisogna adattare i punti «4. Belgio- Francia», «23. Danimarca-Austria», «41. Francia-Italia», «82. Italia-Regno Unito» e «97. Austria-Regno Unito» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, per tener conto degli accordi conclusi da tali Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) La lettera u), punto i) dell'articolo 1 è modificato come segue:

«Il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), eclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II.»

2) L'articolo 22 bis seguente viene inserito dopo l'articolo 22:

«Articolo 22 bis

Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività

Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 14, all'articolo 14 bis, all'articolo 14 ter o all'articolo 17, nonché i membri della sua famiglia che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) per ogni situazione che renda necessarie cure nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro su cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave, a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale, batte bandiera.»

3) L'articolo 32 è soppresso.

4) Alla fine del primo paragrafo dell'articolo 36, è opportuno sopprimere i termini «senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 32».

5) All'allegato I, parte B, rubrica «B. Danimarca», il testo attuale viene sostituito dal testo seguente:

«Allorché si decide se ai termini del regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità in applicazione degli articoli 22, paragrafo 1, lettera a) e 31 del regolamento, l'espressione "membro della famiglia" designa:

1) il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di un'altra persona che ha la qualità di avente diritto ai sensi del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente diritto ai sensi del regolamento;

2) o un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto ai sensi del regolamento.»

6) La parte II dell'allegato II è modificata come segue:

a) Un nuovo titolo viene inserito in sostituzione del titolo precedente:

«Assegni speciali di nascita o di adozione ai sensi dell'articolo 1, lettera u), punto i)».

b) La rubrica «A. Belgio» viene completata come segue. Un punto b) viene aggiunto dopo il punto attuale che diviene così il punto a):

«b) Premio di adozione».

c) La rubrica «E. Francia» viene completata come segue. Un punto b) viene aggiunto dopo il punto attuale che diviene così il punto a):

«b) Assegno di adozione».

7) All'allegato II bis, parte B, rubrica «B. Danimarca», è opportuno sostituire il termine «nessuna» con il testo seguente:

«Spese di alloggio ai pensionati (legge sull'aiuto all'alloggio individuale, codificata con la legge n. 704 del 22 luglio 1994).»

8) All'allegato III, parti A e B, n. «35. Germania-Austria», lettera e), il punto figurante dopo i termini «iniziato prima del 31 dicembre 1994» viene sostituito con un punto e virgola seguito a capo dall'aggiunta in questione, riguardante tanto il punto i) che il punto ii):

«ciò vale anche per i periodi di percepimento di un'altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di percepimento si susseguono senza interruzione.»

9) Nella parte C dell'allegato IV, il testo della rubrica «O. Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

«Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III, capitolo 3 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

i) l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e

ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è considerato come un anno di qualifica ai sensi della legislazione del Regno Unito;

b) i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 verrebbero presi in considerazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento tramite l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.»

10) L'allegato VI è modificato come segue:

a) Alla rubrica «C. Germania», il punto 2, lettera a) è soppresso. Il punto 2, lettera b), che diviene il punto 2, lettera a), viene sostituito dal testo seguente:

«2. a) Il periodo forfettario di imputazione è determinato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi.»

Il punto 2, lettera c), che diviene il punto 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«2. b) Per l'imputazione ai settori assicurativi tedeschi di periodi derivanti dal diritto tedesco in materia pensionistica, è applicabile unicamente la legislazione tedesca.»

Il punto 2, lettera d) diviene il punto 2, lettera c) e il punto 2, lettera e) è soppresso.

I punti 3 e 4 sono soppressi. Al punto 5, che diviene il punto 3, i termini «l'associazione federale delle casse malattia regionali» sono sostituiti dai termini «l'associazione federale delle casse locali generali».

Il primo comma del punto 7, che diviene il punto 4, è sostituito dal testo seguente:

«4. L'articolo 7 del libro VI del codice sociale è applicabile ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità:».

La lettera c) di tale punto viene sostituita dal testo seguente:

«Allorché l'interessato, cittadino di un altro Stato membro, ha il suo domicilio o la sua residenza sul territorio di uno Stato terzo, ha versato contributi per 60 mesi almeno all'assicurazione pensioni tedesca ovvero può essere ammesso all'assicurazione volontaria ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 232 del libro VI del codice sociale, e non è assicurato obbligatoriamente o volontariamente in base alla legislazione di un altro Stato membro.»

I punti 9, 10 e 11 diventano, rispettivamente, i punti 5, 6 e 7. Il punto 12, che diviene il punto 8, è sostituito dal seguente testo:

«I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, a titolo di un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, a titolo di un regime speciale per lavoratori autonomi o a titolo del regime generale, vengono presi in considerazione per comprovare l'esistenza dei 18 anni di contributi obbligatori richiesti per l'esenzione dall'affiliazione obbligatoria all'assicurazione pensioni degli artigiani autonomi.»

I punti 13 e 14 diventano, rispettivamente, i punti 9 e 10. Il punto 16, che diviene il punto 11, è sostituito dal testo seguente:

«11. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che, per aver insegnato nelle scuole tedesche, hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici, e che hanno cessato di essere coperti dall'assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978 possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati in conformità dell'articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'interessato può del pari far valere il suo diritto entro 6 mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 210, paragrafo 6 del libro VI del codice sociale è applicabile soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successivi ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati.»

I punti 17, 18 e 19 diventano, rispettivamente, i punti 12, 13 e 14. Dopo quest'ultimo, viene inserito un nuovo punto 15 il cui testo è il seguente:

«15. Nel caso in cui risultano applicabili le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, le disposizioni dell'allegato VI sono del pari applicabili nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991.»

b) Alla rubrica «L. Portogallo», viene aggiunto il punto seguente:

«3. I funzionari pubblici in attività o in pensione, nonché i membri delle loro famiglie, coperti da un regime speciale in materia di cure sanitarie, possono beneficiare delle prestazioni in natura di malattia e di maternità in caso di necessità immediata nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro o allorché vi si recano per ricevere le cure appropriate in relazione al loro stato di salute, previa autorizzazione dell'organismo competente portoghese, secondo le modalità previste dall'articolo 31, lettera a), e dell'articolo 22, paragrafo 1 lettere a) e c), e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, alle stesse condizioni dei lavoratori subordinati e autonomi coperti dal regime generale di sicurezza sociale.»

Articolo 2

Il regolamente (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1) L'articolo 19 bis seguente viene inserito dopo l'articolo 19:

«Applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del regolamento

Articolo 19 bis

Prestazioni in natura in caso di soggiorno nello Stato competente - Membri della famiglia aventi la residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il lavoratore subordinato o autonomo

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, i membri della famiglia sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che essi hanno diritto a tali prestazioni. Tale attestato, che viene rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia, se possibile prima che questi lascino il territorio dello Stato membro in cui risiedono, indica segnatamente, se del caso, la durata massima di erogazione delle prestazioni in natura, così come è previsto dalla legislazione di tale Stato membro. In caso di mancata presentazione di tale attestato da parte dei membri della famiglia, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge all'istituzione del luogo di residenza per ottenerlo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 6, 7 e 9 del regolamento di applicazione sono applicabili per analogia. In tale caso, l'istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia viene considerata come l'istituzione competente.»

2) L'allegato 2 viene modificato come segue:

Ai punti 3, lettera a) e 4, lettera b) della rubrica «K. Austria», il termine «Arbeitsamt (Ufficio di collocamento)» viene sostituito dai termini «Regionale Geschaeftsstelle des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro)».

3) L'allegato 3 viene modificato come segue:

Ai punti 4 e 5, lettera b) della rubrica «K. Austria», il termine «Arbeitsamt (Ufficio di collocamento)» viene sostituito dai termini «Regionale Geschaeftsstellen des Arbeitsmarktservice (Ufficio locale del servizio del mercato del lavoro)».

4) L'allegato 4 viene modificato come segue:

Alla rubrica «K. Austria»:

i) al punto 2, lettera a), i termini «Landesarbeitsamt Salzburg (Ufficio di collocamento del Land di Salzburg), Salzburg» sono sostituiti dai termini «Landesgeschaeftstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Salzburg del Servizio del mercato del lavoro), Salzburg»;

ii) ai punti 2, lettera b) e 3, lettera b), i termini «Landesarbeitsamt Wien (Ufficio di collocamento del Land di Vienna), Wien» vengono sostituiti dai termini «Landesgeschaeftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Ufficio regionale di Vienna del Servizio del mercato del lavoro), Wien».

5) L'allegato 5 viene modificato come segue:

a) Al punto «4. Belgio-Francia», viene aggiunto il punto i) seguente:

«i) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell'8 febbraio 1995 riguardante le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.»

b) Al punto «23. Danimarca-Austria», il termine «nessuno» è sostituito dal testo seguente:

«Accordo del 13 febbraio 1995 riguardante il rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale.»

c) Al punto «41. Francia-Italia», viene aggiunto il seguente punto c):

«c) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 sulle modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione.»

d) Al punto «82. Italia-Regno Unito», il termine «nessuno» è sostituito dal testo seguente:

«Lo scambio di lettere del 1° febbraio e del 16 febbraio 1995 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese di controllo amministrativo e medico).»

e) Al punto «97. Austria-Regno Unito», viene aggiunto il punto seguente:

«c) Accordo del 30 novembre 1994 riguardante il rimborso delle spese per le prestazioni di sicurezza sociale.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

(2) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 23. 7. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.

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