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Document 51995PC0002

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all' utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

    /* COM/95/2 def. - SYN 94/0012 */

    GU C 80 del 1.4.1995, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995PC0002

    Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa all' utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada /* COM/95/2DEF - SYN 94/0012 */

    Gazzetta ufficiale n. C 080 del 01/04/1995 pag. 0009


    Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

    (95/C 80/05)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    COM(95) 2 def. - 95/0012(SYN)

    (Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 1995)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione,

    in cooperazione con il Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che, per ragioni di chiarezza e di razionalità, è opportuno, in occasione delle nuove modifiche, procedere ad una rifusione della direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1);

    considerando che, in base al principio della sussidiarietà, occorre adottare un'azione a livello di Unione europea onde eliminare gli ostacoli su tutto il territorio dell'Unione;

    considerando che, sotto il profilo macroeconomico, l'utilizzazione di veicoli noleggiati consente in alcune situazioni di ripartire le risorse in maniera ottimale, limitando così gli sprechi nella produzione;

    considerando che, sotto il profilo microeconomico, questa possibilità apporta una certa flessibilità all'organizzazione dei trasporti, aumentado così la produttività delle imprese interessate;

    considerando che nel mercato interno le operazioni di trasporto di merci dovrebbero essere facilitate;

    considerando che un'impresa deve poter noleggiare un veicolo in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita onde effettuare operazioni di trasporto internazionale;

    considerando che agli Stati membri non può più essere consentito di escludere dal campo di applicazione della direttiva le operazioni effettuare per conto proprio con veicoli aventi un peso totale ammissibile a pieno carico superiore a 6 t;

    considerando che la direttiva 84/647/CEE contiene clausole restrittive sui due punti indicati in precedenza che, se abolite, consentirebbero una migliore gestione finanziaria e una riduzione dei costi per i trasportatori che operano per conto proprio o per conto terzi;

    considerando che la direttiva 93/89/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (2), enumera «le tasse sui veicoli» che esistono in tutti gli Stati membri.

    considerando che il sistema fiscale nel settore del trasporto su strada non è ancora sufficientemente armonizzato e, per evitare distorsioni fiscali nelle operazioni di trasporto internazionale, è preferibile riconoscere agli Stati membri la possibilità, in circostanze giustificate dall'esigenza di evitare l'utilizzazione su base permanente dei veicoli presi a noleggio, di limitare in una certa misura la validità del contratto di noleggio dei veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del noleggiatore;

    considerando che è opportuno seguire l'applicazione della presente direttiva basandosi su un rapporto che sarà presentato dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in questo campo in funzione di tale rapporto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ai sensi della presente direttiva:

    - per «veicoli» si intendono, veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

    - per «veicoli noleggiati» si intendono i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli;

    - per «tasse sui veicoli» si intendono quelle definite all'articolo 3 della direttiva 93/89/CEE.

    Articolo 2

    Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

    1) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di noleggio;

    2) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

    3) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

    4) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza;

    5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

    a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

    b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

    I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

    Articolo 3

    In circostanze debitamente giustificate dall'esigenza di evitare l'utilizzazione su base permanente di veicoli presi a noleggio, gli Stati membri possono introdurre disposizioni che limitino il periodo di validità dei contratti di noleggio dei veicoli noleggiati in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento del noleggiatore per effettuare delle operazioni di trasporto internazionale. Il periodo limite del contratto di noleggio non potrebbe in ogni caso essere inferiore a due mesi.

    Articolo 4

    La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste all'articolo 2.

    Articolo 5

    L'impresa che noleggia un veicolo non è obbligata ad immatricolarlo nello Stato membro in cui è stabilità né, di conseguenza, a pagare le «tasse sui veicoli», di cui all'articolo 1, corrispondenti a tale veicolo.

    Articolo 6

    Fatto salvo l'articolo 2, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali e comunitarie relative:

    - all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

    - alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

    - alla formazione dei prezzi di noleggio;

    - all'importazione dei veicoli;

    - alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali;

    - ai diritti d'utenza;

    - all'imposta sul valore aggiunto.

    Articolo 7

    Prima del luglio 1998 la Commissione presenterà al Consiglio un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nella prospettiva di pervenire ad una liberalizzazione completa in materia di utilizzazione di veicoli di trasporto stradale.

    Su base delle conclusioni di tale rapporto e della situazione del mercato in seguito all'eliminazione di ogni contingentamento per le operazioni di cabotaggio, la Commissione presenterà, prima del luglio 1999, una proposta di modifica per estendere il campo di applicazione della direttiva.

    Articolo 8

    La direttiva 84/647/CEE viene abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasportazione indicati all'allegato I, parte B, a partire della data di entrata in vigore della presente direttiva, fissata all'articolo 9.

    I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano comme fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato II.

    Articolo 9

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 10

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    (1) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72. Direttiva modificata dalla direttiva 90/398/CEE (GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 46).

    (2) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 32.

    ALLEGATO I

    PARTE A

    Direttive abrogate (di cui all'articolo 8)

    1. Direttiva 84/647/CEE ad eccezione dell'articolo 6

    2. Direttiva 90/398/CEE

    PARTE B

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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