Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51995AC1298

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    GU C 39 del 12.2.1996, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51995AC1298

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    Gazzetta ufficiale n. C 039 del 12/02/1996 pag. 0024


    Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

    (96/C 39/03)

    Il Consiglio, in data 26 ottobre 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donovan, in data 8 novembre 1995.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 22 novembre 1995, nel corso della 330a sessione plenaria, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. La Direttiva 77/143/CEE () del Consiglio, modificata da ultimo dalla Direttiva 94/23/CE () della Commissione, riguarda il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (autobus, veicoli commerciali pesanti, rimorchi, semirimorchi, taxi, ambulanze, veicoli commerciali leggeri ed automobili private). La direttiva stabilisce la periodicità delle prove ed elenca gli elementi che devono essere sottoposti al controllo.

    1.2. Il montaggio di limitatori di velocità su talune categorie di veicoli e il loro impiego nella Comunità è stato reso obbligatorio dalla Direttiva 92/6/CEE () del Consiglio.

    1.3. La proposta in oggetto è essenzialmente uno strumento di consolidamento volto a semplificare ed a rendere più trasparente la Direttiva 77/143/CEE del Consiglio ed i 6 emendamenti di cui alle Direttive 88/449/CEE, 91/225/CEE, 91/328/CEE, 92/54/CEE, 91/55/CEE del Consiglio e 94/23/CE della Commissione, ampliandone al tempo stesso la sfera d'applicazione.

    1.4. La sostanza della direttiva originaria e dei 6 emendamenti rimane immutata, le modifiche al testo riguardano principalmente il processo di codificazione.

    1.4.1. L'articolo 4, paragrafo 3, è stato modificato per consentire agli Stati membri di determinare delle norme relative al controllo tecnico dei veicoli di interesse storico.

    1.4.2. I punti 7.9 e 7.10 dell'allegato II definiscono il controllo dei limitatori di velocità sui veicoli dotati di tachigrafo.

    1.4.3. L'allegato II trasferisce inoltre la categoria 4 (taxi e ambulanze) dalla colonna di sinistra a quella di destra, dato che norme relative al loro controllo tecnico si avvicinano maggiormente a quelle valide per le auto private.

    1.4.4. L'articolo 11 fissa la scadenza del 1° gennaio 1996 per l'entrata in vigore delle nuove leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative.

    2. Conclusioni

    2.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione di codificare, ai fini della chiarezza, le varie direttive relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e relativi rimorchi.

    2.2. Esso è inoltre d'accordo sulle rimanenti modifiche, ed in particolare sulla proposta di controllare i limitatori di velocità dei veicoli dotati di tachigrafo. Quest'ultima disposizione dovrebbe accrescere considerevolmente la sicurezza sulle strade.

    Bruxelles, 22 novembre 1995.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    () GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

    () GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6 .

    () GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 27.

    Top