EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995PC0086

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive

/* COM/95/86 def. - COD 95/0074 */

GU C 185 del 19.7.1995, p. 4–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0086

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modificazione della direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive /* COM/95/86DEF - COD 95/0074 */

Gazzetta ufficiale n. C 185 del 19/07/1995 pag. 0004


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(95/C 185/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 86 def. - 95/0074(COD)

(Presentata dalla Commissione il 31 maggio 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189B del trattato,

considerando che la direttiva 89/552/CEE (1) costituisce il contesto giuridico entro il quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno;

considerando che secondo l'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE al piú tardi alla fine del quinto anno dopo la sua adozione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;

considerando che, dall'applicazione di detta direttiva e dalla relazione sull'attuazione della medesima è emersa la necessità di chiarire e precisare alcune definizioni od alcuni obblighi degli Stati membri;

considerando che nella comunicazione della Commissione del 19 luglio 1994, «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», si è sottolineata l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione dei servizi stessi nella Comunità e che risponde alle possibilità di ulteriori sviluppi del settore grazie alle nuove tecnologie, tenendo conto delle specificità, - in particolare di ordine culturale e sociologico - dei programmi televisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;

considerando che il Consiglio, nella sua 1 787a sessione, tenutasi in data 28 settembre 1994 ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione, sottolineando al tempo stesso la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;

considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e il 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;

considerando che, dall'applicazione della direttiva 89/552/CEE, è altresì, emersa la necessità di chiarire la nozione di giurisdizione in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la competenza di uno Stato membro;

considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, causa C-221/89 Factortame e. a. (2), la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mercé l'insediamento in pianta stabile;

considerando che, ai fini della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla presente direttiva, lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede sociale del prestatore dei servizi, il luogo in cui vengono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione ed il luogo della regia definitiva (ossia il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio definitivo), sempre che un'aliquota notevole degli effettivi necessari per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione si trovi nello stesso Stato membro;

considerando che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia (1) in materia, uno Stato membro conserva il diritto di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, trasmette interamente o principalmente verso il territorio del primo Stato membro, sempreché detto ente abbia deciso di stabilirsi nel secondo Stato membro al fine di sottrarsi alla legge applicabile ove si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;

considerando che qualsiasi parte interessata nella Comunità deve poter far valere i propri diritti dinanzi alle giurisdizioni competenti dello Stato membro cui è soggetta l'emittente che non abbia rispettato le norme interne di attuazione della presente direttiva;

considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere le misure che ritengono appropriate nei confronti di trasmissioni provenienti da paesi terzi quando non rispondano ai criteri stabiliti dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, a condizione di rispettare il diritto comunitario e gli obblighi internazionali della Comunità;

considerando che, al fine di rimuovere gli ostacoli dovuti alle divergenze tra le leggi nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 89/552/CEE contiene norme volte ad armonizzare dette leggi; che, in via generale, i provvedimenti presi per realizzare la liberalizzazione degli scambi devono prevedere norme intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del medesimo trattato;

considerando che, nel Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile del 1994, si sottolinea in particolare che, ai fini dell'ulteriore sviluppo del settore, occorre rafforzare le misure di promozione di opere europee;

considerando che alle anzidette considerazioni va aggiunta la necessità di predisporre condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei programmi; che nella comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, adottata dalla Commissione in data 3 marzo 1994 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, si sottolinea che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee, a condizione di adeguarle in funzione degli sviluppi del settore della radiodiffusione televisiva;

considerando che l'effettiva applicazione, per un periodo di dieci anni, delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla presente direttiva, dovrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento dell'industria europea dei programmi tenuto conto anche degli effetti degli strumenti finanziari di cui gli Stati membri e la Comunità dispongono;

considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione di tali misure in tutta la Comunità, onde garantire una concorrenza sana ed equilibrata tra gli operatori dello stesso settore; che inoltre l'applicazione delle stesse misure può rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri;

considerando che allo spirare del periodo di dieci anni, eventuali misure nazionali nel settore non devono arrecare pregiudizio al principio della libera circolazione dei servizi, ostacolando la ricezione o la ritrasmissione di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri;

considerando che le aliquote di opere europee debbono essere raggiunte tenendo conto delle realtà economiche; che, di conseguenza, per conseguire tale obiettivo merita predisporre un sistema incentrato sulla progressività;

considerando che occorre tenere conto della natura specifica dei programmi diffusi esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri;

considerando che la questione dei termini peculiari a ciascuna forma di utilizzazione televisiva di opere cinematografiche rienta in primo luogo nella sfera della libertà contrattuale; che, tuttavia, in mancanza di accordo tra le parti o tra gli ambienti professionali interessati, è opportuno stabilire un calendario adeguato alle esigenze di ciascuna fase di utilizzazione delle opere anzidette;

considerando che la televendita rappresenta un'attività economica importante per l'insieme degli operatori, come pure uno sbocco effettivo per i beni e i servizi della Comunità e che, quindi, occorre consentirne lo sviluppo adeguando il regime dei volumi orari; che per provvedere alla piena tutela degli interessi dei consumatori è essenziale che la vendita sia soggetta ad alcune norme minime sulla forma ed il contenuto delle trasmissioni;

considerando che occorre precisare le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni; che per rispondere ad obiettivi d'interesse generale che preoccupano gli Stati membri e la stessa Comunità merita operare una netta distinzione tra i programmi che vanno assolutamente vietati e quelli che possono essere autorizzati avvalendosi di adeguati mezzi tecnici;

considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (1), nella nozione di «prestazione di servizi» di cui agli articoli 59 e 60 del trattato, rienta anche la diffusione di programmi televisivi, compresi quelli trasmessi via cavo; che secondo l'articolo 3B è opportuno che, da un lato, l'azione della Comunità non ecceda i limiti di quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti nel campo televisivo e che, dall'altro, venga ribadito il principio secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire regole più rigorose o più dettagliate per quanto riguarda gli enti televisivi che rientrano nella sfera di loro competenza;

considerando che secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis communautaire»,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Non rientra in tale nozione la televendita».

b) È aggiunta la seguente lettera e):

«e) Per "televendita" s'intende l'insieme dei programmi e degli annunci televisivi ("spot") che offrono direttamente al pubblico la vendita, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro corrispettivo».

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme della legge applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

2. Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro, le emittenti televisive stabilite sul suo territorio a condizione che vi siano insediate in pianta stabile e vi esercitino un'attività economica effettiva.

3. Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro anche le emittenti televisive stabilite fuori del territorio della Comunità, quando sussista uno dei seguenti presupposti:

a) Utilizzano una frequenza concessa da detto Stato membro;

b) Non utilizzano una frequenza concessa da uno Stato membro, ma si avvalgono di una capacità via satellite concessa da detto Stato membro;

c) Non utilizzano né frequenza né capacità via satellite concessa da uno Stato membro, ma si avvalgono di un "satellite up-linx" situato in detto Stato membro.

4. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive esclusivamente destinate ad essere captate in paesi terzi e che non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico di uno o più Stati membri.»

3) È inserito l'articolo 2 bis seguente:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione via cavo sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

Possono prendere, in via provvisoria, adeguati provvedimenti per limitare la ricezione, sospendere la ritrasmissione di programmi televisivi quando sussistano i seguenti presupposti:

a) Una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera manifesta, seria e grave l'articolo 22 o l'articolo 22bis;

b) Nel corso dei dodici mesi precedenti, l'ente televisivo ha violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) Lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni contestate, nonché l'intenzione di prendere provvedimenti per limitare la ricezione o sospendere la ritrasmissione in caso di nuove violazioni;

d) Qualora le consultazioni tra lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una composizione amichevole entro quindici giorni dalla notificazione di cui alla lettera c) e persiste la violazione contestata.

Entro due mesi a decorrere dalla notificazione del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione si pronuncia, mediante decisione, in merito alla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, lo Stato membro revoca senza indugio il provvedimento di cui trattasi.

Il disposto del primo comma non pregiudica procedimenti, misure o sanzioni contro la violazione di cui trattasi, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva interessata.»

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Nei confronti degli enti televisivi soggetti alla loro giurisdizione, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere regole più rigorose o più dettagliate nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Dette regole devono rispettare il diritto comunitario e possono avere come oggetto in particolare quanto segue:

- il conseguimento di obiettivi di politica linguistica;

- la considerazione del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di educazione, di cultura e di svago, nonché nella salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei mezzi di comunicazione.

2. Nel contesto del rispettivo diritto interno, gli Stati membri vegliano, con mezzi adeguati, a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, rispettino le disposizioni della presente direttiva.

Ciascuno Stato membro prevede le sanzioni da applicare nei confronti delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione, le quali non rispettino le norme di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere di entità tale da garantire il rispetto di dette norme.

3. Nei confronti degli enti televisivi soggetti alla loro giurisprudenza, gli Stati membri prevedono inoltre nella loro legislazione la facoltà di avvalersi di misure provvisorie volte a porre rimedio alla violazione delle disposizioni della presente direttiva, facendo ricorso, se necessario, alla sospensione dell'autorizzazione a trasmettere.»

5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri vegliano con mezzi appropriati, a che le emittenti televisive riservino ad opere europee, ai sensi dell'articolo 6, la maggior parte dei tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità o ai servizi di televendita o di televideo.

2. Con riguardo ai canali il cui tempo di programmazione, ad esclusione di quello dedicato alla pubblicità o la televendita, è composto per almeno 1'80 % di opere cinematografiche o di altre opere dell'immaginazione, di documentari o di disegni animati, gli Stati membri prevedono che in luogo di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti televisivi possano scegliere di riservare alle opere europee, ai sensi dell'articolo 6, il 25 % del bilancio destinato alla programmazione.

Ai sensi della presente direttiva per "bilancio destinato alla programmazione" si intende il costo contabile dell'acquisto o del preacquisto dei diritti di trasmissione televisiva, della produzione e della coproduzione dell'insieme dei programmi trasmessi dal canale di cui trattasi nel corso dell'anno di riferimento.

3. Le proporzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono raggiunte progressivamente, per tappe, entro tre anni dalla data di inizio delle trasmissioni del canale di cui trattasi.

4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 5 non si applicano ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri.

5. A partire dalla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del presente articolo e dell'articolo 5.

La relazione contiene in particolare una rassegna statistica in merito all'osservanza delle proporzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei canali televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato. Qualora dette proporzioni non siano state osservate, gli Stati membri comunicano alla Commissione le ragioni, nonché le misure da essi prese, nei singoli casi, per assicurarsi che l'ente televisivo di cui trattasi le rispetti effettivamente.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo dette relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa veglia all'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente al trattato. La Commissione può tener conto, nel suo parere, in particolare dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive, nonché della situazione specifica dei paesi con scarse capacità di produzione audiovisiva o con area linguistica ristretta.»

6) L'articolo 5 è sostitutito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri vegliano, con mezzi appropriati, a che le emittenti televisive riservino alle opere europee, realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse, almeno il 10 % dei loro tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità, alla televendita o ai sevizi di televideo, oppure, alternativamente, riservino alle stesse opere almeno il 10 % del bilancio destinato alla programmazione.

Detta proporzione viene raggiunta riservando una proporzione di almeno il 50 % ad opere recenti, vale a dire a quelle diffuse entro "cinque anni dalla loro produzione".»

7) L'articolo 6 è così modificato:

a) Al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le opere originarie di Stati membri»;

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, od in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con il quale la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo, qualora dette opere siano realizzate essenzialmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.»

c) È inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, ma che sono realizzate in applicazione di trattati di coproduzione bilaterali, conclusi tra gli Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee, a condizione che, la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che, detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori della Comunità».

d) Il paragrafo 4 dopo le parole «le opere che non sono da considerarsi opere europee ai sensi del paragrafo 1» sono aggiunte le parole «e ai sensi del paragrafo 3 bis».

8) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I detentori di diritti e gli enti televisivi si accordano sui termini di diffusione delle opere cinematografiche. In assenza di tale accordo, gli enti televisivi non trasmettono opere cinematografiche prima del decorso dei termini seguenti, a partire dall'inizio della programmazione dell'opera di cui trattasi nelle sale di proiezione di uno degli Stati membri:

a) Sei mesi per i servizi con pagamento per ogni seduta ("pay-per-view");

b) Dodici mesi per i servizi di televisione a pagamento periodico, diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) Diciotto mesi per i servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

Gli Stati membri vegliano a che gli enti televisivi soggetti alla loro giurisdizione rispettino le precedenti disposizioni.»

9) L'articolo 8 è soppresso.

10) Il titolo del capitolo IV è sostituito dal seguente:

«Pubblicità televisiva sponsorizzazione e televendita».

11) All'articolo 11 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La trasmissione di un lungometraggio cinematografico può essere interrotta soltanto una volta su di un periodo completo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti».

12) All'articolo 12 l'alinea è sostituito dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».

13) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita per le sigarette e per gli altri prodotti del tabacco.

Articolo 14

Sono vietati la pubblicità televisiva, la televendita per medicinali e cure mediche disponibili unicamente dietro ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva».

14) L'articolo 15 è così modificato:

a) L'alinea è sostituito dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita di bevande alcooliche devono conformarsi ai seguenti criteri:».

b) Non riguarda la versione italiana.

15) L'articolo 16 è così modificato:

a) L'alinea è sostituito dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita o non devono arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori, e devono pertanto rispettare i seguenti criteri posti a loro tutela:».

b) Non riguarda la versione italiana.

16) L'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di prodotti, ovvero nella fornitura di servizi, la cui pubblicità sia vietata dall'articolo 13.»

17) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione quotidiano. Questa percentuale può tuttavia arrivare al 20 % se comprende forme di pubblicità diverse dagli annunci pubblicitari o dagli annunci di televendita inseriti all'interno di programmi o tra programmi di un servizio non esclusivamente dedicato alla televendita, a condizione che il volume degli annunci pubblicitari non superi complessivamente il 15 %.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli annunci pubblicitari all'interno di un determinato periodo di un'ora d'orologio non deve superare il 20 %.»

18) Sono inseriti gli articoli 18bis e 18 ter seguenti:

«Articolo 18bis

1. I programmi e gli annunci di televendita devono essere facilmente identificabili come tali e, ove siano inseriti in un servizio non esclusivamente dedicato a tale attività, devono essere nettamente distini, attraverso mezzi ottici acustici, dalle altre trasmissioni di detto servizio, ivi comprese le trasmissioni di pubblicità.

2. I programmi e gli annunci di televendita devono essere conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio (. . . relativa alla tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati a distanza) in particolare per quanto attiene alle informazioni sul contenuto dei contratti.

Articolo 18ter

1. I tempi di trasmissione dedicati ai programmi di televendita, inseriti all'interno di servizi non esclusivamente dedicati a questa attività non possono essere superiori alle tre ore per periodo di ventiquattro ore.

2. I servizi esclusivamente dedicati al televendita non sono soggetti ad alcuna restrizione oraria.»

19) L'articolo 19 è soppresso.

20) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e dagli articoli 18 e 18ter per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri».

21) L'articolo 21 è soppresso.

22) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:

«Tutela dei minori e della morale pubblica».

23) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano programmi o annunci di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, salvo che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico assicurino che i minori presenti nell'area di diffusione non possano normalmente vedere o ascoltare tali programmi».

24. Sono inseriti gli articoli 22bis e 22ter seguenti:

«Articolo 22bis

Gli Stati membri vigilano a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Articolo 22ter

Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione consacra speciale attenzione all'applicazione al disposto del presente capitolo.»

25) L'articolo 25 è soppresso.

26) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Al più tardi alla fine del terzo anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale, una relazione sull'attuazione della direttiva stessa, formulando se necessario, ulteriori proposte per adeguarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 5 hanno un'applicazione effettiva di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

(2) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1991, pag. I-3905, punto 20 della motivazione

(1) Vedi sentenze nelle cause 33/74, Van Binsbergen (Raccolta della giurisprudenza della Corte 1974, pag. I-1299) e C-23/93 TV 10 (Raccolta della giurisprudenza della Corte 1994, pag. I-4795).

(1) Sentenza nelle cause 155/73, Sacchi (Raccolte della giurisprudenza della Corte 1974, pag. 409) e 52/79, Debauve - (Raccolta della giurisprudenza della Corte 1980, pag. 833).

Top