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Document 51995PC0183

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all' approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all' aiuto alimentare, che costituiscono l' accordo internazionale sui cereali del 1995

    /* COM/95/183 def. - CNS 95/0115 */

    GU C 191 del 25.7.1995, p. 4–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0183

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all' approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all' aiuto alimentare, che costituiscono l' accordo internazionale sui cereali del 1995 /* COM/95/183 DEF - CNS 95/0115 */

    Gazzetta ufficiale n. C 191 del 25/07/1995 pag. 0004


    Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione de parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995

    (95/C 191/03)

    COM(95) 183 def. - 95/0115(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 18 maggio 1995)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in collegamento con la prima frase dell'articolo 228, paragrafo 2 ed il primo comma del paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il pararere del Parlamento europeo,

    considerando che le convenzioni sul commercio dei cereali e sull'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995, sono state negoziate allo scopo di sostituire l'accordo internazionale sul grano del 1949 e che l'accordo è aperto fino al 30 giugno 1995 alla firma e al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;

    considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato che istituisce la Comunità europea, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in tali paesi;

    considerando che l'applicazione dell'accordo internazionale sui cereali del 1995 indica, in parte, per quanto riguarda l'aiuto alimentare, l'azione sia della Comunità che degli Stati membri;

    considerando che tutti gli Stati membri hanno espresso l'intenzione di diventare parte contraente della convenzione relativa all'aiuto alimentare,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvata a nome della Comunità europea la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995.

    Il testo delle convenzioni è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare entrambe le convenzioni e a procedere al deposito degli strumenti di approvazione.

    Articolo 3

    La Comunità europea depositerà, all'atto della firma e del deposito dello strumento di approvazione della convenzione sul commercio dei cereali, la seguente dichiarazione:

    «La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, che sono diventati Stati membri della Comunità europea il 1° gennaio 1995, non aderiranno più individualmente alla presente convenzione ma saranno coperti dall'adesione della Comunità alla stessa. La Comunità europea si impegna pertanto altresì ad asercitare i diritti e ad adempiere gli obblighi previsti dalla presente convenzione per questi tre paesi.»

    ACCORDO INTERNAZIONALE SUI CEREALI DEL 1995

    PREAMBOLO

    I FIRMATARI DEL PRESENTE ACCORDO,

    CONSIDERANDO che l'accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano del 1986;

    CONSIDERANDO che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano del 1986, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano del 1986, e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986, quali sono state prorogate, scadranno il 30 giugno 1995 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo,

    HANNO CONVENUTO che l'accordo internazionale sul grano del 1986 sarà attualizzato e intitolato accordo internazionale sui cereali del 1995, comprendente due strumenti giuridici distinti:

    a) la convenzione sul commercio dei cereali del 1995,

    b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1995,

    e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi interessati.

    CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

    PARTE I ASPETTI GENERALI

    Articolo 1

    Obiettivi

    La presente convenzione è intesa:

    a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione dei cereali destinati all'alimentazione;

    b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo;

    c) a contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; e

    d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente convenzione:

    1. a) «consiglio» designa il consiglio internazionale dei cereali, costituito dall'accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9;

    b) i) «membro» designa una parte della presente convenzione;

    ii) «membro» esportatore designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12;

    iii) «membro importatore» designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12;

    c) «comitato esecutivo» designa il comitato costituito ai sensi dell'articolo 15;

    d) «comitato per la situazione del mercato» designa il comitato costituito ai sensi dell'articolo 16;

    e) «cereale» o «cereali» comprende l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo, la triticale, il frumento e i relativi prodotti, nonché qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potrà decidere;

    f) i) «acquisto» designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato;

    ii) «vendita» designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto;

    iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso, nella presente convenzione, che tali termini designano non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi fra negozianti privati e acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato;

    g) «votazione speciale» designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffragi (calcolati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12) espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffragi (calcolati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12) espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente;

    h) «annata agricola» o «anno finanziario» designa il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente;

    i) «giorno lavorativo» designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio.

    2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un «governo» o a «governi» vale anche per la Comunità europea (in appresso designata «CE»). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o di uno «strumento di adesione» o di una «dichiarazione di applicazione provvisoria» da parte di un governo, nel caso della CE è inteso che valgaanche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della CE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CE per la conclusione di un accordo internazionale.

    3. Nella presente convenzione ogni rinvio ad un «governo» o «governi» o a un «membro» si intenderà, per quanto di ragione, riferito a ogni territorio doganale distinto ai sensi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    Articolo 3

    Informazione, relazioni e studi

    1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono adottate disposizioni per garantire regolarmente l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché, se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente:

    a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato;

    b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale;

    c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, l'utilizzazione, il magazzinaggio e i trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

    2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive già impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un comitato per la situazione del mercato, alle cui riunioni possono partecipare tutti i membri del consiglio. Il comitato esercita le funzioni specificate all'articolo 16.

    Articolo 4

    Consultazioni sugli avvenimenti del mercato

    1. Se il comitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionale dei cereali possono recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del comitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il comitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il comitato tiene particolarmente conto delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.

    2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.

    Articolo 5

    Acquisti commerciali e transazioni speciali

    1. «Acquisto commerciale» designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2. «Transazione speciale» designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono:

    a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale;

    b) le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali;

    c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano né trasferibili né convertibili in divise o in merci destinate a essere utilizzate nel paese membro esportatore;

    d) le vendite effettuate in virtù di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedano conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;

    e) le operazioni di permuta:

    i) che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o

    ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il paese di destinazione finale dei cerali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;

    f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore;

    g) ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali.

    3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transizione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, è risolta dal consiglio.

    Articolo 6

    Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore

    1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alle normale struttura della produzione e del commercio internazionale.

    2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrerà tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonché della situazione economica del paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.

    3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i paesi beneficiari.

    4. Il segretariato riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.

    Articolo 7

    Notifica e registrazione

    1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni commerciali e le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri. Il consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri.

    2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali.

    3. Ai fini del presente articolo:

    a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonché di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi:

    i) per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 5;

    ii) i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il «grado» e la qualità dei cereali in questione;

    b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno;

    c) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.

    4. Se un quantitativo di cereali giunge al paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un paese diverso da quello di cui il cereale è originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal paese di origine al paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il paese di origine durante l'annata agricola in questione.

    5. Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonché le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.

    Articolo 8

    Controversie e denunce

    1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, è, a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinché decida in merito.

    2. Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o più membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, può rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e può rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.

    PARTE II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

    Articolo 9

    Costituzione del consiglio

    1. Il consiglio (l'ex consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell'accordo internazionale sul grano del 1949 e attualmente ribattezzato consiglio internazionale dei cereali) continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.

    2. I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio da delegati, supplenti e consiglieri.

    3. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto, come pure il vicepresidente quando esercita le funzioni di presidente.

    Articolo 10

    Poteri e funzioni del consiglio

    1. Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.

    2. Il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.

    3. Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente convenzione, il consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del pragrafo 2 dell'articolo 7.

    4. Il consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti:

    a) risoluzione delle questioni di cui all'articolo 8;

    b) riesame, conformemente all'articolo 11, dei voti dei membri elencati nell'allegato;

    c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'articolo 12;

    d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 13;

    e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17;

    f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri conformemente all'articolo 21;

    g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 21;

    h) qualsiasi richiesta rivolta al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'articolo 22;

    i) esclusione di un membro dal consiglio in virtù dell'articolo 30;

    j) raccomandazione di emendamento conformemente all'articolo 32;

    k) proroga o fine della presente convenzione in virtù dell'articolo 33.

    Il consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.

    5. Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.

    6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.

    Articolo 11

    Voti per l'entrata in vigore e procedure di bilancio

    1. Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione, i calcoli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 28 si basano sui voti attribuiti conformemente alla parte A dell'allegato.

    2. Ai fini della fissazione delle quote conformemente all'articolo 21, i voti dei membri si basano su quelli indicati nell'allegato, con riserva delle disposizioni del presente articolo e delle relative disposizioni del regolamento interno.

    3. Ogniqualvolta la presente convenzione viene prorogata in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 33, il consiglio riesamina e adegua i voti dei membri in applicazione di tale articolo. Tale adeguamento deve rendere la distribuzione dei voti più conforme alle recenti correnti di scambio nel settore dei cereali e deve avvenire secondo i metodi specificati nel regolamento interno.

    4. Qualora il consiglio ritenga che si siano verificati importanti cambiamenti nelle correnti di scambio internazionali di cereali, esso riesamina e può adeguare il numero di voti attribuiti ai membri. Questi adeguamenti sono da considerarsi come emendamenti della presente convenzione e sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 32, fermo restando che un adeguamento dei voti può essere effettuato solamente all'inizio di un anno finanziario. Una volta effettuato l'adeguamento dei voti dei membri in base al presente paragrafo, l'adeguamento successivo non può intervenire prima che siano trascorsi tre anni.

    5. Qualsiasi ridistribuzione dei voti in applicazione del presente articolo deve essere effettuata conformemente al regolamento interno.

    6. Ai fini dell'amministrazione della presente convenzione, tranne per quanto concerne la sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 28 e la fissazione delle quote di cui all'articolo 21, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.

    Articolo 12

    Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti

    1. Alla prima sessione tenuta in virtù della presente convenzione, il consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione. Il consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di cereali dei membri e del parere espresso dai membri stessi.

    2. Dopo che il consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtù dell'articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo.

    3. Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1 000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1 000 voti. Nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro può disporre di oltre 333 voti quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti.

    4. Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio riesamina l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dei loro scambi di cereali. A tale riesame si procede ogniqualvolta la convenzione viene prorogata in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 33.

    5. Qualora un membro ne faccia richiesta, il consiglio può all'inizio di ogni anno finanziario, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall'elenco dei membri esportatori sull'elenco dei membri importatori o dall'elenco dei membri importatori sull'elenco dei membri esportatori, secondo il caso.

    6. Il consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori sono modificati in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtù del presente paragrafo, è subordinata alle condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo.

    7. Ogniqualvolta un governo diventa parte della presente convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    8. Qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al consiglio in forma adeguata.

    9. Se, alla data di una riunione del consiglio, un membro non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro è decaduto dal proprio diritto di voto, ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha recuperato, in virtù di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed è ridistribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.

    Articolo 13

    Sede, sessioni e quorum

    1. La sede del consiglio è Londra, salvo decisione contraria del consiglio.

    2. Il consiglio si riunisce durante ciascun anno finanziario almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente o lo esigano le disposizioni della presente convenzione.

    3. Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o più membri che dispongono in totale di almeno il 10 % dei voti o c) dal comitato esecutivo.

    4. Ad ogni riunione del consiglio è necessaria, per costituire il quorum, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 12, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori.

    Articolo 14

    Decisioni

    1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.

    2. Fatta salva la completa libertà d'azione di ciascun membro nell'elaborare e nell'applicare la propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

    Articolo 15

    Comitato esecutivo

    1. Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non più di 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e da non più di 8 membri importatori, eletti ogni anno dai membri importatori. Il consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.

    2. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il consiglio può delegargli in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 10.

    3. I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40 % del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purché nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40 % del totale dei voti di tali membri importatori.

    4. Il consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente convenzione per il consiglio, quando adotta una decisione su una questione analoga.

    5. Ogni membro del consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.

    Articolo 16

    Comitato per la situazione del mercato

    1. Il consiglio istituisce un comitato per la situazione del mercato, che è un comitato plenario. Il presidente del comitato per la situazione del mercato è il direttore esecutivo, tranne qualora il consiglio decida altrimenti.

    2. Alle riunioni del comitato per la situazione del mercato possono essere invitati a partecipare, in veste di osservatori, anche rappresentanti di governi non membri e di organizzazioni internazionali, qualora il presidente del comitato lo ritenga opportuno.

    3. Il comitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il comitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del consiglio.

    4. Il comitato completa gli orientamenti forniti dal consiglio, per facilitare al segretariato l'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3.

    5. Il comitato formula dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione e su qualunque problema il consiglio o il comitato esecutivo possa sottoporgli.

    Articolo 17

    Segretariato

    1. Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati.

    2. Il consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnata dal consiglio e dai suoi comitati.

    3. Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal consiglio.

    4. Al direttore esecutivo e al personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di riunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare né ricevere da un governo o da un'autorità estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.

    Articolo 18

    Ammissione di osservatori

    Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.

    Articolo 19

    Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative

    1. Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, nonché, se del caso, con altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative, in particolare l'UNCTAD, il Fondo comune per i prodotti di base e il Programma alimentare mondiale.

    2. Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.

    3. Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilità di base con gli obblighi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.

    Articolo 20

    Privilegi e immunità

    1. Il consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.

    3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminerà:

    a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio; oppure

    b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito; oppure

    c) nel caso in cui il consiglio cessi di esistere.

    4. Qualora la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.

    Articolo 21

    Disposizioni finanziarie

    1. Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e gruppi di lavoro sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per anno finanziario è fissata in proporzione del numero di voti di cui dispone, fissato nell'allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell'allegato, essendo inteso che il numero di voti assegnato a ciascun membro è adattato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, in funzione della composizione del consiglio alla data in cui viene adottato il bilancio dell'anno finanziario considerato.

    2. Durante la prima sessione successiva all'entrata invigore della presente convenzione, il consiglio vota il proprio bilancio per l'anno finanziario che termina il 30 giugno 1996 e fissa la quota di ciascun membro.

    3. Il consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni anno finanziario, vota il proprio bilancio per l'anno finanziario successivo e fissa la quota di ciascun membro per tale anno.

    4. La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27 è fissata in base al numero di voti concordati con il consiglio quale condizione per la sua adesione e al restante periodo dell'anno finanziario; tuttavia, le quote determinate per gli altri membri per l'anno finanziario in corso non sono modificate.

    5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione.

    6. Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota è esigibile in virtù del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorrere dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale della quota.

    7. Un membro di cui siano stati sospesi i diritti di voto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non è privato di alcuno degli altri suoi diritti né esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente convenzione, salvo decisione del consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota e ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente convenzione.

    8. Il consiglio pubblica, nel corso di ciascun anno finanziario, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l'anno finanziario precedente.

    9. Prima del suo scioglimento, il consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passività e della destinazione delle proprie attività e dispone dei propri archivi.

    Articolo 22

    Disposizioni economiche

    Il consiglio può esaminare, al momento opportuno, la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale che contenga disposizioni economiche e riferire in proposito ai membri formulando le raccomandazioni che ritiene necessarie. Se si reputa che il negoziato possa essere positivamente concluso, il consiglio può chiedere al segretario generale dell'UNCTAD di convocare una conferenza di negoziato.

    PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 23

    Depositario

    1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite è designato come despositario della presente convenzione.

    2. Il depositario notificherà a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni degli articoli 29 e 32.

    Articolo 24

    Firma

    La presente convenzione sarà aperta, presso la sede dell'Organizzazione delle nazioni unite, dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995 inclusi, alla firma dei governi elencati nell'allegato.

    Articolo 25

    Ratifica, accettazione, approvazione

    1. La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

    2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1995. Il consiglio potrà tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informerà il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.

    Articolo 26

    Applicazione provvisoria

    Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione è approvata dal consiglio può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provissoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione, conformemente alla sua legislazione, e si considera provvisoriamente come parte della medesima.

    Articolo 27

    Adesione

    1. Ogni governo elencato nell'allegato può, fino al 30 giugno 1995 incluso, aderire alla presente convenzione, essendo inteso che il consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato strumento a quella data.

    2. Dopo il 30 giugno 1995, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterrà appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio.

    3. Quando è fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considererà elencato nel suddetto allegato.

    Articolo 28

    Entrata in vigore

    1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1995 se saranno stati depositati, entro il 30 giugno 1995, gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte dei governi elencati nella parte A dell'allegato che dispongono di almeno l'88 % del totale dei voti indicati nella parte A dell'allegato.

    2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrerà in vigore fra essi o potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.

    Articolo 29

    Ritiro

    Ogni membro può ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascun anno finanziario, notificando per iscritto il ritiro al depositario almeno novanta giorni prima dello scadere dell'anno finanziario in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere del suddetto anno finanziario. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.

    Articolo 30

    Esclusione

    Se il consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obblighi imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del consiglio.

    Articolo 31

    Liquidazione dei conti

    1. Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente convenzione o che è stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest'ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio.

    2. Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consiglio né deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.

    Articolo 32

    Emendamento

    1. Il consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. L'emendamento avrà effetto 100 giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da membri importatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri importatori o da una data ulteriore che il consiglio avrà fissato con votazione speciale. Il consiglio può fissare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l'emendamento; se l'emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché l'emendamento abbia effetto.

    2. Ogni membro in nome del quale non è stata notificata l'accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al consiglio di non aver potuto fa accettare l'emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall'emendamento fintantoché non abbia notificato la sua accettazione.

    Articolo 33

    Durata, proroga e fine della convenzione

    1. La presente convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 1998, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo o convenzione negoziati in virtù dell'articolo 22.

    2. Il consiglio potrà, con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente convenzione lo comunicheranno al consiglio perlomeno trenta giorni prima che la proroga entri in vigore. Essi cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga, ma non saranno esentati da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima di tale data.

    3. Il consiglio può in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite.

    4. Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per il tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo.

    5. Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo 34

    Rapporti tra il preambolo e la convenzione

    La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sui cereali del 1995.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.

    FATTO a Londra, il 7 dicembre millenovecentonovantaquattro, i testi della presente convenzione nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola facenti ugualmente fede.

    ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEI CEREALI DEL 1995

    Voti dei membri conformemente all'articolo 11 (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1988)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995

    PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Finalità

    La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.

    Articolo 2

    Definizioni

    1. Ai fini della presente convenzione:

    a) per «cif» si intende costo, assicurazione, nolo;

    b) per «comitato» si intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX della presente convenzione;

    c) per «convenzione» si intende la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995;

    d) per «paese in via di sviluppo» si intende, tranne qualora il comitato decida altrimenti, qualsiasi paese o territorio riconosciuto come paese o territorio in via di sviluppo dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

    e) per «direttore esecutivo» si intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale dei cereali;

    f) la sigla «fob» significa franco a bordo;

    g) il termine «leguminose» comprende le seguenti specie:

    Cicer arietinum,

    Lens culinaris,

    Lupins angustifolius/albus,

    Phaseolus vulgaris/lunatus,

    Pisum sativum,

    Vicia faba,

    Vigna angularis/sinensis/unguiculata,

    Vigna radiata/mungo

    e qualsiasi altra specie stabilita dal comitato;

    h) per «membro» si intende una parte della convenzione;

    i) il termine «prodotti di prima trasformazione» comprende:

    i) farine di cereali;

    ii) semole e semolini di cereali;

    iii) altri cereali lavorati (ad esempio schiacciati, in fiocchi, perlati e spezzati, ma non preparati ulteriormente), escluso il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;

    iv) germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati;

    v) bulgur; e

    vi) qualsiasi altro prodotto cerealicolo analogo stabilito dal comitato;

    j) il termine «prodotti di seconda trasformazione» comprende:

    i) maccheroni, spaghetti e prodotti analoghi; e

    ii) qualsiasi altro prodotto stabilito dal comitato la cui fabbricazione comporti l'impiego di un prodotto di prima trasformazione;

    k) il termine «riso» comprende il riso semigreggio, brillato, lucidato o le rotture di riso;

    l) per «segretariato» si intende il segretariato del consiglio internazionale dei cereali;

    m) il termine «tonnellata» designa una tonnellata metrica di 1 000 kg;

    n) il termine «fabbisogno normale di mercato (UMR)» è il termine correntemente utilizzato dalla FAO e da altre organizzazioni internazionali e sta ad indicare l'impegno, da parte di un paese beneficiario di una transazione di favore, a mantenere il normale livello delle importazioni commerciali della merce considerata, oltre alle importazioni che si svolgono nell'ambito della transizione di favore;

    o) per «equivalente grano» si intende l'entità del contributo di un membro, che può consistere in cereali, in prodotti cerealicoli, in riso o in un contributo finanziario, valutata in termini di equivalenza con il grano, conformemente alle disposizioni dell'articolo VI della presente convenzione;

    p) con il termine «anno» si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

    2. Nella presente convenzione, il termine «governo» o «governi» o «membro» include anche la Comunità europea, in appresso denominata «CE». Di conseguenza, le espressioni «firma» o «deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione» o «strumento di adesione» o «dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio» da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.

    PARTE II DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

    Articolo 3

    Contributi dei membri

    1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, cereali idonei al consumo umano e di tipo e qualità accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per i quantitativi annui minimi precisati al paragrafo 4. Per quanto concerne le forniture di cereali nell'ambito della presente convenzione, vanno privilegiati i paesi o i territori che debbono importare generi alimentari e che sono classificati, dal comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE, quali paesi meno sviluppati (LDC), altri paesi a basso reddito (LIC) o paesi a basso e medio reddito (LMIC).

    2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i termini «cereale» o «cereali» designano il frumento, l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivati (compresi i prodotti di prima e seconda trasformazione) come pure le leguminose, fatto salvo il disposto del paragrafo 3, ed ogni altro tipo di cereale o di prodotto cerealicolo idoneo al consumo umano e di tipo e qualità accettabili stabilito dal comitato.

    3. Su richiesta dei paesi beneficiari, i donatori possono fornire limitati quantitativi di leguminose per adempiere ai loro obblighi previsti dalla convenzione, purché siano di tipo e qualità accettabili e idonei al consumo umano. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalità per fissare la percentuale massima dell'equivalente in grano dei contributi minimi annui dei membri, quali sono stabiliti al paragrafo 4, che possono essere forniti sotto forma di leguminose.

    4. Il contributo annuo minimo, in equivalente grano, che ciascun membro è tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo 1 è il seguente, fatte salve le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avrà aderito alla medesima conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, sarà da considerarsi indicato al paragrafo 4 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sarà stato assegnato in conformità delle corrispondenti disposizioni del citato articolo 20.

    6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario è un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verrà debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

    7. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo 4:

    a) dovranno essere utilizzati, nella misura del possibile, per comprare cereali da paesi in via di sviluppo. Verranno privilegiati i paesi in via di sviluppo membri della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione sull'aiuto alimentare, dando la priorità assoluta ai paesi in via di sviluppo membri della convenzione sull'aiuto alimentare. In tutte le transazioni derivanti da contributi in denaro si tiene tuttavia particolarmente conto, nel decidere la provenienza della fornitura, della qualità dei cereali, dei vantaggi in materia di prezzi cif e della possibilità di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonché delle esigenze specifiche di questi ultimi;

    b) non dovrano essere normalmente utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.

    8. Per quanto possibile, i membri forniscono i loro contributi sulla base di una pianificazione preventiva, affinché i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuti alimentari che riceveranno annualmente durante il periodo di validità della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare anticipatamente l'importo dei contributi che intendono versare sotto forma di doni, nonché l'elemento «dono» degli aiuti non forniti sotto tale forma.

    9. Se, nel corso di un dato anno, un membro non è in grado di fornire il quantitativo stabilito al paragrafo 4, il quantitativo non fornito viene aggiunto al quantitativo per l'anno successivo, tranne qualora il comitato decida altrimenti in base agli elevati costi di trasporto.

    10. I membri informano regolarmente e tempestivamente il comitato del quantitativo, della natura, delle modalità di distribuzione e della forma dei loro contributi oggetto della presente convenzione.

    Articolo 4

    Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare

    L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potrà essere fornito sotto una delle forme seguenti:

    a) dono di cereali;

    b) dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario;

    c) vendita di cereali contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile né convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1);

    d) vendita di cereali a credito, contro pagamento a rate annue ragionevoli ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sul mercato mondiale (2),

    fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare qualora i beneficiari siano i paesi meno sviluppati o i paesi a basso reddito pro capite o altri paesi in via di sviluppo colpiti da gravi difficoltà economiche.

    Articolo 5

    Distribuzione dei contributi

    1. I membri possono disignare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione.

    2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative.

    3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.

    Articolo 6

    Equivalenti in grano

    1. Ai fini della presente convenzione tutti i contributi di cui all'articolo 3 dovranno essere valutati in termini di equivalente grano. In sede di valutazione si dovrà tener conto, se del caso, del tenore di grano dei prodotti cerealicoli e del valore commerciale del contributo rispetto al grano.

    2. I contributi in riso dovranno essere valutati in termini di equivalente grano, in base al rapporto tra i prezzi internazionali all'esportazione per il riso e il grano. Il comitato dovrà stabilire, nel regolamento interno, le modalità per determinare annualmente l'equivalente in grano del riso.

    3. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dovranno essere valutati ai prezzi praticati per il grano sul mercato internazionale. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità per il rilevamento annuo del «prezzo praticato sul mercato internazionale».

    4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalità per determinare l'equivalente in grano dei contributi forniti in forma diversa da grano, riso o contributo in denaro.

    Articolo 7

    Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare

    1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare oggetto della presente convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali.

    2. I membri devono garantire in particolare:

    a) che la fornitura di aiuti alimentari internazionali non sia collegata, direttamente o indirettamente, ad esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso paesi beneficiari;

    b) che le operazioni di aiuto alimentare internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali forniti in denaro, vengano realizzate in maniera conforme ai principi e alle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni compreso, ove necessario, il sistema del «fabbisogno normale di mercato» (UMR).

    3. Ove necessario, i membri si conformano alle direttive e ai criteri vigenti in materia di aiuto alimentare approvati dall'organismo direttivo del Programma alimentare mondiale.

    Articolo 8

    Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico

    1. Il comitato verifica regolarmente la situazione alimentare nei paesi in via di sviluppo.

    2. Se, in seguito ad una produzione alimentare fortemente deficitaria o in seguito ad altre circostanze, un paese, una regione o alcune regioni devono far fronte ad esigenze alimentari eccezionali, il comitato esamina il problema verificatosi. Esso può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.

    Articolo 9

    Comitato per l'aiuto alimentare

    1. Il comitato per l'aiuto alimentare, istituito dalla convenzione sull'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione, con i poteri e le funzioni da questa previsti.

    2. Il comitato è composto di tutte le parti della presente convenzione.

    3. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.

    Articolo 10

    Poteri e funzioni del comitato

    1. Il comitato verifica l'adempimento degli obblighi che le parti hanno assunto nell'ambito della presente convenzione.

    2. Il comitato organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione.

    3. Il comitato può ottenere informazioni dai paesi beneficiari e consultare tali paesi.

    4. Il comitato fa rapporto secondo le necessità.

    5. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.

    6. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessari per l'applicazione della presente convenzione.

    Articolo 11

    Sede, sessioni e numero legale

    1. Il comitato ha sede a Londra.

    2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale dei cereali. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione.

    3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.

    Articolo 12

    Decisioni

    Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità.

    Articolo 13

    Ammissione di osservatori

    Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, qualsiasi Stato non membro e i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali.

    Articolo 14

    Disposizioni amministrative

    Il comitato, per i compiti amministrativi di cui può chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.

    Articolo 15

    Inosservanza degli impegni e contenzioso

    In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.

    PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 16

    Depositario

    Il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite è designato depositario della presente convenzione.

    Articolo 17

    Firma

    La presente convenzione serà aperta alla firma dei governi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dal 1° maggio 1995 al 30 giugno 1995 incluso, presso la sede dell'Organizzazione delle nazioni unite.

    Articolo 18

    Ratifica, accettazione o approvazione

    La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governofirmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite non oltre il 30 giugno 1995, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

    Articolo 19

    Applicazione provvisoria

    Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

    Articolo 20

    Adesione

    1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite non oltre il 30 giugno 1995, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data.

    2. La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo 21, sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alle condizioni che il comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno despositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite.

    3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù del paragrafo 1 o la cui adesione sia stata decisa dal comitato in virtù del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    1. La presente convenzione entrerà in vigore il 1° luglio 1995 a condizione che, entro il 30 giugno 1995, siano stati depositati gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria da parte di governi la cui somma dei contributi minimi, quali stabiliti all'articolo 3, paragrafo 4, rappresenta perlomeno il 75 % dei contributi totali di tutti i governi elencati in tale paragrafo e a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

    2. Qualora la convenzione non entri in vigore conformemente al paragrafo 1, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi, a condizione che sia entrata in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

    Articolo 22

    Durata, proroga e fine della convenzione

    1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1998 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa.

    2. Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga.

    3. Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga.

    4. Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.

    Articolo 23

    Ritiro e riammissione

    1. Un membro potrà ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno novanta giorni prima della fine dell'anno in causa, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notificherà simultaneamente la propria decisione al comitato.

    2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potrà successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione è subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.

    Articolo 24

    Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sui cereali del 1995

    La presente convenzione sostituisce la convenzione sull'aiuto alimentare del 1986, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'accordo internazionale sui cereali del 1995.

    Articolo 25

    Notifica da parte del depositario

    Il segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.

    Articolo 26

    Testi facenti fede

    I testi della presente convenzione in lingua inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

    (1) In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa non superiore al 10 %. Si potrà tuttavia derogare a tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia né trasferibile né convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni.

    (2) Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15 %.

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