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Document 51995AC1175

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

    GU C 18 del 22.1.1996, p. 132–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

    51995AC1175

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

    Gazzetta ufficiale n. C 018 del 22/01/1996 pag. 0132


    Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 86/378/CEE del 24 luglio 1986 relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale ()

    (96/C 18/23)

    La Commissione, in data 19 giugno 1995, ha deciso, conformemente all'articolo 100 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Chevalier, in data 5 ottobre 1995.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 26 ottobre 1995, nel corso della 329a sessione plenaria, a maggioranza e 4 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. In riferimento all'articolo 119 del Trattato e al Protocollo aggiuntivo firmato a Maastricht dai Capi di Stato e di governo, la presente direttiva mira a rendere conforme la Direttiva 86/378/CEE del 26 luglio 1986 a tali testi e all'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia.

    1.2. Infatti, nella sentenza Barber del 17 maggio 1990 e nelle successive sentenze interpretative, la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce che tutte le forme di pensioni professionali - e quindi tutte le forme di prestazioni offerte dai regimi professionali di previdenza sociale dei lavoratori subordinati - costituiscono un elemento della retribuzione ai sensi dell'articolo 119 del Trattato CEE, che stabilisce la parità delle retribuzioni tra uomini e donne.

    1.3. L'articolo 119 CEE, essendo una disposizione direttamente applicabile, non autorizza alcuna deroga al principio della parità di trattamento. Di conseguenza, le deroghe contenute nella Direttiva 86/378/CEE, riguardanti l'età pensionabile e le pensioni ai superstiti, divengono inapplicabili ai lavoratori subordinati.

    1.4. La Commissione afferma quanto segue :

    - le modifiche proposte costituiscono semplicemente un recepimento della giurisprudenza interpretativa della Corte sull'articolo 119 confermata dal Protocollo aggiuntivo di Maastricht;

    - la direttiva ha carattere puramente dichiarativo;

    - la base giuridica prescelta è l'articolo 100, poiché le modifiche proposte riguardano i soli lavoratori subordinati.

    È lecito tuttavia chiedersi se le decisioni assunte dalla Corte di giustizia solo in riferimento ai regimi da essa esaminati possano essere applicate a tutti i regimi pensionistici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

    2. Considerazioni di carattere generale

    2.1. Il Comitato ha adottato un parere in merito alla Direttiva 86/378/CEE nel corso della sessione plenaria del 14 dicembre 1983.

    2.1.1. Il parere in questione approva in linea di principio la Direttiva 86/378/CEE e le disposizioni generali e sottolinea come « la parità di trattamento sia un principio di vitale importanza (sostenuto dal disposto del Trattato), la cui applicazione dovrebbe riuscire ad imporsi come assolutamente giusta a tutti gli interessati » ().

    2.1.2. Per precisare la propria posizione, il Comitato aggiunge che l'interpretazione « più valida » del principio è quella « attinente al livello di vita quotidiano e alle condizioni personali del singolo » ().

    2.2. Il Comitato è stato indotto ripetutamente, e in riferimento a temi diversi, ad emettere pareri sul metodo consistente nell'inserire la giurisprudenza nella legislazione senza adeguarla.

    2.2.1. Il Comitato ricorda le riserve già espresse in merito, sebbene si possa ritenere che l'intervento della Corte riguardasse una disposizione di applicazione diretta del Trattato (l'articolo 119) più che la Direttiva 86/378/CEE, testo di diritto derivato.

    2.2.2. Il Comitato dichiara la propria intenzione di collocare l'applicazione del « principio della parità di trattamento » nel quadro più ampio ed esaustivo della « Relazione (della Commissione) sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e sul Protocollo sulla politica sociale allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea ».

    2.2.3. Il Comitato riconosce, tuttavia, che il testo proposto contribuisce ad una maggiore chiarezza e certezza sul piano giuridico e consente di evitare eventuali confusioni da parte degli organi nazionali. Sussistono però dei punti oscuri e delle lacune che verranno specificati più avanti.

    2.3. Il Comitato riconosce anche che il testo proposto, contribuendo ad una maggiore equità, consentirà di evitare numerosi ricorsi e l'apertura di contenziosi.

    2.3.1. Constata tuttavia una tendenza ad innalzare l'età pensionabile per i lavoratori subordinati e ad adeguare le condizioni valide per le donne a quelle, meno favorevoli, applicabili agli uomini. Il Comitato auspica che tale sviluppo non diventi sistematico, e auspica l'introduzione di particolari disposizioni che consentano di tener conto delle circostanze specifiche delle carriere individuali (maternità, cura dei figli, ecc.). Il Comitato ritiene che l'equità e la libera scelta per uomini e donne rappresentino un principio basilare della legislazione e raccomanda di condurre uno studio sull'impatto della legislazione sociale riguardante le famiglie sull'equilibrio finanziario dei regimi di sicurezza sociale e sull'economia dell'impresa o del paese.

    2.4. Il Comitato prende atto del fatto che il testo in esame riguarda solo i regimi applicabili a categorie particolari di lavoratori (regimi professionali) ed esclude i regimi la cui copertura è generale ed obbligatoria (regimi legali statutari), nonché i regimi basati sull'adesione volontaria ed individuale, di cui non sia parte il datore di lavoro. Rimanda alla Relazione in merito all'« applicazione della Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e del Protocollo sulla politica sociale » per l'esame di situazioni professionali particolari (lavoro atipico, tempo parziale, disoccupazione, lavoratori indipendenti, professioni agricole, statuti mal definiti, ecc...) (). Chiede di definire chiaramente i regimi professionali in opposizione a quelli legali per quanto riguarda l'articolo 119, nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia.

    3. Osservazioni di carattere particolare

    3.1. Il Comitato approva la proposta di modifica riguardante l'articolo 3 della Direttiva 86/378/CEE che introduce gli aventi causa nel campo di applicazione della nuova direttiva.

    3.2. Approva altresì le modalità definite dall'articolo 6, primo comma, in quanto mirano a stabilire la parità di contributi e di prestazioni senza peraltro trascurare la considerazione di elementi attuariali. Infatti, ai sensi del nuovo testo :

    - per i lavoratori subordinati, vi è parità di contributi, qualunque sia il regime;

    - per i datori di lavoro, si possono fissare livelli diversi di contributi :

    quando si intende perequare le prestazioni in un regime « a prestazioni definite » (integrazione della base finanziaria);

    quando si intende perequare le prestazioni in un regime « a contributi definiti » (compensazione della differenza di prestazioni).

    3.2.1. Il Comitato prende nota del fatto che la parità di contributi per i lavoratori subordinati è obbligatoria e che dipende da una trattativa tra datori di lavoro e lavoratori per quanto riguarda i contributi dei primi.

    Nella misura in cui è impossibile prevedere la durata esatta della vita di ciascun beneficiario, la fissazione dei contributi versati dai datori di lavoro è un compito particolarmente delicato.

    3.3. Il Comitato formula esplicite riserve per quanto riguarda l'articolo 2 della direttiva sottoposta al suo esame che definisce le modalità d'applicazione di questo nuovo testo. Ritiene, in particolare, che le disposizioni riguardanti la retroattività siano gravose e complesse. Pur sostenendo la necessità di eliminare le ingiustizie derivanti dal testo del 1986, il Comitato mette in guardia dall'aggravio degli oneri che potrebbe ripercuotersi in modo negativo sull'occupazione.

    3.3.1. Inoltre, l'attuazione di tali disposizioni, la cui retroattività è stata limitata nel tempo dalla Corte, può scontrarsi con degli ostacoli connessi alla gestione amministrativa degli eventuali regimi interessati, ma anche, talvolta, alle loro modalità di finanziamento. Si prevede una perequazione progressiva dei limiti d'età per la concessione di pensioni in riferimento ai periodi di occupazione e non alle date in cui sono cominciati a maturare i diritti. In taluni casi, di conseguenza, la perequazione sarà raggiunta solo per una carriera lavorativa interamente posteriore al 17 maggio 1990. Nell'attesa, verrà effettuato un taglio della pensione, con notevoli ripercussioni finanziarie sulla gestione amministrativa.

    3.3.2. La Corte si è pronunciata inoltre sulle modalità di finanziamento dei regimi esaminati. Essa prevede solo i regimi finanziati da contributi nei quali esistono legami attuariali fra contributi versati e prestazioni erogate in futuro. Non si può applicare un tale meccanismo a dei regimi nei quali esiste un rischio sul valore dei diritti, che il rischio derivi dal rendimento dell'investimento dei contributi (regimi a partecipazione) o dalla ricchezza della collettività al momento dell'erogazione delle prestazioni (regime a ripartizione).

    3.4. Il Comitato insiste perché la parità di trattamento in materia di previdenza sociale sia inserita nelle attività in corso o future dedicate al lavoro a tempo parziale, alla disoccupazione giovanile, alle nuove forme di lavoro, alle disposizioni di sicurezza sociale, ecc.

    4. Conclusioni

    4.1. Il Comitato esprime un parere favorevole alle modifiche proposte, fatte salve le osservazioni e gli auspici formulati sopra.

    4.1.1. Insiste sul fatto che la direttiva dovrebbe esplicitare il suo carattere « puramente dichiarativo », escludendo formalmente le questioni dei regimi la cui natura o modalità di finanziamento non consente un recepimento della giurisprudenza sull'articolo 119 nel suo stato attuale.

    4.1.2. Il Comitato prende atto del fatto che diversi punti del nuovo testo rispondono alle preoccupazioni da esso espresse nel parere del 14 dicembre 1983 e alle critiche o alle rivendicazioni sollevate a partire da allora dinanzi agli effetti della Direttiva 86/378/CEE.

    4.1.3. Considerando che i miglioramenti apportati dal testo in esame sono il frutto di un'ampia consultazione delle parti sociali, il Comitato chiede che l'applicazione del nuovo testo e, in generale, tutti gli sviluppi relativi alla sicurezza sociale, siano preparati da un'aperta concertazione con gli organismi professionali competenti e interessati.

    Bruxelles, 26 ottobre 1995.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Carlos FERRER

    () GU n. C 218 del 23. 8. 1995, pag. 5.

    () GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 8, punto 1.3, secondo capoverso.

    () Ibidem, pag. 7, punto 1.2, terzo capoverso.

    () Doc.COM (95) 184 def. del 24. 5. 1995 - capitolo 1.06. Protocollo n. 14 sulla politica sociale - Accordo sulla politica sociale, articolo 6, comma 3.

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