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Document 51995PC0337

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

    /* COM/95/337 def. - SYN 95/0205 */

    GU C 321 del 1.12.1995, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0337

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie /* COM/95/337 DEF - SYN 95/0205 */

    Gazzetta ufficiale n. C 321 del 01/12/1995 pag. 0010


    Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (95/C 321/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 337 def. - 95/0205(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 19 settembre 1995)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione,

    in cooperazione con il Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che il mercato interno comprende uno spazio privo di frontiere interne dove è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    considerando che la maggiore integrazione del settore dei trasporti comunitario è un elemento essenziale del mercato interno e che le ferrovie sono una parte vitale del settore del trasporto comunitario;

    considerando che nell'applicare al settore ferroviario il principio della libertà di fornire servizi si deve tener conto delle caratteristiche specifiche di questo settore e che si deve procedere per tappe;

    considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio (1) stabilisce che le associazioni internazionali godono, negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese ferroviarie che costituiscono l'associazione, di diritti di accesso e di transito, nonché di diritto di transito negli altri Stati membri per la prestazione di servizi di trasporto internazionali tra gli Stati membri in cui sono stabilite le imprese che costituiscono l'associazione;

    considerando che l'estensione di questi diritti di accesso, in linea con il principio della libertà di fornire servizi, migliorerebbe l'efficienza delle ferrovie rispetto ad altri modi di trasporto e faciliterebbe i trasporti tra gli Stati membri incoraggiando la concorrenza e permettendo l'ingresso di nuovi capitali ed imprese;

    considerando che il trasporto di merci offre ampie possibilità di creare nuovi servizi e di migliorare quelli esistenti;

    considerando che per essere pienamente competitivo, il trasporto di merci richiede sempre più la fornitura di servizi globali, ivi compreso il trasporto tra gli Stati membri e all'interno di essi;

    considerando che il trasporto internazionale di passeggeri offre a sua volta ampie possibilità di migliorare i servizi;

    considerando che occorre tener conto, nel processo di liberalizzazione, del contributo dei servizi di trasporto alla coesione interna delle economie nazionali;

    considerando che, in linea con il principio della libertà di fornire servizi e al fine di promuovere la concorrenza e l'ingresso di nuovi operatori, si dovrebbero concedere diritti di accesso a tutte le imprese ferroviarie stabilite nella Comunità per il trasporto di merci, il trasporto combinato di merci e il trasporto internazionale di passeggeri in tutta la Comunità;

    considerando che, in base al principio di proporzionalità è necessario ed appropriato definire a livello comunitario il principio e l'obiettivo fondamentali della libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti ferroviari, mediante l'espansione dei diritti di accesso a tutte le imprese ferroviarie stabilite nella Comunità, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi per il conseguimento del risultato finale che deve essere identico, per tutte le imprese ferroviarie nella Comunità; che ciò è in conformità con l'articolo 3 B, terzo comma del trattato;

    considerando che si deve modificare di conseguenza la direttiva 91/440/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/440/CEE è così modificata:

    1) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    1. Le imprese ferroviarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 2, godono di diritti di accesso e di transito rispetto all'infrastruttura dello Stato membro di stabilimento e, a condizioni eque negli altri Stati membri, per la prestazione di:

    - servizi internazionali e di cabotaggio per il trasporto merci e per il trasporto combinato di merci, intendendo con il termine cabotaggio i servizi nazionali forniti da un'impresa ferroviaria in uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stabilita;

    - servizi internazionali per il trasporto di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in qualsiasi punto intermedio tra il punti di arrivo e di partenza.

    2. Le imprese ferroviarie che forniscono i servizi di cui al paragrafo 1 concludono con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata gli accordi amministrativi, tecnici e finanziari necessari per disciplinare gli aspetti di controllo del traffico e di sicurezza inerenti a questi servizi di trasporto. Tali accordi non devono essere discriminatori.»

    2) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    La Commissione presenta, entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della direttiva . . .], una relazione al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva corredata, se del caso, da opportune proposte riguardanti il proseguimento dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie.»

    Articolo 2

    Glu Stati membri, previa consultazione della Commissione, prendono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

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