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Document 51995AP0226

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d' azione contro il cancro nell' ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (C4-0274/95 - 94/ 0105(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)

GU C 308 del 20.11.1995, p. 37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995AP0226

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d' azione contro il cancro nell' ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (C4-0274/95 - 94/ 0105(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 308 del 20/11/1995 pag. 0037


A4-0226/95

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (C4-0274/95 - 94/0105(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio C4-0274/95 - 94/0105(COD),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 68 del 20.3.1995, pag. 17.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0083 ((GU C 139 del 21.5.1994, pag. 12.)),

- vista la proposta modificata della Commissione COM(95)0131 ((GU C 143 del 9.6.1995, pag. 16.)),

- visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE,

- visto l'articolo 72 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0226/95),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Considerando (10)

>Testo originale>

(10) considerando che, garantendo una maggiore diffusione delle conoscenze sulle cause e sulla prevenzione del cancro nonché promuovendo una migliore comparabilità e diffusione delle informazioni su tali argomenti e sviluppando azioni complementari specialmente di educazione sanitaria, il presente piano contribuirà alla realizzazione degli obiettivi comunitari stabiliti all'articolo 129 del trattato;

>Testo dopo la votazione del PE>

(10) considerando che, garantendo una maggiore diffusione delle conoscenze sulle cause e sulla prevenzione del cancro nonché promuovendo una migliore comparabilità e diffusione delle informazioni su tali argomenti e sviluppando azioni complementari di educazione sanitaria, specialmente presso gruppi specifici, fra cui soprattutto l'infanzia, il presente piano contribuirà alla realizzazione degli obiettivi comunitari stabiliti all'articolo 129 del trattato;

(Emendamento 2)

Considerando (10 bis) (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

(10 bis) considerando che occorre prendere delle misure per contrastare l'incoraggiamento da parte dei mezzi di comunicazione di massa di abitudini suscettibili di provocare il cancro, per esempio cattive abitudini alimentari e tabagismo;

(Emendamento 3)

Considerando (11)

>Testo originale>

(11) considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente piano in stretta collaborazione con gli Stati membri; che a tale scopo è necessario prevedere una procedura intesa ad assicurare che gli Stati membri partecipino pienamente a tale attuazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

(11) considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente piano in stretta collaborazione con gli Stati membri;

(Emendamento 4)

Considerando (16)

>Testo originale>

(16) considerando che un contributo comunitario alla lotta contro il cancro include tutti gli aspetti di prevenzione di ordine primario, secondario e terziario, ivi compresi quelli che contribuiscono a ridurre l'impatto della malattia e a migliorare la sua curabilità nonché la qualità di vita delle persone colpite;

>Testo dopo la votazione del PE>

(16) considerando che una politica sistematica di lotta contro il cancro include la prevenzione di ordine primario, secondario e terziario, ivi compresi scambi di esperienze sul controllo di qualità di diagnosi e terapia, tenendo conto anche degli aspetti psicosociali, con particolare riferimento alla qualità della vita;

(Emendamento 5)

Considerando (18)

>Testo originale>

(18) considerando che gli obiettivi del presente piano e delle azioni intraprese per la sua realizzazione rientrano nelle esigenze in materia di protezione della salute di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma, del trattato e costituiscono pertanto una componente delle altre politiche della Comunità;

>Testo dopo la votazione del PE>

(18) considerando che gli obiettivi del presente piano e delle azioni intraprese per la sua realizzazione rientrano nel esigenze in materia di protezione della salute di cui all'articolo 129, paragrafo 1, terzo comma, del trattato e costituiscono pertanto una componente delle altre politiche della Comunità, in particolare l'ambiente, la protezione dei lavoratori, la protezione dei consumatori, l'alimentazione, l'agricoltura e il mercato interno;

(Emendamento 6)

Articolo 1, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Le azioni da svolgere comportano in particolare:

- la fissazione di obiettivi comuni;

- la standardizzazione e la raccolta di dati comparabili sulla salute;

- la messa a punto di programmi di scambi di esperienze e di professionisti in campo sanitario e di programmi per la diffusione delle prassi più efficaci;

- la creazione di reti di informazione;

- l'esecuzione di studi a livello europeo e la divulgazione dei risultati;

- l'attuazione di programmi e di progetti pilota;

- l'elaborazione di relazioni, segnatamente per fare il punto delle misure adottate.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. soppresso

(Emendamento 7)

Articolo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

L'obiettivo essenziale è quello di istituire una rete di cooperazione fra la Commissione e i comitati nazionali affinché nella lotta contro il cancro l'azione comunitaria abbia un effetto catalizzatore sull'azione degli Stati membri.

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, provvede all'attuazione delle azioni indicate nell'allegato conformemente alla procedura prevista all'articolo 5.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i comitati nazionali di coordinazione e con le istituzioni e organizzazioni attive nella prevenzione del cancro, provvede all'attuazione del piano d'azione nei seguenti settori:

I. sviluppo e consolidamento di una rete europea dei registri del cancro e sostegno di studi epidemiologici sulla prevenzione;

II. informazione del pubblico e istruzione sanitaria;

III. formazione del personale sanitario sulla prevenzione del cancro;

IV accertamento precoce e «screening» sistematico;

V. scambi di esperienze sul controllo di qualità di diagnosi e terapia, ivi comprese cure palliative e contributi di sostegno alla selezione di priorità della ricerca sul cancro e di trasferimento dei risultati della ricerca di base verso la sperimentazione clinica.

Le azioni specifiche in questi campi sono illustrate in allegato.

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. La Commissione coopera con un alto comitato di esperti composto di personalità di spicco del settore, designati dagli Stati membri. Esso fornisce consulenze alla Commissione sugli aspetti scientifici, tecnici e psicosociali della prevenzione, dell'assistenza medica durante la malattia e delle cure palliative.

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 3

>Testo originale>

3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni ritenute necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del piano di azione a livello nazionale.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni per l'attuazione del piano di azione a livello nazionale.

(Emendamento 11)

Articolo 3, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 59 milioni di ECU.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 64.000.000 ECU.

(Emendamento 12)

Articolo 4

>Testo originale>

La Commissione e gli Stati membri provvedono alla coerenza e alla complementarità fra le azioni da attuare nel quadro del presente piano e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, compresi il programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità nell'ambito del programma quadro di ricerca comunitaria nonché i programmi che assicurano una rete di informazione integrata (telematica per settori di interesse generale).

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione provvede alla coerenza e alla complementarità fra le azioni da attuare nel quadro del presente piano e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, compresi il programma di ricerca nel settore della biomedicina e della sanità nell'ambito del programma quadro di ricerca comunitaria nonché i programmi che assicurano una rete di informazione integrata (telematica per settori di interesse generale).

(Emendamento 13)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) bis (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

b) bis. la semplificazione e il miglioramento delle procedure amministrative di base del programma; tali procedure sono debitamente pubblicate.

(Emendamento 14)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

>Testo originale>

c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente piano, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare progetti nel quadro del presente piano, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

(Emendamento 15)

Articolo 5, paragrafo 4, frase introduttiva

>Testo originale>

4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato:

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente la commissione competente del Parlamento europeo e il comitato:

(Emendamento 16)

Articolo 5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 5 bis

La Commissione mira a una vera cooperazione fra gruppi di lavoro multinazionali in uno spirito di emulazione e di integrazione. Una volta approvato un progetto concreto, viene data la possibilità ad altri gruppi di lavoro di aderire al progetto stesso.

(Emendamento 17)

ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 8 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

8 bis. Avviare sui mezzi di comunicazione di massa un'azione pilota sul tema «leader europei contro il tabagismo passivo» nel cui quadro i principali esponenti politici, sociali, delle scienze e delle arti si impegnano a non fumare in pubblico.

(Emendamento 18)

ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 9

>Testo originale>

9. Selezionare, diffondere e valutare l'impatto dei metodi migliori per ridurre il consumo di tabacco negli Stati membri, nel quadro di azioni pilota di applicazione di tali metodi, in collegamento con il personale sanitario. Proseguire la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi in vista del miglioramento dell'imballaggio e dell'etichettatura.

>Testo dopo la votazione del PE>

9. Selezionare a livello europeo, diffondere e valutare l'impatto dei metodi migliori di disassuefazione dal fumo negli Stati membri, nel quadro di azioni pilota di applicazione di tali metodi, in collegamento con il personale sanitario. Proseguire la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi in vista del miglioramento dell'imballaggio e dell'etichettatura.

(Emendamento 19)

ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 10

>Testo originale>

10. Contribuire alla formulazione e all'attuazione dei programmi integrati di educazione alla salute nei diversi contesti di vita, garantendo un ruolo preponderante alla prevenzione del cancro. Definire e realizzare progetti complementari di prevenzione del cancro per gruppi specifici nei diversi contesti.

Valutare le iniziative in fatto di educazione alla salute, con particolare riferimento ai giovani, assegnando una priorità alla responsabilizzazione degli individui di fronte alla loro salute, alla prevenzione del tabagismo nonché del consumo eccessivo di alcool, alla promozione di una sana alimentazione, compresi un maggior consumo di ortofrutticoli, e adeguate campagne dei mezzi di informazione di massa in ordine a una sana alimentazione e alla sensibilizzazione ai rischi derivanti da una eccessiva esposizione della pelle alle radiazioni UV.

>Testo dopo la votazione del PE>

10. Contribuire alla formulazione e all'attuazione dei programmi integrati di educazione alla salute nei diversi contesti di vita, garantendo un ruolo preponderante alla prevenzione del cancro. Definire e realizzare progetti complementari di prevenzione del cancro per gruppi specifici (urbanisti, ambientalisti, architetti, radiologi) nei diversi contesti.

Valutare le iniziative in fatto di educazione alla salute nel quadro di reti pilota comunitarie, assegnando una priorità alla responsabilizzazione degli individui di fronte alla loro salute, alla prevenzione del tabagismo nonché del consumo eccessivo di alcool, alla promozione di una sana alimentazione, compresi un maggior consumo di ortofrutticoli, e ad adeguate campagne dei mezzi di informazione di massa in ordine a una sana alimentazione e ai rischi derivanti da un'eccessiva esposizione della pelle alle radiazioni UV, con particolare riferimento ai giovani.

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