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Document 51995PC0276
PROPOSAL FOR A EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE ON CONSUMER PROTECTION IN THE INDICATION OF THE PRICES OF PRODUCTS OFFERED TO CONSUMERS
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI
/* COM/95/276 def. - COD 95/0148 */
GU C 260 del 5.10.1995, p. 5–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI /* COM/95/276 DEF - COD 95/0148 */
Gazzetta ufficiale n. C 260 del 05/10/1995 pag. 0005
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (95/C 260/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 276 def. - 95/0148(COD) (Presentata dalla Commissione il 17 luglio 1995) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce al Comunità europea, in particolare l'articolo 129 A, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, agendo in conformità alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, (1) considerando la necessità di garantire ai consumatori un alto livello di protezione e l'obbligo per la Comunità di contribuirvi mediante azioni specifiche che prevedano un'adeguata informazione dei consumatori in merito ai prezzi dei prodotti loro offerti, (2) considerando che i programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori (1) hanno previsto l'elaborazione di principi comuni relativi all'indicazione dei prezzi; (3) considerando che tali principi sono stati fissati dalla direttiva 79/581/CEE del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 88/315/CEE (3), per le derrate alimentari, e dalla direttiva 88/314/CEE (4), per i prodotti non alimentari. (4) considerando che l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori, consentendo a questi ultimi di disporre dei dati essenziali che permettano loro di procedere a scelte ragionate; (5) considerando peraltro che la normativa adottata comportava un certo numero di eccezioni all'obbligo generale di indicazione del prezzo per unità di misura, specie nel caso in cui i prodotti fossero commercializzati in quantità o capacità corrispondenti ai valori di gamme approvate a livello comunitario; (6) considerando che tale nesso fra l'indicazione del prezzo per unità di misura dei prodotti e la standardizzazione delle confezioni ha implicato criteri ridigi nell'applicazione della normativa approvata, la quale si è rivelata troppo complessa da applicare e che occorre quindi abbandonare tale nesso per arrecare una semplificazione necessaria, senza che ciò modifichi il dispositivo relativo alla standardizzazione delle confezioni; (7) considerando quindi che occorre tenere in considerazione il complesso delle difficoltà affrontate nell'applicazione della normativa prevista dalle direttive suddette e proporre una nuova normativa semplificata che consenta di conseguire più facilmente il principale obiettivo prefisso, cioè quello di garantire l'informazione adeguata ai consumatori; (8) considerando che l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti e quella del prezzo per unità di misura offrono nel modo più semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare la natura e la qualità dei prodotti e quindi permettono loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici; (9) considerando che occorre dunque mantenere l'obbligo generale di indicare contemporaneamente il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti, fatti salvi quelli commercializzati sfusi, dal momento che il prezzo di vendita non può essere fissato prima che il consumatore finale abbia espresso la propria domanda; (10) considerando che una sola disciplina adattata a livello comunitario permette di assicurare un'informazione omogenea e trasparente a profitto dell'insieme dei consumatori nel quadro del mercato interno; che il nuovo aproccio semplificato è nel contempo sufficiente e necessario per raggiungere tale obiettivo; (11) considerando inoltre che la trasparenza dei prezzi rappresenta una priorità nell'ambito della realizzazione dell'unione economica e monetaria e deve quindi essere migliorata in misura notevole e occorre prevederne l'entrata in vigore in tempo utile per accompagnare il passaggio alla valuta unica; (12) considerando che l'introduzione della valuta unica sarà molto agevolata se verranno posti a disposizione dei consumatori elementi di riferimento semplici che consentano loro di raffrontare i prezzi dei prodotti; (13) considerando inoltre che occorre tener conto del fatto che taluni prodotti vengono generalmente e abitualmente venduti in quantità differenti dai valori di quantità di base, così come esse sono menzionate nella direttiva e che è quindi opportuno che gli Stati membri possano, in taluni casi giustificati, autorizzare l'indicazione del prezzo per unità di misura riferendosi al valore quantitativo consacrato dall'uso; (14) considerando che gli Stati membri debbono disporre di possibilità di adeguare l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per taluni esercizi o talune forme di commercio, nonché di valutare se tale indicazione sia o non sia necessaria per un certo numero di prodotti, qualora essa non fornisca informazioni utili ai consumatori; (15) considerando che occorre mantenere anche la possibilità per gli Stati membri di esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui tale indicazione di prezzo non sarebbe significativa o risulterebbe suscettibile di creare confusioni; e ciò avviene in particolare quando l'indicazione di una quantità non rappresenta un'informazione pertinente ai fini del raffronto dei prezzi o quando prodotti diversi vengono commercializzati in una stessa confezione; (16) considerando che gli Stati membri, allo scopo di agevolare l'applicazione del dispositivo varato, hanno, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, la facoltà di redigere l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che rimangono sottoposti all'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura; (17) considerando la necessità di prendere in considerazione lo sviluppo delle forme di distribuzione e di mettere a punto soluzioni che consentano un'informazione ottimale dei consumatori in materia di prezzi dei prodotti con un costo marginale quanto più ridotto possibile; (18) considerando la necessità di prevedere un periodo di adeguamento modulato a seconda degli operatori economici interessati, onde consentire loro di studiare la modalità di indicazione del prezzo per unità di misura; (19) considerando che occorre dedicare un'attenzione particolare agli adeguamenti da arrecare ai piccoli esercizi al minuto, tenendo conto anzitutto degli sviluppi tecnologici e del calendario previsto per l'introduzione della valuta unica, e che a tale scopo la Commissione presenterà una relazione di valutazione della situazione due anni prima dell'ultima scadenza prevista per l'applicazione generalizzata del dispositivo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori finali al fine di agevolare la comparazione dei prezzi quando ciò risulti pertinente. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende con le parole: a) «prezzo di vendita»: il prezzo valido per una determinata quantità di prodotto; b) «prezzo per unità di misura»: il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato, di un metro cubo del prodotto o per una sola altra quantità, se essa è impiegata generalmente e abitualmente negli Stati membri per la commercializzazione dei prodotti specifici; c) «prodotto commercializzato sfuso»: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare e/o è misurato o pesato soltanto in presenza del consumatore finale. Articolo 3 1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6. 2. Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura, dal momento che il prezzo di vendita non può essere stabilito prima che il consumatore finale abbia espresso la propria domanda. Articolo 4 1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e facilmente leggibili. 2. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura hanno con il prezzo finale del prodotto un rapporto secondo le condizioni fissate dagli Stati membri. 3. Il prezzo per unità di misura deve riferirsi alla quantità dichiarata, conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie. Si fa riferimento in particolare alle quantità nette dei prodotti. Articolo 5 Gli Stati membri determinano le modalità di applicazione per l'indicazione dei prezzi, specie per quanto riguarda i prezzi validi per una quantità impiegata generalmente e abitualmente, di cui all'articolo 2, paragrafo b). Articolo 6 1. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulterebbe significativa a motivo della loro natura, della loro presentazione o della loro destinazione, nonché i prodotti per i quali tale indicazione non rappresenta un'informazione adeguata per il consumatore o è di natura tale da dar luogo a confusioni. 2. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per cui l'indicazione della lunghezza, della massa o del volume non è richiesta dalle disposizioni adottate a livello nazionale o comunitario. Tale facoltà riguarda in particolare i prodotti commercializzati pezzo per pezzo o unità per unità. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 precedenti, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i prodotti non alimentari, stabilire l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti che restano soggetti all'obbligo d'indicazione del prezzo per unità di misura. Articolo 7 Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti diversi da quelli venduti sfusi e offerti da taluni piccoli esercizi al minuto entri in vigore entro e non oltre il 6 giugno 2001, nella misura in cui l'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura decorrente dal 7 giugno 1997, - sia suscettibile di rappresentare un onere eccessivo per tali esercizi; oppure - risulti impraticabile a motivo del numero di prodotti offerti in vendita, della superficie di vendita, della disposizione del luogo di vendita o delle condizioni specifiche a talune forme di esercizio, come certi tipi particolari di esercizio ambulante. Articolo 8 Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 9 La direttiva 79/581/CEE, modificata dalla direttiva 88/315/CEE e la direttiva 88/314/CEE sono abrogate a partire dal 7 giugno 1997. Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 giugno 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate sono applicabili a partire dal 7 giugno 1997. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottati nel settore coperto dalla presente direttiva. Essi indicano in particolare le normative adottate in virtù degli articoli 5, 6 e 7, nonché qualsiasi adeguamento successivo. 4. Gli Stati membri notificano il regime di sanzioni di cui all'articolo 8, nonché qualsiasi modifica successiva. Articolo 11 1. Entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. 2. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'applicazione della presente direttiva. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari delle presente direttiva. (1) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 2 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 158 del 26. 6. 1979, pag. 19. (3) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 23. (4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 19.