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Document 51995IP1204

    Risoluzione sulla trasparenza delle decisioni del Consiglio e le procedure legislative comunitarie

    GU C 287 del 30.10.1995, p. 179 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995IP1204

    Risoluzione sulla trasparenza delle decisioni del Consiglio e le procedure legislative comunitarie

    Gazzetta ufficiale n. C 287 del 30/10/1995 pag. 0179


    B4-1204/95

    Risoluzione sulla trasparenza delle decisioni del Consiglio e le procedure legislative comunitarie

    Il Parlamento europeo,

    - vista la risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1993 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria,

    - vista la dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà del 25 ottobre 1993,

    - vista la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e in particolare le sentenze del 18 febbraio 1970 nella causa 38/69, del 15 aprile 1986 nella causa 237/84, e del 26 febbraio 1991 nella causa 292/89 (( Racc. 1970/47, racc. 1986/125 e racc. 1991/774.)),

    A. considerando il dovere di reciproca e leale cooperazione cui sono tenute le istituzioni in virtù del trattato CE,

    B. considerando gli impegni assunti dai Consigli europei del 1992 a favore di una Comunità più aperta e le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 12 dicembre 1992,

    C. considerando di avere appoggiato le cause intentate contro il Consiglio da J. Carvel e «Guardian Newspapers» (T-194/94) e dai Paesi Bassi (C-58/94) per la mancanza di trasparenza dei lavori del Consiglio,

    1. prende atto del codice di condotta adottato dal Consiglio il 2 ottobre 1995 concernente la pubblicità dei processi verbali del Consiglio e delle dichiarazioni iscrittevi;

    2. osserva che le dichiarazioni iscritte nei processi verbali del Consiglio, pur essendo prive di valore giuridico, possono comunque dare adito a confusione, incertezza e a una mancanza di trasparenza nel processo legislativo comunitario;

    3. osserva che in casi recenti il numero di tali dichiarazioni nei processi verbali del Consiglio è stato del tutto esagerato (per esempio le 31 dichiarazioni sulla posizione comune del 1995 concernente la protezione dei dati);

    4. condanna la prassi del Consiglio di iscrivere nei suoi processi verbali dichiarazioni unilaterali sulla legislazione pendente, in particolare nel quadro della procedura di codecisione, nella quale il Parlamento europeo e il Consiglio sono colegislatori;

    5. condanna la prassi della Commissione di associarsi alle dichiarazioni del Consiglio concernenti l'attuazione o l'interpretazione di una legislazione non ancora adottata,in quanto così facendo viene meno ai suoi doveri quale custode dei trattati, e invita la Commissione a non associarsi a tali dichiarazioni;

    6. ritiene che la prassi di associare le dichiarazioni alla legislazione dipenda più dalla tecnica degli accordi internazionali che dalla legislazione propriamente detta e dovrebbe quindi essere evitata per gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio (procedura di codecisione);

    7. respinge in modo categorico tutte le dichiarazioni del Consiglio e/o della Commissione che non abbiano ottenuto il consenso preliminare del Parlamento, siano esse rese pubbliche o meno;

    8. osserva tuttavia che allorché, in casi molto eccezionali, il Parlamento e il Consiglio, nell'ambito della procedura di conciliazione, convengono su una raccomandazione comune, che preveda per esempio un'azione futura, siffatta dichiarazione è accettabile, qualora venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale;

    9. chiede la pubblicazione di tutte le dichiarazioni autorizzate di questo tipo, nell'interesse della trasparenza della legislazione comunitaria;

    10. deplora che il succitato codice di condotta del Consiglio sia un semplice codice di buone intenzioni, di gran lunga troppo generico, soggetto a deroghe e privo di valore giuridico;

    11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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