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Document 51995AP0272

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    GU C 323 del 4.12.1995, p. 94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995AP0272

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    Gazzetta ufficiale n. C 323 del 04/12/1995 pag. 0094


    A4-0272/95

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (COM(94) 0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    Testo della Commissione ((GU C 142 dell'8.6.1995, pag. 7.)) Modifiche del Parlamento

    (Emendamento 1)

    Primo considerando

    >Testo originale>

    considerando che la Comunità ha gradatamente instaurato una politica comune dei trasporti aerei al fine di realizzare il mercato interno, in conformità dall'articolo 7 A del trattato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la Comunità instaura gradatamente una politica comune dei trasporti aerei al fine di realizzare il mercato interno, in conformità dell'articolo 7A del trattato, promuovendo in modo duraturo il progresso economico e sociale;

    (Emendamento 2)

    Secondo considerando

    >Testo originale>

    considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che è necessario promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e consentirne il ravvicinamento nel quadro della futura evoluzione;

    (Emendamento 3)

    Considerando secondo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la Commissione dovrebbe valutare le conseguenze a livello sociale e occupazionale della presente direttiva, e in generale di tutta la legislazione concernente la liberalizzazione del trasporto aereo - come il Parlamento europeo ha più volte richiesto - e rendere pubblici i risultati di tali studi;

    (Emendamento 4)

    Considerando ottavo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la Commissione non ha finora avviato lo studio sui servizi di assistenza a terra richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo in data 9 marzo 1994 sulla relazione trasmessa alla Commissione dal Comitato dei Saggi per l'aviazione aviazione civile europea (1), né elaborato la proposta relativa al conseguimento della piena trasparenza dei costi aeroportuali;

    - ------------

    (1) GU C 91 del 28.3.1994, pag. 51

    (Emendamento 5)

    Considerando ottavo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, nella sua risoluzione del 14 febbraio 1995 sulla comunicazione della Commissione sull'evoluzione dell'aviazione civile in Europa (1), il Parlamento europeo ha espresso la convinzione che è necessario tener conto dell'impatto di questa liberalizzazione sull'occupazione e la sicurezza;

    - ------------

    (1) GU C 56 del 6.3.1995, pag. 28.

    (Emendamento 6)

    Nono considerando

    >Testo originale>

    considerando che l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra non pregiudicherebbe il buon funzionamento degli aeroporti comunitari;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra non pregiudicherebbe il buon funzionamento degli aeroporti comunitari; che gli aeroporti, in quanto anelli di congiunzione fra il trasporto aereo e terrestre, sono responsabili di tutte le decisioni di ordine materiale e organizzativo necessarie allo svolgimento di tutte le attività a terra e quindi anche dei servizi di assistenza a terra e, grazie alla loro conoscenza del luogo e al loro «know how», sono competenti in materia;

    (Emendamento 7)

    Decimo considerando

    >Testo originale>

    considerando pertanto che è necessario stabilire le modalità di accesso a detto mercato negli aeroporti della Comunità e che è indispensabile tener conto della situazione esistente negli aeroporti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando pertanto che è necessario stabilire le condizioni per l'accesso a detto mercato negli aeroporti della Comunità e che è indispensabile tener conto della situazione esistente negli aeroporti;

    (Emendamento 8)

    Undicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che, per alcune categorie di servizi, l'accesso al mercato e l'esercizio dell'autoassistenza possono essere ostacolati da vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile; che è pertanto necessario poter limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di servizi; che, parimenti, il ricorso all'autoassistenza deve poter essere limitato e che, in tal caso, i criteri per la limitazione devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che l'accesso al mercato e l'esercizio dell'autoassistenza devono essere subordinati a vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile; che è pertanto necessario poter limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le categorie di servizi in questione; che, parimenti, il ricorso all'autoassistenza deve poter essere limitato e che, in tal caso, i criteri per la limitazione devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

    (Emendamento 9)

    Tredicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che per il buon funzionamento degli aeroporti è necessario che essi possano riservarsi la gestione di determinate infrastrutture difficilmente divisibili o sdoppiabili per motivi tecnici, di redditività e di sicurezza; che tuttavia la gestione centralizzata di queste infrastrutture non deve ostacolarne l'utilizzazione da parte dei prestatori di servizi e di quegli utenti che praticano l'autoassistenza;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che per il buon funzionamento degli aeroporti è necessario che essi possano riservarsi la gestione di determinate infrastrutture e/o di determinati servizi difficilmente divisibili o sdoppiabili per motivi tecnici, di redditività e di sicurezza; che tuttavia la gestione centralizzata di queste infrastrutture non deve ostacolarne l'utilizzazione da parte dei prestatori di servizi e di quegli utenti che praticano l'autoassistenza;

    (Emendamento 10)

    Sedicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che la salvaguardia di condizioni di concorrenza effettiva e leale impone che, qualora il numero dei prestatori sia limitato, questi ultimi siano selezionati in base a una procedura trasparente e imparziale; che è opportuno associare gli utenti alla selezione essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi di cui dovranno avvalersi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che la salvaguardia di condizioni di concorrenza effettiva e leale impone che i prestatori siano selezionati in base a una procedura trasparente e imparziale; che è opportuno associare gli utenti alla selezione essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi di cui dovranno avvalersi;

    (Emendamento 11)

    Diciannovesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che le medesime esigenze di trasparenza devono applicarsi agli utenti che raggiungono un volume di traffico importante in un aeroporto e che desiderano fornire a terzi servizi di assistenza a terra;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le medesime esigenze di trasparenza devono applicarsi agli utenti e ai prestatori di servizi che raggiungono un volume di traffico importante in un aeroporto e che desiderano fornire a terzi servizi di assistenza a terra;

    (Emendamento 12)

    Considerando ventunesimo bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, per prevenire il rischio di dumping sociale, gli Stati membri devono garantire un adeguato livello di prestazioni sociali ai dipendenti delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra;

    (Emendamento 13)

    Considerando ventunesimo ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è urgente progredire sulla via dell'armonizzazione delle legislazioni sociali degli Stati membri al fine di eliminare tutti i rischi di distorsione della concorrenza in tale settore;

    (Emendamento 14)

    Ventiduesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che ai prestatori che intendono fornire servizi di assistenza a terra e ai vettori che desiderano praticare l'autoassistenza deve essere garantito l'accesso alle installazioni aeroportuali, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che ai prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra e agli utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza deve essere garantito l'accesso alle installazioni aeroportuali, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti;

    (Emendamento 15)

    Ventitreesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che è legittimo che i diritti riconosciuti dalla direttiva si applichino ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta; che in caso di mancanza di reciprocità la Commissione deve poter sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori e utenti;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è legittimo che i diritti riconosciuti dalla direttiva si applichino ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta; che in caso di mancanza di reciprocità gli Stati Membri devono poter sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori e utenti;

    (Emendamento 16)

    Articolo 1, punto 6

    >Testo originale>

    6. ente di gestione, l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano il compito di amministrare le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. ente di gestione, la persona giuridica di natura pubblica o privata che è responsabile, in tutto o in parte, in base a disposizioni legislative o regolamentazioni nazionali, della gestione di uno o più aeroporti nonché del coordinamento e del controllo delle attività dei vari operatori;

    (Emendamento 37)

    Articolo 2

    >Testo originale>

    1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti gli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e aperti al traffico commerciale.

    Tuttavia, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 si applicano esclusivamente agli aeroporti:

    - aventi un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci, oppure

    - che nel corso dei precedenti 18 mesi hanno registrato un traffico superiore o pari a un milione di movimenti passeggeri o a 25.000 tonnellate di merci durante un periodo qualsiasi di 6 mesi consecutivi.

    2. A titolo informativo, la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli aeroporti di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di detto elenco.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano agli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri e aperti al traffico commerciale e aventi un traffico annuale superiore o pari a un milione di movimenti passeggeri o a 25.000 tonnellate di merci.

    2. Tuttavia, le disposizioni degli articoli 4, e 6 si applicano esclusivamente agli aeroporti:

    - aventi un traffico annuale superiore o pari a 4,5 milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci, oppure

    - che nel corso dei precedenti 18 mesi hanno registrato un traffico superiore o pari a due milioni di movimenti passeggeri o a 50.000 tonnellate di merci durante un periodo qualsiasi di 6 mesi consecutivi.

    3. A titolo informativo, la Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli aeroporti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di detto elenco.

    (Emendamento 17)

    Articolo 3, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Ai fini della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Qualora in un aeroporto o sistema aeroportuale diversi enti separati siano responsabili della gestione di attività o servizi aeroportuali, ognuno di essi dovrà osservare le disposizioni della presente direttiva.

    (Emendamento 38)

    Articolo 4, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Un utente che nel corso dell'anno precedente ha trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrate in un aeroporto non può fornirvi esso stesso servizi di assistenza a terra a terzi senza operare una netta separazione a livello contabile e di gestione tra la sua attività di vettore e quella di fornitore di assistenza a terzi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Un utente non può fornire esso stesso servizi di assistenza a terra a terzi senza operare una netta separazione a livello contabile e di gestione tra la sua attività di vettore e quella di fornitore di assistenza a terzi.

    2 bis. Qualora un fornitore di servizi di assistenza a terra operi in altri aeroporti e/o eserciti altre attività, tale fornitore deve operare una netta separazione a livello contabile e di gestione tra la sua attività di fornitore di assistenza a terra nell'aeroporto in questione e le sue altre attività.

    (Emendamento 18)

    Articolo 4, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. L'effettiva separazione di cui ai paragrafi 1 e 2 viene controllata da un verificatore indipendente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. L'effettiva separazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis viene controllata da un verificatore indipendente nominato dallo Stato membro.

    >Testo originale>

    Quest'ultimo verifica in particolare l'assenza di qualsiasi flusso finanziario proveniente dalle altre attività e diretto all'attività di assistenza a terra.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Quest'ultimo verifica in particolare l'assenza di qualsiasi flusso finanziario proveniente dalle altre attività e diretto all'attività di assistenza a terra.

    >Testo originale>

    Lo stesso ha accesso in qualsiasi momento della contabilità dell'impresa. Presenta alla Commissione una relazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta constati un inadempimento dall'obbligo della separazione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Lo stesso ha accesso in qualsiasi momento alla contabilità dell'impresa relativa all'assistenza a terra. Presenta allo Stato membro interessato una relazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta constati un inadempimento dall'obbligo della separazione. Copie della relazione sono inviate alla Commissione.

    (Emendamento 19)

    Articolo 4 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 4 bis

    Innovazioni

    Le innovazioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva dovranno conferire priorità alla salvaguardia dei posti di lavoro esistenti e delle garanzie di ordine sociale dei lavoratori.

    (Emendamento 20)

    Articolo 5

    >Testo originale>

    1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per istituire un comitato composto di rappresentanti degli utenti per ciascun aeroporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 secondo comma.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che sia istituito un comitato composto di rappresentanti degli utenti per ciascun aeroporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    >Testo originale>

    2. Ogni utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo. Le modalità di decisione in seno al comitato possono tener conto del volume di attività dei diversi utenti nell'aeroporto considerato, pur garantendo che ciascuno di essi sia rappresentato.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Ogni utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo. Anche i lavoratori aeroportuali e le organizzazioni dei rappresentanti dei passaggeri che utilizzano l'aeroporto, ove esistano tali organizzazioni, hanno il diritto di far parte al comitato. Le modalità di decisione in seno al comitato possono tener conto del volume di attività dei diversi utenti nell'aeroporto considerato, pur garantendo che tutti gli interessi siano rappresentati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Il presidente del comitato è nominato dallo Stato membro ed è autonomo sia nei confronti dell'ente di gestione dell'aeroporto che degli utenti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2 bis. Il comitato degli utenti assiste l'ente di gestione dell'aeroporto nella selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra e si consulta regolarmente con tale ente al fine di contribuire ad assicurare che i servizi e le strutture aeroportuali siano utilizzati con efficienza.

    (Emendamento 21)

    Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

    >Testo originale>

    1. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il libero accesso al mercato per la prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il libero accesso al mercato per la prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

    >Testo originale>

    - assistenza bagagli

    - assistenza operazioni in pista

    - assistenza carburante

    - assistenza merci e posta

    >Testo dopo la votazione del PE>

    - assistenza bagagli

    - assistenza operazioni in pista

    - assistenza carburante

    - assistenza merci e posta

    - assistenza pulizia del velivolo

    - assistenza trasporto passeggeri, bagaglio e merci in pista.

    (Emendamento 22)

    Articolo 7, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. Per le seguenti categorie di servizi:

    - assistenza bagagli,

    - assistenza operazioni in pista,

    - assistenza carburante,

    - assistenza merci e posta,

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Per le seguenti categorie di servizi:

    - assistenza bagagli,

    - assistenza operazioni in pista,

    - assistenza carburante,

    - assistenza merci e posta,

    >Testo originale>

    gli Stati membri possono riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti, sempre che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    gli Stati membri possono riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti, sempre che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Non possono tuttavia limitarne il numero a meno di due per ciascuna categoria di servizi.

    (Emendamento 23)

    Articolo 8

    >Testo originale>

    1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono riservare, all'ente di gestione o ad altro ente, la gestione tecnica delle infrastrutture centralizzate di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione dell'acqua e di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi di assistenza a terra e per gli utenti che praticano l'autoassistenza a terra.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono riservare la gestione tecnica e operativa delle infrastrutture e dei servizi centrali che, per ragioni tecniche, economiche, ambientali e di sicurezza, non possono essere facilmente ripartiti fra vari operatori, vale a dire operazioni quali smistamento dei bagagli, antighiaccio, depurazione dell'acqua e distribuzione del carburante all'ente di gestione o ad altro ente. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di tali infrastrutture e servizi e il pagamento di una tassa di utilizzazione per i prestatori di servizi di assistenza a terra e per gli utenti che praticano l'autoassistenza a terra.

    >Testo originale>

    2. Gli Stati membri vigilano a che la gestione delle infrastrutture di cui al paragrafo 1, avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'impiego da parte dei prestatori di servizi d'assistenza a terra e degli utenti che praticano l'autoassistenza a terra, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Gli Stati membri vigilano a che la gestione delle infrastrutture e dei servizi di cui al paragrafo 1, avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'impiego da parte dei prestatori di servizi d'assistenza a terra e degli utenti che praticano l'autoassistenza a terra, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

    (Emendamento 24)

    Articolo 9

    >Testo originale>

    1. Laddove vincoli specifici di capacità o di spazio disponibili lo giustifichino, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Laddove limiti specifici di capacità o di spazio lo giustifichino, ovvero sia compromessa l'operatività dell'aeroporto o di una sua parte essenziale, lo Stato membro di cui trattasi può decidere di

    >Testo originale>

    a) di limitare il numero di prestatori per categorie di servizi non elencate all'articolo 6, paragrafo 2; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) limitare il numero di prestatori per categorie di servizi non elencate all'articolo 6, paragrafo 2; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma;

    >Testo originale>

    b) di riservare a un solo prestatore le categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) riservare a un solo prestatore le categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

    >Testo originale>

    c) di riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, sempreché questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) riservare l'esercizio dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, sempreché questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) bis non consentire l'esercizio dell'autoassistenza alle categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

    >Testo originale>

    2. Qualsiasi decisione di deroga adottata in applicazione del paragrafo 1 si conforma a quanto segue:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Qualsiasi decisione di deroga adottata in applicazione del paragrafo 1 si conforma a quanto segue:

    >Testo originale>

    a) specifica le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli tecnici che la giustificano;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) specifica le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli specifici, in relazione allo spazio o alla capacità disponibili, che la giustificano;

    >Testo originale>

    b) è accompagnata da un piano di sistemazione dell'aeroporto mirante a superare questi vincoli.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) è accompagnata eventualmente da un piano di sistemazione dell'aeroporto mirante a superare questi vincoli.

    >Testo originale>

    3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al paragrafo 1, nonché i motivi che le giustificano.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al paragrafo 1, nonché i motivi che le giustificano.

    >Testo originale>

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riassunto delle decisioni notificate. Può chiedere alle parti interessate di presentare le loro osservazioni in merito a tale procedura.

    >Testo originale>

    4. Ogni decisione di deroga può essere applicata allo scadere di un termine di tre mesi dalla notificazione alla Commissione, a meno che quest'ultima comunichi entro lo stesso termine allo Stato membro di cui trattasi che si oppone alla decisione, oppure che intende sottoporla a ulteriore esame, la cui durata non può tuttavia eccedere i tre mesi. Nel contesto di quest'esame, la Commissione può autorizzare a titolo provvisorio l'applicazione totale o parziale della decisione in oggetto, tenendo conto in particolare dei possibili effetti irreversibili.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 1 in ogni caso specifico. La Commissione può revocare la deroga concessa dallo Stato membro qualora dimostri entro due mesi che le difficoltà citate non la giustificano. Essa tiene conto di tutte le informazioni ricevute dalle parti interessate.

    >Testo originale>

    La Commissione può avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La Commissione può avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti.

    >Testo originale>

    5. La Commissione può altresì limitare le deroghe di cui al presente articolo alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli invocati sono effettivamente accertati.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    5. soppresso

    >Testo originale>

    6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni. Allo scadere di detto termine, la domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alle disposizioni del presente articolo.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni. Allo scadere di detto termine, la domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alle disposizioni del presente articolo. Il termine precitato e il disposto del paragrafo 2, lettera b), non si applicano qualora l'ente di gestione possa dimostrare che le misure di ampliamento o modifica dell'aeroporto eventualmente necessarie risultano inattuabili per motivi pertinenti, obiettivi e trasparenti.

    (Emendamento 25)

    Articolo 10, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato in forza dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una procedura di selezione che autorizza i prestatori a fornire servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:

    >Testo originale>

    a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti dall'ente di gestione e dal Comitato degli utenti. I criteri di selezione indicati dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) il capitolato d'oneri e le specifiche tecniche, di sicurezza, economiche, sociali e ambientali cui i prestatori devono uniformarsi sono definiti dall'ente di gestione e dal Comitato degli utenti. I criteri di selezione indicati dal capitolato e dalle specifiche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

    >Testo originale>

    b) viene indetta una gara d'appalto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati, fatte salve le disposizioni all'articolo 16;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) viene indetta una gara d'appalto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati, fatte salve le disposizioni all'articolo 16;

    >Testo originale>

    c) i prestatori sono scelti:

    i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo

    - non fornisce servizi di assistenza a terra

    - non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice di tali servizi e

    - non detiene alcuna partecipazione in detta impresa

    ii) dal comitato degli utenti in caso contrario. In questo caso, ciascun utente può votare per un solo prestatore per ciascuna categoria di servizi;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) i prestatori sono scelti

    dal comitato degli utenti e dall'ente di gestione dell'aeroporto. Tutte le parti interessate si impegnano a trovare un accordo nella misura del possibile. Qualora non possa essere raggiunto, decide l'ente di gestione;

    >Testo originale>

    d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni.

    >Testo originale>

    e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura. Tuttavia, in questo caso, gli utenti che forniscono servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato o che controllano direttamente o indirettamente un'impresa che fornisce tali servizi non possono partecipare al voto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura. Tuttavia, in questo caso, gli utenti che forniscono servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato o che controllano direttamente o indirettamente un'impresa che fornisce tali servizi non possono partecipare al voto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1 bis. L'attuazione della direttiva non pregiudica le decisioni di selezione vigenti fino alla scadenza dei contratti, a condizione che nell'aeroporto esista un congruo livello di concorrenza conformemente alle disposizioni della direttiva.

    (Emendamento 26)

    Articolo 11

    >Testo originale>

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una consultazione obbligatoria tra l'ente di gestione, il Comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga in forza dell'articolo 9, nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una consultazione obbligatoria tra l'ente di gestione, il Comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui costi di fornitura e utilizzazione dei servizi e delle strutture aeroportuali, sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga in forza dell'articolo 9, nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi e su tutti i piani di sviluppo relativi a tale aeroporto durante le fasi di pianificazione. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

    (Emendamento 27)

    Articolo 12

    >Testo originale>

    1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Gli Stati membri subordinano l'attività di un prestatore di servizi di assistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto.

    >Testo originale>

    I criteri per il rilascio del riconoscimento si riferiscono alla sicurezza delle installazioni, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone o alla tutela dell'ambiente.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I criteri per il rilascio del riconoscimento si riferiscono a un'organizzazione adeguata, a una situazione finanziaria ed economica sana, ad una copertura assicurativa sufficiente, ad adeguate qualifiche del personale del prestatore di servizi di assistenza a terra nonché alla sicurezza delle installazioni, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone o alla tutela dell'ambiente, così come alla percentuale di impiego di personale costituito dai lavoratori già occupati nei servizi di assistenza a terra dell'aeroporto in questione.

    >Testo originale>

    Tali criteri vengono resi pubblici e il prestatore viene previamente informato circa la procedura di rilascio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Tali criteri vengono resi pubblici e il prestatore viene previamente informato circa la procedura di rilascio.

    >Testo originale>

    2. Il riconoscimento di idoneità può essere rifiutato solo se il prestatore non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 1 per motivi a esso imputabili.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il riconoscimento di idoneità può essere rifiutato solo se il prestatore non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 1 per motivi a esso imputabili.

    >Testo originale>

    I motivi del rifiuto sono comunicati al prestatore di cui trattasi.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    I motivi del rifiuto sono comunicati al prestatore di cui trattasi e all'ente di gestione dell'aeroporto.

    (Emendamento 28)

    Articolo 13, paragrafo 1, secondo commalettere c) bis, ter) e quater) (nuove)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) bis non devono essere operate discriminazioni nei confronti dei passeggeri giovani, anziani o disabili;

    c) ter i controlli di sicurezza effettuati su membri del personale del prestatore di servizi debbono essere conformi alle disposizioni nazionali ed essere approvati nella procedura di selezione;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) quater i lavoratori debbono essere assunti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

    (Emendamento 29)

    Articolo 14, paragrafo 3

    >Testo originale>

    3. L'accesso alle installazioni aeroportuali dei prestatori di servizi e degli utenti che intendono praticare l'autoassistenza può comportare la riscossione di un corrispettivo che copre i costi di tale accesso per l'aeroporto, e che sia conforme ai livelli di detti costi. Il corrispettivo viene determinato in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3. L'accesso alle installazioni aeroportuali e il relativo utilizzo da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che intendono praticare l'autoassistenza possono comportare la riscossione di un corrispettivo a titolo dei costi di tale accesso per l'aeroporto e per la messa a disposizione delle infrastrutture e che sia conforme ai livelli di detti costi. Qualora non sia possibile imputare in proporzioni esatte a ogni singolo prestatore o utente il costo complessivo per la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura aeroportuale, è ammesso un corrispettivo forfettario. A esso si aggiunge il corrispettivo a titolo delle possibilità di guadagno create a terzi dall'aeroporto e per l'utilizzo delle installazioni e dei servizi centrali. Tali corrispettivi vengono determinati in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    3 bis. Ferma restando la possibilità di un esame giudiziario dei corrispettivi a norma del paragrafo 3, prima della determinazione di tali corrispettivi deve essere consultato il comitato degli utenti a norma dell'articolo 11.

    (Emendamento 30)

    Articolo 15 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 15 bis

    Diploma di assistente di terra

    1. A garanzia dello standard qualitativo negli aeroporti occorre mirare a una formazione di alto livello, conformemente alla norma EN/ISO 9000. Un apprendistato di tre-quattro anni che copra l'intera gamma dei servizi di assistenza a terra nella teoria e nella pratica si conclude con un esame di «assistente di terra». Le modalità dell'esame (ammissione, contenuti) devono essere fissate quanto prima a livello UE.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il diploma di «assistente di terra», unitamente a corsi di formazione per l'acquisizione di una patente di guida per l'assistenza ai velivoli, la conduzione di impianti e infrastrutture, ecc., contribuiscono in misura considerevole a incrementare l'efficacia, la qualità e il rispetto delle norme di sicurezza più severe.

    (Emendamento 31)

    Articolo 15 ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 15 ter

    Traffico sulla pista

    E' necessario assicurare il rispetto dei tempi stabiliti di coincidenza nonché la scorrevolezza e la sicurezza del traffico sulla pista.

    (Emendamento 32)

    Articolo 17, primo comma

    >Testo originale>

    Gli Stati membri provvedono affinché le parti che vi abbiano interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni che essi prendono in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 10 a 14.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Gli Stati membri provvedono affinché le parti che vi abbiano interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni che essi prendono in applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

    (Emendamento 33)

    Articolo 19, primo comma

    >Testo originale>

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    (Emendamento 34)

    Articolo 19 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 19 bis

    Disposizioni in campo sociale

    Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano assolutamente diritti e doveri degli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni in campo sociale del trattato (articoli 117-122), il protocollo sociale (n. 14) e la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

    (Emendamento 35)

    Articolo 19 ter (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 19 ter

    Diritti dei dipendenti

    Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano assolutamente diritti e doveri degli Stati membri a garantire che tutti i prestatori rispettino gli standard di sicurezza per i dipendenti, la competenza tecnica dei dipendenti, la formazione professionale e le qualifiche dei dipendenti e il diritto di questi ultimi ad aderire a un sindacato e a essere rappresentati dallo stesso.

    (Emendamento 36)

    Articolo 19 quater (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Articolo 19 quater

    Relazione della Commissione

    Entro il 30 giugno 1996 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente

    >Testo dopo la votazione del PE>

    a) la sicurezza generale e di gestione degli aeroporti, comprese le norme e le procedure di sicurezza;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    b) le disposizioni dei singoli Stati membri relative al riconoscimento d'idoneità dei servizi di assistenza a terra e alla formazione professionale nonché le norme di carattere sociale concernenti i dipendenti e le imprese di assistenza a terra, ove esistano;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) l'esigenza di norme comunitarie nel rispetto del principio della sussidiarietà sancito dai Trattati.

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (COM(94)0590 - C4-0180/95 - 94/0325(SYN))

    (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0590 - 94/0325(SYN) ((GU C 142 dell'8.6.1995, pag. 7.)),

    - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 84, paragrafo 2 del trattato CE (C4-0180/95),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0272/95),

    1. approva la proposta della commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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